COMUNE DI LARIANO
PIANO DI RECUPERO URBANO NUCLEO N. 1 ”Le Cerreta”
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Giugno 2012
Progettista: Arch. Roberto Capocaccia
Collaboratori: Arch. Marilina Foschini
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TITOLO I – GENERALITA’ E CONTENUTO DEL PIANO
CAPO I - Generalità
Art. 1 – Validità delle norme
Le presenti norme tecniche valgono per l’attuazione del Piano di Recupero urbano - nucleo n.1 “Le Cerreta”.
CAPO II – Contenuto
Art. 2 – Zone residenziali, non residenziali e a destinazione d’uso mista
Il piano prevede le seguenti zone edificate o edificabili:
E1.1 – Zona residenziale di mantenimento e completamento dei volumi e delle superfici esistenti.
E1.2 – Zona residenziale di nuova edificazione.
E1.3 – Zona di nuova edificazione mista.
E1.4 – Zona commerciale - artigianale.
Art. 3 – Verde privato, aree stradali, aree per servizi pubblici
Il piano prevede le seguenti aree pubbliche:
Sedi viarie e parcheggi.
Servizi pubblici di quartiere.
I servizi pubblici previsti sono costituiti da parcheggi e verde pubblico.
Sono destinate a verde pubblico anche aree boscate non edificabili.
Qualora siano presenti, nelle zone destinate a verde, costruzioni legittimamente edificate o condonate, queste sono fatte salve mantenendo una pertinenza di 7m intorno ad esse.
E’ prevista inoltre una zona destinata a verde privato, nella quale non è consentita la nuova edificazione ma è previsto esclusivamente il mantenimento e la sistemazione del verde anche a fini ludici e sportivi.
Per gli edifici comunque esistenti è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia nonché la demolizione e ricostruzione in posizione differente purché rimangano inalterate la superficie utile e la cubatura e nel rispetto dei distacchi.
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TITOLO II – EDIFICAZIONE
CAPO I – Zona E1.1 – Residenziale di mantenimento e completamento dei volumi e delle superfici lorde esistenti
Art. 4 – Interventi edilizi – destinazioni d’uso
In tale zona sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
Manutenzione ordinaria.
Manutenzione straordinaria.
Restauro e risanamento conservativo.
Ristrutturazione edilizia.
Demolizione e ricostruzione.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione dovranno avere carattere unitario poiché riguardano intere unità edilizie. In caso di edifici la cui volumetria superi quella prevista dall’indice di zona pari a 0,47 mc/mq, è previsto il mantenimento del volume preesistente e della superficie lorda assentita alla data di adozione del presente Piano. Qualora detto volume fosse inferiore a quello consentito dai parametri di zona la ricostruzione potrà prevedere l’incremento dello stesso fino al raggiungimento della cubatura derivante dall’applicazione dell’indice di fabbricabilità previsto.
Potranno comunque essere accorpate le volumetrie derivanti da edifici diversi. Il progetto presentato dovrà contenere la soluzione planivolumetrica del nuovo edificio.
E’ inoltre consentita l’edificazione dei lotti liberi con l’indice di zona applicato alla superficie dell’intero lotto, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 8, e un’altezza non superiore a 7,50m.
In tale zona non è consentita la trasformazione delle destinazioni d’uso esistenti alla data di adozione del presente Piano, salvo che nell’ambito di una stessa categoria di cui all’art. 7 delle N.T.A. del P.R.G.
CAPO II - Zona E1.2 – Residenziale di nuova edificazione
Art. 5 – Interventi edilizi – destinazioni d’uso
In tale zona l’edificazione potrà avvenire nel rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria massima pari a 0,40 mc/mq di volumetria residenziale. L’altezza massima dei fabbricati non potrà essere superiore a ml. 7,50.
Sono comunque valide le norme di cui all’art. 4, salvo quanto previsto per i parametri urbanistici, (indice di fabbricabilità e altezza massima), che debbono essere uniformati a quanto indicato dal presente articolo.
CAPO III - Zona E1.3 – Nuova edificazione mista
Art. 6 – Interventi edilizi – destinazioni d’uso
In tale zona l’edificazione potrà avvenire nel rispetto dell’indice di fabbricabilità massima pari a 0,45 mc/mq di volumetria residenziale; è consentita la realizzazione di cubatura non residenziale da destinare a negozi, artigianato e servizi privati in misura del 30% della cubatura residenziale e in aggiunta a quest’ultima. L’altezza massima dei fabbricati non potrà essere superiore a ml. 10,00.
Sono comunque valide le norme di cui all’art. 4, salvo quanto previsto per i parametri urbanistici,(indice di fabbricabilità e altezza massima), che debbono essere uniformati a quanto indicato dal presente articolo .
CAPO IV - Zona E1.4 – Commerciale-Artigianale
Art. 7 – Interventi edilizi – destinazioni d’uso
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Manutenzione ordinaria.
Manutenzione straordinaria.
Restauro e risanamento conservativo.
Ristrutturazione edilizia.
Demolizione e ricostruzione della edificazione esistente, edificazione a completamento fino al raggiungimento dell’indice di fabbricabilità fondiaria fissato in 0,90 mc/mq; l’altezza massima non potrà essere superiore a ml. 10,00.
Edificazione dei lotti liberi con indice di fabbricabilità fondiario pari a 0,90 mc/mq.
