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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma CORSO IL COMMERCIALISTA E LA CRISI D IMPRESA

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(1)

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

CORSO

IL COMMERCIALISTA E LA CRISI D’IMPRESA

(2)

Sezione 1

Il Framework regolamentare italiano

(3)

Sezione 1

L’evoluzione della normativa

1942 2005 2007 2012 2013 2015

Regio Decreto del 16 marzo 1942 n.267

Ulteriori disposizioni integrative

marginali Modifiche a revocatoria

e presupposti di ammissione al concordato

Decreto Sviluppo

Decreto del Fare

Il Decreto Legge 83/2015 ha successivamente apportato

modifiche al concordato preventivo

descritte in seguito

Decreto Legge 83/2015

Il Regio Decreto n.267 del 16 marzo 1942 ha subito successive

modifiche volte ad adattarne il

contenuto e gli strumenti all’evolversi del contesto economico italiano

Il Decreto Sviluppo ha riconosciuto al debitore la facoltà di depositare un ricorso ”in bianco”

Il Decreto del Fare ha integrato il Decreto Sviluppo con ulteriori misure volte a

rendere trasparente, sin da subito, lo

“stato di salute”

dell’impresa che presenta la domanda (i.e. lista dei creditori inclusa nella domanda

2017

Legge delega dell’11 Ottobre 2017

Entro un anno

dall’approvazione della Legge Delega del 2017, il governo emanerà una nuova riforma che

interverrà su (i) procedure concorsuali, (ii) disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento e (iii) sistema dei privilegi e delle garanzie

(4)

Il framework regolamentare

Messaggi principali

 La crisi viene intesa come possibile fase della vita dell’impresa

 Viene favorita e tutelata la continuità dell’azienda

Obiettivi delle recenti riforme:

 Fornire strumenti di protezione per chi investe nelle aziende in crisi

 Semplificare le procedure

 Accorciare le tempistiche

 Ampliare l’autonomia privata

 Ampliare competenze del comitato dei creditori

 Introdurre innovative opportunità di ristrutturazione che si possono adattare ai diversi livelli della crisi

Continuità Continuità

Semplificazione

Rapidità

Continuità Nuovi strumenti

(5)

Novità introdotte dal D.L 83/2015

Con il Decreto Legge n. 83/2015, il Governo è intervenuto in materia fallimentare al fine di migliorare gli strumenti messi a disposizione degli operatori per la tempestiva ed efficiente gestione della crisi aziendale e

così favorire un’anticipata emersione dei casi di difficoltà

Le principali novità afferenti il Concordato preventivo includono:

Proposte concorrenti – Art. 163 L.F.

1

Offerte concorrenti – Art. 163-bis L.F.

2

Finanza d’urgenza – Art. 182- quinquies L.F.

3

Finalità

►Introdurre nella procedura logiche e meccanismi tipici del mercato

concorrenziale per massimizzare il soddisfacimento del ceto creditorio

►Facilitare l’accesso della società al credito e ad altre forme di

finanziamento

(6)

Novità introdotte dal D.L 83/2015

Art. 182– quinquies L.F. : Disposizioni in tema di finanziamento e di continuita' aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti

Finanza interinale

Il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili

E’ necessaria l’attestazione di funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori rilasciata dall’attestatore

Finanzad’urgenza

Il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d’urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili

NON è necessaria l’attestazione di funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori rilasciata dall’attestatore

Il tribunale decide entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione

(7)

Novità introdotte dal D.L 83/2015

Art. 182– quinquies L.F. : Finanza interinale

1. Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’art. 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

2. L’autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.

3. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.

(8)

Novità introdotte dal D.L 83/2015

Art. 182– quinquies L.F. : Finanza d’urgenza

1. La facoltà prevista dal nuovo terzo comma dell'articolo 182-quinquies legge fall. di ottenere l'autorizzazione in via d'urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili è finalizzato ad assicurarel’esercizio dell’azienda in situazioni di urgenza limitate al periodo necessario a predisporre il piano e la proposta concordataria, l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione o a perfezionare le trattative per articolare una proposta di accordo.

