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vista la procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l’Ufficio del Giudice di Pace di S

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CSM-ONBAN-VIII-2019-00091 Procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l’Ufficio del Giudice di Pace di S. MARIA CAPUA VETERE.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018)

(delibera 23 novembre 2021)

Il Consiglio,

- vista la procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l’Ufficio del Giudice di Pace di S. MARIA CAPUA VETERE, di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018;

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

- visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della Legge 28 aprile 2016, n. 57»;

- visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e s.m.i., recante «Istituzione della Scuola Superiore della Magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150» e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera c) in forza del quale la Scuola Superiore della Magistratura è preposta “alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria”;

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

- visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

- vista la delibera consiliare in data 19 giugno 2019, concernente “Modalità di svolgimento del tirocinio presso gli Uffici giudiziari, degli aspiranti alla nomina di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario”;

- rilevato che l’aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi, così come disciplinato dalla citata delibera consiliare del 19 giugno 2019 ai fini della nomina a giudice onorario di pace;

- visti, in particolare, l’articolo 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, rubricato “Requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario” e gli artt. 2 e 4 del citato bando di concorso rubricati, rispettivamente, “Requisiti per la nomina” e “Titoli di preferenza e criteri di valutazione”;

- vista la delibera consiliare in data 24 gennaio 2018 ove in risposta ad uno specifico quesito, con una interpretazione poi confermata da un successivo parere espresso dall’Ufficio Studi e Documentazione, si è disposto che i titoli di preferenza prodotti dai candidati debbano essere valutati, sulla base della gerarchia dei criteri di preferenza tracciata dalla disciplina positiva sopra richiamata, in un ordine rigidamente graduato, derivandone l’impossibilità di procedere al cumulo dei diversi titoli riferibili al medesimo aspirante, in guisa che solo a parità di singolo titolo di preferenza fra quelli indicati al comma 3 dell’art. 4 del decreto legislativo n. 116/2017 - e tenuto

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conto dei criteri suppletivi di cui al comma 4 del medesimo art. 4, ossia della maggiore anzianità professionale o di servizio nel limite massimo di dieci anni di anzianità, della minore età anagrafica ed infine del più elevato voto di laurea - possa essere preso in considerazione il titolo di preferenza successivo;

- considerato che, come previsto dall’art. 5, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre Uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d’Appello, ai fini dell’ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell’eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;

- considerato, altresì, che in forza di un’interpretazione logico-sistematica dell’art. 6, comma 7, del decreto legislativo 116/2017, a norma del quale deve essere ammesso al tirocinio “un numero di interessati pari, ove possibile, al numero dei posti oggetto di pubblicazione aumentato della metà ed eventualmente arrotondato all’unità superiore”, e dell’art. 7, comma 7, del medesimo decreto, che prescrive alla Sezione autonoma per i magistrati onorari di proporre al Consiglio Superiore della Magistratura, per ciascun Ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti, una graduatoria degli idonei al conferimento dell’incarico che sia basata sulla graduatoria di ammissione al tirocinio, deve provvedersi alla ammissione al tirocinio dei candidati idonei in primo luogo in posizione utile ai fini del conferimento dell’incarico e, solo in subordine, nelle residuali posizioni utili;

- visti gli artt. 4, comma 2, lett. e) e 32, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in forza dei quali l'incarico di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario non può essere conferito a coloro che hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie “disciplinate dal presente decreto” e che per il computo di tale limite temporale si considera anche lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto;

- ritenuto, pertanto, che la preclusione temporale di cui all’art. 4, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, così come esplicitata agli artt. 2 e 4 del bando, possa operare, in ragione della ratio della legislazione istitutiva, dei requisiti di accesso alla carica e delle funzioni svolte, per le seguenti categorie disciplinate dal previgente ordinamento: giudice di pace, giudice onorario di Tribunale, vice procuratore onorario e vice pretore onorario; di conseguenza, tutte le altre tipologie di funzioni giudiziarie onorarie diverse da quelle di cui sopra possono essere valutate anche nel caso in cui siano state svolte per un periodo eccedente il quadriennio, purché nel limite massimo di dieci anni, in ossequio a quanto sancito all’art. 4, comma 2, lett. a) del bando;

- vista la graduatoria provvisoria pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura in data 2 maggio 2018;

