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che anteriormente alla presa di possesso della dott.ssa Prima il Presidente della Corte di Appello di Milano metteva a concorso nove posti di consigliere

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N. 30

Oggetto: Pratica num. 144/VV/2011. Quesito posto dalla dott.ssa Prima in ordine all'esistenza di un diritto di prescelta nell’ambito di concorso interno, al fine di evitare il verificarsi di potenziali situazioni di incompatibilità.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 4 maggio 2011, ha adottato la seguente delibera:

“- letto il quesito presentato il 22 marzo 2011 dalla dott.ssa Prima, Consigliere della Corte di Appello di Alpha, con il quale si chiede di conoscere se esista un diritto di prescelta della stessa nel prossimo bando di tramutamento interno stante la propria posizione di potenziale incompatibilità ex art. 18 dell'Ordinamento Giudiziario con il coniuge avvocato;

- rilevato in fatto che con delibera di questo Consiglio del 27 gennaio 2010 la dott.ssa Prima veniva trasferita a domanda presso la Corte di Appello di Alpha, nel provvedimento prevedendosi che il dirigente dell'ufficio in sede di assegnazione del magistrato avrebbe dovuto tener conto della rappresentata situazione di incompatibilità della stessa dott.ssa Prima con il coniuge iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano ed operante nel settore civile;

- che anteriormente alla presa di possesso della dott.ssa Prima il Presidente della Corte di Appello di Milano metteva a concorso nove posti di consigliere;

che a detto concorso partecipava anche la dott.ssa Prima presentando domanda per le sole sezioni penali;

- che il Presidente della Corte di Appello all'esito del bando di tramutamento interno assegnava d'ufficio la dott.ssa Prima alla III sezione civile quale consigliere di primo incarico;

- che il medesimo Presidente successivamente modificava detta assegnazione in ragione della situazione di incompatibilità della dott.ssa Prima ed assegnava provvisoriamente la stessa alla quinta sezione penale in attesa dell'espletamento del prossimo concorso per tramutamento interno;

- ritenuto in diritto che la dott.ssa Prima debba essere tramutata in via definitiva presso una sezione penale, al fine di evitare qualsiasi situazione di potenziale incompatibilità con il coniuge avvocato civilista iscritto al foro di Alpha, così come previsto nella delibera 27 gennaio 2010 di questo Consiglio di trasferimento della stessa dott.ssa Prima presso la Corte di Appello di Alpha;

- ritenuto però che tale esigenza non si sostanzi in una sorta di “diritto di prescelta” della dott.ssa Prima rispetto agli altri aspiranti ai posti nel settore penale nel corso del prossimo bando di tramutamento interno, bensì nell'onere per il Presidente della Corte di Appello di Alpha di provvedere all'immediato tramutamento d'ufficio della dott.ssa Prima ad una sezione penale al fine di rimuovere in via definitiva la situazione di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G. della stessa, e ciò mediante utilizzo dello strumento di cui al par. 50.1 lett. f) e 51.2 della circolare sulle tabelle di formazione degli uffici giudiziari attualmente in vigore, applicabile anche al caso di incompatibilità preesistente al trasferimento presso detto ufficio e non sopravvenuta,

all’unanimità delibera di rispondere al quesito nei seguenti termini:

“Il magistrato che all'atto del trasferimento in un ufficio debba essere collocato al settore penale al fine di evitare il verificarsi di una situazione di potenziale incompatibilità ex art. 18 dell'ordinamento giudiziario per essere il proprio coniuge avvocato civilista iscritto all'albo del medesimo circondario, non ha diritto a scegliere prioritariamente rispetto agli altri magistrati nel primo bando per il tramutamento interno successivo alla sua presa di possesso nell'ufficio, bensì deve essere tramutato d'ufficio al settore penale, al di fuori di bandi di concorso interni, ovvero ai sensi dei parr. 50.1 lett. f) e 51.2 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari attualmente in vigore”.”

