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EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

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Repertorio ANSR

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI UN FABBRICATO SITO NEL

COMUNE DI CARLOFORTE IN FAVORE DEL MINISTERO DELLE

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – CAPITANERIA DI PORTO DI

CAGLIARI---

--- REPUBBLICA ITALIANA ---

L'anno duemilasedici il giorno del mese di

--- 2016 ---

in Carbonia, nella Residenza Provinciale in via Mazzini n. 39,

dinnanzi a me dott.ssa Adriana Morittu, Segretario Generale

della Ex Provincia di Carbonia Iglesias, ufficiale rogante

autorizzato a rogare l’atto in forma pubblico amministrativa,

sono comparsi i signori: ---

– Schirru Speranza, nata a Legnano (MI) il giorno 27 giugno

1970, CF , domiciliata per la carica a Carbonia

nella sede dell’ente che rappresenta, ---

la quale interviene nella sua qualità di Dirigente dell’Area

“Servizi Amministrativi e Finanziari” - tale nominata con

decreto dell Amministratore Straordinario n. 1 del 13.05.2015,

che trovasi depositato agli atti e quindi in nome e per conto

della: ---

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS, ai sensi della L.R.

28.06.2013 n. 15 e della Deliberazione della Giunta

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 tabella - Allegato B –

del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche

(2)

Regionale n. 14/8 del 08.04.2015, con sede e domicilio

fiscale a Carbonia, via Mazzini n.39, codice fiscale

92121570920, ---

denominata “comodante” o “Amministrazione straordinaria” nel

corpo del presente atto, ---

legittimato al compimento di quanto infra in forza dei poteri

allo stesso conferiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni;

− Capitano di Corvetta (CP) Carlo Balata, nato a Cagliari il

15 febbraio 1970, CF , domiciliato per la

carica in Cagliari, via dei Calafati nella sede dell’ente che

rappresenta, il quale interviene nella sua qualità di delegato

dal Comandante della Capitaneria di Porto di Cagliari,tale

nominato con atto n. del ,che in copia

conforme copia conforme all’originale si acquisisce agli atti

e quindi in rappresentanza della: ----

– Capitaneria di Porto di Cagliari, con sede a Cagliari, via

dei Calafati, codice fiscale 80002020925, ---

denominata nel corpo del presente atto “comodatario” ---

legittimato al compimento di quanto infra in forza dei poteri

allo stesso conferiti dalla legge e dalle disposizioni

dell’Ordinamento dell’Autorità marittima ---

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario

Generale sono certo, ---

---PREMETTONO QUANTO SEGUE: ---

- la Provincia di Cagliari era titolare del diritto di

(3)

proprietà sulle seguenti unità immobiliari, costituenti parte

di un unico corpo di fabbrica, sito in Comune di Carloforte e

precisamente:

• unità immobiliare qualificata in catasto come

“abitazione di tipo economico” costituente porzione del

maggior fabbricato avente accesso dal civico 10 della

via Duca San Pietro, sito ai piani terra e primo,

composto da 6 vani utili, distinto nel Catasto dei

Fabbricati di Carloforte al foglio 19 (diciannove),

mappale 769 (settecentosessantanove), subalterno 1

(uno), categoria A/3, classe U, vani 6, rendita Euro

247,90;

• unità immobiliare qualificata in catasto come “caserma”

costituente porzione del maggior fabbricato avente

accesso dal civico 12 della via Duca San Pietro, sito ai

piani terra, primo e secondo, della consistenza di 666

metri cubi, distinto nel Catasto dei Fabbricati di

Carloforte al foglio 19 (diciannove), mappale 769

(settecentosessantanove), subalterno 2 (due), categoria

B/1, classe U, metri cubi 666, rendita Euro 791,11;

• unità immobiliare qualificata in catasto come

“abitazione di tipo civile” costituente porzione del

maggior fabbricato avente accesso dal civico 2 del

vicolo Duca San Pietro, sito al piano secondo, composto

da 6,5 vani utili, distinto nel Catasto dei Fabbricati

(4)

di Carloforte al foglio 19 (diciannove), mappale 769

(settecentosessantanove), subalterno 3 (tre), categoria

A/2, classe 1, vani 6,5, rendita Euro 302,13;

- la Provincia di Cagliari, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 126 del 14.04.2005, dispose la concessione a

favore del Comune di Carloforte dell’uso, a titolo gratuito,

per la durata di un anno, delle unità immobiliari sopra

descritte, sotto la condizione che l’uso fosse diretto al

perseguimento di finalità sociali e culturali, dando atto,

nel medesimo provvedimento, che ulteriori e diverse

disposizioni sarebbero potute giungere dalla nascente

Provincia di Carbonia Iglesias;

- con la Legge Regionale 12 luglio 2001, n. 9, istitutiva della Provincia di Carbonia Iglesias, si disponeva che i

beni immobili della Provincia ubicati nel territorio del

Sulcis Iglesiente fossero automaticamente trasferiti alla

nuova Provincia;

