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Statuto Fondazione Fiera Milano

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Statuto

Fondazione Fiera Milano

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Statuto

Fondazione Fiera Milano

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STATUTO

FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO

approvato con deliberazione

del Collegio Commissariale Straordinario di Fiera Milano n. 24 del 9 dicembre 1999

e con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 1367 del 24 gennaio 2000

(B.U.R.L. n.6 del 7 febbraio 2000) e con modifiche deliberate:

dal Consiglio Generale della Fondazione del 12 novembre 2001 dal Consiglio Generale della Fondazione del 3 luglio 2002 dal Consiglio Generale della Fondazione dell’8 ottobre 2004

dal Collegio Commissariale di Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano del 20 marzo 2006

con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 4549 del 21 aprile 2006

con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 5068 del 14 maggio 2010

con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 6890 del 19 luglio 2013

con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 390 del 12 aprile 2016

dal Consiglio Generale della Fondazione del 30 novembre 2017

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 aprile 2016 - n° 390

Approvazione delle modifiche dello Statuto della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, con sede in Milano - largo Domodossola n. 1 - Iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche private, ai sensi degli artt. 2, 4 e 11, 1° comma, del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

VISTI

_ l’art. 14 e seguenti del codice civile, riguardanti le norme che regolano l’organizzazione ed il funzionamento di associazioni e fondazioni;

_ l’art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delega alle Regioni, a far tempo dall’1 gennaio 1978, l’esercizio delle funzioni concernenti le persone giuridiche di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, del Codice Civile;

_ gli artt. 2 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”, in base ai quali le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo delle persone giuridiche private, che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall’art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione, sono approvate mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso ogni Regione;

_ il Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 “Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 7 del d.P.R.

10 febbraio 2000, n. 361”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6.04.2001 – 1° supplemento ordinario al n. 14;

(6)

_ la D.G.R. 16 marzo 2001, n. 3794, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento della gestione del Registro di cui sopra alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Regione Lombardia;

RICHIAMATA

la legge regionale 29 gennaio 1999, n. 6: “Disciplina delle funzioni amministrative relative all’ente autonomo Fiera Internazionale di Milano, in attuazione dell’art. 41 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”, laddove stabilisce modalità e procedure per l’approvazione delle modifiche dello statuto della Fondazione (artt. 2 e 3);

PRESO ATTO

_ dell’istanza di approvazione della modifica apportata all’art. 8 dello statuto della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, pervenuta in data 14 dicembre 2015, a firma del legale rappresentante della Fondazione;

_ della deliberazione del Consiglio Generale della Fondazione in argomento del 23 novembre 2015 n. 11/15, avente ad oggetto

”Proposta di revisione dello Statuto di Fondazione Fiera Milano.

Delibere relative e conseguenti”;

_ della deliberazione di Giunta regionale del 07 marzo 2016, n. X/4880

“Approvazione della proposta di modifica dello Statuto della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, con sede in Milano, Largo Domodossola n. 1, a seguito di intesa con il Comune di Milano”;

_ dell’ulteriore documentazione pervenuta il giorno 03 marzo 2016;

ACCERTATO

che la Fondazione in argomento risulta iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche private al numero d’ordine 980 a far data dal 7 aprile 2001;

(7)

DATO ATTO

che con nota Prot. A1.2016.0037186 dell’08 marzo 2016 sono state chieste integrazioni documentali;

VISTO

l’atto pubblico di deposito del 22 marzo 2016, Rep. n. 26300, Racc.

n. 11591, a rogito del notaio Alessandra Zizanovich, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, recante il nuovo statuto proposto per il governo della fondazione, nella sua formulazione integrale,

pervenuto alla scrivente Amministrazione in data 24 marzo 2016;

RITENUTO

che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’adozione del presente provvedimento, considerato che le modifiche deliberate sono compatibili con lo scopo istituzionale dell’ente;

DATO ATTO

che il presente provvedimento consente la conclusione del relativo

procedimento entro il 22 giugno 2016, nel rispetto dei termini previsti ai sensi di legge;

DECRETA

di approvare le modifiche dello statuto della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, nel testo proposto dal Consiglio Generale della Fondazione del 23 novembre 2015 n. 11/15, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di disporre, ai sensi dell’art. 4 del sopra richiamato Regolamento Regionale n. 2/2001, l’iscrizione delle modifiche apportate con il presente atto allo statuto della Fondazione in oggetto nel Registro regionale delle persone giuridiche private;

1.

