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STATUTO REVISIONATO DELLA FONDAZIONE Rocca dei Bentivoglio

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Academic year: 2022

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(1)

FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO

Via Contessa Matilde 10 - 40053 - VALSAMOGGIA, loc. Bazzano - tel. 051836405 - Email: fondazione@roccadeibentivoglio.it

STATUTO REVISIONATO DELLA FONDAZIONE

“Rocca dei Bentivoglio”

con sede in Valsamoggia (BO), località Bazzano, Via Contessa Matilde, n.10

(2)

SOMMARIO

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA’...3

TITOLO II - ATTIVITA’ E VIGILANZA ...4

TITOLO III - PATRIMONIO RISORSE E CONTABILITA’...4

TITOLO IV - FONDATORI E PARTECIPANTI...6

TITOLO V - ORGANI DELLA FONDAZIONE...7

CAPO I - IL PRESIDENTE...8

CAPO II - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE...8

CAPO III - IL DIRETTORE...11

CAPO IV - L’ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE...12

CAPO V - L’ASSEMBLEA DEI FONDATORI...13

CAPO VI - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI...13

TITOLO VI - REQUISITI DI ONORABILITA’ E CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’...14

TITOLO VII - COMPENSI E RIMBORSI...15

TITOLO VIII - DOCUMENTI PROGRAMMATICI...15

TITOLO IX - PARTECIPAZIONE PUBBLICA E CONTROLLO SULLA FONDAZIONE...15

TITOLO X - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE...17

TITOLO XI - SCIOGLIMENTO E CESSAZIONE...17

TITOLO XII - CLAUSOLA DI RINVIO, NORMA TRANSITORIA, CONTROVERSIE, DURATA, ENTRATA IN VIGORE...18

(3)

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA’

Articolo 1 - Costituzione e sede

1) È costituita una Fondazione denominata “Rocca dei Bentivoglio”, con sede in Valsamoggia (BO), località Bazzano, Via Contessa Matilde n. 10.

2) Essa risponde ai principi dello schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni come disciplinate dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalle leggi collegate.

3) La Fondazione è organizzata ed opera in qualità di organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera d) del D.lgs. 50 / 2016.

4) Il Comune di Valsamoggia, nella veste di Promotore fondatore, nonché gli altri Enti pubblici e/o locali (Fondatori e Partecipanti) esercitano sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, in conformità al diritto interno e comunitario, specificamente mediante direttive e indicazioni operative sull’attività della Fondazione, con le modalità di cui all’art. 31 del presente Statuto, individuando periodicamente gli obiettivi da perseguire con la Fondazione, anche attraverso l’eventuale definizione di indicatori qualitativi e quantitativi.

5) La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

6) Le finalità di interesse generale perseguite dalla Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione Emilia Romagna.

Articolo 2 – Finalità

1) La Fondazione persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale, educativa e ricreativa degli Enti pubblici e/o locali membri (in qualità di Fondatore Promotore; Fondatore; Partecipante), in continuità con la vocazione storica, turistica e culturale dei medesimi Enti pubblici e/o locali, le finalità inerenti alla conservazione, tutela, manutenzione e valorizzazione di beni culturali, la promozione e valorizzazione di iniziative, di manifestazioni culturali e turistiche, con riguardo alla valorizzazione di eventi, manifestazioni e servizi organizzati nella “Rocca dei Bentivoglio” di Bazzano e in altre strutture degli Enti pubblici e/o locali membri (in qualità di Fondatore Promotore; Fondatore; Partecipante).

2) In particolare, la Fondazione:

a) promuove e valorizza le raccolte documentarie dei musei presenti sul territorio degli Enti pubblici e/o locali membri (in qualità di Fondatore Promotore; Fondatore; Partecipante) con particolare riferimento al museo Civico “Arsenio Crespellani” e all'Ecomuseo della collina e del vino e ne cura la gestione;

b) promuove e valorizza la documentazione degli archivi storici degli Enti pubblici e/o locali membri (in qualità di Fondatore Promotore; Fondatore; Partecipante) e ne cura la gestione;

c) valorizza, promuove, incrementa il patrimonio delle biblioteche degli Enti pubblici e/o locali membri (in qualità di Fondatore Promotore; Fondatore; Partecipante) e ne cura la gestione;

d) promuove e valorizza l'attività della Scuola di Musica “Giuseppe Fiorini” e ne cura la gestione;

e) promuove e valorizza l'attività del Centro Studi “Tommaso Casini”;

f) promuove e organizza manifestazioni, convegni, incontri, mostre, spettacoli e concerti in ambito artistico, musicale e teatrale;

g) promuove la più ampia diffusione della cultura mediante attività educative rivolte a tutti gli strati della popolazione;

