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COMUNE DI GROTTAFERRATA

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COMUNE DI GROTTAFERRATA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

(approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta n. 91 del 10.06.2022)

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TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, NORME PER IL CONFERIMENTO

Articolo 1 Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi professionali individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, a soggetti esterni all’amministrazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

2. La materia oggetto del presente Regolamento è principalmente regolata, con riferimento agli enti territoriali, dalle seguenti disposizioni normative:

– Codice civile, artt. 2222 e seguenti, in materia di lavoro autonomo;

– Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, artt. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter- 6-quater e 53, in materia di requisiti e procedure per l’affidamento dell’incarico e obblighi di comunicazione;

– Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 3, commi 54, 55, 56, 57, 76, 77, disposizioni varie in materia;

– Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 5, comma 9, art. 6, comma 7, in materia di tetto di spesa per incarichi di consulenza ed inconferibilità dell’incarico;

– Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 15, in materia di obblighi di pubblicazione;

– Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, art. 9, in materia di incompatibilità ed inconferibilità dell’incarico;

– Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito in Legge 30 ottobre 2013 n. 125, art.1, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 6, 7, 8, 9, in materia di tetto di spesa per incarichi di consulenza e disposizioni varie;

– Decreto Legislativo. 15 giugno 2015, n. 81 art. 2, comma 4, in materia di cessazione di contratti di collaborazione;

– Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice dei Contratti pubblici con riguardo ai contratti di servizi, ai contratti di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici ed ai servizi legali, le cui prestazioni sono escluse dalla disciplina del presente regolamento;

– Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 art. 22 c. 8 e s.m.i che vieta la stipula di contratti di collaborazione alla PA a decorrere dal 1° luglio 2019;

– Legge 21 giugno 2017, n. 96 in materia di lavoro occasionale accessorio.

3. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire un’organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese.

4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate, da svolgere in maniera autonoma, e si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) incarichi di studio, riguardanti l’esame e l’analisi su una questione d’interesse dell’Ente, con la finalità di produrre un documento, che diverrà proprietà dell’Ente e sarà da questo utilizzato, nel quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

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b) incarichi di ricerca, riguardanti attività di approfondimento con prospettazione dei relativi risultati e soluzioni utili nell’ambito di uno specifico programma dell’Ente;

c) consulenze, consistenti nell’acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall’Ente, idonei ad orientare l’azione dei propri organi;

d) altre collaborazioni esterne occasionali, non rientranti nelle precedenti tipologie, ad alto contenuto professionale.

5. Il contratto d’opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Comune di Grottaferrata; non comporta l’obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l’inserimento nella struttura organizzativa dell’Ente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede dell’Ente.

Le prestazioni possono essere rese nell’ambito di rapporti contrattuali di natura occasionale come segue:

a) contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, che si identifica in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e senza coordinamento con l’attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile.

b) contratto di lavoro autonomo, di natura professionale affidato a soggetti che svolgono l’attività oggetto dell’incarico in via continuativa e con carattere di professionalità, anche in ragione dell’iscrizione ad Albi od Ordini Professionali. Gli incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile

6. Sono espressamente esclusi dall’ambito applicativo del presente Regolamento le seguenti tipologie di incarico:

a) esecuzione di prestazioni riconducibili nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016 con riguardo ai contratti di servizi, ai contratti di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici;

b) incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dell’organismo indipendente di valutazione;

c) componenti delle commissioni di gara e di concorso;

d) incarichi di cui all’art. 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) e all’art. 110 (Incarichi a contratto), commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

e) convenzioni con le Università e gli Enti Pubblici stipulate nell’ottica di una collaborazione tra Enti;

f) le prestazioni professionali relative ad incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;

g) gli incarichi, conferiti nell’ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio dell’Amministrazione e alla consulenza tecnica di parte;

h) gli incarichi di docenza e formazione;

Articolo 2 Presupposti per il conferimento

1. Gli incarichi possono essere conferiti in via straordinaria e per esigenze temporanee a soggetti esterni esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dagli atti propedeutici al conferimento:

a) deve essere preliminarmente accertata l’inesistenza, all’interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico, ovvero l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente, attraverso apposita ricognizione.

