Repertorio ANSR
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI UN FABBRICATO SITO NEL
COMUNE DI CARLOFORTE IN FAVORE DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – CAPITANERIA DI PORTO DI
CAGLIARI---
--- REPUBBLICA ITALIANA ---
L'anno duemilasedici il giorno del mese di
--- 2016 ---
in Carbonia, nella Residenza Provinciale in via Mazzini n. 39,
dinnanzi a me dott.ssa Adriana Morittu, Segretario Generale
della Ex Provincia di Carbonia Iglesias, ufficiale rogante
autorizzato a rogare l’atto in forma pubblico amministrativa,
sono comparsi i signori: ---
– Schirru Speranza, nata a Legnano (MI) il giorno 27 giugno
1970, CF , domiciliata per la carica a Carbonia
nella sede dell’ente che rappresenta, ---
la quale interviene nella sua qualità di Dirigente dell’Area
“Servizi Amministrativi e Finanziari” - tale nominata con
decreto dell Amministratore Straordinario n. 1 del 13.05.2015,
che trovasi depositato agli atti e quindi in nome e per conto
della: ---
– EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS, ai sensi della L.R.
28.06.2013 n. 15 e della Deliberazione della Giunta
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 tabella - Allegato B –
del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche
Regionale n. 14/8 del 08.04.2015, con sede e domicilio
fiscale a Carbonia, via Mazzini n.39, codice fiscale
92121570920, ---
denominata “comodante” o “Amministrazione straordinaria” nel
corpo del presente atto, ---
legittimato al compimento di quanto infra in forza dei poteri
allo stesso conferiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni;
− Capitano di Corvetta (CP) Carlo Balata, nato a Cagliari il
15 febbraio 1970, CF , domiciliato per la
carica in Cagliari, via dei Calafati nella sede dell’ente che
rappresenta, il quale interviene nella sua qualità di delegato
dal Comandante della Capitaneria di Porto di Cagliari,tale
nominato con atto n. del ,che in copia
conforme copia conforme all’originale si acquisisce agli atti
e quindi in rappresentanza della: ----
– Capitaneria di Porto di Cagliari, con sede a Cagliari, via
dei Calafati, codice fiscale 80002020925, ---
denominata nel corpo del presente atto “comodatario” ---
legittimato al compimento di quanto infra in forza dei poteri
allo stesso conferiti dalla legge e dalle disposizioni
dell’Ordinamento dell’Autorità marittima ---
Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario
Generale sono certo, ---
---PREMETTONO QUANTO SEGUE: ---
- la Provincia di Cagliari era titolare del diritto di
proprietà sulle seguenti unità immobiliari, costituenti parte
di un unico corpo di fabbrica, sito in Comune di Carloforte e
precisamente:
• unità immobiliare qualificata in catasto come
“abitazione di tipo economico” costituente porzione del
maggior fabbricato avente accesso dal civico 10 della
via Duca San Pietro, sito ai piani terra e primo,
composto da 6 vani utili, distinto nel Catasto dei
Fabbricati di Carloforte al foglio 19 (diciannove),
mappale 769 (settecentosessantanove), subalterno 1
(uno), categoria A/3, classe U, vani 6, rendita Euro
247,90;
• unità immobiliare qualificata in catasto come “caserma”
costituente porzione del maggior fabbricato avente
accesso dal civico 12 della via Duca San Pietro, sito ai
piani terra, primo e secondo, della consistenza di 666
metri cubi, distinto nel Catasto dei Fabbricati di
Carloforte al foglio 19 (diciannove), mappale 769
(settecentosessantanove), subalterno 2 (due), categoria
B/1, classe U, metri cubi 666, rendita Euro 791,11;
• unità immobiliare qualificata in catasto come
“abitazione di tipo civile” costituente porzione del
maggior fabbricato avente accesso dal civico 2 del
vicolo Duca San Pietro, sito al piano secondo, composto
da 6,5 vani utili, distinto nel Catasto dei Fabbricati
di Carloforte al foglio 19 (diciannove), mappale 769
(settecentosessantanove), subalterno 3 (tre), categoria
A/2, classe 1, vani 6,5, rendita Euro 302,13;
- la Provincia di Cagliari, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 126 del 14.04.2005, dispose la concessione a
favore del Comune di Carloforte dell’uso, a titolo gratuito,
per la durata di un anno, delle unità immobiliari sopra
descritte, sotto la condizione che l’uso fosse diretto al
perseguimento di finalità sociali e culturali, dando atto,
nel medesimo provvedimento, che ulteriori e diverse
disposizioni sarebbero potute giungere dalla nascente
Provincia di Carbonia Iglesias;
- con la Legge Regionale 12 luglio 2001, n. 9, istitutiva della Provincia di Carbonia Iglesias, si disponeva che i
beni immobili della Provincia ubicati nel territorio del
Sulcis Iglesiente fossero automaticamente trasferiti alla
nuova Provincia;
- l’immobile in oggetto risulta, allo stato attuale, in uso e nella disponibilità della Capitaneria di Porto di
Carloforte, «utilizzato come casermetta per il personale