- vista la graduatoria e le motivate proposte di ammissione al tirocinio formulate, ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso, dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli nella seduta del 7 ottobre 2019;

- considerato che in data 4 febbraio 2020 veniva disposto “di invitare la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli ad esperire un supplemento di istruttoria finalizzato - per ciascuna delle sedi pubblicate – sia alla formulazione di un congruo numero di proposte nominative idonee all’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario sia alla individuazione di una ulteriore quota di riserva al fine di far fronte ad eventuali prevedibili rinunce”;

- viste le risultanze del predetto supplemento di istruttoria, deliberate dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli in data 12 aprile 2021;

- ritenuto di condividere il parere espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario sull’aspirante FIATO Francesco, in forza del quale è stata effettuata l’eliminazione del punteggio attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza

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di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del bando; ciò in quanto il dichiarato servizio pregresso di ufficiale di polizia giudiziaria non è riconducibile alle funzioni di magistrato onorario atteso che la funzione giurisdizionale, attribuita a particolari organi dello Stato, che costituiscono nel loro complesso il potere giudiziario, si connota per l'esercizio di poteri autoritativi consistenti nella potestà, pubblica ed autonoma, volta a garantire la concreta applicazione delle norme dell'ordinamento giuridico. Sulla scorta della conseguente decurtazione di punteggio il predetto aspirante si colloca in posizione non utile all’ammissione al tirocinio;

- ritenuto di condividere l’esclusione degli aspiranti RUSSOLILLO Anna Maria, SALOME’

Salvatore e PIANESE Pasquale, disposta dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lett. e) del bando atteso che gli stessi, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al tirocinio prevista dal bando, hanno svolto funzioni giudiziarie onorarie per oltre quattro anni;

- ritenuto di condividere il parere espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario sull’aspirante SCELLINI Giuseppe, in forza del quale è stata effettuata l’eliminazione del punteggio attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del bando; ciò in quanto il dichiarato servizio pregresso di magistrato ecclesiastico non è riconducibile alle funzioni di magistrato onorario valutabili nell’ambito della presente procedura comparativa, non comportando l’inserimento nell’ordine della magistratura. Sulla scorta della conseguente decurtazione di punteggio il predetto aspirante si colloca in posizione non utile all’ammissione al tirocinio;

- ritenuto di condividere il parere espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario sull’aspirante BARONE Raffaele, in forza del quale è stata effettuata l’eliminazione del punteggio attribuito in fase di acquisizione della domanda ad uno dei titoli di preferenza dallo stesso dichiarati ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del bando; in particolare, il dichiarato servizio pregresso di difensore civico non è riconducibile alle funzioni di magistrato onorario, atteso che la funzione giurisdizionale, attribuita a particolari organi dello Stato, che costituiscono nel loro complesso il potere giudiziario, si connota per l'esercizio di poteri autoritativi consistenti nella potestà, pubblica ed autonoma, volta a garantire la concreta applicazione delle norme dell'ordinamento giuridico; pertanto, si conferma solo il punteggio attribuito al servizio svolto in qualità di vice conciliatore con conseguente ricollocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio; nondiméno, la domanda dell’aspirante BARONE Raffaele non può essere presa in considerazione in quanto, sulla scorta dei criteri sopra enucleati per l’assegnazione nelle sedi disponibili, la stessa risulta destinataria di delibera di ammissione al tirocinio in altra sede del medesimo distretto;

- ritenuto di disporre l’esclusione degli aspiranti ZINGHINI Concetta, DI MARTINO Ludovico, LAINO Donato, CARBONARO Massimo, CAPUANO Lucia, PICCOLO Gaetano, DI MICHELE Nicomede e MENALE Francesco dal novero degli aspiranti ammissibili al tirocinio, stante la carenza del requisito anagrafico di cui all’art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 116/2017, come esplicitato all’art. 2, comma 1, lett. e) del bando, che prevede che l’incarico non può essere conferito ai soggetti di età inferiore a ventisette anni e superiore a sessanta anni con riferimento alla data della delibera di nomina del Consiglio Superiore della Magistratura, requisito di cui gli aspiranti in sede di domanda hanno dichiarato di essere edotti;