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Il dirigente competente all’affidamento deve motivare l’accertamento compiuto circa la reale mancanza di professionalità interne in grado di adempiere all’incarico da conferire nell’atto dirigenziale di attivazione della procedura finalizzata all’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico;

b) l’oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall’ordinamento all’Ente, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati per la cui realizzazione è richiesto l’apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea magistrale, eventualmente congiunta a particolari specializzazioni, abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l’iscrizione in albi e/o elenchi, nonché altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

e) l’importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all’amministrazione dall’esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato (previa ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta);

f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui al successivo articolo 4.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica, nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. La competenza all’affidamento degli incarichi è dei dirigenti che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale e nei limiti di spesa fissati dagli strumenti di programmazione finanziaria

Articolo 3 Programma di fabbisogno

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 3, comma 55 della L. n. 244/2007 approva annualmente il programma degli incarichi di collaborazione autonoma, che possono essere affidati nel corso dell’esercizio di riferimento, unitamente al Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione nell’ambito del quale è prevista la relativa copertura finanziaria.

2. Il limite della spesa annua per le collaborazioni autonome è previsto negli strumenti di programmazione economico-finanziaria annuali e pluriennali.

3. Il programma di cui al comma 1 deve trovare adeguata corrispondenza nel PEG-PDO-PDP, con il quale vengono dettagliati i relativi obiettivi da perseguire e le risorse assegnate.

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Articolo 4 Modalità e criteri per la selezione mediante procedure comparative

1. Il Dirigente che intende procedere al conferimento di un incarico di cui al presente regolamento provvede alla selezione dei soggetti, mediante procedure comparative pubblicizzate con avvisi pubblici, approvati con determinazione, che dovranno contenere:

a) la definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, prestazione e modalità;

b) i requisiti di partecipazione, i titoli di studio e le competenze professionali richieste per l’espletamento dell’incarico;

c) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico;

d) la durata e il luogo di esecuzione dell’incarico;

e) il compenso previsto;

f) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati;

g) il termine e la modalità di presentazione delle domande;

h) l’indicazione della struttura di riferimento, del dirigente responsabile e del responsabile del procedimento;

i) lo schema di disciplinare di incarico da sottoscrivere.

2. L’avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale ed all’albo pretorio on line per almeno quindici giorni consecutivi, fatte salve ulteriori forme di pubblicità che il Dirigente ritenga utile anche tenuto conto dell’oggetto e/o della natura dell’incarico da conferire.

3. I requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa sono quelli indicati al successivo articolo 5.

5. La selezione dei candidati verrà effettuata dal dirigente committente, che provvederà a redigere un verbale contenente il resoconto delle operazioni comparative espletate ed i relativi criteri applicati. Qualora la comparazione sia ritenuta di particolare complessità, il dirigente può avvalersi di una commissione, nominata con proprio provvedimento, cui si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. La commissione costituita da tre componenti, incluso il Presidente, è composta da dirigenti e/o funzionari di categoria “D” dipendenti dell’Ente, con contratto a tempo indeterminato. I componenti devono essere individuati nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione degli incarichi.

6. Al termine della procedura selettiva verrà predisposta la graduatoria finale di merito indicante i nominativi dei candidati risultati idonei ed il punteggio complessivo ottenuto. La graduatoria è pubblicata sul sito internet istituzionale ed all’albo pretorio on line per almeno 15 giorni consecutivi.

7. Le valutazioni effettuate, comprensive delle idonee motivazioni, e gli esiti della selezione sono riassunti in un verbale sottoscritto dalla commissione.

8. Tra i criteri per lo svolgimento della procedura comparativa, definiti dal dirigente nella determinazione di approvazione dell’avviso, dovrà in ogni caso essere ricompresa la valutazione dei seguenti elementi:

a) titoli di studio attinenti all’ambito delle prestazioni oggetto dell’incarico che si intende conferire;

b) documentate esperienze professionali maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell’incarico da affidare come emergenti dal curriculum.

9. La graduazione dei punteggi corrispondenti ai criteri di valutazione deve essere predisposta in modo tale da attribuire agli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente una incidenza complessiva non inferiore al 60% del punteggio massimo attribuibile.

