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Settore n. 2 Affari Generali CAPITOLATO

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Academic year: 2022

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1 Allegato 2

Settore n. 2 Affari Generali CAPITOLATO

PROCEDURA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 A MEZZO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI IN PARTENZA DAL COMUNE DI COSENZA” DI CUI ALLE SOGLIE EX ART. 35 C. 1 LETTERA C) DEL D.LGS 50/16 E S.M.I.

Sommario

Art. 1 - Oggetto del contratto ... 2

Art. 2 - Durata del contratto... 2

Art. 3 - Valore del contratto... 2

Art. 4 - Descrizione del servizio e modalità di svolgimento ... 2

Art. 5 - Prestazioni aggiuntive eventuali ... 4

Art. 6 - Cauzione ... 5

Art. 7 - Relazioni tra le parti ... 5

Art. 8 - Sospensione del servizio ... 5

Art. 9 - Corrispettivo contrattuale ... 5

Art. 10 - Responsabilità ed obblighi dell’impresa aggiudicataria ...Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 11 - Obbligazioni accessorie... 7

Art. 12 - Penali ... 8

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto ... 8

Art. 14 - Subappalto ... 9

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa ... 9

Art. 16 - Recesso unilaterale... 10

Art. 17 - Conferimento dell’incarico di responsabile del trattamento dei dati personali ... 10

Art. 18 - Obblighi di tracciabilità ... 10

Art. 19 - Forma del contratto ...Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 20 - Foro competente ... 10 Art. 21 - Rinvio ...Errore. Il segnalibro non è definito.

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2 Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente capitolato disciplina l’esecuzione del servizio postale per la corrispondenza ordinaria e raccomandata fino a 2 Kg, del Comune di Cosenza comprendente: il ritiro, l’affrancatura, lo smistamento e la distribuzione su tutto il territorio nazionale e, ove richiesto, extra nazionale.

I servizi oggetto dell’appalto sono:

- il ritiro giornaliero degli invii in partenza predisposti dagli uffici del Comune;

- la lavorazione di tutti gli oggetti in spedizione per la postalizzazione o per il recapito, incluse la pesatura e l’eventuale affrancatura;

- il servizio di recapito di tutta la corrispondenza (ordinaria, raccomandata, pacchi ecc…);

- la redazione di rendiconti riguardante la spedizione e il recapito degli invii postali;

-stampati vari relativi all’attività di postalizzazione (cartoline per ricevute di ritorno A/R).

Art. 2 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata pari a 28 mesi e comunque decorrenti dalla data della stipula.

Qualora ne ricorrano i presupposti il RUP autorizzerà, ai sensi dell’art. 32 comma 10, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l’esecuzione anticipata della prestazione. L’Amministrazione si riserva di prorogare l’affidamento del servizio di ulteriori 6 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni. E’ escluso il tacito rinnovo.

Art. 3 - Valore del contratto

Il valore presunto del contratto per il servizio di raccolta, smistamento in uscita, trasporto, consegna della corrispondenza e relativi processi di lavorazione, eventuale postalizzazione, parametrato sulla spesa storica sostenuta dall’Amministrazione comunale di Cosenza nell’ultimo triennio, è stimato in € 115.000,00 (diconsi euro centoquindicimila,00) di cui 94.262,30 importo a base di gara e € 20.737,70 IVA al 22%;

L’elenco prezzi posto a base di gara è quello di cui all’allegato 1 “Elenco prezzi”.

Ai sensi dell’art. 106 c.1 lett.a) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., l’Amministrazione si riserva la facoltà di incrementare tale valore entro il limite massimo del 10% qualora nel corso dell’affidamento si dovessero verificare eventi imprevisti che lo rendessero necessario; l’Appaltatore sarà tenuto, in tale caso, all’accettazione degli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 4 - Descrizione del servizio e modalità di svolgimento

Il servizio sarà strutturato mediante l’organizzazione di mezzi e personale che la Ditta riterrà più opportuna per l’ottimale esecuzione dell’appalto, rispettando i criteri di organico minimo indicati al punto 8 della Determinazione ANAC n. 3 del 09.12.2014.