* * *

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N. 58 (par. 41.1 lett. b)

Oggetto: Pratica num. 2/VV/2012 - Nota n. 5719 in data 6 dicembre 2011 con la quale il Presidente del Tribunale di Alpha pone quesiti in ordine alla gestione dei concorsi interni.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell’8 febbraio 2012, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

letta la nota del 6 dicembre 2011 con la quale il Presidente del Tribunale di Alpha ha posto dei quesiti in materia di “concorsi interni”;

osserva quanto segue.

1. - Nella nota in esame il Presidente del Tribunale di Alpha, dopo aver premesso che la Circolare sulla formazione delle tabelle relative al triennio 2012-2014 “ha profondamente innovato in materia di procedure di concorso interno”, ha rappresentato la necessità di formulare alcuni quesiti per chiarire il contenuto della nuova disciplina nei termini seguenti:

<<…….

A. I posti di “risulta” rimasti scoperti dopo l'assegnazione di quelli messi a concorso (par.

40.3) devono essere messi a concorso “immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni” anche se sono state presentate osservazioni avverso la variazione del bando da cui sono stati originati (con il rischio che, in caso di accoglimento delle stesse, rientrino in discussione anche i posti messi a concorso perché di risulta)?

B. Nel caso in cui, dopo l'espletamento del concorso relativo ai “posti di risulta”, alcuni o tutti di questi siano assegnati a magistrati già in servizio presso l'ufficio, non devono essere espletati ulteriori concorsi ed i magistrati neo trasferiti - rimasti privi di assegnazione - devono essere destinati “d'ufficio” ai posti rimasti vacanti (secondo le valutazioni delle necessità effettuate dal dirigente dell'ufficio o limitatamente a quelli resisi vacanti), o devono essere attivate ulteriori, successive procedure di concorso?

C. Nel caso in cui il C.S.M., nella delibera di trasferimento, abbia rilevato eventuali situazioni di incompatibilità di alcuni magistrati trasferiti con sezioni o settori dell'Ufficio, invitando il dirigente a tener conto di tali situazioni nell'assegnazione dei magistrati medesimi, il dirigente deve dare la preferenza nell'assegnazione del posto a tali magistrati, anche se, ad esempio, vi siano magistrati che, rispetto ai primi, abbiano maggiore anzianità di ruolo e maggiori attitudini specifiche rispetto al posto da coprire e che si vedrebbero pretermessi rispetto a magistrati più giovani e con minori (o nessuna) attitudini specifiche (a che, in tal modo, sarebbero penalizzati a causa delle situazioni di incompatibilità dei colleghi)?...>>

2. - Il Consiglio ha già avuto modo di rilevare in passato come le questioni sollevate in sede di quesiti proposti all'organo di governo autonomo, qualora -come nel caso di specie- abbiano ad oggetto future variazioni tabellari, non possano costituire anticipazione della decisione sulla loro approvazione, ma unicamente rappresentare una lettura delle norme primarie e secondarie vigenti in relazione al caso concreto.

Passando all'esame delle questioni prospettate in questa sede, va premesso che con la Circolare in materia di organizzazione degli uffici per il triennio 2012-2014 sono state introdotte delle novità in tema di concorsi interni.

In primo luogo e per quanto rileva con riferimento alle questioni poste, si è stabilito che la scelta dei posti messi a concorso, ferma restando la discrezionalità del Dirigente, debba essere mediata dalla necessaria interlocuzione con i presidenti di sezione.

Si è chiarito che la legittimazione biennale per la presentazione di una nuova domanda è conseguenza di un precedente tramutamento a domanda, laddove, nel caso di precedente tramutamento di ufficio, un successivo tramutamento a domanda o ancora di ufficio è legato al decorso di un solo anno dall'effettiva presa di possesso. Ciò implica che il magistrato tramutato a

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domanda possa essere anche immediatamente tramutato di ufficio, nel rispetto delle condizioni fissate dal par. 50.

A tal proposito va detto che nulla è mutato sul dies a quo per quanto riguarda la legittimazione annuale o biennale, giacché il termine deve essere sempre calcolato con riferimento alla data in cui si è verificata effettivamente la vacanza del posto da ricoprire, indipendentemente dal momento in cui il dirigente dell'ufficio decida di provvedere alla sua copertura.