10. Il dirigente provvede con propria determinazione ad approvare le risultanze della procedura comparativa, ad affidare l’incarico e ad assumere il relativo impegno di spesa.

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Articolo 5 Requisiti di partecipazione

1.Sono requisiti per la partecipazione:

a) la cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione europea;

b) il godimento dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne penali, anche non definitive, ovvero l’applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale;

d) non essere destinatario di misure di prevenzione;

e) non essere sottoposto a procedimenti penali;

f) l’insussistenza dei divieti previsti dall’articolo 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001 e delle situazioni previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”);

g) il possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

h) per i professionisti iscritti a ordini o albi, non avere riportato sanzioni disciplinari;

i) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso pubbliche amministrazioni;

j) l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con l’Ente;

k) il possesso di comprovata specializzazione, anche universitaria; si prescinde da tale requisito in caso di soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’informatica, ferma restando la necessità di maturata esperienza nel settore di almeno tre anni.

Articolo 6 Conferimento di incarichi in via diretta

1. Il Dirigente può conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta, appositamente motivati nell’atto di conferimento, previa ricognizione interna ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento, senza l’esperimento di procedure di selezione, fermi restando gli obblighi di pubblicità ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, nei seguenti casi:

- attività comportanti prestazioni specialistiche incomparabili quanto alla natura della prestazione richiesta, che si caratterizza per la sua unicità sotto il profilo soggettivo;

- procedura comparativa andata deserta, a condizione che non siano modificate le condizioni dell’iniziale proposta di incarico;

- in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, non determinati da comportamenti del dirigente di riferimento, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici, che richiedono l’esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentono l’utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;

- in caso di collaborazioni meramente occasionali, caratterizzate da un rapporto “intuitu personae” che si esauriscono in una sola azione o prestazione, e che comportano, per la loro natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni, seminari, commissioni, singole docenze, traduzione di pubblicazione e simili.

Articolo 7 Pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi pattuiti è subordinato all’effettiva realizzazione della prestazione oggetto dell’incarico.

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TITOLO II NORME COMUNI

Articolo 8 Incarichi conferiti a dipendenti pubblici

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza come previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. Gli incarichi a dipendenti di altra pubblica amministrazione sono disciplinati dalla normativa sul pubblico impiego.

3. Per quanto concerne l’affidamento di incarichi a personale alle dipendenze di altri enti od istituzioni pubbliche, gli stessi sono consentiti solamente nei confronti di personale che lavora a tempo parziale e per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno, ovvero con rapporto di lavoro a tempo pieno nel caso di affidamenti di incarichi di lavoro autonomo occasionale e subordinatamente, comunque, all’acquisizione di apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione pubblica datrice di lavoro. La mancata acquisizione della predetta autorizzazione costituisce infrazione disciplinare per il dirigente responsabile del procedimento.

Sono da ritenersi prestazioni occasionali quelle prestazioni di lavoro autonomo che presentino le seguenti caratteristiche:

– episodicità od unicità della prestazione;

– marginalità lucrativa;

– non abitualità d’esercizio.

4. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui sopra è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.Lgs. 165/2001.

Articolo 9 Limiti e divieti per l’affidamento di incarichi 1. È fatto divieto di affidare incarichi di lavoro autonomo:

a) a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, salvo incarichi a titolo gratuito;

b) al personale che abbia, contestualmente, un rapporto di lavoro subordinato in atto con l’amministrazione a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% di quello a tempo pieno, fatta salva la fattispecie del lavoro autonomo nella forma di lavoro occasionale, laddove compatibile con il rapporto di lavoro in atto.

2. Il soggetto incaricato, salvo che nel disciplinare d’incarico sia prevista una clausola di esclusività, potrà svolgere altre forme di collaborazione che non siano incompatibili con quella prestata.

3. È possibile affidare gli incarichi in argomento solo a condizione che da questi non si generino situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l’Ente nel suo complesso. La verifica e la valutazione delle situazioni soggettive ed oggettive potenzialmente confliggenti è effettuata dal dirigente competente all’affidamento, prima della sottoscrizione del contratto. Le parti contraenti sono tenute a comunicare l’insorgere di cause di incompatibilità o conflitto d’interesse che dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione della prestazione; cause sopravvenute di incompatibilità o di conflitto d’interesse costituiscono motivo di giustificato recesso unilaterale dal contratto, senza alcun obbligo di osservanza di termini minimi di preavviso.