Il servizio è costituito, in modo indicativo e non necessariamente esaustivo, dallo svolgimento delle seguenti prestazioni:

a) gestione codici a barre adesivi e avvisi di ritorno per la posta raccomandata;

b) Ritiro della corrispondenza: l’aggiudicatario si impegna a ritirare la corrispondenza (fatta salva la residua corrispondenza ancora oggetto di riserva di legge a favore del gestore del servizio universale) presso:

- la sede dell’Ufficio Protocollo sito alla Piazza Cenisio dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.30.

- la sede del Comando Polizia Municipale sito alla Via Bendicenti dal lunedì al sabato dalle ore 11:30 alle ore 12:30.

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3 Qualora, medio tempore, dovessero avvenire spostamenti anche temporanei degli uffici dalle sopradette sedi, la Ditta si impegna al corretto adempimento del servizio c/o le nuove sedi indicate dall’Amministrazione.

La posta verrà suddivisa dal personale dell’ufficio protocollo del Comune e del Comando Polizia Municipale per tipologia di spedizione (ordinaria/raccomandata) in apposite scatole che dovranno essere fornite dall’aggiudicatario secondo i quantitativi necessari.

L’aggiudicatario procederà successivamente:

- alla separazione tra gli invii postali da avviare a postalizzazione mediante il Servizio di Poste Italiane S.p.A. e gli invii postali da avviare direttamente;

- all’attività di pesatura e affrancatura di tutte le tipologie di corrispondenza, compresa l’apposizione manuale sugli invii di francobollo, affrancatura, etichette adesive o codice a barre;

- per la posta raccomandata: apposizione del codice a barre, compilazione della modulistica, completamento della distinta di accettazione contenente i nominativi e gli indirizzi dei destinatari. I costi del materiale (moduli, etichette, cartoline di ricevimento, ecc.) sono a totale carico della ditta aggiudicataria;

- predisposizione di rendiconti giornalieri da consegnare il giorno successivo debitamente timbrato e firmato;

- predisposizione di rendiconti mensili, con i relativi costi sostenuti, da allegare alla fattura ai fini del controllo;

- attivazione di un servizio on line che consenta la tracciabilità della corrispondenza raccomandata da recapitare, consultabile anche dall’Amministrazione comunale senza ulteriori oneri.

Le raccomandate saranno accompagnate dalle relative ricevute di ritorno già compilate e da un elenco il cui modello dovrà essere fornito all’Aggiudicatario anche in formato elettronico.

L’aggiudicatario dovrà, ove richiesto dal committente, procedere al ritiro e/o consegna anche in orari differenti da quelli precedentemente menzionati.

La spedizione deve avvenire entro 1 (un) giorno lavorativo successivo a quello di affidamento.

c) recapito di:

- posta ordinaria:

1. entro il III (terzo) giorno lavorativo successivo alla consegna, per le consegne all’interno del Comune di COSENZA;

2. entro il V (quinto) giorno lavorativo successivo alla consegna per le consegne nelle altre località;

- posta raccomandata con ricevuta di ritorno (con tempi certificati):

1. entro il II (secondo) giorno lavorativo successivo alla consegna, per le consegne nel Comune di COSENZA;

2. entro il IV (quarto) giorno lavorativo successivo alla consegna, per le consegne in altre località.

Si specifica che, sulla base del dato storico dell’ultimo triennio, il volume delle raccomandate A/R rappresenta circa il 95% del totale.

Gli invii postali sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria o ad altra persona abilitata, nel luogo corrispondente all’indirizzo indicato.

Per quanto riguarda la posta ordinaria il recapito è effettuato mediante immissione in cassette domiciliari oppure mediante consegna al destinatario o ad altro soggetto abilitato al ritiro.

Sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.

Per quanto riguarda la posta raccomandata il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altro soggetto abilitato previa firma per ricevuta. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio.

Per le raccomandate, in caso di assenza del destinatario, dopo due tentativi di recapito, verrà lasciato un avviso con il quale si informa che il plico è disponibile per il ritiro e sarà tenuto in giacenza per un periodo di 30 giorni. Trascorso tale periodo l’Aggiudicatario deve riconsegnare al Comune di COSENZA, entro 5 giorni lavorativi, la corrispondenza non ritirata. L’avviso lasciato al destinatario

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4 dovrà riportare l’indicazione del numero di telefono dell’appaltatore, il domicilio e gli orari per il ritiro.

Dovrà essere disponibile il servizio di consegna a domicilio su richiesta telefonica da parte del destinatario senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale di COSENZA.

d) gestione degli scarti di recapito e degli inesitati.

Gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente potranno essere recapitati quando risulti possibile individuare il destinatario in modo certo. Qualora ciò non sia possibile gli stessi dovranno essere restituiti all’ufficio Protocollo del Comune di COSENZA con l’indicazione del motivo del mancato recapito:

destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente ecc…

e) consegna della cartoline AR

Le ricevute di ritorno delle raccomandate dovranno essere restituite all’Ufficio Protocollo e/o al Comando Polizia Municipale del Comune di COSENZA entro 5 giorni lavorativi dal recapito della raccomandata

f) redazione di un report analitico giornaliero sulle spedizioni effettuate e di un report mensile da allegare alle fatture mensili riportante, per ogni tipologia di recapito, le quantità per fasce di peso e per destinazione (Italia, Estero), le tariffe e gli importi parziali e totali fatturati.

L’aggiudicatario si impegna a effettuare i servizi di recapito e i servizi accessori sopra elencati ai prezzi unitari offerti in sede di gara per i quantitativi che saranno richiesti dall’Ufficio Protocollo del Comune di COSENZA e/o dal Comando Polizia Municipale.

Il quantitativo indicativo annuo e non vincolante delle spedizioni da eseguire è stimato in circa 23.000 pezzi di diverse tipologie (posta ordinaria, raccomandate A.R.).

Si precisa che, con l’introduzione ex lege del Protocollo informatico e dell’obbligo per gli uffici della P.A. di utilizzare la PEC, il dato storico sugli invii della corrispondenza cartacea è sostituito dai volumi di corrispondenza “stimati”, che tengano conto delle suddette novelle legislative.

Sarà cura dell’Aggiudicatario del servizio provvedere, a proprie spese, a inoltrare anche la corrispondenza verso quelle destinazioni non coperte dallo stesso servizio postale privato senza oneri aggiuntivi rispetto al prezzo offerto in sede di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di recapitare (direttamente o indirettamente) tutta la corrispondenza consegnata dal Comune, sia in ambito nazionale che negli Stati Esteri dell’Unione Europea ed Extra Unione Europea, anche in caso di consultazioni elettorali;

La ditta aggiudicataria dovrà attivare un servizio on-line che consenta la tracciabilità della corrispondenza raccomandata da recapitare, consultabile dal Comune senza alcun onere aggiuntivo.

Per la regolare esecuzione delle prestazioni la Ditta, prima dell’inizio dello svolgimento del servizio, deve - Aprire almeno una sede sul territorio del Comune di Cosenza, qualora non presente;

- Garantire un’apertura al pubblico dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio, anche nel pomeriggio, a eccezione dei giorni festivi, nella giornata di sabato, l’apertura al pubblico per almeno quattro ore;

- Nominare un Referente, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l’attività del personale addetto al servizio; dovranno essere altresì indicati i nominativi del personale destinato all’attività per il Comune. Il Comune si rivolgerà al Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l’espletamento del servizio.

Si specifica che non sussistono rischi da interferenza che debbano essere oggetto di D.U.V.R.I. ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 5 – Modifiche contrattuali

La ditta aggiudicataria si obbliga, se richiesto, all’esecuzione delle prestazioni ex art. 106 c.12 del D.Lgs.

50/16 e s.m.i, nel limite del 20% (venti per cento) del valore complessivo del presente contratto così come stabilito alla data di stipula del medesimo.

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5 Allo stesso modo, sarà tenuto a non eseguire prestazioni contrattuali fino al 20% del valore originario del contratto, senza che a tal fine possa pretendere alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Art. 6 - Cauzione

Ai sensi dell’art. 93 del Dlgs. 50/2016 s.m.i. è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo contrattuale posto a base di gara.

La garanzia provvisoria deve essere presentata nelle modalità di cui al medesimo art. 93 e avrà durata di centottanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia è ridotto del 50% ai sensi del comma 7 del predetto art. 93.

L’aggiudicatario dovrà poi presentare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Dlgs.

50/2016 s.m.i.

Tale garanzia definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto ed essere presentata in originale all’Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 103, l’Appaltante ha il diritto di valersi sulla garanzia, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei luoghi ove si svolge la fornitura oggetto del presente capitolato speciale.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 103, detta garanzia verrà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della fornitura nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Per l’ammontare residuo della garanzia, si rimanda a quanto disposto dal medesimo comma 5.

