Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia
Rif. n. 19268/2020
SETTORE: Affari Generali UFFICIO: Demografici
DETERMINAZIONE
N. 13 / 20-01-2021
DEL PROVVEDIMENTOOGGETTO: Impegno di spesa per quota associativa annuale A.N.U.S.C.A. -
Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe per anno 2021
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI Tipo procedura: Acquisizione in economia sotto ai 40.000 euro
Norma di riferimento: Art. 36, c. 2 Decreto legislativo n. 50/2016; Legge n. 208/2016 art. 1 commi 502-503
N. ATTO: 52/2021
Il Responsabile del Settore
VISTA la deliberazione giuntale n. 526 dd. 28.8.90, approvata dal C.P.C. ai nn. 11722/10202 in data 20.09.1990, con la quale questo Comune aderiva all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe;
VISTA la determina n. 37 dd. 30.01.1998, con la quale si stabiliva che tale adesione aveva validità anche per i successivi esercizi finanziari;
DATO ATTO:
- che la predetta Associazione è stata riconosciuta ufficialmente dal Ministero dell'Interno il quale, con circolare n. 8800811 del 13.02.1987, ne ha caldeggiato l'adesione da parte delle amministrazioni comunali, nonchè dall'ANCI e dall'ISTAT;
- che con decreto del Ministero dell'Interno in data 29.07.1999 l'ANUSCA è stata eretta in Ente Morale;
PRESO ATTO:
che il Comune di Staranzano ha una popolazione residente di n. 7.291 abitanti alla data del 31/12/2020;
che questo Ente ha valutato attentamente le possibilità offerte dall’Associazione, con le quote di adesione proposte, tra cui è prevista la "quota D" dell'importo di €. 440,00 che - in relazione alla classe demografica del nostro Comune - comprende, oltre ai servizi delle quote “A”, “B” e
"C" i seguenti servizi:
a) Convenzioni Internazionali: banca dati con ricerca tramite parole chiavi di tutte le Convenzioni Internazionali in materia di Servizi Demografici;
b) Bollo on-line: Prontuario online in materia di Imposta di Bollo con i riferimenti normativi, aggiornato costantemente. Nell’home page l’operatore troverà il menù per la ricerca delle informazioni e le 5 avvertenze a cui sono ricondotte le varie voci del prontuario per sapere direttamente se il documento richiesto dal cittadino può essere rilasciato in carta libera o in bollo;
c) Stranieri on-line: che consente all’operatore, grazie alla completezza della normativa e delle circolari, alla semplicità d’uso e del linguaggio utilizzato, di risolvere, direttamente dal proprio ufficio, tutte le problematiche che possono sorgere allo sportello nei rapporti con i cittadini comunitari, extracomunitari, apolidi ecc.;
d) Videolezioni : con la possibilità di scaricare le videolezioni che ANUSCA promuove;
e) partecipazione gratuita ad una iniziativa di formazione: consente la partecipazione gratuita di un numero illimitato di operatori ad una iniziativa di una giornata intera (pranzo escluso) o di un pomeriggio di studio;
f) Archivio quesiti risolti: consente l'accesso illimitato alla sezione dedicata ai quesiti risolti nelle varie materie di interesse;
che la spesa realtiva risulta esente I.V.A. in quanto trattasi di Ente Morale che rientra tra quelli
non commerciali di cui all’art. 148 del D.P.R. 917/1986, comma 1, e comma 3, e D.P.R. 633/1972Art. 2, comma 3, lett. A e Art. 4 comma 4.;
DATO ATTO altresì che la quota individuale BASE "A" ammonta a € 25,00 e che comprende : CREDITI FORMATIVI, RISOLUZIONE DI 1 QUESITO, ARCHIVIO QUESITI RISOLTI, PARERE LEGALE, A.N.U.S.C.A.
INFORMA, A.N.U.S.C.A. FLASH, NEWSLETTER, CONVENZIONI;
CONSIDERATO opportuno e vantaggioso sottoscrivere l'adesione all’ANUSCA per l'anno 2021, in quanto la suddetta Associazione cura l’aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione degli addetti ai Servizi Demografici e ciò nell’interesse precipuo dell’Amministrazione comunale che può avere operatori più qualificati e preparati e quindi in condizione di soddisfare meglio le esigenze della popolazione;
RITENUTO opportuno iscrivere alla predetta Associazione, nella forma del tesseramento individuale, i dipendenti per la quota associativa "A";
Dott.ssa MASSA Mirella, Titolare di Posizione Organizzativa e Responsabile del Settore;
Sig.a STABILE Gigliola, Istruttore Direttivo Ufficio Servizi Demografici;
Sig.a DE MARTINI Sabrina, Ufficiale d'anagrafe e di Stato Civile;
Sig.a GERGOLET Cristina, Ufficiale d'anagrafe e di Stato Civile;
Sig. RADESSICH Claudio, Ufficiale d'anagrafe e di Stato Civile nonche' Ufficiale Elettorale;
RICHIAMATO il punto 4.11 della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011 il quale prevede che la normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento di quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote non configurano un contratto d’appalto;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della L.. n. 42 del 05/05/2009;
RICHIAMATO l'art.163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui: "L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.