2.

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di trasmettere il presente provvedimento alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, per gli adempimenti di competenza;

di notificare il presente atto alla Fondazione e al Comune di Milano.

IL PRESIDENTE Roberto Maroni 3.

4.

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ARTICOLO 1

Denominazione, scopo e sede

L’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, istituito e disciplinato con il r.d. 1 luglio 1922, opera quale Fondazione di diritto privato (di seguito "Fondazione"), secondo quanto disposto dal Codice Civile nonché dalle specifiche norme di legge in materia.

La Fondazione ha sede in Milano, Largo Domodossola n. 1.

La Fondazione svolge funzioni di interesse generale, non ha fini di lucro e la sua gestione è ispirata a criteri di efficienza ed economicità.

La Fondazione ha lo scopo di favorire, promuovere e incrementare in Italia e all’estero l’organizzazione di manifestazioni fieristiche e di ogni altra iniziativa che, promuovendo l’interscambio, contribuisca allo sviluppo dell’economia. A tal fine tutela il proprio patrimonio e ne cura l’incremento e lo sviluppo svolgendo attività commerciale rivolta alla realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione, finalizzate alla locazione ovvero alla alienazione, di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi fieristici.

Inoltre la Fondazione svolge, in quanto funzionali allo sviluppo delle imprese e alla loro capacità di operare sul mercato globale, attività e progetti di promozione e realizzazione di iniziative di sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico, di riqualificazione del territorio e di potenziamento delle infrastrutture. Tali iniziative dovranno realizzarsi, in attuazione del principio di sussidiarietà, in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche rappresentative del territorio, con le autonomie funzionali e con Associazioni ed Enti pubblici e privati, anche su proposta degli stessi, ed in coerenza con gli orientamenti programmatici della Regione Lombardia.

Per il perseguimento degli scopi di cui al comma 4, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni, occorrenti per il 1.

2.

3.

4.

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conseguimento dei propri scopi, che non le siano preclusi dalla legge e dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari e immobiliari.

Può inoltre costituire altre società aventi scopo sinergico al proprio ovvero assumere interessenze e partecipazioni in dette società o enti, che non siano in contrasto o in sovrapposizione con lo strumento societario previsto all’art. 3.

ARTICOLO 2 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

_ dalle attività risultanti dall’ultimo inventario anteriore all’approvazione del presente Statuto;

_ hhhh

_ dalle riserve costituite ai sensi dell’art. 12, comma 7, del presente Statuto e dalle somme prelevate dai diritti che il Consiglio Generale disporrà di destinare con proprie deliberazioni a incremento del patrimonio;

_ uefhn

_ dagli incrementi patrimoniali derivanti dalle attività delle controllate dalla Fondazione;

_ jnoi

_ da eventuali contributi, lasciti o donazioni.

La Fondazione deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituita col ricavato dell’esercizio della sua attività, diretta o indiretta, della amministrazione, anche straordinaria, e della gestione del suo patrimonio, nonché con i contributi di enti o persone.

Il patrimonio immobiliare è vincolato al raggiungimento dello scopo di cui all’art. 1. L’alienazione è consentita soltanto per i beni non più funzionali, con delibera del Consiglio Generale che determinerà le modalità di reinvestimento nell’interesse delle finalità della Fondazione.

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3.

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ARTICOLO 3 Società di gestione

Le funzioni a carattere imprenditoriale di cui all’art. 1 per lo svolgimento di tutti i servizi generali, propedeutici, strumentali e di comunicazione volti all’organizzazione dell’attività fieristica ed espositiva vengono svolte attraverso una apposita società per azioni, costituita dalla Fondazione che ne detiene il controllo attraverso la maggioranza assoluta.