Art. 7 - Relazioni tra le parti

I rapporti tra le parti durante l’esecuzione del contratto saranno tenuti per il Comune, dal Responsabile del servizio protocollo e per l’appaltatore dal rappresentante che sarà comunicato al momento della stipula del contratto.

Art. 8 - Sospensione del servizio

L’appaltatore non potrà interrompere o sospendere l’esecuzione del servizio in seguito a decisione unilaterale nel caso in cui siano in atto controversie con l’Amministrazione.

L’eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l’Amministrazione Comunale procederà all’incamero della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 9 - Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo contrattuale onnicomprensivo del servizio sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite, applicando a tutte le voci dell’Elenco prezzi posto a base di gara il ribasso percentuale unico dichiarato in sede di offerta.

Il pagamento del corrispettivo avverrà in misura corrispondente alle prestazioni effettivamente svolte, con cadenza mensile, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa fattura fiscalmente regolare e corredata da report giornalieri e report mensili.

Il ribasso percentuale unico offerto vale su tutte le componenti dell’appalto e quindi sui servizi organizzativi, di gestione della/e sede/i operativa/e e di giacenza, di recapito, di postalizzazione.

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6 Il corrispettivo, remunerativo di tutte le spese necessarie (di organizzazione, di recapito diretto e di spedizione tramite il servizio di Poste Italiane S.p.A. o altro soggetto autorizzato) sarà dovuto sulla base della rendicontazione delle spedizioni realmente effettuate.

Il rendiconto mensile dovrà riportare distintamente i costi del servizio nonché il numero complessivo di ciascuna tipologia di corrispondenza trattata (posta ordinaria, raccomandata).

Il corrispettivo è inteso comprensivo di ogni onere dovuto dall’Amministrazione Comunale in relazione agli obblighi contrattuali assunti senza che null’altro abbia a pretendere dall’appaltatore per effetto dell’adempimento dei medesimi obblighi.

Il pagamento di ciascuna fattura emessa avverrà entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo accertamento da parte del RUP della regolarità della prestazione effettuata e previo rilascio del D.U.R.C. regolare.

Il termine di pagamento sarà sospeso qualora la Stazione Appaltante dovesse riscontrare errori e/o omissioni, non meramente formali, nella fattura e/o nella documentazione allegata, sino a debita regolarizzazione; per tale sospensione la ditta appaltatrice non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

Si dà atto che, per pagamenti superiori a € 10.000,00 (diecimila/00) la stazione appaltante è tenuta all’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. n.602/1973 e s.m.i., nonché dal D.M.

18/01/2008 n. 40.

L’eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili alla stazione appaltante non potrà essere invocato dalla ditta appaltatrice per la risoluzione o per la sospensione del contratto, né per avanzare pretese di risarcimento di danni o di pagamento di interessi moratori.

Art. 10 - Responsabilità ed obblighi dell’impresa aggiudicataria

L’appaltatore è l’unico responsabile del corretto adempimento del servizio, pertanto risponderà nei confronti dell’Appaltante e di terzi per gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, anche ai sensi del vigente Codice del Consumatore.

In particolare sono a carico dell’appaltatore:

• L’organizzazione e la conduzione del servizio in base alle richieste dell’Appaltante;

• Le misure antinfortunistiche e ogni altro accorgimento e cautela, atti a evitare rischi o danni alle persone e alle cose sia dell’azienda che di terzi;

• La corretta gestione di tutti gli adempimenti in materia di trasporto ai sensi della normativa vigente applicabile;

• È fatto obbligo all’appaltatore di mantenere sollevata e indenne l’Appaltante da azioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi;

• L’appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l’Appaltante del danno dovuto a ogni adempimento alle obbligazioni derivate dal capitolato ogni qualvolta verrà accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite.

• L’osservanza delle norme e delle prescrizioni nei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in vigore o che potranno intervenire in corso d’appalto relativi a malattie professionali, all’assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi, alle previdenze varie, nonché per la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori.

• L’appaltatore dovrà, in ogni momento e su semplice richiesta dell’Appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

• Nel caso di cooperative dovrà attuare, nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e delle eventuali modifiche ed integrazioni che si venissero a creare.

• L’appaltatore è tenuto, altresì, ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

• I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o receda da esse.

