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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

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FF

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2667/2006, proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania, rappresentato e difeso dall’avv.to Massimo Lacatena, con domicilio eletto in Roma, alla via Poli, 29;

contro

il Comune di Nola, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Manzo e dall’avv. Antonio Manfredi, con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni, 110, presso lo studio dell’avv. Bruno Arena;

il Comune di Saviano, Camposano, Visciano, Scisciano, Liveri, Cicciano, Tufino, Palma Campania, in persona dei rispettivi Sindaci in carica, non costituiti;

e nei confronti

della Provincia di Napoli, in persona del Presidente in carica della Giunta provinciale, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Di Falco, e dall’avv. Paola Cosmai, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bruno Mileto, in Roma, alla via G.B. Tiepolo, 21;

N.3792/2007 Reg.Dec.

N. 2667 Reg.Ric.

ANNO 2006

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nonché

di HG3 s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal prof. avv. Marcello Clarich, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza di Monte Citorio, 115;

e

di Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Zucchi, con domicilio eletto in Roma, Viale Parioli, 180, presso lo studio dell’avv. Mario Sanino;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Campania – Napoli, sez.VII, n. 18852/2005;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Nola, della Provincia di Napoli, di HG3 s.p.a. e di Telecom Italia s.p.a.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla udienza pubblica del 27 aprile 2007 il Consigliere Roberto Giovagnoli, ed uditi altresì l’avv. Panariello per delega dell’avv.

Lacatena, l’avv. Manfredi per sé e per delega dell’avv. Manzo, l’avv. Zhara Buda per delega dell’avv. Clarich, l’avv. Manzi per delega dell’avv. Zucchi;

FATTO E DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposto dalla Regione Campania avverso la sentenza n. 18585/2005 del T.a.r. Campania – Napoli.

La sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso del Comune di Nola, ha annullato la delibera della Giunta Regionale della Campania n.

3864 del 30.12.2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 16.2.2004, che

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individuava il Comune quale ente abilitato al rilascio dell’autorizzazione relativa “all’istallazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi”, nel rispetto delle procedure e della modulistica indicate dall’art. 87 d.lgs. n. 259/2003, nonché quale ente abilitato al rilascio dell’autorizzazione relativamente alle opere civili di cui agli artt. 88 e 89 del d.lgs. n. 259/2003.

Il Giudice di primo grado ha annullato il provvedimento regionale ritenendo che “la Regione non avrebbe potuto – con la delibera de qua – individuare genericamente il Comune quale ente abilitato al rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi in quanto ciò si appalesa in contrasto con la L.R. n. 14/01 nonché con la normativa tra l’altro contenuta nella L.

n.36/01 e nel D.lgs. n. 259/03”.

2. Contro tale sentenza ha proposto appello la Regione Campania sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato anche alla luce dell’art. 118 Cost, in quanto diretto ad attuare il d.lgs. n. 259/2003..

Si è costituito in giudizio il Comune di Nola chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.

Si sono costituiti in giudizio anche Telecom Italia s.p.a. e HG3 s.p.a.(che avevano già spiegato intervento ad oppenendum in primo grado) chiedendo l’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, il rigetto del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio, infine, al Provincia di Napoli per eccepire il difetto di legittimazione passiva rispetto al ricorso di primo grado e per sostenere, nel merito, la legittimità del provvedimento impugnato.

4. L’appello è fondato e va accolto.

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5. L’individuazione del Comune quale ente abilitato al rilascio dei titoli autorizzatori necessari per la realizzazione degli impianti radioelettrici discende, dal d.lgs. n. 259/2003, letto alla luce dell’art. 118 Cost..

L’art 87, commi 2 e 9, del d.lgs. n. 259/2003, pur indicando in modo generico l’ente locale competente al ricevimento delle istanze ed al rilascio dei titoli abilitativi (utilizzando la testuale espressione “l’ente locale”), deve essere interpretato nel senso che attribuisca al Comune tale competenza.

In primo luogo, infatti, occorre tener presente che ai sensi dell’art.

118 Cost. “tutte le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”

L’art. 118 Cost. manifesta, quindi, una chiara preferenza per il livello comunale, avendo come obiettivo la massima vicinanza tra i destinatari delle funzioni pubbliche e gli enti che ne sono titolari, nel senso che le istituzioni di livello via via più elevato hanno un ruolo sussidiario, limitato a ciò che al livello meno elevato non può essere efficacemente svolto.

Nel caso di specie, pertanto, a fronte dell’art. 87 d.lgs. n. 259/2003 che attribuisce genericamente all’ente locale la competenza al rilascio dei titoli abilitativi, la Giunta Regionale ha correttamente indicato, alla luce del principio costituzionale di sussidiarietà e di adeguatezza, il Comune quale ente concretamente competente al rilascio di tale autorizzazioni. Ciò in quanto, alla luce del nuovo art. 118 Cost., l’attribuzione delle funzioni amministrative al Comune rappresenta la regola, potendosi accedere ad una

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diversa collocazione solo laddove risulti che i Comuni non siano in grado di esercitare adeguatamente tali funzioni.

Ne discende la legittimità della delibera della Giunta che ha fornito l’unica interpretazione legittima, siccome conforme alle norme costituzionali, degli artt. 87 e 88 d.lgs. n. 259/2003.

6. Ulteriore conferma a tale interpretazione si ricava dall’art. 86 d.lgs. n. 259/2003 che equipara a tutti gli effetti gli impianti di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria. Ed allora, considerando che le opere di urbanizzazione debbono essere assentite dal Comune, si può ritenere, in virtù della ricordata equiparazione, che sempre al Comune spetta la competenza ad assentire la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni.

7. In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, può ritenersi che il provvedimento impugnato, nell’individuare il Comune quale ente autorizzato all’autorizzazione per la realizzazione di impianti radioelettrici sia legittimo, in quanto diretto a dare esecuzione al d.lgs. n.

259/2003, nelle more dell’azione della legge regionale.

Ne discende che l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

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accoglie l’appello, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso proposto in primo grado.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio VARRONE Presidente

Giuseppe ROMEO Consigliere

Francesco CARINGELLA Consigliere

Bruno Rosario POLITO Consigliere

Roberto GIOVAGNOLI Consigliere Est.

Presidente CLAUDIO VARRONE

Consigliere Segretario

ROBERTO GIOVAGNOLI MARIA RITA OLIVA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...28/06/2007 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì...copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero...

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria

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