Il Presidente della Società di cui al comma precedente è nominato dall’Assemblea della stessa su designazione della Fondazione.

ARTICOLO 4 Organi di Fondazione

Gli organi di Fondazione sono:

Tutti gli organi durano in carica tre esercizi e scadono alla data del Consiglio Generale convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Il Presidente ed i membri degli organi collegiali non possono essere nominati per più di due volte.

a. il Presidente;

b. il Consiglio Generale;

c. il Comitato Esecutivo;

d. il Collegio dei Revisori.

1.

2.

1.

2.

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ARTICOLO 5

Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente è nominato ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 29 gennaio 1999 n. 6, e comunque ai sensi delle norme vigenti.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione; convoca e presiede le sedute del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo, ne determina l’ordine del giorno, dispone l’istruttoria degli atti per la loro deliberazione; vigila sull’attuazione delle deliberazioni di tali organi e sul conseguimento anche operativo delle finalità della Fondazione.

In caso di urgenza il Presidente può assumere decisioni di competenza del Comitato Esecutivo che andranno ratificate nella prima adunanza utile di quest’ultimo.

Il Consiglio Generale nomina tra i suoi componenti due Vice Presidenti:

uno tra i membri designati dal Comune di Milano e da questo indicato d’intesa con la Regione Lombardia; uno tra i membri di cui alle lettere da f) a l) del comma 1 dell’art. 6 del presente Statuto.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente nominato tra i membri designati dal Comune di Milano. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, è sostituito dal secondo Vice Presidente.

1.

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4.

5.

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ARTICOLO 6 Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto dal Presidente e da venticinque componenti, tra i quali i due Vice Presidenti, nominati come segue:

I componenti di cui alle lettere da a) ad e) sono designati dalle rispettive Amministrazioni secondo le procedure interne a ciascun Ente.

I componenti di cui alle lettere f), g), h), i), m) ed n) sono designati, su base proporzionale, dalle rispettive organizzazioni associative maggiormente rappresentative; il grado di rappresentatività e il numero dei rappresentanti che ciascuna organizzazione associativa deve designare sono individuati secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa che disciplina la nomina nei consigli delle Camere di Commercio. A tale fine la Fondazione si avvale dei dati forniti dalla Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza- Brianza-Lodi relativi all’ambito della Città Metropolitana di Milano.

I componenti di cui alla lettera l) sono designati dal Presidente della Fondazione su segnalazione congiunta delle associazioni più rappresentative degli Enti organizzatori di manifestazioni fieristiche.

a. un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b. tre rappresentanti della Regione Lombardia;

c. tre rappresentanti del Comune di Milano;

d. due rappresentanti della Città Metropolitana di Milano;

e. due rappresentanti della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi;

f. tre rappresentanti dell’Industria;

g. tre rappresentanti del Commercio e dei Servizi;

h. due rappresentanti dell’Artigianato;

i. due rappresentanti dell’Agricoltura;

l. due rappresentanti delle Associazioni più rappresentative degli Enti organizzatori di manifestazioni fieristiche;

m. un rappresentante del settore cooperativo;

n. un rappresentante dei lavoratori.

1.

2.

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Il Presidente della Giunta della Regione Lombardia, preso atto delle designazioni di cui al comma 1, con proprio decreto di nomina, insedia formalmente il Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale è comunque validamente costituito anche nel periodo di sostituzione dei consiglieri, rimanendo prorogati i singoli componenti non ancora sostituiti sino alla designazione dei successori.

Nel caso di vacanza o dimissioni di uno o più consiglieri, si procede alla sostituzione con le stesse modalità prescritte per la nomina. Il nominato dura in carica sino alla scadenza del componente sostituito.

Prima di tale nomina, il Consiglio è validamente costituito dai restanti componenti in carica.

Le dimissioni o comunque la vacanza contestuale della maggioranza dei consiglieri comporta la decadenza e la rinnovazione del Consiglio Generale.