- ritenuto di non condividere il parere favorevole espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario sull’aspirante AMBROSIO Maria, dovendone, invece, disporre l’esclusione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. f) del bando, in forza della non conferma nell'incarico di giudice di pace nella sede di NAPOLI-BARRA, disposta nei suoi confronti con delibera consiliare del 15 febbraio 2006;

- rilevato che, sulla scorta dei criteri sopra enucleati per l’ammissione dei candidati nelle varie sedi disponibili, la domanda degli aspiranti CONSALES Vito, CALISE Apollonia, CASTALDI Maria Rosaria, CORBISIERO Maria Antonietta, CIAMPA Tullio, PACIONE Armando, ZANFAGNA Maddalena, MOZZILLO Francesco, CARRANO Simone, MAINENTI Maria

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Laura, GRIECO Giovanni, GIUGLIANO Vincenzo e SPATOLA Sergio non può essere presa in considerazione in quanto gli stessi risultano destinatari di delibera di ammissione al tirocinio in altra sede del medesimo distretto;

- ritenuto di condividere il parere espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario sugli aspiranti ALTOMONTE Daniela e LAUDANDO Ignazio, in forza del quale è stata effettuata l’eliminazione del punteggio attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza da questa dichiarato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del bando;

ciò in quanto il servizio pregresso di giudice popolare dagli stessi svolto non è riconducibile alle funzioni di magistrato onorario valutabili in seno alla presente procedura concorsuale in quanto si tratta di attività occasionale svolta in forza di atto di nomina che avviene per sorteggio, non legata al possesso di competenze tecnico-legali e non implicante la gestione di un ruolo; Sulla scorta della conseguente decurtazione di punteggio i predetti aspiranti si collocano in posizione non utile all’ammissione al tirocinio;

- ritenuto di non condividere il parere favorevole espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario sull’aspirante GIUGLIANO Aniello, dovendosene, invece, disporre l’esclusione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. e) del bando in quanto, a fronte dell’incarico di magistrato onorario dallo stesso dichiarato (giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI dal 15/02/2006 al 20/06/2008), si è accertato che questi ha svolto le seguenti funzioni giudiziarie onorarie: incarico di vice pretore onorario (NOLA) conferito con delibera consiliare del 5 marzo 1997 e delibera di cessazione per dimissioni del 10 dicembre 1997; incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI, conferito con delibera consiliare del 19 luglio 2000 e presa di possesso del 20 settembre 2000, delibera di conferma del 31 marzo 2004 e delibera di cessazione per dimissioni del 7 maggio 2008;

- ritenuto di non condividere la proposta di ammissione al tirocinio dell’aspirante CHIACCHIO Carla formulata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario, in quanto le funzioni giudiziarie di delegato alle udienze ex art. 50 del d.lgs. n. 274/2000, da questa dichiarate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del bando, non trovano riscontro in alcuna delibera consiliare di conferimento del predetto incarico; di conseguenza, le predette funzioni, analoghe per identità di ratio a quelle svolte quale pubblico ministero in qualità di delegato del Procuratore della Repubblica dell'art. 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) non sono in questa sede valutabili in quanto, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del bando “non sono sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario” non comportando l’inserimento nell’ordine della magistratura; di conseguenza, i soggetti che le esercitano, fatta eccezione per gli uditori ed i vice procuratori onorari addetti all’ufficio, svolgono l’attività propria del pubblico ministero in udienza dietro apposita delega del Procuratore della Repubblica ma senza poter vantare la titolarità delle funzioni medesime. Sulla scorta della conseguente decurtazione di punteggio la predetta aspirante si colloca in posizione non utile all’ammissione al tirocinio;

- ritenuto di non condividere l’esclusione dell’aspirante RESTAGNO Gianluca, disposta dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lett. e) del bando; invero, si è riscontrato che il predetto aspirante ha correttamente dichiarato il solo seguente incarico pregresso di magistrato onorario: vice procuratore onorario presso la sede di Benevento, incarico conferito con delibera consiliare del 24 gennaio 2007, interrotto con delibera consiliare di cessazione per dimissioni del 3 dicembre 2008 con conseguente collocazione in graduatoria in posizione utile all’ammissione al tirocinio; nondiméno, la domanda degli dell’aspirante RESTAGNO Gianluca non può essere presa in considerazione in quanto, sulla scorta dei criteri sopra enucleati per l’assegnazione nelle sedi disponibili, la stessa risulta destinataria di delibera di ammissione al tirocinio in altra sede del medesimo distretto;