(4)

h) favorisce l’organizzazione di attività di formazione, formazione continua, aggiornamento in campo culturale;

i) promuove attività editoriale e di divulgazione nel settore dei beni culturali, della musica e dello spettacolo;

j) promuove iniziative di valorizzazione turistica del territorio.

TITOLO II - ATTIVITA’ E VIGILANZA

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse 1) Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici e/o locali o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività (a titolo esemplificativo anche accordi di sponsorizzazione);

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità.

2) La Fondazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

Articolo 4 - Vigilanza

1) L’autorità competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e leggi collegate.

TITOLO III - PATRIMONIO RISORSE E CONTABILITA’

Articolo 5 - Fondo di dotazione 1) Il fondo di dotazione della Fondazione è composto:

a) dai contributi in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, da altri Fondatori, in qualità di persone giuridiche pubbliche, o dai Partecipanti in qualità di persone giuridiche pubbliche;

(5)

b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;

d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il fondo di dotazione;

e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e/o locali;

f) da prestazioni di servizio e altre attività erogate dai fondatori, connesse e strumentali alle finalità dell’ente.

Articolo 6 - Fondo di gestione 1) Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

d) dai contributi volontari del Fondatore Promotore, dei Fondatori in qualità di persone giuridiche pubbliche, dei Partecipanti in qualità di persone giuridiche pubbliche;

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2) Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

1) Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2) Entro tale termine, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l’esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio consuntivo devono essere trasmessi, unitamente ai verbali di seduta in cui sono stati approvati, al Fondatore promotore, Comune di Valsamoggia, ai Fondatori e ai Partecipanti, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore Legale dei Conti.

3) Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali in quanto compatibili.

4) Il bilancio annuale di previsione ed il bilancio annuale consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione e debbono essere suddivisi per sezioni, indicando per ogni singolo settore di attività di principale intervento, le risultanze gestionali rispettivamente preventive e consuntive. Il rendiconto annuale deve rappresentare altresì le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

5) Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare con chiarezza e precisione, oltre all’attività svolta dalla Fondazione, gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio intangibile della Fondazione.

(6)

6) Il bilancio annuale di previsione e il bilancio annuale consuntivo sono trasmessi al Fondatore promotore, ai Fondatori, ai Partecipanti, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Revisore Legale dei Conti. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio annuale consuntivo sono altresì depositati, unitamente alla relazione sull’andamento della gestione ed alla relazione del Revisore Legale dei Conti, nei modi di legge nonché trasmessi, alla Regione Emilia Romagna.

7) Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio annuale di previsione approvato.

8) Gli eventuali utili o avanzi delle gestioni annuali, previo utilizzo per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione, per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

9) È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, sia durante la vita della Fondazione che all’atto del suo scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO IV - FONDATORI E PARTECIPANTI Articolo 8 - Membri della Fondazione 1) I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;

- Fondatori;

- Partecipanti.

Articolo 9 - Fondatore Promotore

1) È Fondatore Promotore il Comune di Valsamoggia. Il Fondatore Promotore destina un adeguato investimento per provvedere di adeguato fondo di dotazione la Fondazione e si adopera con gli strumenti consentiti dalla legge per favorire il miglior funzionamento della stessa.

Articolo 10 – Fondatori

1) Possono essere nominati Fondatori dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 17 del presente Statuto, le persone giuridiche pubbliche.

2) L’attribuzione della qualifica di fondatore è subordinata all’impegno da parte dei soggetti di cui al comma 1 a rispettare integralmente le norme del presente Statuto, a condividere anche in fase operativa i programmi della Fondazione e a contribuire stabilmente al fondo di dotazione, mediante contributi pluriennali in denaro, beni e servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso.