Uguale effetto provocano le dimissioni o comunque la vacanza contestuale di tutti i membri designati di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1.

Ai componenti del Consiglio Generale è corrisposto un gettone di presenza determinato ai sensi dell’art. 7, comma 1 numero 3).

ARTICOLO 7

Poteri del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale esercita i poteri di indirizzo per il raggiungimento dello scopo e di verifica della rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi fissati nella Relazione Previsionale e Programmatica della Fondazione attraverso l’approvazione:

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1.

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Inoltre, il Consiglio Generale:

Il Consiglio Generale viene convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e ogni volta che questi lo ritenga opportuno; esso è convocato altresì ogni volta che almeno un terzo dei componenti lo richieda per iscritto al Presidente, indicando i motivi della richiesta.

Gli inviti di convocazione, contenenti l’elenco delle materie da trattare, sono diramati almeno quindici giorni prima della data in cui dovrà aver luogo la seduta; nei casi urgenti il Consiglio è convocato con tre giorni di preavviso.

L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica, che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento nei termini innanzi indicati.

a. della Relazione Previsionale e Programmatica predisposta dal Comitato Esecutivo;

b. del bilancio preventivo annuale e le sue variazioni, sulla base degli obiettivi economici fissati nel documento di cui alla lettera a;

c. del bilancio consuntivo e del bilancio consolidato.

1. nomina, fra i propri componenti, i due Vice Presidenti e gli altri membri del Comitato Esecutivo, con le modalità previste rispettivamente dall’art. 5, comma 4, e dall’art. 8, comma 1, dello Statuto;

2. sceglie la Società di Revisione incaricata della certificazione del bilancio consuntivo;

3. determina l’emolumento degli Organi ed il gettone di presenza dei membri del Consiglio stesso;

4. delibera le proposte di modifica allo Statuto a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti;

5. delibera lo scioglimento, come da art. 14 dello Statuto;

6. delibera in merito alle proposte di alienazione del patrimonio della Fondazione.

2.

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La seduta del Consiglio è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa il Direttore Generale, se nominato. Su invito del Presidente possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Generale dirigenti o dipendenti della Fondazione, amministratori e dipendenti degli organismi associativi e societari partecipati dalla Fondazione, nonché consulenti ed esperti al fine di riferire circa argomenti specifici relativi alle materie all’ordine del giorno e/o esprimere il proprio parere.

Le funzioni del Segretario verbalizzante sono svolte da persona designata dal Presidente.

ARTICOLO 8 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da sei membri, scelti dal Consiglio Generale tra i propri componenti, dei quali:

_ tre tra i rappresentanti di cui alle lettere da b) a d) del comma 1 dell’art. 6;

_ tre tra i rappresentanti di cui alle lettere da e) a m) del comma 1 dell’art. 6.

Il Comitato Esecutivo può delegare poteri di ordinaria amministrazione al Presidente e può conferire incarichi specifici ai propri membri.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno quattro membri, mediante avviso contenente l’elenco delle materie da trattare, almeno 3.

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sette giorni prima della adunanza, ovvero, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza.

L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica, che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento nei termini innanzi indicati.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente eletto tra i membri designati dal Comune di Milano, ovvero in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo dall’altro Vice Presidente.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno cinque membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Sono tuttavia valide le riunioni di Comitato Esecutivo, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri in carica e vi assistano tutti i membri del Collegio dei Revisori.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati: verificandosi questi requisiti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Presidente della Società di cui all’art. 3 e il Direttore Generale, se nominato, mentre le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da persona incaricata dal Presidente.

I membri del Comitato Esecutivo non possono far parte del Consiglio di Amministrazione della Società di cui all’art. 3.