- ritenuto di condividere il parere espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario sugli aspiranti ANNUNZIATA Michelina e FABBROCILE Rosa, in forza del quale è stata effettuata l’eliminazione del punteggio attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza dagli stessi dichiarato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del

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bando; le dichiarate funzioni giudiziarie di pubblico ministero in qualità di delegato del Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), non sono, infatti, in questa sede valutabili poiché, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del bando “non sono sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario”, non comportando l’inserimento nell’ordine della magistratura; di conseguenza, i soggetti che le esercitano, fatta eccezione per gli uditori ed i vice procuratori onorari addetti all’ufficio, svolgono l’attività propria del pubblico ministero in udienza dietro apposita delega del Procuratore della Repubblica ma senza poter vantare la titolarità delle funzioni medesime. Sulla scorta della conseguente decurtazione di punteggio i predetti aspiranti si collocano in posizione non utile all’ammissione al tirocinio;

- ritenuto di condividere l’inammissibilità della domanda dell’aspirante D’ERME Giovanni, dichiarata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario ai sensi dell’art. 7 del bando, in quanto gli stessi, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al tirocinio prevista dal bando, hanno presentato domanda – non revocata – anche per uffici di altro distretto di Corte di Appello;

- ritenuto di non condividere il parere positivo espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario sugli aspiranti TARDI Pasquale, COLUCCI Beatrice, VOLPE Emilia, ERCOLINO Carmela, GADOLA Arnaldo, RICCIARDI Francesco, CIULLO Nunzio, IULIANO Stefania, MANCINO Salvatore, DIFFIDENTI Umberto e PAOLILLO Luigia, disponendo l’eliminazione del punteggio attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza da questi dichiarato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del bando; le dichiarate funzioni giudiziarie di pubblico ministero in qualità di delegato del Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), non sono, infatti, in questa sede valutabili poiché, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del bando “non sono sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario”, non comportando l’inserimento nell’ordine della magistratura; di conseguenza, i soggetti che le esercitano, fatta eccezione per gli uditori ed i vice procuratori onorari addetti all’ufficio, svolgono l’attività propria del pubblico ministero in udienza dietro apposita delega del Procuratore della Repubblica ma senza poter vantare la titolarità delle funzioni medesime. Sulla scorta della conseguente decurtazione di punteggio i predetti aspiranti si collocano in posizione non utile all’ammissione al tirocinio;

- ritenuto di potere condividere l’esclusione degli aspiranti IORIO Mirella e DI DOMENICO Carmine, disposta dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. a) del bando, stante la mancata produzione del nulla-osta all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall’amministrazione pubblica di appartenenza;

- ritenuto di condividere l’esclusione dell’aspirante LICCARDI Daniela, disposta dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario ai sensi degli articoli 1 e 6 del bando, stante la mancata produzione della domanda di partecipazione debitamente scansionata;

- ritenuto di condividere il parere espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario sull’aspirante POLLIO Loredana, in forza del quale è stata effettuata l’eliminazione del punteggio attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza da questi dichiarato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del bando; ciò in quanto la dichiarata attività di formazione professionale negli uffici giudiziari - svolta ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con L. 15 luglio 2011, n. 111 - non è riconducibile alle funzioni di magistrato onorario valutabili in seno alla presente procedura di selezione. Sulla scorta della conseguente decurtazione di punteggio la predetta aspirante si colloca in posizione non utile all’ammissione al tirocinio;

- ritenuto di condividere il parere espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario sull’aspirante TODISCO Francesca, in forza del quale è stata effettuata l’eliminazione del punteggio attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza da questi dichiarato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del bando; ciò in quanto la stessa, con

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delibera consiliare del 19 luglio 2017 è stata nominata giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI, ma ha preso possesso delle funzioni in data 28 maggio 2020. Sulla scorta della conseguente decurtazione di punteggio la predetta aspirante si colloca in posizione non utile all’ammissione al tirocinio;

