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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA'

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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA'

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Finalità del servizio di reperibilità

Art. 3 - Personale addetto al servizio di reperibilità Art. 4 - Irrinunciabilità del servizio di reperibilità Art. 5 - Caratteristiche del servizio

Art. 6 - Programmazione del servizio di reperibilità Art. 7 - Ambito di intervento del servizio di reperibilità Art. 8 - Copertura del servizio di reperibilità

Art. 9 - Indennità di reperibilità

Art. 10 - Rendicontazione del servizio reperibilità Art. 11 - Equipaggiamento

Art. 12 - Altri servizi soggetti al servizio di reperibilità Art. 13 - Norma finale

Art. 14 - Entrata in vigore

COMUNE DI FELTRE - Protocollo n. 0006594/2014 del 11/04/2014 11.02.28

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ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione del servizio di reperibilità del personale dipendente, istituto del salario accessorio previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni e Autonomie locali, ed in particolare dall'art. 23 del CCNL 14/9/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - Finalità del servizio di reperibilità

Il servizio di reperibilità, di seguito denominato S.R., costituisce un servizio essenziale dell'Ente, e come tale viene disciplinato, assumendo priorità rispetto a tutti gli altri servizi d'Istituto dell'ente.

Esso viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, della salvaguardia della pubblica incolumità, della difesa del patrimonio del Comune, e nel rispetto di Leggi e Regolamenti, oltre ad un pronto espletamento delle improvvise necessità dell'Ente non preventivamente programmabili con il ricorso alle prestazioni di lavoro ordinarie.

E' esclusa dal S.R. ogni attività cui l'Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia.

ART. 3 - Personale addetto al servizio di reperibilità

Il S.R. viene espletato ricorrendo, ove possibile, al reclutamento di personale dipendente volontario, sia a tempo indeterminato che non, in servizio effettivo presso le unità organizzative che sono chiamate ad intervenire per specifiche competenze, salvo quanto previsto dal successivo art. 4. Nel caso in cui non sia possibile garantire la copertura del Servizio con personale volontario, si deve provvedere alla copertura dei turni scoperti dividendo gli stessi tra il personale non volontario, fermo restando il numero massimo di turni mensili da assegnare a ciascun dipendente.

Il Dirigente del servizio Gestione del Territorio, o suo delegato, individua il personale dai profili professionali idonei per consentire l'effettiva partecipazione al servizio.

In ciascun turno vengono inserite tutte le figure di cui il S.R. dispone, fermo restando che tutti i componenti sono chiamati ad intervenire senza alcuna distinzione di qualifica funzionale.

Il Dirigente del servizio Gestione del Territorio o suo delegato provvede a disciplinare nei dettagli i turni di reperibilità ed individua, per ogni turno, il responsabile e a valutarne l'effettiva efficienza.

ART. 4 - Irrinunciabilità del servizio di reperibilità

Anche in assenza di specifico accordo contrattuale tra le parti, i lavoratori inseriti nel S.R. e dotati di profili professionali idonei non possono rifiutarsi di essere inseriti nel programma che preveda il turno di reperibilità nei termini previsti dal CCNL, dal contratto decentrato e dalle disposizioni di servizio del Dirigente di riferimento e/o del Responsabile delegato che è incaricato, in virtù di atti formali, di coordinare tutto il personale in reperibilità.

Sono esentati dal turno di reperibilità i dipendenti che non possono adempiere alla relativa disposizione di servizio per:

1. forza maggiore 2. malattia

3. ragioni familiari debitamente comprovate

4. prescrizione del medico competente di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

5. prescrizione della commissione medico-collegiale dell'U.L.S.S.

ART. 5 - Caratteristiche del servizio

Per servizio di reperibilità si intende l'obbligo del dipendente incluso nel turno, di essere in grado di

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ricevere prontamente e costantemente per l'intero periodo in cui è collocato in reperibilità, eventuali chiamate del Responsabile della reperibilità e/o segnalazioni da parte degli Organi preposti alla vigilanza del territorio e di poter provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata.

Tali chiamate devono essere motivate dall'indifferibilità ed urgenza dell'intervento. Non sono ammesse chiamate in reperibilità per interventi programmabili nel tempo o comunque non autorizzate dal responsabile S.R..

ART. 6 - Programmazione del servizio di reperibilità Il servizio viene programmato annualmente;

Il programma viene trasmesso alla Stazione dei Carabinieri di Feltre, della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco e deve esserne data comunicazione ai servizi interni.

Il Responsabile della reperibilità è il Dirigente del Settore Gestione del Territorio, che ne cura la programmazione e la definizione nel dettaglio, sulla base dei singoli programmi comunicati dai servizi interessati.

Nell'ambito della programmazione deve essere ricercata, ove possibile, una turnazione quanto più possibile automatica, al fine di consentire una equa distribuzione dei giorni festivi.

Qualsiasi variazione o impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità sono immediatamente comunicati al Responsabile della Reperibilità.