militare dipendente in servizio di ricerca e soccorso in
mare, imbarcato sulla dipendente motovedetta SAR CP 869, per
il sottufficiale d’ispezione e per i marinai che effettuano
ascolto radio H24 in sala operativa, nonché per la mensa di
servizio», come dichiarato dal Comandante con nota acquisita
al protocollo della Provincia n. 18525 dell’11.07.2011;
- la Giunta Regionale con delibera n. 23/20 del 25.06.2014 ha adottato l’atto di indirizzo per Commissari per le Provincie
di Carbonia- Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia –
Tempio, stabilendo, al punto 12, la possibilità di concedere
in comodato alle amministrazioni pubbliche gli immobili non
utilizzati dalla Provincia;
- con nota del 17/12/2015, acquisita via mail, la Capitaneria di Porto di Cagliari rappresentava la necessità di
addivenire alla stipula di un contratto di comodato gratuito
in relazione allo stabile sito in Carloforte, nella via San
Pietro, al fine di assicurare gli apprestamenti logistici
per il personale militare dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Carloforte, con la dichiarata motivazione
dell’incremento sensibile della sua consistenza, a seguito
del rischiaramento di nuove unità navali operative h24;
- che si è ritenuto opportuno far fronte a tali esigenze con lo spirito di collaborazione leale e fattiva tra Enti, e,
per la particolare natura delle esigenze rappresentate,
considerare come soluzione più adeguata e necessaria la
stipula di un contratto di comodato gratuito tra la Ex
Provincia di Carbonia Iglesias e la Capitaneria di Porto,
avente ad oggetto l’uso dello stabile citato, con spese di
registrazione a carico del comodatario;
- con la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1 del
1.02.2016, recante “Concessione in comodato di un fabbricato
sito in Comune di Carloforte in favore della Capitaneria di
Porto” si è deciso di dare seguito all’istanza presentata
dalla Capitaneria di Porto di Cagliari con nota del 17
dicembre 2015, acquisita via mail, e di procedere alla
stipulazione di un contratto di comodato gratuito avente ad
oggetto lo stabile sito in Carloforte, nalla Via Duca di San
Pietro della durata di anni 4 (quattro), con la previsione
espressa che le spese di registrazione siano a carico del
comodatario e che le spese straordinarie sostenute per la
conservazione del bene saranno poste a carico del comodante,
se necessarie e urgenti, secondo il dettato dell’art. 1808
del Codice Civile.
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e
sostanziale del presente atto,
---LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ---
--- Articolo 1 (Oggetto del contratto) ---
La Ex Provincia di Carbonia Iglesias, come sopra
rappresentata, concede in comodato d’uso gratuito, perché se
ne serva per l’uso consentito dalla destinazione
dell’immobile, alla Capitaneria di Porto di Carloforte che,
come sopra rappresentata, accetta, le seguenti unità
immobiliari, costituenti parte di un unico corpo di fabbrica,
sito nel Comune di Carloforte e precisamente:---
• unità immobiliare qualificata in catasto come
“abitazione di tipo economico” costituente porzione del
maggior fabbricato avente accesso dal civico 10 della
via Duca San Pietro, sito ai piani terra e primo,
composto da 6 vani utili, distinto nel Catasto dei
Fabbricati di Carloforte al foglio 19 (diciannove),
mappale 769 (settecentosessantanove), subalterno 1
(uno), categoria A/3, classe U, vani 6, rendita Euro
247,90;
• unità immobiliare qualificata in catasto come “caserma”
costituente porzione del maggior fabbricato avente
accesso dal civico 12 della via Duca San Pietro, sito ai
piani terra, primo e secondo, della consistenza di 666
metri cubi, distinto nel Catasto dei Fabbricati di
Carloforte al foglio 19 (diciannove), mappale 769
(settecentosessantanove), subalterno 2 (due), categoria
B/1, classe U, metri cubi 666, rendita Euro 791,11;
• unità immobiliare qualificata in catasto come
“abitazione di tipo civile” costituente porzione del
maggior fabbricato avente accesso dal civico 2 del
vicolo Duca San Pietro, sito al piano secondo, composto
da 6,5 vani utili, distinto nel Catasto dei Fabbricati
di Carloforte al foglio 19 (diciannove), mappale 769
(settecentosessantanove), subalterno 3 (tre), categoria
A/2, classe 1, vani 6,5, rendita Euro 302,13;
--- Articolo 2 (Destinazione d’uso) ---
Il Comodatario si servirà delle unità immobiliari sopra
descritte con la diligenza del buon padre di famiglia,
esclusivamente per il seguente scopo: “esigenze istituzionali
dell’ufficio circondariale marittimo di Carloforte” e, in
particolare, ”come casermetta per il personale militare
dipendente in servizio di ricerca e soccorso in mare,
imbarcato sulla dipendente motovedetta SAR CP 869, per il
sottufficiale d’ispezione e per i marinai che effettuano
ascolto radio H24 in sala operativa” e si impegna a non
destinare il bene a scopi differenti.