- ritenuto di non condividere il parere favorevole espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario sugli aspiranti MUNI Gabriella, MANNA Luana e PICCOLO Daniela, in quanto le funzioni di pubblico ministero in qualità di delegato del Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), dichiarate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del bando, non sono in questa sede valutabili in quanto, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del bando “non sono sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario” non comportando l’inserimento nell’ordine della magistratura; di conseguenza, i soggetti che le esercitano, fatta eccezione per gli uditori ed i vice procuratori onorari addetti all’ufficio, svolgono l’attività propria del pubblico ministero in udienza dietro apposita delega del Procuratore della Repubblica ma senza poter vantare la titolarità delle funzioni medesime. Sulla scorta della conseguente decurtazione di punteggio i predetti aspiranti si collocano in posizione non utile all’ammissione al tirocinio;

- ritenuto di disporre l’eliminazione del punteggio attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza dichiarato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del bando, dagli aspiranti RIVELLINI Cira e CIMMINO Rossella in quanto le dichiarate funzioni giudiziarie di pubblico ministero in qualità di delegato del Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), non sono in questa sede valutabili poiché, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del bando “non sono sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario”, non comportando l’inserimento nell’ordine della magistratura; di conseguenza, i soggetti che le esercitano, fatta eccezione per gli uditori ed i vice procuratori onorari addetti all’ufficio, svolgono l’attività propria del pubblico ministero in udienza dietro apposita delega del Procuratore della Repubblica ma senza poter vantare la titolarità delle funzioni medesime. Sulla scorta delle conseguenti decurtazioni di punteggio i predetti aspiranti si collocano in posizione non utile all’ammissione al tirocinio;

- ritenuto di disporre l’eliminazione del punteggio attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza dichiarato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del bando, dall’aspirante BERNARDO Francesca Margherita; ciò in quanto il saltuario svolgimento delle funzioni di pubblico ministero di udienza in qualità di soggetto iscritto al secondo anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell’art. 4, comma 7 del bando, non è sufficiente ad integrare lo status di magistrato onorario, non comportando l’inserimento nell’ordine della magistratura; di conseguenza, i soggetti che le esercitano, fatta eccezione per gli uditori ed i vice procuratori onorari addetti all’ufficio, svolgono l’attività propria del pubblico ministero in udienza dietro apposita delega del Procuratore della Repubblica ma senza poter vantare la titolarità delle funzioni medesime. Sulla scorta della conseguente decurtazione di punteggio la predetta aspirante si colloca in posizione non utile all’ammissione al tirocinio;

- rilevata, con riguardo alla candidatura dell’aspirante EMMOLO Nicoletta, l’erroneità della data di nascita riportata all’interno della domanda di partecipazione (09/11/2000) rispetto a quella effettiva riportata nel documento di identità inviato (09/11/1969); per l’effetto, sulla scorta dei criteri di valutazione sopra esplicitati, si dispone la collocazione dell’aspirante de qua nella corretta posizione in graduatoria, risultante non utile all’ammissione al tirocinio;

- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione summenzionati, gli aspiranti INGEGNO Vincenzo (in possesso del titolo preferenziale dell’esercizio pregresso delle funzioni di giudice onorario di tribunale, con l’attribuzione del punteggio di 1096), DE SCISCIOLO Marco (in possesso del titolo preferenziale dell’esercizio pregresso delle funzioni di vice procuratore onorario, con l’attribuzione del punteggio di 732), FACCHIANO Vincenzo (in possesso del titolo del titolo preferenziale dell’esercizio pregresso delle funzioni funzioni di vice procuratore onorario, con l’attribuzione del punteggio di 619), ESPOSITO Maria (in possesso del titolo

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preferenziale dell’esercizio pregresso delle funzioni di giudice onorario di tribunale, con l’attribuzione del punteggio di 74) e MASCIA Arnaldo (in possesso del titolo preferenziale dell’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato, con l’attribuzione del punteggio di 3650 con prevalenza per minore età anagrafica sui candidati aventi pari punteggio) possono essere ammessi, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso;

d e l i b e r a

a) di approvare la seguente graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del giudice di pace di S. MARIA CAPUA VETERE:

1. INGEGNO Vincenzo;

2. DE SCISCIOLO Marco;

3. FACCHIANO Vincenzo;

4. ESPOSITO Maria;

5. MASCIA Arnaldo;

b) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.

Riferimenti

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