Trattandosi di servizio essenziale, l'inserimento nel turno di reperibilità comporta automaticamente l'impossibilità di fruire di giorni di congedo ordinario, salvo esigenze particolari, eccezionali e motivate, previa comunque individuazione di una analoga figura professionale in sostituzione, a cura del soggetto interessato, da comunicare con un preavviso di almeno 24 ore.

ART. 7 - Ambito di intervento del servizio di reperibilità

Il S.R. opera per l'espletamento dei servizi di competenza dell'Ente, propri o delegati, ed indicativamente secondo le aree di intervento di seguito specificate:

1 VIABILITA'

salvaguardia della pubblica incolumità e della transitabilità delle strade del Comune di Feltre;

2 FABBRICATI

salvaguardia della pubblica incolumità anche esterna agli edifici a tutela del Patrimonio dell'Ente;

3 IMPIANTI TECNOLOGICI

pronto intervento per la riattivazione e la messa in sicurezza di impianti tecnologici di competenza comunale (impianti termici o di condizionamento, pubblica illuminazione, impianti elettrici, impianti antintrusione e antincendio, ascensori, ecc.) nel caso in cui la gestione del servizio non sia già stata affidata a Ditta specializzata. In tale ipotesi il S.R. richiede l'intervento della stessa Ditta. Il Dirigente fornisce tempestivamente al Responsabile del S.R. ogni recapito utile per chiedere gli interventi delle Ditte incaricate.

4 PROTEZIONE CIVILE

interventi di protezione civile nell'ambito del territorio comunale e, ove occorra anche fuori dal territorio comunale, a seguito di calamità naturali ed in conformità con le istruzioni impartite dall'Ente secondo il piano di protezione civile approvato.

5 VIOLAZIONI DI LEGGI E REGOLAMENTI

interventi a seguito di violazioni di Leggi o Regolamenti, che vengano segnalati da altri Enti o

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Forze di Polizia.

ART. 8 - Copertura del servizio di reperibilità

Il servizio di reperibilità opera tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 20,00 alle ore 8,00 di mattina, il sabato e la domenica dalle ore 8,00 alle 8.00 del giorno successivo. Ogni singolo dipendente non può essere inserito in più di 6 turni di reperibilità in un mese. Ogni turno non potrà essere inferiore a 4 ore e superiore a 12 ore. In ogni caso il dipendente non potrà essere inserito in turni di reperibilità cadenti in più di 72 giorni all'anno ed eccezionalmente in più di 7 giorni lavorativi consecutivi;

Ai fini di un migliore e tempestivo espletamento del S.R. è consentito al personale chiamato in reperibilità di astenersi dalla timbratura del cartellino, procedendo alla compilazione degli appositi modelli, qualora ciò sia conveniente in termini di tempo e operatività.

ART. 9 - Indennità di reperibilità

L'indennità di reperibilità verrà corrisposta nella misura prevista dal vigente CCNL Enti locali, attualmente ammontante ad € 10,33 per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale.

L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.

Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata del 10% per le sole ore inferiori alle 12. In caso di chiamata, le ore prestate vengono retribuite come lavoro straordinario, in base alla normativa vigente: Le ore straordinarie effettuate nel giorno di riposo settimanale (domenica) non possono essere liquidate con il compenso per lavoro straordinario festivo o festivo/notturno, bensì con una maggiorazione del 50% e con equivalente numero di ore di recupero per riposo compensativo.

Il compenso viene erogato di norma mensilmente, sulla base di un elenco predisposto dal Dirigente o suo delegato.

Il dipendente che, essendo posto in servizio di reperibilità, risultasse non reperibile, perde il compenso maturato per l'intero turno ed è soggetto a provvedimento disciplinare.

ART. 10 - Rendicontazione del servizio reperibilità

Ogni dipendente chiamato in servizio riferisce verbalmente al Responsabile, comunicando gli esiti degli interventi, il tempo impiegato, e quant'altro si ritenga utile per la rendicontazione o interventi successivi. In caso di specifica richiesta, provvede a redigere apposito rapporto di servizio.

Il Responsabile redige ogni volta rendiconto degli interventi eseguiti, del personale, delle attrezzature e dei materiali impiegati, da inviare al Dirigente, per i provvedimenti di competenza.

ART. 11 - Equipaggiamento

Al fine di garantire la continua reperibilità dei componenti del S.R., i dipendenti interessati devono essere dotati di cellulare di servizio e autovettura di servizio. Il Responsabile ha a disposizione copia delle chiavi di tutti i mezzi necessari a garantire gli interventi richiesti, nonché copia delle chiavi di accesso al magazzino, ove sono custoditi i materiali ritenuti necessari per le varie tipologie di intervento.

ART. 12 - Altri servizi soggetti al servizio di reperibilità

L'istituto delle reperibilità, ai sensi del vigente contratto e con le modalità stabilite negli articoli precedenti, è attivato inoltre per la Polizia Locale per gli interventi di cui all'art. 7. L'Istituto è gestito nella piena responsabilità del Comandante della Polizia Locale secondo il presente Regolamento.

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ART. 13 - Norma finale

Il presente regolamento sostituisce ogni altro atto e provvedimento in vigore.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2011.

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