E' stato invece introdotto l'obbligo, imposto a pena di inammissibilità della domanda di tramutamento, di indicare un ordine di preferenza tra i posti messi a concorso, nonché un limite al numero di posti richiedibili, pari al massimo a un terzo di quelli messi a concorso.

Ulteriore novità è costituita dall'impossibilità di mettere a concorso, nella medesima procedura, anche i cc.dd. posti di risulta. Alla luce delle nuove norme, infatti, i posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti, che il Dirigente intenda coprire, potranno essere messi a concorso immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni avverso la variazione tabellare concernente l'esito del bando da cui sono stati originati.

Inoltre, non è più ammesso, se non per gravi esigenze di servizio da motivare espressamente, un nuovo bando immediatamente successivo concernente i posti liberatisi per effetto della copertura dei posti di risulta.

Si è introdotta, quanto ai criteri di valutazione tra i vari aspiranti al medesimo posto, una graduazione tra attitudini, anzianità di servizio nell'ufficio e anzianità nel ruolo: anche in tal caso, tuttavia, l'anzianità di servizio prevale solo rispetto a una maggiore anzianità nel ruolo che non superi gli otto anni.

Si è specificato, peraltro, che la situazione di concreta incompatibilità (rilevante ai sensi degli artt.

18 e 19 O.G.), lungi dal costituire un titolo di preferenza nella comparazione, risulta rilevante solo in caso di parità dei risultati derivanti dall'applicazione degli indicati criteri di valutazione.

Infine, è stato chiarito che i criteri per l'attribuzione di eventuali punteggi dovranno essere chiariti e indicati sin dal bando di concorso interno.

Quanto ai magistrati di nuova destinazione, si è specificato che, in caso di mancato accoglimento delle domande da loro formulate, essi devono essere assegnati d'ufficio, in via definitiva, a uno dei posti rimasti liberi, impedendo così interpretazioni della normativa che consentano loro di partecipare ai concorsi interni “permanentemente” fino al conseguimento di un posto gradito all'aspirante.

3. - Fatte queste precisazioni, peraltro evidenziate già nella relazione illustrativa della Circolare citata, si può passare all'esame dei quesiti posti dal Presidente del Tribunale di Napoli, che ha chiesto in primo luogo se i posti di “risulta” rimasti scoperti dopo l'assegnazione di quelli messi a concorso (par. 40.3) debbano essere pubblicati con altro bando “immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni” anche se siano state presentate osservazioni avverso la variazione tabellare dalla quale sono stati originati (con il rischio che, in caso di accoglimento delle stesse, rientrino in discussione anche i posti messi a concorso perché di risulta).

La risposta non può che essere positiva.

La disposizione di cui al paragrafo 40 .3 è chiara e non lascia spazio ad equivoci e distinzioni: <<…

I posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti (cosiddetti posti di risulta) che il Presidente intenda coprire, dovranno essere messi a concorso immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni avverso la variazione tabellare concernente l'esito del bando da cui sono stati originati.>>.

Il decorso del termine per presentare osservazioni è l'unica condizione per la pubblicazione dei posti di risulta, senza distinzione in ordine alla fondatezza delle stesse osservazioni o all'oggetto delle stesse.

Certo, sarà cura e responsabilità del Dirigente valutare in via preventiva la portata dei rilievi fatti dai magistrati interessati sulle variazioni tabellari e sarà lasciata al suo prudente apprezzamento la scelta di pubblicare o meno i posti di risulta che potrebbero essere messi in discussione nel caso di mancata approvazione delle variazioni tabellari dalle quali sono originati.

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Con tale innovazione, in buona sostanza, si è inteso ulteriormente attribuire al Dirigente, sempre nell'ottica della responsabilizzazione in ordine al perseguimento degli obiettivi prefissati, una maggiore discrezionalità nel governo della mobilità interna, da modulare in ragione delle effettive esigenze di funzionalità dei singoli settori nonché da valutare in conseguenza degli esiti dei singoli concorsi interni. Quello relativo ai posti di risulta è un concorso autonomo rispetto a quello dal quale le vacanze sono state determinate: è il Dirigente che deve decidere se attivare o meno il concorso per coprire subito i posti resisi vacanti ovvero attendere gli esiti della procedura del primo concorso

4. - Le considerazioni appena fatte consentono di rispondere anche all'altro quesito posto.