Nel corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.";
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 163, commi 1 del T.U.E.L. 267/2000 e ss.ii.mm. “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provviso rio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”.
DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 163, comma 5 del T.U.E.L. 267/2000 e ss.ii.mm.“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
R
ICORDATO che ai sensi del punto 8.6 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011: “La gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale vincolato. Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione.DATO ATTO che l’impegno è contenuto nei limiti previsti nel corrispondente programma di spesa iscritto nel Bilancio Pluriennale 2020-2022 approvato e che, a norma dell’art. 163 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., trattasi
di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi regolata dalla legge di cui alla lettera b) in quanto trattasi di quota annuale non susscettibile di frazionamento in dodicesimi e lettera c) del medesimo articolo in quanto l'adesione era già stata disposta con
la succitata determina n. 37 dd. 30.01.1998 anche per i successivi esercizi finanziari, confermata per gli anni futuri con delibera di giunta comunale n.
87 dd. 07/10/2020;
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nel capitolo di spesa di seguito indicato nel presente provvedimento;
DATO atto che il comune opera in esercizio provvisorio;
Visto il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 129 del 04.06.2013) ad oggetto
"Regolamento recante codice di comportamento di dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D.Lgs.
165/2001"
PRESO ATTO:
che nel Mercato Elettronico della P.A., gestito da Consip S.p.A., non esiste una categoria merceologica per le quote associative;
che è stata acquisita la documentazione attestante la regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007 e s.m .i. ai sensi della Legge 2/2009 art.16, comma 10;
VISTO il DLgs 267/2000 s.m.i.;
VISTO quanto disposto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
CONSTATATO che la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 recante “La disciplina della finanza locale del F.V.G., nonchè modifiche a disposizioni delle L.R. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali”, ha apportato modifiche alla L.R. 12 dicembre 2014 n. 26 “Riordino del sistema della Regione-Autonomie locali del F.V.G.” con riferimento anche alla disciplina della centralizzazione della committenza;
CONSTATATO che l'articolo 55 bis, introdotto ex novo nell'articolato della L.R. 26/2014, recita:“1.Comuni non capoluogo di provincia del F.V.G. sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve:
a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni Territoriali Intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento locale del F.V.G.;
b) la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 € IVA esclusa;
c) la potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente in materia di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ora abrogato e sostituito dal D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;
VISTO l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall’articolo 1, comma 130 della Legge 145/2018, che prevede che “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a (5.000 euro) e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a (5.000 euro) e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…”
ATTESTATO che, ai sensi dell’art. 6-bis della l.241/1990 introdotto dall’art.1 comma 4 della legge 190/2012, non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale e di interessi, che pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai dipendenti firmatari del presente atto, nel rispetto della normativa;
VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 129 del 04.06.2013) ad oggetto
"Regolamento recante codice di comportamento di dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D.Lgs.
165/2001";
DATO ATTO, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di cui al presente accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;
DATO ATTO che l’impegno di cui al presente atto è assunto nel rispetto della normativa vigente;
DETERMINA
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. impegnare l'importo di € 440,00 al cap. 246/0 "QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI" del bilancio di previsione 2021-2023 per "quota associativa annuale A.N.U.S.C.A. 2021 per il Comune" a favore di
"A.N.U.S.C.A. SRL" (id: 150) - Impegno N. 92/2021 - tempo completamento (presunto): 10/02/2021.
3. impegnare l'importo di € 125,00 al cap. 371/0 "ALTRE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE" del bilancio di previsione 2021-2023 per "Tesseramento individuale quota associativa base anno 2021" a favore di "A.N.U.S.C.A. SRL" (id: 150) - Impegno N. 93/2021.
PRENDE ATTO
che la ditta affidataria si assumerà tutti gli obblighi in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 9 bis della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.
. di dare atto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/200 così come modificato dalla legge n.213/2012 e dall'art.4 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, che il presente
provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;
. di disporre all'adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal
presente atto;
. di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 191, comma 1 del D.lgs 267/2000, al fornitore interessato;
. di attestare, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica.
Regolarità tecnica
Il proponente: Gigliola Stabile
Il Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile dell'Ufficio:
Visto di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 - bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 5 D.L. 174/2012)
Il Responsabile di Settore:
20 gennaio 2021 Firma: Mirella MASSA
Regolarità contabile
Il compilatore:
Visto di regolarità contabile
attestante la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), numero 2 del D.L. 78/2009)
Il Responsabile del Servizio Finanziario:
08 febbraio 2021 Firma: Valentina BRUNI