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Intervento (d. p. civ.): Si verifica quando in un processo già iniziato subentra un soggetto diverso dalle parti principali.

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Intervento

6 Novembre 2015 | Autore: Edizioni Simone

Intervento (d. p. civ.): Si verifica quando in un processo già iniziato subentra un soggetto diverso dalle parti principali.

La legittimazione all’Intervento si fonda su una connessione [vedi] oggettiva tra l’azione in corso e quella che il terzo vuole esercitare ovvero che si vuole esercitare contro di lui.

L’Intervento può essere di tre specie: volontario, coatto ad istanza di parte, coatto per ordine del giudice.

L’Intervento è volontario quando si fonda sull’iniziativa spontanea del terzo. A sua volta, può essere:

— principale, quando l’interveniente afferma un diritto proprio in contrasto sia con l’attore, sia col convenuto. Es.: Tizio rivendica una cosa nei confronti di Caio, Sempronio interviene sostenendo che la cosa è sua;

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— litisconsortile, quando l’interveniente, pur facendo valere un diritto autonomo, assume una posizione uguale o parallela a quella di una delle parti;

egli, comunque, è in una situazione diversa da quelle delle parti originarie, sicché la sua difesa, pur coincidendo con quella di una delle parti, rimane distinta da essa.

Es.: un socio interviene nel processo in cui un altro socio ha impugnato una deliberazione dell’assemblea, ritenuta invalida (art. 2377 c.c.);

— adesivo, che è quello del terzo che, avendo interesse alla vittoria di una delle parti in causa, partecipa al giudizio per sostenere le ragioni di tale parte (per non subire gli effetti di una sentenza sfavorevole); per tale situazione di dipendenza processuale l’interventore ad adiuvandum non può proporre impugnazione autonoma se la parte adiuvata vi abbia rinunciato. È il caso, ad esempio, del subconduttore che interviene nella causa di sfratto iniziata dal locatore contro il conduttore-sublocatore, in quanto ha interesse ad evitare la pronuncia di sfratto, la quale avrebbe efficacia riflessa nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 1595 c.c.

L’Intervento coatto su istanza di parte si ha quando una parte chiama nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende di essere garantita [vedi Garanzia (chiamata in)].

L’Intervento coatto per ordine del giudice si ha allorché questi disponga l’Intervento ritenendo che il processo debba svolgersi nei confronti di un terzo al quale la causa sia comune.

Quando fra il rapporto di cui è titolare il terzo e il rapporto dedotto in giudizio esiste un nesso di pregiudizialità, l’intervento del terzo può essere strumento per un accertamento più corretto del rapporto pregiudiziale e, quindi, per una decisione della causa principale più giusta (si pensi, ad es., alla chiamata in giudizio del datore di lavoro in una causa fra lavoratore ed ente previdenziale per l’accertamento dell’esistenza del pregiudiziale rapporto di lavoro).

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L’ordine non è diretto al terzo, ma alla parte che deve provvedere alla chiamata.

Se la parte non ottempera mediante citazione, la causa viene cancellata dal ruolo;

alla cancellazione segue, in caso di mancata riassunzione, l’estinzione del processo.

L’Intervento può effettuarsi anche nel processo esecutivo. Tale processo è promosso dal singolo creditore e tuttavia la legge consente agli ulteriori eventuali creditori del debitore, nei cui confronti si procede, di intervenire in esso, pur in mancanza di un titolo esecutivo [vedi].

Se l’interveniente dispone di un titolo esecutivo, potrà anche provocare gli atti espropriativi; in mancanza di detto titolo, si limiterà a partecipare alla distribuzione della somma ricavata.

Ai sensi dell’art. 499 c.p.c. possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su un titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento [vedi], avevano eseguito un sequestro [vedi Sequestro nel processo civile] sui beni pignorati o avevano un diritto di pegno [vedi] o un diritto di prelazione [vedi] risultante da pubblici registri o erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art.

2214 c.c. (art. 499, co. 1, c.p.c.).

Nell’espropriazione mobiliare (presso il debitore e presso terzi) [vedi]:

— l’Intervento deve avvenire non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione;

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— i creditori intervenuti tempestivamente (ossia, entro il termine suddetto) partecipano all’espropriazione dei beni mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti (ad esempio, presentare l’istanza di vendita o di assegnazione o di distribuzione del denaro contante);

— in caso di creditori intervenuti tardivamente, se si tratta di creditori chirografari questi saranno soddisfatti dopo il creditore pignorante, i creditori tempestivi e i creditori privilegiati, mentre per i creditori garantiti non ha alcuna rilevanza la distinzione tra creditori intervenuti tempestivamente o tardivamente, poiché in ogni caso potranno sempre far valere la loro causa di privilegio nei confronti dei creditori chirografari intervenuti tempestivamente.

Nell’espropriazione immobiliare [vedi], invece:

— l’Intervento è tempestivo se proposto prima dell’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita (art. 564 c.p.c.), mentre se è proposto nel corso dell’udienza stessa è tardivo;

— i creditori chirografari che intervengono oltre l’udienza sopra indicata ma prima di quella per la discussione del progetto di distribuzione (art. 596 c.p.c.), concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e dei creditori iscritti e privilegiati, anche se intervenuti dopo l’udienza di autorizzazione della vendita (art. 566 c.p.c.);

— i creditori iscritti e privilegiati che intervengono oltre l’udienza per l’autorizzazione della vendita ma prima di quella per la discussione del progetto di distribuzione, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione e, se sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell’espropriazione.

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