Il Presidente del Tribunale ha chiesto se, nel caso in cui, dopo l'espletamento del concorso relativo ai “posti di risulta”, alcuni o tutti di questi siano assegnati a magistrati già in servizio presso l'ufficio, non debbano essere espletati ulteriori concorsi ed i magistrati neo trasferiti - rimasti privi di assegnazione - debbano essere destinati “d'ufficio” ai posti rimasti vacanti (secondo le valutazioni delle necessità effettuate dal dirigente dell'ufficio o limitatamente a quelli resisi vacanti), o debbano essere attivate ulteriori, successive procedure di concorso.

Tenuto conto dell'unica scansione temporale cui fa riferimento la circolare sui concorsi interni (40.2 - I concorsi ordinari devono essere svolti almeno due volte l'anno e in modo da assicurare il coordinamento con le pubblicazioni dei posti di tramutamento ordinario deliberati dal CSM ed in essi debbono confluire anche i concorsi relativi ai trasferimenti ai sensi del paragrafo 49 della circolare) è sempre nella discrezionalità del Dirigente, sentiti i presidenti di sezione, la scelta di procedere ad altro concorso per l'eventuale potenziamento di un settore rispetto agli altri ovvero in tutti i casi nei quali sia necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da una sezione all'altra.

Certo, un nuovo bando concernente i posti liberatisi per effetto della copertura dei posti di risulta potrà essere espletato per gravi esigenze di servizio da motivare espressamente (si veda l'ultimo capoverso del paragrafo 40.2 della Circolare)

Quanto ai magistrati di nuova destinazione, nella Circolare si è precisato che, in caso di mancato accoglimento delle domande formulate, essi devono essere assegnati d'ufficio, in via definitiva, a uno dei posti rimasti liberi, impedendo così interpretazioni della normativa che consentano loro di partecipare ai concorsi interni “permanentemente” fino al conseguimento di un posto gradito all'aspirante (così paragrafo 44.2: Il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato ad un concorso per la copertura di posti vacanti deve essere inserito nell'ufficio non appena vi prende possesso, con provvedimento di variazione tabellare e nel rispetto degli eventuali vincoli di settore; nel tempo necessario per l'espletamento del concorso, deve essere temporaneamente destinato in supplenza ad uno qualsiasi dei posti vacanti, fermi i limiti previsti dai paragrafi 39.4, 35.5 e 35.6; in caso di esito negativo del concorso deve essere assegnato d'ufficio a uno dei posti liberi corrispondenti alla destinazione eventualmente indicata nella pubblicazione della sede vacante.).

5. - L'ultimo quesito posto dal Presidente del Tribunale riguarda il caso in cui il C.S.M. nella delibera di trasferimento abbia rilevato eventuali situazioni di incompatibilità di alcuni magistrati con sezioni o settori dell'Ufficio, invitando il Dirigente a tener conto di tali situazioni nell'assegnazione dei magistrati medesimi; si chiede se debba essere data la preferenza nell'assegnazione del posto a tali magistrati rispetto ad altri che abbiano maggiore anzianità di ruolo e maggiori attitudini specifiche rispetto al posto da coprire e che si vedrebbero pretermessi rispetto a magistrati più giovani e con minori (o nessuna) attitudini specifiche.

Il quesito, per vero, riguarda disposizioni della Circolare che non hanno subito modifiche rispetto alla disciplina precedente.

Il par. 51 della Circolare dispone che l'assegnazione dei magistrati va effettuata avendo riguardo alle incompatibilità disciplinate dagli artt. 18 e 19 O.G. e casi analoghi di cui alla Circolare P-12940 del 25 maggio 2007 e precisando, conseguentemente, i settori ai quali è necessario non destinarli.

Prevede, altresì, che qualora sopravvengano situazioni di incompatibilità, riconducibili alle ipotesi

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di cui agli artt. 18 e 19 O.G. e casi analoghi di cui alla Circolare P-12940 del 25 maggio 2007, relative al settore di destinazione del magistrato, il dirigente dell'ufficio deve provvedere a destinare il magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio.