3) La qualifica di Fondatori è attribuita dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

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Articolo 11 – Partecipanti

1) Possono partecipare alla Fondazione le persone giuridiche pubbliche purchè assumano gli impegni di cui al comma 2

2) La partecipazione è subordinata all’impegno da parte dei soggetti di cui al comma 1 a rispettare integralmente le norme del presente statuto, a condividere anche in fase operativa i programmi della Fondazione e a contribuire, una tantum o annualmente, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione oppure con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni e servizi materiali ed immateriali.

3) La qualifica di Partecipanti è attribuita dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

Articolo 12 - Esclusione e recesso

1) Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta dei componenti l’esclusione dei Fondatori e/o dei Partecipanti per i seguenti motivi:

a) grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;

b) morosità;

c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

2) L’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

b) apertura di procedure di liquidazione.

3) I Membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4) L'esclusione ed il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

TITOLO V - ORGANI DELLA FONDAZIONE Articolo 13 - Organi della Fondazione 1) Sono organi della Fondazione:

a) Il Presidente;

b) Il Consiglio di Amministrazione;

c) Il Direttore;

d) L’Assemblea di Partecipazione;

e) L’Assemblea dei Fondatori;

f) Il Revisore dei Conti.

(8)

2) Gli organi della Fondazione durano in carica cinque esercizi e in ogni caso decadono in concomitanza con lo scadere del mandato del Sindaco del Comune di Valsamoggia;, qualora la durata in carica del Sindaco dovesse essere inferiore, anche il componente nominato prima della scadenza originaria resta in carica fino a tale scadenza.

3) Decorso il termine di cui al comma 2 i titolari degli organi della Fondazione restano in carica in regime di

“prorogatio” sino alla nomina dei titolari dei nuovi organi da parte della nuova amministrazione comunale.

CAPO I - IL PRESIDENTE Articolo 14 – Poteri

1) Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco pro tempore del Comune di Valsamoggia. Egli assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio (in qualsiasi sede e grado e innanzi a qualsiasi autorità giudicante ordinaria, speciale, arbitrale) con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici.

2) Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa di impulso e coordinamento degli organi della Fondazione, vigila, inoltre, sull’esecuzione delle relative deliberazioni ed in generale sull’andamento della Fondazione, pertanto:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendo l’ordine del giorno e ne dirige i lavori;

b) sottopone al Consiglio di Amministrazione, per l’approvazione, il piano strategico di sviluppo pluriennale e il programma annuale degli interventi di cui all’articolo 30 del presente Statuto;

c) assicura che le attività di valorizzazione definite dalla Fondazione siano compatibili con le esigenze della tutela di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

d) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private e organismi internazionali, anche per instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

e) promuove le attività di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti.

3) In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente se nominato e, in caso di non intervenuta nomina, assenza o impedimento anche di questo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

4) Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio di Amministrazione per determinati atti o categorie di atti.

CAPO II - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 15 - Composizione e requisiti

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre e fino ad un massimo di cinque, compreso il Presidente, individuati come segue:

a) un componente con funzioni di Presidente della Fondazione nominato dal Sindaco del Comune di Valsamoggia;

b) due componenti nominati dal Sindaco del Comune di Valsamoggia;

c) un componente nominato dal Sindaco del Comune di Valsamoggia su designazione dei Fondatori;

(9)

d) un componente nominato dal Sindaco del Comune di Valsamoggia su designazione dei Partecipanti.

2) In sede di nomina, il Sindaco del Comune di Valsamoggia opera affinché nella composizione del Consiglio di Amministrazione si pervenga alla presenza di entrambi i generi.

3) I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal successivo articolo 26 del presente Statuto e non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità di cui ai successivi articoli 27 e 28 del presente Statuto.

4) Fino all’adesione dei nuovi Fondatori e Partecipanti e quindi alla designazione dei membri espressione di questi ultimi, il Consiglio di Amministrazione opera nella pienezza dei suoi poteri con i soli componenti eletti dal Comune di Valsamoggia (di cui al comma 1 lettera a) e b)).”

