• Non ci sono risultati.

AGGIORNAMENTO DELL’ALBODEI GIUDICI POPOLARI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "AGGIORNAMENTO DELL’ALBODEI GIUDICI POPOLARI"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

IL SINDACO

- VISTO l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, N. 287,sul riordinamento dei giudici di Assise,sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, N. 405;

- VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

RENDE NOTO

1 - Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti nell’albo definitivo dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, N.

287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, entro il 31 luglio p.v. negli elenchi integrativi comunali. La richiesta di iscrizione può essere presen- tata telematicamente utilizzando il portale www.sportellounicotreviglio.it - sezione servizi demografici - iscrizione all’albo dei giudici popolari oppure presentandosi direttamente allo sportello unico in piazza manara muniti di CRS (Carta Regionale dei Servizi) e documento di identità.

2 - Requisiti per richiedere l’iscrizione nell’albo dei giudici popolari:

- Essere residente e iscritto nelle liste elettorali del Comune destinatario della richiesta.

- Godere dei diritti civili e politici.

- Essere di buona condotta morale.

- Avere un età compresa tra 30 e 65 anni.

- Non essere magistrato o funzionario in attività di servizio appartenente all’ordine giudiziario.

- Non appartenere alle forze armate dello Stato o a qualsiasi altro organo di polizia non dipendente dallo stato.

- Non essere ministro di culto e/o religioso di ogni ordine e congregazione.

- Aver assolto gli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente titolo di studio:

a) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise.

b) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

3 - Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.

b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.

c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Treviglio, 23 aprile 2015

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO Giuseppe Pezzoni

UFFICIO

ELETTORALE Informazioni

al Cittadino

www.comune.treviglio.bg.it

(2)

IL SINDACO

- VISTO l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, N. 287,sul riordinamento dei giudici di Assise,sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, N. 405;

- VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

RENDE NOTO

1 - Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti nell’albo definitivo dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, N.

287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, entro il 31 luglio p.v. negli elenchi integrativi comunali. La richiesta di iscrizione può essere presen- tata telematicamente utilizzando il portale www.sportellounicotreviglio.it - sezione servizi demografici - iscrizione all’albo dei giudici popolari oppure presentandosi direttamente allo sportello unico in piazza manara muniti di CRS (Carta Regionale dei Servizi) e documento di identità.

2 - Requisiti per richiedere l’iscrizione nell’albo dei giudici popolari:

- Essere residente e iscritto nelle liste elettorali del Comune destinatario della richiesta.

- Godere dei diritti civili e politici.

- Essere di buona condotta morale.

- Avere un età compresa tra 30 e 65 anni.

- Non essere magistrato o funzionario in attività di servizio appartenente all’ordine giudiziario.

- Non appartenere alle forze armate dello Stato o a qualsiasi altro organo di polizia non dipendente dallo stato.

- Non essere ministro di culto e/o religioso di ogni ordine e congregazione.

- Aver assolto gli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente titolo di studio:

a) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise.

b) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

3 - Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.

b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.

c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Treviglio, 23 aprile 2015

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO Giuseppe Pezzoni

UFFICIO

ELETTORALE Informazioni

al Cittadino

www.comune.treviglio.bg.it

Riferimenti

Documenti correlati

- Soggetti che soggiornano a seguito di eventi calamitosi o di natura straordinaria - Appartenenti a forze armate o vigili del fuoco che soggiornano per ragioni di servizio -

109/1994 afferma, però, che “le opere destinate alle attività delle forze armate o di corpi di polizia per la difesa della nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui

La Camera di commercio mette a disposizione di Prefettura e Forze di Polizia territoriali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) il servizio Regionale Explorer

11 Corpo della polizia coloniale è organizzato militarmente, forma il nucleo essenziale e principale della forza pubblica nell'Africa Italiana, fa parte delle Forze armate dello Stato

Non possono presentare domanda gli appartenenti a corpi militari e forze di polizia; i volontari già impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile o che l’abbiano

ART. Gli addetti alla Polizia Locale di cui all’art. 1 che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell’art. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti

La Guardia di finanza è quindi, uno speciale corpo di polizia, fa parte integrante delle forze armate dello Stato oltre che della forza pubblica e dipende direttamente dal

connesso alle attività svolte dalle forze di polizia, un nuovo modo di pensare ed interpretare il ruolo del poliziotto al servizio della collettività, pronto a prevedere ed