Il par. 50. 1 lett. f della stessa circolare sancisce che il tramutamento d'ufficio interno del magistrato dalla sezione o dal settore di servizio al quale è assegnato è ammesso nel caso in cui risulti necessario destinare un magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio nell'ipotesi di cui al paragrafo 51.2 ovvero -come si è visto- proprio per evitare o rimuovere le situazioni di incompatibilità.

Alla luce di tale normativa, certamente il Dirigente deve tener conto della situazione di incompatibilità che riguardi il magistrato di nuova destinazione ma nell'ambito del concorso interno non può dare preferenza a questi rispetto agli altri aspiranti che risultino vincitori sulla base dei criteri fissati dalla normativa in materia (attitudini, anzianità di servizio e anzianità di ruolo).

Proprio nel paragrafo relativo ai criteri cui deve attenersi il Dirigente nella scelta del magistrato da assegnare ad un determinato posto si è specificato che la situazione di concreta incompatibilità (rilevante ai sensi degli artt. 18 e 19 O.G.), lungi dal costituire un titolo di preferenza nella comparazione, risulta rilevante solo in caso di parità dei risultati derivanti dall'applicazione degli indicati criteri di valutazione (vi veda ultimo capoverso del paragrafo 41.1).

Ciò significa che, nel caso in cui all'esito della procedura concorsuale il magistrato con situazione di incompatibilità non dovesse risultare vincitore, dovrà essere assegnato d'ufficio a settore o sezione nei quali non rilevi la suddetta situazione di incompatibilità.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere ai quesiti indicati in premessa nel modo seguente:

1) I posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti (cosiddetti posti di risulta) che il Presidente intenda coprire potranno essere messi a concorso immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni avverso la variazione tabellare concernente l'esito del bando da cui sono stati originati. Sarà cura e responsabilità del Dirigente valutare in via preventiva la portata dei rilievi fatti dai magistrati interessati sulle variazioni tabellari e sarà lasciata al suo prudente apprezzamento la scelta di pubblicare o meno i posti di risulta che potrebbero essere messi in discussione nel caso di mancata approvazione delle variazioni tabellari dalle quali sono originati.

2) E' sempre nella discrezionalità del Dirigente, sentiti i presidenti di sezione, la scelta di procedere ad altro concorso per l'eventuale potenziamento di un settore rispetto agli altri ovvero in tutti i casi nei quali sia necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da una sezione all'altra.

Un nuovo bando concernente i posti liberatisi per effetto della copertura dei cc.dd. posti di risulta potrà essere espletato per gravi esigenze di servizio da motivare espressamente (si veda l'ultimo capoverso del paragrafo 40.2 della Circolare).

Quanto ai magistrati di nuova destinazione, in caso di mancato accoglimento delle domande formulate nell'ambito di un concorso, essi devono essere assegnati d'ufficio, in via definitiva, a uno dei posti rimasti liberi, impedendo così interpretazioni della normativa che consentano loro di partecipare ai concorsi interni “permanentemente” fino al conseguimento di un posto gradito all'aspirante.

3) Il Dirigente deve tener conto della situazione di incompatibilità che riguardi il magistrato di nuova destinazione ma nell'ambito del concorso interno non può dare preferenza a questi rispetto agli altri aspiranti che risultino vincitori sulla base dei criteri fissati dalla normativa in materia (attitudini, anzianità di servizio e anzianità di ruolo).

La situazione di concreta incompatibilità (rilevante ai sensi degli artt. 18 e 19 O.G.), lungi dal costituire un titolo di preferenza nella comparazione, risulta rilevante solo in caso di parità dei risultati derivanti dall'applicazione degli indicati criteri di valutazione (vi veda ultimo capoverso del paragrafo 41.1).

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Nel caso in cui all'esito della procedura concorsuale il magistrato con situazione di incompatibilità non dovesse risultare vincitore, dovrà essere assegnato d'ufficio a settore o sezione nei quali non rilevi la suddetta situazione di incompatibilità."

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