Articolo 16 - Durata

1) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque esercizi, salvo quanto indicato all’art. 13, comma 2, del presente statuto.

2) I membri del Consiglio di Amministrazione mantengono il loro ufficio, “in regime di prorogatio”, sino al momento in cui entra in carica il nuovo Consiglio di Amministrazione. I membri nominati in sostituzione di quelli decaduti, per dimissioni o altre cause, rimangono in carica per il tempo che restava da compiere al componente che sostituiscono.

3) Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente e al Revisore Legale dei conti.

4) Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvede a sostituirli nel rispetto delle nomine di cui al precedente art. 15. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

5) Qualora si dimetta la maggioranza dei membri, s’intende decaduto l’intero Consiglio di Amministrazione e si dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1) Al Consiglio di Amministrazione spetta la determinazione dei programmi, delle priorità, degli obiettivi della Fondazione e la verifica dei risultati.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, inoltre, l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Ente e, nel rispetto delle direttive e indicazioni operative di cui all’articolo 31 del presente Statuto, svolge le seguenti attribuzioni:

a) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo nonché le relazioni accompagnatorie;

b) approva il piano strategico di sviluppo pluriennale e il programma annuale degli interventi di cui all’articolo 30 del presente Statuto;

c) trasmette tempestivamente i documenti di cui alle lettere a) e b) al Fondatore promotore, ai Fondatori e ai Partecipanti;

d) delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto di beni mobili ed immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

e) determina i criteri in base ai quali i soggetti possono diventare Fondatori e Partecipanti fissando il valore minimo dei contributi e procede alla relativa nomina;

(10)

f) delibera in merito all’esclusione dei soggetti Fondatori e Partecipanti;

g) approva i regolamenti attuativi per il funzionamento e la gestione della Fondazione, il regolamento di organizzazione e il relativo schema organizzativo;

h) delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, le modifiche dello Statuto;

i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio con deliberazione assunta all’unanimità dei componenti avendo cura ed assumendosi la responsabilità della tutela della intangibilità del Patrimonio di dotazione;

j) delibera la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali e altri organismi;

k) nomina il Direttore della Fondazione, su proposta del Sindaco del Comune di Valsamoggia, e ne determina il relativo compenso, sentito il Revisore Legale dei conti;

l) nomina tra i suoi componenti il Vicepresidente;

m) determina la misura dei compensi annui e dei rimborsi di cui all’articolo 29 del presente Statuto;

n) delibera in merito alla partecipazione ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private senza fini di lucro;

o) conferisce speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni.

Articolo 18 - Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove almeno due volte all’anno per approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo predisposti dal Direttore.

2) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con l’ausilio di mezzi telematici, per audio conferenza e videoconferenza, purché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti qualora ciò fosse necessario.

3) Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta scritta di un terzo dei componenti. In quest’ultimo caso, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

4) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Revisore Legale dei Conti ed al Direttore almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di particolare urgenza la comunicazione può essere effettuata 24 ore prima della data fissata per la riunione.

5) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione fra cui il Presidente. Il Revisore Legale dei conti e il Direttore partecipano senza diritto di voto e la loro eventuale assenza non pregiudica la validità della riunione.

6) Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

7) Le votazioni avvengono in forma palese, ad eccezione di quelle relative ad elezioni, nomine, designazioni e revoche, le quali si effettuano con scheda segreta.

8) Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione.

(11)

9) I verbali delle riunioni, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante individuato nella persona del Direttore.

10) Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, fanno piena prova.

Articolo 19 – Decadenza

1) Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere di Amministrazione, si procederà alla sostituzione del Consigliere di Amministrazione decaduto secondo le modalità previste dall’art. 15 del presente statuto. Il nuovo componente rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

2) Il Consigliere dichiarato decaduto non può essere rinominato nel corso del mandato stesso e nel successivo.

CAPO III - IL DIRETTORE Articolo 20 - Nomina e requisiti

1) Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Sindaco del Comune di Valsamoggia, tra persone in possesso di comprovata professionalità nel settore ed esperienza nella gestione e amministrazione di organizzazioni complesse. Resta in carica cinque esercizi e può essere riconfermato.