L’indice di fabbricabilità si applica alla superficie dell’intero lotto, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 8.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione dovranno avere carattere unitario poiché riguardano intere unità edilizie. In caso di edifici la cui volumetria superi quella prevista dall’indice di zona è previsto il mantenimento del volume preesistente e della superficie lorda assentita alla data di adozione del presente Piano. Qualora detto volume fosse inferiore a quello consentito dai parametri di zona la ricostruzione potrà prevedere l’incremento dello stesso fino al raggiungimento della cubatura derivante dall’applicazione dell’indice di fabbricabilità previsto.
Potranno comunque essere accorpate le volumetrie derivanti da edifici diversi. Il progetto presentato dovrà contenere la soluzione planivolumetrica del nuovo edificio.
In tale zona non è consentita la trasformazione delle destinazioni d’uso esistenti alla data di adozione del presente Piano, salvo che nell’ambito di una stessa categoria di cui all’art. 7 delle N.T.A. del P.R.G.
CAPO V – Norme per l’edificazione
Art. 8 – Calcolo della cubatura fondiaria e cessione delle aree pubbliche
In tutte le zone edificabili la volumetria ammessa verrà computata applicando l’indice di fabbricabilità previsto per ciascuna zona all’intero lotto di proprietà ivi comprese le aree private di uso pubblico (viabilità secondaria e servizi ai lotti) nonché le aree pubbliche, subordinatamente per queste ultime, alla cessione gratuita all’Amministrazione Comunale da effettuarsi in sede di permesso di costruire.
Art. 9 – Distacchi
In tutte le zone, per gli interventi di nuova edificazione (compresi quelli di demolizione e ricostruzione), i distacchi dai confini interni e dalla linea di delimitazione con aree pubbliche non potrà essere inferiore a ml. 5,00; in ogni caso dovrà comunque essere garantita una distanza minima assoluta di ml. 10,00 dalle pareti antistanti degli edifici esistenti qualora anche una sola delle pareti antistanti sia finestrata.
Il distacco minimo dal filo stradale, non dovrà essere inferiore a ml. 5,00 per le strade di larghezza fino a ml. 7,00; a ml. 7,50 per tutte le altre strade Nei lotti per i quali il piano prevede parcheggio pubblico lungo la sede stradale, il distacco minimo da quest’ultimo è fissato in ml. 5,00.
Art. 10 – Destinazioni d’uso
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Le destinazioni d’uso ammesse per la volumetria non residenziale sono tutte quelle comprese all’art. 7 delle N.T.A. del P.R.G. ad eccezione di quelle indicate alle lettere b), m), n), p), q), r), s), t), v).
Art. 11 – Edificazione nell’ambito dei comparti edificatori
Nei comparti minimi di intervento, ai fini della delimitazione della densità, l’indice di fabbricabilità fondiario riferito alle aree edificabili incluse nello stesso va considerato esteso alla superficie dell’intero comparto. Alla densità ottenuta in applicazione dell’indice previsto va inoltre aggiunto un premio di cubatura pari al 15%.
La potenzialità edificatoria, realizzabile solo sulle aree a ciò destinate, deve intendersi di pertinenza di tutte le aree incluse nel comparto medesimo, così da realizzare l’indifferenza delle proprietà rispetto alle diverse destinazioni.
Nei comparti minimi di intervento l’edificabilità è consentita soltanto nel caso di intervento unitario ed è comunque subordinata alla cessione gratuita al Comune delle aree individuate.
l progetti relativi ai comparti edificatori, ai fini dell’approvazione da parte dell’Amministrazione, devono contenere tra gli elaborati la soluzione planivolumetrica dell’intervento proposto.
TITOLO III – FASI DI ATTUAZIONE
Art. 12 – Interventi prioritari
Deve considerarsi prioritaria la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, in particolare l’adeguamento della viabilità preesistente e, successivamente, la realizzazione di quella di progetto, onde consentire l’accesso alle aree destinate ai servizi pubblici.
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INDICE
TITOLO I – GENERALITA’ E CONTENUTO DEL PIANO pag. 2
CAPO I - Generalità pag. 2
Art. 1 – Validità delle norme pag. 2
CAPO II – Contenuto pag. 2
Art. 2 – Zone residenziali, non residenziali e a destinazione d’uso mista
pag. 2
Art. 3 – Verde privato, aree stradali, aree per servizi pubblici
pag. 2
TITOLO II – EDIFICAZIONE pag. 4
CAPO I – Zona E1.1 – Residenziale di mantenimento e completamento dei volumi e delle superfici lorde esistenti
pag. 4
Art. 4 – Interventi edilizi – destinazioni d’uso pag. 4 CAPO II - Zona E1.2 – Residenziale di nuova edificazione pag. 5 Art. 5 – Norme per l’edificazione – destinazioni d’uso pag. 5 CAPO III - Zona E1.3 – Nuova edificazione mista pag. 5 Art. 6 – Norme per l’edificazione – destinazioni d’uso pag. 5 CAPO IV - Zona E1.4 – Commerciale – Artigianale pag. 5 Art. 7 – Interventi edilizi – destinazioni d’uso pag. 5
CAPO V – Norme per l’edificazione pag. 6
Art. 8 – Calcolo della cubatura fondiaria e cessione delle aree pubbliche
pag. 6
Art. 9 – Distacchi pag. 7
Art. 10 – Destinazioni d’uso pag. 7
Art. 11 – Edificazione nell’ambito dei comparti edificatori pag. 7
TITOLO III – FASI DI ATTUAZIONE pag. 9
Art. 12 – Interventi prioritari pag. 9
Indice Pag. 10