- l’immobile in oggetto risulta, allo stato attuale, in uso e nella disponibilità della Capitaneria di Porto di

Carloforte, «utilizzato come casermetta per il personale

militare dipendente in servizio di ricerca e soccorso in

mare, imbarcato sulla dipendente motovedetta SAR CP 869, per

il sottufficiale d’ispezione e per i marinai che effettuano

ascolto radio H24 in sala operativa, nonché per la mensa di

servizio», come dichiarato dal Comandante con nota acquisita

(5)

al protocollo della Provincia n. 18525 dell’11.07.2011;

- la Giunta Regionale con delibera n. 23/20 del 25.06.2014 ha adottato l’atto di indirizzo per Commissari per le Provincie

di Carbonia- Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia –

Tempio, stabilendo, al punto 12, la possibilità di concedere

in comodato alle amministrazioni pubbliche gli immobili non

utilizzati dalla Provincia;

- con nota del 17/12/2015, acquisita via mail, la Capitaneria di Porto di Cagliari rappresentava la necessità di

addivenire alla stipula di un contratto di comodato gratuito

in relazione allo stabile sito in Carloforte, nella via San

Pietro, al fine di assicurare gli apprestamenti logistici

per il personale militare dell’Ufficio Circondariale

Marittimo di Carloforte, con la dichiarata motivazione

dell’incremento sensibile della sua consistenza, a seguito

del rischiaramento di nuove unità navali operative h24;

- che si è ritenuto opportuno far fronte a tali esigenze con lo spirito di collaborazione leale e fattiva tra Enti, e,

per la particolare natura delle esigenze rappresentate,

considerare come soluzione più adeguata e necessaria la

stipula di un contratto di comodato gratuito tra la Ex

Provincia di Carbonia Iglesias e la Capitaneria di Porto,

avente ad oggetto l’uso dello stabile citato, con spese di

registrazione a carico del comodatario;

- con la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1 del

(6)

1.02.2016, recante “Concessione in comodato di un fabbricato

sito in Comune di Carloforte in favore della Capitaneria di

Porto” si è deciso di dare seguito all’istanza presentata

dalla Capitaneria di Porto di Cagliari con nota del 17

dicembre 2015, acquisita via mail, e di procedere alla

stipulazione di un contratto di comodato gratuito avente ad

oggetto lo stabile sito in Carloforte, nalla Via Duca di San

Pietro della durata di anni 4 (quattro), con la previsione

espressa che le spese di registrazione siano a carico del

comodatario e che le spese straordinarie sostenute per la

conservazione del bene saranno poste a carico del comodante,

se necessarie e urgenti, secondo il dettato dell’art. 1808

del Codice Civile.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e

sostanziale del presente atto,

---LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ---

--- Articolo 1 (Oggetto del contratto) ---

La Ex Provincia di Carbonia Iglesias, come sopra

rappresentata, concede in comodato d’uso gratuito, perché se

ne serva per l’uso consentito dalla destinazione

dell’immobile, alla Capitaneria di Porto di Carloforte che,

come sopra rappresentata, accetta, le seguenti unità

immobiliari, costituenti parte di un unico corpo di fabbrica,

sito nel Comune di Carloforte e precisamente:---

• unità immobiliare qualificata in catasto come

(7)

“abitazione di tipo economico” costituente porzione del

maggior fabbricato avente accesso dal civico 10 della

via Duca San Pietro, sito ai piani terra e primo,

composto da 6 vani utili, distinto nel Catasto dei

Fabbricati di Carloforte al foglio 19 (diciannove),

mappale 769 (settecentosessantanove), subalterno 1

(uno), categoria A/3, classe U, vani 6, rendita Euro

247,90;

• unità immobiliare qualificata in catasto come “caserma”

costituente porzione del maggior fabbricato avente

accesso dal civico 12 della via Duca San Pietro, sito ai

piani terra, primo e secondo, della consistenza di 666

metri cubi, distinto nel Catasto dei Fabbricati di

Carloforte al foglio 19 (diciannove), mappale 769

(settecentosessantanove), subalterno 2 (due), categoria

B/1, classe U, metri cubi 666, rendita Euro 791,11;

• unità immobiliare qualificata in catasto come

“abitazione di tipo civile” costituente porzione del

maggior fabbricato avente accesso dal civico 2 del

vicolo Duca San Pietro, sito al piano secondo, composto

da 6,5 vani utili, distinto nel Catasto dei Fabbricati

di Carloforte al foglio 19 (diciannove), mappale 769

(settecentosessantanove), subalterno 3 (tre), categoria

A/2, classe 1, vani 6,5, rendita Euro 302,13;

--- Articolo 2 (Destinazione d’uso) ---

(8)

Il Comodatario si servirà delle unità immobiliari sopra

descritte con la diligenza del buon padre di famiglia,

esclusivamente per il seguente scopo: “esigenze istituzionali

dell’ufficio circondariale marittimo di Carloforte” e, in

particolare, ”come casermetta per il personale militare

dipendente in servizio di ricerca e soccorso in mare,

imbarcato sulla dipendente motovedetta SAR CP 869, per il

sottufficiale d’ispezione e per i marinai che effettuano

ascolto radio H24 in sala operativa” e si impegna a non

destinare il bene a scopi differenti.

