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Giudici popolari: come ci si diventa?

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Academic year: 2022

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Giudici popolari: come ci si diventa?

Autore: Sabrina Mirabelli | 21/08/2021

Cittadini estratti a sorte da apposite liste, formate da soggetti che si sono autocandidati per ricoprire tale ruolo.

Nei processi penali più complessi e delicati, quelli cioè che hanno ad oggetto reati di massima gravità come ad esempio un omicidio, nelle Corti d’Assise e nelle Corti

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d’Assise d’Appello, accanto ai giudici togati, siedono anche i giudici popolari. Essi partecipano alle diverse udienze, prendono decisioni su questioni di fatto e di diritto e contribuiscono alla formazione delle decisioni contenute nelle sentenze.

La presenza dei giudici popolari consente al collegio giudicante di avere un approccio alla questione trattata diverso da quello tecnico proprio dei magistrati.

Giudici popolari, come si diventa?

Per diventare giudici popolari bisogna iscriversi in apposite liste, sperando, prima o poi, di essere sorteggiati e, quindi, di poter affiancare i magistrati togati durante un processo penale. Peraltro, nell’esercizio delle loro funzioni, i giudici popolari rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.

Quali sono i requisiti per diventare giudici popolari?

Per diventare giudici popolari occorre essere in possesso di alcuni requisiti specifici. Più precisamente, è necessario avere:

la cittadinanza italiana e godere dei diritti civili e politici;

una buona condotta morale;

un’età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

un titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d’Assise d’Appello è richiesto il titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.

I magistrati, i funzionari in servizio all’ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate ed alla polizia, i membri di culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione non possono svolgere la funzione di giudice popolare.

Qual è la procedura per essere nominati giudici popolari?

L’iter per diventare giudici popolari inizia con una candidatura spontanea attraverso la presentazione di una richiesta al sindaco del Comune di residenza.

Ogni due anni, i sindaci fanno affiggere dei manifesti pubblici con i quali invitano i

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cittadini in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e che non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere l’iscrizione nell’elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello.

Sulla base delle istanze pervenute e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti, si formano gli elenchi che i sindaci provvedono a trasmettere ai presidenti dei tribunali competenti per territorio. Spetta, quindi, ad un’apposita commissione unificare gli elenchi inviati dai diversi Comuni e comporre le liste di coloro che possono essere chiamati a rivestire la carica di giudici popolari.

Gli elenchi vengono trasmessi ai Comuni ed affissi nell’albo pretorio. Nel termine di 15 giorni dall’affissione, chiunque vi abbia interesse può presentare reclamo avverso eventuali omissioni, cancellazioni ed inibite iscrizioni.

L’elenco dei giudici popolari di Corte d’Assise e gli eventuali reclami vengono trasmessi al presidente del tribunale dove ha sede la Corte d’Assise. L’elenco dei giudici popolari di Corte d’Assise d’Appello e gli eventuali reclami vengono trasmessi al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello.

Dopo avere rivisto e controllato gli elenchi alla luce degli eventuali reclami, si formano gli albi definitivi dei giudici popolari, che vengono approvati con decreto e trasmessi ai singoli Comuni per la pubblicazione. Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti d’Assise d’Appello, comunicandole ai presidenti dei tribunali dei luoghi dove hanno sede le Corti d’Assise. Identica operazione compie il presidente del tribunale del luogo ove ha sede la Corte d’Assise per i giudici popolari della Corte stessa.

Successivamente, in pubblica udienza, avviene il sorteggio da un’urna contenente tanti numeri quanti sono i giudici popolari compresi negli albi definitivi.

Il nominativo che corrisponde al numero sorteggiato viene inserito nella lista generale rispettivamente degli uomini e delle donne.

In maniera analoga, si procede per la formazione della lista dei giudici popolari supplenti, che subentrano eventualmente ai titolari in caso di loro impedimento.

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Come si svolge l’ufficio dei giudici popolari?

Coloro che vengono iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo. Ogni tre mesi, la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello estraggono 50 nominativi.

Nei 5 giorni successivi all’estrazione, il presidente fissa il giorno e l’ora per la presentazione davanti a sé dei giudici popolari estratti. I giudici popolari così selezionati vengono convocati oralmente oppure tramite gli agenti di forza pubblica.

All’udienza fissata, il presidente chiama a prestare servizio tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio e dispensa coloro che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti.

La nomina dura tre mesi ma l’incarico può essere prolungato per la prosecuzione del processo oltre questo termine temporale, in modo tale da consentire ai giudici popolari di seguire l’intero corso del procedimento.

Si è obbligati ad accettare l’incarico di giudice popolare?

L’ufficio del giudice popolare è obbligatorio. Chi non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma compresa tra 2,58 euro e 15,49 euro oltre alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.

Se si vuole essere esonerati dall’incarico di giudice popolare, bisogna presentare un certificato medico dell’Asl prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.

Qual è il compenso dei giudici popolari?

Il compenso giornaliero dei giudici popolari è stabilito dalla legge. Allo stesso, va aggiunto un rimborso per le spese di viaggio, se l’ufficio è prestato fuori dal proprio Comune di residenza.

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In particolare, il rimborso è pari a 25,82 euro per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Tale rimborso aumenta quando l’incarico è rivestito da lavoratori autonomi o dipendenti che non hanno diritto a retribuzione nei giorni in cui ricoprono la carica di giudice popolare. In tal caso, il rimborso ammonta a 51,65 euro per le prime cinquanta sedute e a 56,81 euro per le udienze successive alla cinquantesima.

Note

[1] L. n. 287/1951.

Riferimenti

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