• L’adozione di tutte le procedure e gli accorgimenti opportuni affinchè siano evitati danni alle proprietà pubbliche e private.

• La dotazione agli operatori di tutte le eventuali attrezzature antinfortunistiche ecc…, necessarie per

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7 svolgere i lavori richiesti.

L’Appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale.

L’Appaltatore dovrà disporre di personale per le sostituzioni immediate di altro personale assente, in congedo o malattia.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta a mezzo pec all’Amministrazione, in via preventiva e tempestiva e dovrà comunque assicurare le spedizioni e le consegne urgenti.

Nel caso di sciopero del personale che si protragga oltre le 24 ore continuative, l’Appaltatore è tenuto ad assicurare il recapito o la consegna al servizio posta nazionale (Poste Italiane S.p.A.) della corrispondenza.

Si applicano, comunque, le disposizioni di cui alla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i.

Art. 11 - Obbligazioni accessorie

L’appaltatore assume inoltre i seguenti obblighi:

a) applicare a favore dei Lavoratori Dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale della categoria siglato dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di Settore, e degli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le nome e procedure previste dalla Legge;

b) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’Ente o di terzi per danni causati da propri dipendenti o collaboratori durante l’esecuzione del contratto.

A tal fine l’appaltatore si obbliga a stipulare un contratto di assicurazione di responsabilità civile per danni a persone o cose ivi compreso tra questi ultimi i beni di proprietà comunale, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale unico per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00.

Il contratto dovrà prevedere un numero illimitato di sinistri e validità non inferiore alla durata del servizio;

c) adottare e far osservare le misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro in conformità al piano di sicurezza predisposto dallo stesso appaltatore;

d) pagamento di tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali relativi ai propri lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, già in vigore o che, comunque, venissero in seguito emanate in materia.

Qualora nel corso di durata del contratto, l’appaltatore risultasse inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio affidato, il Comune procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

L’appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora lo stesso non dovesse adempiere entro il suddetto termine, il Comune, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell’altra parte e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

e) a prendere visione e a rispettare gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico disposti dal D.P.R.

16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.lgs 30/03/2001 n. 165”.

Il contratto aggiudicato potrà essere risolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., qualora l’Amministrazione Comunale dichiari di valersi della presente clausola avuta conoscenza della violazione di uno o più obblighi prescritti dal sopra citato codice di comportamento.

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8 Con la presentazione dell’offerta, si intenderà accettato integralmente da parte dell’aggiudicatario il contenuto del succitato codice di comportamento dei dipendenti pubblici, visionabile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di COSENZA.

f) a costituire entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto una sede operativa nell’ambito del Comune di Cosenza.

Art. 12 - Penali

L’impresa aggiudicataria è tenuta all’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

Nell'esecuzione del servizio, oltre all’osservanza del presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso.

In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, non imputabili a cause di forza maggiore debitamente comprovate e riconosciute valide dell’Amministrazione, alla ditta inadempiente potranno essere applicate le seguenti penalità:

1. per ogni giorno di ritardo nell’avvio del servizio, lo 0,1% del valore del contratto;

2. per altri ritardi nell’esecuzione del servizio rispetto ai tempi previsti dall’art. 3 del presente capitolato: lo 0,1% per ogni giorno di ritardo, riferito al valore del contratto.

3. per altre difformità rispetto alle modalità di svolgimento del servizio previste all’art. 3 del presente capitolato da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per ogni infrazione, oltre alla decurtazione del servizio non effettuato, con progressione aritmetica per le successive, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune.

4. mancato rispetto degli obblighi contrattuali prescritti dagli artt. 6 e 9 nonché delle ulteriori obbligazioni previste dal presente capitolato da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni infrazione, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune.

La Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di sospensione e/o risoluzione di diritto del contratto, ai sensi degli artt. 107 e 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La gravità delle inadempienze è correlata, sia alle conseguenze da esse derivanti sia al grado di importanza dell’adempimento.

In ogni caso l’appaltatore sarà ritenuto responsabile dei danni causati al Comune per il ritardo o l’imperfetta esecuzione del servizio.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà contestata all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, dietro segnalazione del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto.