2) Il Direttore deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dal successivo articolo 26 del presente Statuto e non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità di cui ai successivi articoli 27 e 28 del presente Statuto.

Articolo 21 - Attribuzioni

1) Il Direttore sovrintende alle attività scientifico - culturali, tecnico - amministrative, economico - finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile, secondo principi di efficacia, efficienza, economicità in conformità agli indirizzi gestionali e finanziari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione desumibili anche dal bilancio preventivo, dal documento programmatico annuale e dal piano strategico di sviluppo pluriennale.

Il Direttore in particolare:

a) svolge compiti di gestione della Fondazione, di proposta ed impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività dell’ente;

b) predispone il bilancio annuale di esercizio e il bilancio di previsione;

c) predispone le relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;

d) predispone il piano strategico di sviluppo pluriennale e il programma annuale degli interventi di cui all’art.

30 del presente Statuto e ne cura l’attuazione;

e) provvede, su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, all’assunzione e gestione del personale dipendente e ove lo ritenga opportuno all’assunzione o nomina dei responsabili per incarichi specifici;

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f) è responsabile della istruttoria delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi della Fondazione e ne provvede ai relativi atti esecutivi.

2) Nell’ambito delle sue attribuzioni, il Direttore ha il compito di:

a) realizzare iniziative formative e di ricerca in materia di beni, attività culturali e turismo, anche attraverso la collaborazione con Enti pubblici e/o locali e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

b) elaborare parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati dagli istituti e luoghi della cultura;

c) curare il progetto culturale della Fondazione, facendone un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura mantenendo i contatti di carattere continuativo con gli Uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;

d) assicurare una stretta relazione con il territorio, nell’ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare le collezioni con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;

e) concorrere alla definizione di programmi e promuovere iniziative finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale;

f) promuovere progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

g) curare, nell’ambito dei programmi e delle strategie approvati dal Consiglio di Amministrazione, la ricerca dei finanziamenti per l’attività della Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati;

h) dirigere il personale della Fondazione e predisporre l’organizzazione degli uffici della Fondazione, avendo cura di assicurare il coinvolgimento e il raccordo con il personale del Comune facente capo ai Servizi relativi alle omologhe aree di intervento della Fondazione;

i) svolgere ogni altra funzione affidatagli dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

3) Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione.

4) In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore lo sostituiscono, per le rispettive competenze il Presidente o persona espressamente designata dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina del Direttore o successivamente.

CAPO IV - L’ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE Articolo 22 - Assemblea di Partecipazione

1) L’Assemblea di partecipazione è costituita dai Partecipanti e si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente della Fondazione.

2) Essa deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno la metà dei Partecipanti. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

3) All’Assemblea di Partecipazione spetta il compito di designare al suo interno un membro del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei Partecipanti. Il membro del Consiglio di Amministrazione eletto decade al venir meno della qualifica di Partecipante. In tal caso, l’Assemblea provvede a nuova designazione.

4) L’Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

(13)

5) L’Assemblea di Partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione.

6) L’Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria, convocando pertanto tutti gli organi della Fondazione, come momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti statutarie.

CAPO V - L’ASSEMBLEA DEI FONDATORI Articolo 23 - Assemblea dei Fondatori

1) L’Assemblea dei Fondatori è costituita dai membri Fondatori e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

2) Essa deve comunque essere convocata quando lo richieda il consigliere rappresentante dei Fondatori. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

3) All’Assemblea dei Fondatori spetta il compito di designare al suo interno un membro del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei Fondatori. Il componente del Consiglio di Amministrazione eletto decade al venir meno della qualifica di Fondatore. In tal caso, l’Assemblea provvede a nuova designazione.

4) L’Assemblea dei Fondatori può formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, può chiedere al Consiglio di Amministrazione ragguagli sull’andamento economico e prendere visione della documentazione economica e fiscale della Fondazione.

5) L’Assemblea dei Fondatori è presieduta dal Presidente della Fondazione.