---Articolo 3 (Durata del comodato)---

Il presente contratto ha durata di 4 (quattro) anni a

decorrere dalla data della sottoscrizione.---

Alla scadenza del termine convenuto, il comodatario è

obbligato, salvo rinnovo, a restituire l’immobile oggetto del

presente contratto.---

Se, prima dello scadere del termine convenuto, sopravviene in

capo al comodante l’esigenza che il bene torni nella propria

disponibilità, questi puo’ esigerne la restituzione, mediante

preavviso con posta elettronica certificata almeno un anno

prima della data della risoluzione, nei seguenti casi:

- Vendita dello stabile;

- Restauri, trasformazioni e/o modificazioni del fabbricato che dovesse renderne necessario lo sgombero;

- Qualora voglia adibire lo stabile ad uso proprio.

(9)

Articolo 4 (Condizioni generali del contratto

e obbligo di custodia dei beni) ---

I beni vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in

cui si trovano. ---

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare i beni

concessi in comodato gratuito con la diligenza del buon padre

di famiglia e non può concedere a terzi il godimento, neppure

temporaneo, degli stessi beni, né a titolo gratuito né a

titolo oneroso. ---

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario

restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso,

anche se eseguite con il consenso del comodante salvo sempre

per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il

ripristino dei beni nello stato in cui questi li ha ricevuti.

La mutata destinazione d'uso dei beni produrrà ipso jure la

risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario.

Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso

pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del

contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente

valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del

comodatario. ---

--- Articolo 5 (Responsabilità del comodatario) ---

Il comodatario è costituito custode dei beni dati in comodato

ed è direttamente responsabile verso il comodante e verso i

terzi dei danni causati nell’uso del bene; il comodante è

(10)

esonerato dal comodatario da ogni e qualsiasi responsabilità

per danni che possano derivare dal fatto, omissione o colpa di

coloro che utilizzano e occupano l’immobile. ---

--- Articolo 6 (Spese ordinarie e straordinarie) ---

Sono a carico del comodatario le spese necessarie per il

normale utilizzo dei beni e per la loro manutenzione

ordinaria. Rimangono a carico del comodante le spese per gli

interventi di manutenzione straordinaria, se necessarie ed

urgenti; il comodatario avrà diritto al rimborso

esclusivamente delle spese straordinarie autorizzate,

conformemente al disposto di cui all’art. 1808 del Codice

Civile.

--- Articolo 7 (Divieto di cessione del contratto) ---

Le parti convengono espressamente che è fatto divieto al

comodatario di cedere il contratto senza consenso scritto del

comodante, a pena di nullità. ---

L’inosservanza del divieto di cui al periodo superiore

comporterà la risoluzione di diritto del contratto con

addebito di colpa al comodatario il quale sarà tenuto a

sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli

derivanti dal risarcimento del danno. –---

--- Articolo 8 (Risoluzione del contratto) ---

Il mancato utilizzo del bene per le finalità per le quali è

stato concesso in comodato sarà causa di risoluzione del

contratto. Gli stessi effetti saranno prodotti nel caso di

(11)

utilizzo del bene per fini diversi da quello per il quale è

stato assegnato, per la violazione del divieto di concessione

del godimento del bene ad un terzo e per l’esecuzione dei

lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie

e con l’autorizzazione concessa dal Comune di Carloforte. ----

Per quanto non espressamente regolato nel presente atto,

relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso

dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli

articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. ---

--- Articolo 9 (Elezione di domicilio) ---

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono

domicilio presso la sede della Ex Provincia di Carbonia

Iglesias, ubicata a Carbonia in via Mazzini n. 39. ---

--- Articolo 10 (Controversie) ---

Le parti convengono espressamente che per la risoluzione di

tutte le controversie che dovessero tra loro insorgere, in

relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente

contratto, non componibili in sede di conciliazione bonaria,

sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari. ---

--- Articolo 11 (Norma di rinvio) ---

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti

rinviano espressamente agli articoli 1803 e seguenti Codice

Civile e a tutte le altre norme vigenti in materia. ---

---Articolo 12 ---

(12)

---(Spese contrattuali e registrazione in caso d’uso)---

Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi

dell’art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972 n.

642 e successive modificazioni. ---

Eventuali altre spese od oneri di natura fiscale inerenti e

conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico

del comodatario, senza diritto di rivalsa. ---

Le parti dichiarano espressamente che il presente atto sarà

registrato solo in caso d’uso. ---

Il presente atto, composto da sei fogli, scritti sulle prime

dodici facciate e fin qui alla presente, viene letto,

approvato e sottoscritto dalle parti per integrale

accettazione in calce a questa pagina e a margine di ciascun

foglio. ---

Carbonia, lì

Per la Ex Provincia di Carbonia Iglesias

Carloforte, lì

Per la Capitaneria di Porto di Cagliari

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