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ARTICOLO 9

Poteri del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo:

Il Comitato Esecutivo determina, su proposta del Presidente, i poteri del Direttore Generale tra i quali la direzione del personale e l’esecuzione delle delibere. Il Direttore Generale è assunto con contratto di diritto privato. La durata della carica è comunque non superiore a quella degli organi di Fondazione.

a. esercita l’ordinaria e la straordinaria amministrazione;

b. predispone i progetti della Relazione Previsionale e Programmatica, del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio consolidato della Fondazione;

c. può disciplinare i criteri di funzionamento del servizio di controllo interno della Fondazione e ne nomina il responsabile;

d. definisce, nell’ambito degli obiettivi fissati dal Consiglio Generale nella Relazione Previsionale e Programmatica e nei limiti del bilancio preventivo, i programmi ed i progetti da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive per l’esercizio dell’attività della Fondazione;

e. definisce la struttura organizzativa della Fondazione e può, in questo ambito, nominare il Direttore Generale e i dirigenti su proposta del Presidente, che li assume;

f. può nominare un Comitato Tecnico Consultivo composto da non più di cinque membri, prevalentemente espressione degli organizzatori di manifestazioni fieristiche, da disciplinare con apposito regolamento. Lo stesso, se nominato, avrà il compito di approfondire sul piano tecnico le problematiche di interesse della Fondazione e di esprimere pareri e/o proposte utili per le deliberazioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio Generale. La carica di membro del Comitato Tecnico Consultivo è a titolo gratuito.

1.

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ARTICOLO 10 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, che ne designa il Presidente;

esso è composto da tre membri effettivi, iscritti al registro dei revisori contabili, di cui:

Con gli stessi criteri e modalità, per ogni membro effettivo viene nominato un membro supplente.

I Revisori supplenti entrano in funzione in caso di assenza o di impedimento del corrispondente Revisore effettivo.

I Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere nominati per non più di due volte.

Essi hanno i poteri e gli obblighi previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

Ai Revisori spetta un emolumento che viene determinato dal Consiglio Generale.

a. uno designato dal Comune di Milano;

b. Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza- Brianza-Lodi

c. uno designato dalla Regione Lombardia.

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ARTICOLO 11

Relazione Previsionale e Programmatica

La Relazione Previsionale e Programmatica della Fondazione è predisposta dal Comitato Esecutivo e presentata al Consiglio Generale che l’approva entro il 30 novembre di ciascun anno.

Essa contiene:

ARTICOLO 12

Esercizio finanziario e bilanci

L’esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Generale è convocato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’esame e l’approvazione dei bilanci dell’esercizio precedente, entro il 30 novembre per l’esame e l’approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica e per l’esame e l’approvazione del bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo della Fondazione è redatto dal Comitato Esecutivo, in conformità alle disposizioni degli artt. da 2423 a 2426 del Codice Civile, in quanto compatibili, ed è accompagnato dalla nota integrativa prevista dall’art. 2427 del Codice Civile, dalla Relazione a. gli elementi analitici di verifica dei risultati economici e

quantitativi dell’attività svolta nell’esercizio precedente e nel primo semestre dell’esercizio in corso rispetto agli obiettivi prefissati, nonché gli elementi utili di comparazione;

b. la determinazione degli obiettivi da perseguire in termini economici nel triennio successivo.

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sulla Gestione di cui all’art. 2428 del Codice Civile e dalla relazione del Collegio dei Revisori di cui all’art. 2429 del Codice Civile.

Il bilancio consuntivo della Fondazione è certificato da una Società di Revisione e Certificazione iscritta all’albo di cui all’art. 8 del D.P.R.

31 marzo 1975, n. 136, scelta dal Consiglio Generale.

Il Comitato Esecutivo è tenuto altresì a redigere il bilancio consolidato e la relativa relazione.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio consolidato della Fondazione, con i relativi allegati e le relative relazioni, sono depositati presso la sede della Fondazione almeno quindici giorni prima dell’adunanza del Consiglio Generale convocato per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio consolidato della Fondazione.

Il risultato di bilancio di ciascun esercizio è devoluto alla riserva statutaria. Il risultato di bilancio può altresì essere devoluto a riserve con destinazione specifica, coerente con le finalità statutarie.

Il controllo contabile sulla Fondazione è esercitato da una Società di Revisione in conformità all’art. 2409 bis del Codice Civile.