CAPO VI - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI Articolo 24 - Nomina e requisiti

1) Il Revisore Legale dei Conti è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Valsamoggia, sentiti gli altri Fondatori, tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali dei Conti previsto all’art. 2397 del codice civile.

2) Il Revisore Legale dei Conti deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dal successivo articolo 26 del presente Statuto e non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità di cui ai successivi articoli 27 e 28 del presente Statuto.

Articolo 25 - Attribuzioni

1) Il Revisore Legale dei Conti controlla l’attività di amministrazione della Fondazione, la gestione finanziaria, patrimoniale ed economica della stessa, esercita il controllo contabile sul progetto di bilancio annuale di previsione e sul progetto di bilancio annuale consuntivo, redigendo apposite relazioni accompagnatorie, verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza dei principi di cui all’art 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405, 2407 e 2409-bis del codice civile.

2) Il Revisore Legale dei Conti può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su singole questioni.

Il Revisore Legale dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3) Il Revisore Legale dei Conti redige annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione. Informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco del

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Comune di Valsamoggia di tutti gli atti ed i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni e dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni.

TITOLO VI - REQUISITI DI ONORABILITA’ E CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’

Articolo 26 - Requisiti generali di onorabilità

1) Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, di Direttore e di Revisore Legale dei Conti possono essere ricoperte da coloro che siano in possesso di requisiti di idoneità confacenti ad un ente senza scopo di lucro e, in particolare, che non si trovino in una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli articoli 27 e 28 del presente Statuto.

2) Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, di Direttore e di Revisore Legale dei Conti non possono essere ricoperte da coloro che abbiano in corso liti con la Fondazione o abbiano recato volontariamente ad essa gravi pregiudizi economici o di immagine.

Articolo 27 - Cause di ineleggibilità

1) Non possono assumere la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, di Direttore e di Revisore Legale dei Conti le persone che:

a) si trovano in una delle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile;

b) nei cui confronti è stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione disposta dall’autorità giudiziaria, ai sensi della Legge 31 maggio 1965 n° 575 e successive modificazioni o integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;

c) hanno subito, con sentenza definitiva, condanne a reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo Xl del libro V del Codice Civile, ovvero sono stati condannati, con sentenza definitiva, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

d) sono coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado degli altri membri del Consiglio di Amministrazione e del Direttore.

e) sono dipendenti in servizio della Fondazione o sono legati alla stessa da un rapporto di prestazione d’opera retribuita. La causa di ineleggibilità di cui alla presente lettera non si applica alla figura del Direttore.

Articolo 28 - Cause generali di incompatibilità

1) Sono reciprocamente incompatibili le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, di Direttore e di Revisore Legale dei Conti della Fondazione, salvo quanto previsto dal presente statuto.

2) La carica di Consigliere di Amministrazione, di Direttore e di Revisore Legale dei Conti della Fondazione è incompatibile con quella di Consigliere o Assessore del Comune di Valsamoggia o di altri Comuni membri.

3) Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all’articolo 27 del presente Statuto o che si trovino in una delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.lgs. 39/2013.

4) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dichiara decaduti i propri componenti che si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 27 del presente Statuto.

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TITOLO VII - COMPENSI E RIMBORSI Articolo 29 - Compensi e rimborsi

1) Le cariche ricoperte negli organi della Fondazione sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento del mandato nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta all’unanimità sentito il Revisore Legale dei Conti.

2) Al Direttore spetta un compenso annuo. La misura del compenso annuo del Direttore è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Revisore, con deliberazione assunta all’unanimità.

3) Al Revisore spetta un compenso annuo. La misura è stabilita dal Consiglio di Amministrazione secondo i vincoli e limiti posti dalle norme, con deliberazione assunta all’unanimità.

TITOLO VIII – DOCUMENTI PROGRAMMATICI

Articolo 30 - Piano strategico di sviluppo pluriennale e programma annuale degli interventi 1) Il Piano strategico di sviluppo pluriennale è il documento che definisce gli assi strategici, le priorità e gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione.

Il Piano è predisposto dal Direttore ed è il riferimento vincolante nella redazione del bilancio preventivo e del programma annuale degli interventi.

2) Dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, il Piano strategico di sviluppo e il programma annuale degli interventi sono pubblicati sul sito internet della Fondazione e su quello del Comune di Valsamoggia.

TITOLO IX – PARTECIPAZIONE PUBBLICA E CONTROLLO SULLA FONDAZIONE Articolo 31 - Controllo degli Enti pubblici e/o locali sulla Fondazione

1) Gli Enti pubblici e/o locali (in qualità di Fondatore promotore; Fondatore; Partecipante) esercitano verso la Fondazione un’attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo. In particolare, ai fini della gestione, in regime di affidamento diretto di servizi per il Fondatore promotore, Comune di Valsamoggia, per gli altri Enti pubblici e/o locali (Fondatori o Partecipanti), la Fondazione è soggetta al controllo analogo dei medesimi, e sottoposta ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a) definizione delle indicazioni operative di indirizzo sulle attività della Fondazione attraverso la preventiva approvazione del Piano strategico di sviluppo pluriennale della Fondazione di cui all’articolo 30 del presente Statuto;

b) approvazione del bilancio di previsione annuale, della relazione dell’organo di gestione e del piano annuale di attività;

c) approvazione del bilancio consuntivo, delle relazioni dell’organo di gestione e la verifica annuale dello stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici con individuazione delle eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese con il reperimento di risorse aggiuntive;

d) definizione da parte degli Enti pubblici e/o locali (in qualità di Fondatore promotore; Fondatore;

Partecipante) di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle norme di settore, degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla

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Fondazione da parte degli Enti pubblici e/o locali (in qualità di Fondatore promotore; Fondatore;

Partecipante), definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione;

e) l’esercizio di poteri di indirizzo e di parere vincolante sull’adeguatezza dei modelli organizzativi previsti dalla legge 231/2001, dalla legge 190/2012 e delle procedure di trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013, nonché sull’adozione del regolamento per il reclutamento del personale ex art. 18 del D.L. 112/2008 e il rispetto delle procedure previste dal D.lgs. n. 50/2016 per la scelta del contraente nei contratti passivi di appalto;

f) altre forme ritenute idonee e necessarie ed in particolare nelle forme stabilite nell’ambito di apposito patto parasociale nel caso di pluralità di Enti pubblici e/o locali. Il Patto Parasociale, una volta sottoscritto da tutti gli Enti pubblici e/o locali (in qualità di Fondatore promotore; Fondatore; Partecipante), è portato a conoscenza della Fondazione con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 32 - Il Comitato di coordinamento

1) E’ istituito il “Comitato di Coordinamento” allo scopo di assicurare la cooperazione, tra il Comune di Valsamoggia, in qualità di Fondatore promotore, e gli Enti locali Fondatori e Partecipanti, in ordine all’esercizio congiunto sulla Fondazione di un potere di indirizzo e di un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi.

2) Il Comitato di Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra il Fondatore promotore, i Fondatori e i Partecipanti e tra la Fondazione e gli Enti locali aderenti (in qualità di Fondatore promotore; Fondatore; Partecipante) e di indirizzo e controllo dei medesimi Enti locali verso la Fondazione circa l’andamento generale dell’amministrazione della stessa Fondazione.

3) Nell’esercitare il controllo secondo quanto indicato al precedente articolo 31, il Comitato di Coordinamento deve assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi degli Enti locali aderenti alla Fondazione indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno. In particolare, il Comitato di Coordinamento esercita le seguenti attribuzioni:

a) delibera su tutti gli argomenti, le materie e i documenti previsti al precedente articolo 31; nonché su quegli argomenti, materie e documenti attinenti alle attività della Fondazione che ciascun Ente locale aderente ritenga di sottoporre alla sua valutazione;

b) esprime gli indirizzi vincolanti e i pareri che ritiene necessari per l’esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Fondazione e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Fondazione;

c) individua le eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario o di mancata attuazione degli obiettivi.

4) Per l’esercizio del controllo il Comitato di coordinamento ha pieno e completo accesso a tutti gli atti della Fondazione e può richiedere agli amministratori della Fondazione relazioni specifiche sull’andamento della Fondazione .