L’appaltatore dovrà comunicare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora le giustificazioni addotte dall’appaltatore non siano a giudizio dell’Amministrazione Comunale accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la medesima sia giunta oltre il termine indicato, le penali di che trattasi saranno applicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l’ammontare sarà trattenuto in sede di liquidazione mensile delle fatture. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di valersi della cauzione definitiva per l’applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l’Amministrazione appaltante intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

L’amministrazione comunale non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non regolarmente eseguite, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni in ognuna delle ipotesi sopra previste.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs 50/2016.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

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9 La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 14 - Subappalto

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente (art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

Il concorrente dovrà indicare, all’atto dell’offerta, la parte di servizio che intende subappaltare.

I subappalti saranno autorizzati entro il limite del 30% (trenta percento) dell’importo complessivo contrattuale.

Si precisa che le imprese subappaltatrici devono essere in possesso di:

- Licenza individuale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni per la prestazione dei servizi postali (art. 5 del D.lgs. 22.07.1999, n.261 e art. 3 del D.M. 4 febbraio 2000, n. 73);

- Autorizzazione Postale Generale (art. 6 del D.lgs. 22.07.1999, n. 261 e art. 3 del D.M. 4 febbraio 2000, n. 73).

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell’art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. il contratto di subappalto e i sub contratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata L. 136/10 e s.m.i.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., nonchè per inadempimento a uno degli obblighi dallo stesso previsti

Esso, comunque, si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

a) venir meno di uno dei requisiti di carattere generale o professionale che avevano originariamente consentito la partecipazione alla gara per la scelta del contraente;

b) frode, grave negligenza, inadempienze gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di formale diffida da parte del Comune;

c) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;

d) ricorso a subappalto, oltre il limite stabilito dalla legge;

e) pagamenti di penali oltre il 10% del valore del corrispettivo contrattuale;

g) violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

h) in caso di violazione di uno o più obblighi prescritti a carico degli appaltatori dal D.P.R. 16/04/2013 n.

62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165”.

Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., l’amministrazione interpellerà i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, alle medesime condizioni già proposte dall' aggiudicatario in sede in offerta.

In ogni caso la risoluzione per inadempimento, comporterà l’incameramento del deposito cauzionale oltre alla possibilità per l’Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento dei danni e il divieto per la parte inadempiente di concludere nuovi contratti con il Comune di Cosenza.

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10 Art. 16 - Recesso unilaterale

Qualora successivamente alla stipula del contratto in oggetto, venissero attivate Convenzioni stipulate da Consip o da altre centrali di committenza ex art. 26 l. 488/1999 e s.m.i., l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recesso nei termini ed alle condizioni previste dall’art. 1, comma 13 della l. n.135/2012 e s.m.i.

In comb. disp. degli artt. 1671 C.C. e 109 D.Lgs.50/16, l’Amministrazione Comunale o l’appaltatore, potranno recedere dal contratto durante il suo periodo di efficacia, in qualunque momento. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto, a mezzo pec, almeno tre mesi prima della data indicata quale cessazione del rapporto contrattuale. Qualora il recesso avvenga da parte dell’Amministrazione, la stessa riconoscerà all’Appaltatore il corrispettivo per la prestazione già effettuata, nonché un’indennità comprensiva di ogni eventuale spesa, pari al 10% della differenza tra il valore del contratto e quanto già corrisposto.

Il recesso dell’affidatario comporterà l’escussione della cauzione da parte del Comune.

Art. 17 - Conferimento dell’incarico di responsabile del trattamento dei dati personali

Per l’attività oggetto del servizio, l’appaltatore assume la qualifica d’incaricato del trattamento dati personali in nome e per conto del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

In tale qualifica, potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività affidate adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine a ogni fase del trattamento dei dati personali.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., esclusivamente ai fini dell’esecuzione del presente appalto.

Ai sensi delle disposizioni di cui al sopraccitato D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si fa presente:

• che i dati forniti saranno utilizzati unicamente per la finalità di istruzione del procedimento oggetto del presente Capitolato Speciale di appalto;

• che la raccolta dei dati ha natura obbligatoria, dovendosi attuare un procedimento ad evidenza pubblica;

• che i dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione fuori dai casi consentiti dalla legge;

• che i dati saranno comunicati agli enti preposti al controllo del procedimento;

• che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Art. 18 - Obblighi di tracciabilità

L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., sia nei rapporti con l’Amministrazione Comunale che nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.

Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.

L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare all’Amministrazione ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 136/10 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cosenza.

Ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3 e s.m.i.

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