ARTICOLO 13 Vigilanza

La Regione Lombardia esercita le funzioni di vigilanza sulle attività della Fondazione, ai sensi delle leggi vigenti, secondo modalità idonee ad assi- curare, nel rispetto dell’autonomia della Fondazione, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza in rapporto ai risultati da perseguire e sia coerente con le disposizioni dell’art. 1, comma 4.

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La Fondazione trasmette al Presidente della Giunta Regionale, entro trenta giorni dalla loro approvazione, le delibere inerenti al bilancio preventivo ed alle sue variazioni al conto consuntivo ed all’assunzione degli impegni di spesa pluriennali.

Il Presidente della Giunta Regionale, entro trenta giorni dal ricevimento delle predette deliberazioni, può rinviare le stesse alla Fondazione, con osservazioni per un nuovo esame.

ARTICOLO 14

Scioglimento e Liquidazione

Il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme delibera della Regione Lombardia e d’intesa con il Comune di Milano, nel caso di impossibilità di funzionamento dell’amministrazione ordinaria o di gravi irregolarità, può affidare in via straordinaria l’amministrazione della Fondazione ad un proprio commissario per un periodo non superiore ai sei mesi.

Per manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini o per motivi di interesse pubblico, la Fondazione può essere messa in liquidazione con decreto del Presidente della Giunta Regionale, adottato su conforme deliberazione della Regione Lombardia e d’intesa con il Comune di Milano. Con il medesimo provvedimento il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Il Consiglio Generale con l’intervento di almeno quattro quinti dei Consiglieri in carica può deliberare lo scioglimento della Fondazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Il rendiconto finale presentato dal o dai liquidatori è soggetto all’approvazione della Regione, d’intesa con il Comune di Milano.

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1.

2.

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Le attività risultanti dopo il soddisfacimento dei Creditori sono, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, adottate su conforme deliberazione della Regione Lombardia e d’intesa con il Comune di Milano, devolute ad opere culturali ed assistenziali con particolare riguardo a Milano ed alla Lombardia.

5.

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ALLEGATO

Atto costitutivo della Fiera di Milano Regio Decreto 1° luglio 1922 n. 919

(G.U. n. 170 del 20 luglio 1922)

(27)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D’ITALIA

Vista la domanda 8 giugno 1922 con cui il Presidente del Comitato della Fiera di Milano, debitamente autorizzato dal Comitato stesso, chiede che l’iniziativa che va sotto il nome di: Fiera di Milano Campionaria Internazionale venga eretta in Ente morale e ne sia approvato lo Statuto organico;

Sentito il Consiglio di Stato

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l’industria e il commercio

Abbiamo decretato e decretiamo

ART. 1

È costituito con sede in Milano, un Ente autonomo denominato “Fiera di Milano Campionaria Internazionale”. Suo scopo è di provvedere all’attuazione di mostre campionarie e temporanee, in prosecuzione dell’iniziativa, fin qui esistente, denominata “Fiera di Milano” e con tutte le facoltà inerenti.

ART. 2

L’Ente Autonomo predetto è costituito dall’attuale Comitato della Fiera di Milano e dal Collegio degli oblatori di essa Fiera. Il suo patrimonio iniziale è un milione di lire (1.000.000) conferito in parti uguali dall’attuale Comitato della Fiera di Milano e dal Collegio degli oblatori suddetti.

(28)

ART. 3

L’Ente Autonomo provvede al raggiungimento degli scopi per i quali è costituito nei modi e coi mezzi indicati nello Statuto allegato al presente decreto, visto, d’ordine Nostro, ed approvato dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1922

VITTORIO EMANUELE

TEOFILO ROSSI

Visto il guardasigilli: Luigi Rossi

(29)

Realizzazione e impaginazione a cura di Fondazione Fiera Milano Area Comunicazione e Relazioni Esterne Aggiornato a gennaio 2018

(30)
(31)

Fondazione Fiera Milano

Largo Domodossola, 1- 20145 Milano Tel. 02 4997.1

fondazione@fondazionefiera.it

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