Articolo 33 - Funzionamento del Comitato di Coordinamento

1) Il Comitato di Coordinamento è costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascuno degli Enti Locali aderenti alla Fondazione ed è presieduto dal Sindaco del Comune di Valsamoggia.

2) Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Presidente e si riunisce presso la sede della Fondazione, almeno 15 giorni prima della seduta del Consiglio di Amministrazione o comunque su richiesta formulata al Presidente da uno qualsiasi degli Enti locali aderenti alla Fondazione. L'avviso di convocazione dovrà

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indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno ed essere inviato con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione a mezzo posta elettronica certificata.

3) Il Comitato di Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli Enti locali (calcolata “per testa”) e delibera con il voto favorevole del Fondatore Promotore, Comune di Valsamoggia, e della maggioranza degli Enti locali presenti; nel caso di parità prevale il voto del Fondatore promotore Comune di Valsamoggia.

4) In merito alle deliberazioni che abbiano ad oggetto problematiche che interessano in via esclusiva il solo territorio di uno degli Enti locali aderenti, la relativa determinazione da parte del Comitato di Coordinamento dovrà essere approvata dall’Ente locale interessato, salvo il caso in cui quest’ultimo non sia presente alla seduta del Comitato di coordinamento e l’argomento sia stato dovutamente menzionato nell’avviso di convocazione.

5) Delle decisioni assunte dal Comitato del Coordinamento è redatto apposito verbale.

6) La partecipazione al Comitato di Coordinamento a qualsiasi titolo è gratuito e non può essere oggetto di alcuna remunerazione o rimborso spese.

TITOLO X - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Articolo 34 - Organizzazione e personale

1) la Fondazione può avvalersi di personale proprio e di personale messo a disposizione, a qualsiasi titolo, dal Fondatore promotore, dai Fondatori e Partecipanti tramite gli istituti previsti dalle normative vigenti e previo consenso dei dipendenti medesimi.

2) Lo schema organizzativo della Fondazione assicura il maggior grado di flessibilità del lavoro in relazione agli obiettivi degli organi e alle risorse finanziarie disponibili; la copertura dei posti dei responsabili delle attività avviene anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato.

3) Le determinazioni in ordine al reclutamento del personale sia a tempo determinato che indeterminato sono assunte nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità della selezione previsti per l’amministrazione comunale.

4) Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del codice civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato, dal contratto collettivo adottato dalla Fondazione e dalla contrattazione collettiva dell’ente di provenienza se trattasi di personale distaccato o comandato.

TITOLO XI - SCIOGLIMENTO E CESSAZIONE Articolo 35 - Scioglimento / Cessazione

1) La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione per riconosciuta impossibilità di funzionamento e nei casi previsti dal codice civile.

2) L’estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che provvederà alla nomina di un liquidatore per l’esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.

3) All’atto dello scioglimento i beni affidati in uso o concessione a qualsiasi titolo alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.

4) In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, i fondi di cui agli artt. 5 e 6 verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

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5) Restano ferme, in ogni caso, altre eventuali destinazioni dei beni residui, se imposte per legge.

TITOLO XII - CLAUSOLA DI RINVIO, NORMA TRANSITORIA, CONTROVERSIE, DURATA, ENTRATA IN VIGORE

Articolo 36 - Clausola di rinvio

1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 37 - Norma transitoria

1) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo nei termini di quanto previsto al precedente art.15, comma 4 e verrà successivamente integrato con la nomina dei componenti di cui al medesimo art. 15, comma 1 lettere c) e d).

Articolo 38 - Durata 1) La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 39 - Controversie

1) Le controversie che sorgeranno fra i membri della Fondazione, ivi comprese quelle relative alle impugnative di deliberazioni assembleari, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d.lgs. 5/2003.

2) Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna da numero uno arbitro nominato dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.

Articolo 40 - Entrata in vigore

1) Il presente Statuto, previa intervenuta adesione del Comune di Valsamoggia, entra in vigore – ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 - a seguito di approvazione da parte della Regione Emilia Romagna.

2) Con l’entrata in vigore del presente Statuto decadono e sono abrogati, a tutti gli effetti, il precedente Statuto ed ogni altra norma interna contraria al nuovo Statuto.

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