---Articolo 3 (Durata del comodato)---
Il presente contratto ha durata di 4 (quattro) anni a
decorrere dalla data della sottoscrizione.---
Alla scadenza del termine convenuto, il comodatario è
obbligato, salvo rinnovo, a restituire l’immobile oggetto del
presente contratto.---
Se, prima dello scadere del termine convenuto, sopravviene in
capo al comodante l’esigenza che il bene torni nella propria
disponibilità, questi puo’ esigerne la restituzione, mediante
preavviso con posta elettronica certificata almeno un anno
prima della data della risoluzione, nei seguenti casi:
- Vendita dello stabile;
- Restauri, trasformazioni e/o modificazioni del fabbricato che dovesse renderne necessario lo sgombero;
- Qualora voglia adibire lo stabile ad uso proprio.
Articolo 4 (Condizioni generali del contratto
e obbligo di custodia dei beni) ---
I beni vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano. ---
Il comodatario è tenuto a custodire e conservare i beni
concessi in comodato gratuito con la diligenza del buon padre
di famiglia e non può concedere a terzi il godimento, neppure
temporaneo, degli stessi beni, né a titolo gratuito né a
titolo oneroso. ---
Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario
restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso,
anche se eseguite con il consenso del comodante salvo sempre
per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il
ripristino dei beni nello stato in cui questi li ha ricevuti.
La mutata destinazione d'uso dei beni produrrà ipso jure la
risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario.
Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso
pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del
contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente
valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del
comodatario. ---
--- Articolo 5 (Responsabilità del comodatario) ---
Il comodatario è costituito custode dei beni dati in comodato
ed è direttamente responsabile verso il comodante e verso i
terzi dei danni causati nell’uso del bene; il comodante è
esonerato dal comodatario da ogni e qualsiasi responsabilità
per danni che possano derivare dal fatto, omissione o colpa di
coloro che utilizzano e occupano l’immobile. ---
--- Articolo 6 (Spese ordinarie e straordinarie) ---
Sono a carico del comodatario le spese necessarie per il
normale utilizzo dei beni e per la loro manutenzione
ordinaria. Rimangono a carico del comodante le spese per gli
interventi di manutenzione straordinaria, se necessarie ed
urgenti; il comodatario avrà diritto al rimborso
esclusivamente delle spese straordinarie autorizzate,
conformemente al disposto di cui all’art. 1808 del Codice
Civile.
--- Articolo 7 (Divieto di cessione del contratto) ---
Le parti convengono espressamente che è fatto divieto al
comodatario di cedere il contratto senza consenso scritto del
comodante, a pena di nullità. ---
L’inosservanza del divieto di cui al periodo superiore
comporterà la risoluzione di diritto del contratto con
addebito di colpa al comodatario il quale sarà tenuto a
sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli
derivanti dal risarcimento del danno. –---
--- Articolo 8 (Risoluzione del contratto) ---
Il mancato utilizzo del bene per le finalità per le quali è
stato concesso in comodato sarà causa di risoluzione del
contratto. Gli stessi effetti saranno prodotti nel caso di
utilizzo del bene per fini diversi da quello per il quale è
stato assegnato, per la violazione del divieto di concessione
del godimento del bene ad un terzo e per l’esecuzione dei
lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie
e con l’autorizzazione concessa dal Comune di Carloforte. ----
Per quanto non espressamente regolato nel presente atto,
relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso
dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. ---
--- Articolo 9 (Elezione di domicilio) ---
A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono
domicilio presso la sede della Ex Provincia di Carbonia
Iglesias, ubicata a Carbonia in via Mazzini n. 39. ---
--- Articolo 10 (Controversie) ---
Le parti convengono espressamente che per la risoluzione di
tutte le controversie che dovessero tra loro insorgere, in
relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente
contratto, non componibili in sede di conciliazione bonaria,
sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari. ---
--- Articolo 11 (Norma di rinvio) ---
Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti
rinviano espressamente agli articoli 1803 e seguenti Codice
Civile e a tutte le altre norme vigenti in materia. ---
---Articolo 12 ---
---(Spese contrattuali e registrazione in caso d’uso)---
Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi
dell’art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972 n.
642 e successive modificazioni. ---
Eventuali altre spese od oneri di natura fiscale inerenti e
conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico
del comodatario, senza diritto di rivalsa. ---
Le parti dichiarano espressamente che il presente atto sarà
registrato solo in caso d’uso. ---
Il presente atto, composto da sei fogli, scritti sulle prime
dodici facciate e fin qui alla presente, viene letto,
approvato e sottoscritto dalle parti per integrale
accettazione in calce a questa pagina e a margine di ciascun
foglio. ---
Carbonia, lì
Per la Ex Provincia di Carbonia Iglesias
Carloforte, lì
Per la Capitaneria di Porto di Cagliari