2. Non è necessaria l’attestazione di funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori rilasciata dall’attestatore.

3. Ne consegue che in assenza di una attestazione, del resto incompatibile con i motivi di urgenza, il debitore dovrà comunque depositare una documentazione completa e corredata da un piano finanziario.

4. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda.

(9)

Sezione 2

Il Restructuring e ruolo dell’advisor

(10)

Gli attori della ristrutturazione aziendale

Banche finanziatrici

Advisor finanziari Società in distress

Advisor legali Advisor industriali

Fondi di investimento e

Fondi di Turnaround

(11)

La market practice

Restructuring

Borrower side Lender side Buy side

+ -

Servizi offerti =

►Financial, legal e tax advisor nel processo di ristrutturazione: ricognizione patrimoniale, piano di ristrutturazione, negoziazione con i creditori, definizione della manovra finanziaria

►Industrial advisor nel processo di turnaround del business

►Chief Restructuring Officer

►Short Term Cash Flow – implementazione e monitoraggio

►Independent business review

(12)

Il ruolo dell’advisor – winning factors

Profonda esperienza nella gestione di crisi

d’impresa

Profonda conoscenza industriale, del settore e del contest competitivo

Expertise in attività di Business Planning

Conoscenza delle dinamiche che guidano I processi decisionale nel mondo bancario – Non Performing Loans

Credibilità presso il Sistema creditizio

Credibilità presso i fondi di

investimento ed expertise in ambito

M&A

(13)

Il ruolo dell’advisor – aree di intervento

Definizione strategia

• Comprensione delle cause della crisi

• Individuazione di elementi di discontinuità

Analisi finanziaria

• Ricognizione patrimoniale

• Preparazione del Piano di ristrutturazione Negoziazione con i

creditori

• Definizione della manovra finanziaria

• Negoziazione della manovra con i creditori della società

M&A e DCM support

• Ricerca di investitori specializzati in ambito distressed

• Ricerca di nuova finanza

• Strutturazione di

operazioni straordinarie

Definizione del percorso di risanamento

(14)

Sezione 3

Operazioni di ristrutturazione in ambito

concordatario e 182bis comma 6 – market

practices

(15)

Market practices

Frequente

Concordato in continuità

diretta

Concordato liquidatorio Concordato in

continuità indiretta

Raro Alternativa

• Affitto di un ramo in continuità

• Assunzione del debito

(16)

Market practices

Istanza ex art. 182bis comma 6 L.F. – Principali benefici

1. Il procedimento previsto dall'art. 182-bis, comma sesto consente di anticipare gli effetti protettivi dell'accordo di ristrutturazione alla fase delle trattative, mediante:

Divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive

Divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati.

2. Il tribunale deve fissare con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni.

3. Una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti e delle condizioni per l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, il tribunale dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre 60 giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista.

4. Tale procedimento trova il suo omologo nell'art. 161, comma sesto, che consente di anticipare con la domanda di concordato in bianco gli effetti della procedura concordataria.

(17)

Richiesta di Interim Financing

Relazione del professionista

Ai sensi del comma sesto dell'art. 182 bis l.f., il professionista ha dichiarato“che, verificatesi nei tempi e nei modi le condizioni previste nella dichiarazione dell'imprenditore ed il relativo sviluppo del piano economico, finanziario e patrimoniale in corso di redazione da parte dei consulenti nominati, lo stesso risulta compatibile con quanto previsto dalla norma circa l'idoneità della "Proposta", se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare come descritto nella Proposta stessa”.

L’aspetto da verificare non riguarda solo la mera continuazione dell’attività d’impresa ma, soprattutto, se l’acquisizione della nuova finanza sia in sé utile in quanto idonea a consentire, oltre alla continuazionedell’attività, una miglior soddisfazione dei creditori

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