4. Prima della formalizzazione dell’incarico, il collaboratore esterno deve rilasciare specifica dichiarazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 39/2013, sulla inesistenza di cause di

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inconferibilità dell’incarico o di incompatibilità fra l’incarico proposto ed altre cariche che lo stesso ricopre. Il collaboratore esterno, inoltre, dovrà obbligatoriamente presentare il proprio curriculum vitae, accettando esplicitamente che lo stesso venga pubblicato nella specifica sezione

“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013.

Articolo 10 Formalizzazione dell’incarico

1. Il conferimento dell’incarico avviene mediante la stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati: – definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico;

– la durata, la sede lavorativa ed il luogo di svolgimento dell’incarico;

– le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;

– il compenso della collaborazione;

– gli obblighi per l’incaricato e per l’amministrazione; – le facoltà di recesso delle parti; – eventuali clausole penali.

2. Nel provvedimento di affidamento è necessario dare atto che il soggetto prescelto non si trovi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interesse con riguardo allo specifico incarico.

3. Il provvedimento deve essere corredato della valutazione dell'Organo di Revisione economico finanziaria, ai sensi dell’art. 1, comma 42, della L. n. 311/2004.

4. Contestualmente al conferimento dell’incarico, il dirigente provvede agli adempimenti connessi alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dei dati richiesti per la pubblicazione di cui all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e alla trasmissione all’Anagrafe delle prestazioni, dei dati necessari per la comunicazione di cui all’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001.

5. Il dirigente che ha affidato l’incarico trasmette il provvedimento, se di importo superiore a Euro 5.000,00, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1, c. 173 della L.

266/2005.

ART 11 Rinnovo e proroga degli incarichi

1. Il rinnovo dell’incarico non è ammesso in alcun caso.

2. La proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

3. La proroga deve essere disposta dal Dirigente che ha conferito l’incarico con apposita determinazione, adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti, e deve essere formalizzata con contratto accessorio rispetto a quello originario.

4. La proroga non potrà comunque avere una durata superiore a quella dell’incarico originario.

Art. 12 Pubblicizzazione e condizioni per l’esecuzione degli incarichi

1. In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di trasparenza, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013, tutti i provvedimenti di affidamento degli incarichi, completi delle informazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. In particolare, nella sottosezione “Consulenti e collaboratori” della sezione

“Amministrazione trasparente” devono essere pubblicate le seguenti informazioni:

- gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato;

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- il curriculum vitae, nel rispetto della normativa sulla privacy;

- i compensi comunque denominati, relativi all’incarico, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

2. L'efficacia dei relativi contratti e la conseguente liquidazione del corrispettivo sono subordinate alla pubblicazione delle informazioni di cui a precedente punto 1, nonchè alla comunicazione, ai sensi dell’art. 53, comma 14, secondo periodo del D.Lgs. n. 165/2001, alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione pubblica – dei relativi dati a termini di legge.

3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

4. Il pagamento del corrispettivo effettuato in mancanza della pubblicazione dei dati di cui al comma 1, determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 104/2010.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13 Disposizioni finali

1. L’affidamento di incarichi effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

2. Devono considerarsi abrogate tutte le norme previste dai regolamenti dell’Ente incompatibili con il presente regolamento.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Art. 14 Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di esecutività ed entrata in vigore dello stesso.

2. Gli incarichi già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono confermati fino alla data di scadenza disposta dai relativi provvedimenti autorizzatori, dai rispettivi contratti, disciplinari od atti di impegno, ovvero fino alla cessazione, per qualsiasi causa, dell’incarico o del rapporto stesso.

3.Fermo restando il divieto di ricorrere ad incarichi di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 5, comma 1, lett. b, n. 3, del D.Lgs. n. 75/2017, con cui è stato modificato l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, le disposizioni in materia trovano applicazione esclusivamente per la disciplina dei contratti in esecuzione e per eventuali eccezioni previste da normative speciali.

Art.15 Conferimento di incarichi a personale cessato

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 17, comma 3, della L. 124/2015, è vietato conferire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

I predetti incarichi sono consentiti solo se a titolo gratuito.

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