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CSM- ONBAN VIII 2019-0000-77 Procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l’Ufficio del giudice di pace di VENEZIA.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018).

(delibera 19 dicembre 2019)

Il Consiglio,

- vista la procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l’Ufficio del giudice di pace di VENEZIA di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018;

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

- visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57»;

- visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e s.m.i., recante «Istituzione della Scuola Superiore della Magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150» e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera c) in forza del quale la Scuola Superiore della Magistratura è preposta “alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria”;

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

- visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

- vista la delibera consiliare in data 19 giugno 2019, concernente “Modalità di svolgimento del tirocinio degli aspiranti alla nomina di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario”;

- rilevato che l’aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi così come disciplinato dalla citata delibera consiliare del 19 giugno 2019 ai fini della nomina a giudice onorario di pace;

- visti, in particolare, l’articolo 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, rubricato “Requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario” e gli artt. 2 e 4 del citato bando di concorso rubricati, rispettivamente, “Requisiti per la nomina” e “Titoli di preferenza e criteri di valutazione”;

- vista la delibera consiliare in data 24 gennaio 2018 ove in risposta ad uno specifico quesito, con una interpretazione poi confermata da un successivo parere espresso dall’Ufficio Studi e Documentazione, si è disposto che i titoli di preferenza prodotti dai candidati debbano essere valutati, sulla base della gerarchia dei criteri di preferenza tracciata dalla disciplina positiva sopra richiamata, in un ordine rigidamente graduato, derivandone l’impossibilità di procedere al cumulo dei diversi titoli riferibili al medesimo aspirante, in guisa che solo a parità di singolo titolo di preferenza fra quelli indicati al comma 3 dell’art. 4 del decreto legislativo n. 116/2017 - e tenuto conto dei criteri suppletivi di cui al comma 4 del medesimo art. 4, ossia della maggiore anzianità

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professionale o di servizio nel limite massimo di dieci anni di anzianità, della minore età anagrafica ed infine del più elevato voto di laurea - possa essere preso in considerazione il titolo di preferenza successivo;

- considerato che, come previsto dall’art. 5, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre Uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d’Appello, ai fini dell’ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell’eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;

- considerato, altresì, che in forza di un’interpretazione logico-sistematica dell’art. 6, comma 7, del decreto legislativo 116/2017, a norma del quale deve essere ammesso al tirocinio “un numero di interessati pari, ove possibile, al numero dei posti oggetto di pubblicazione aumentato della metà ed eventualmente arrotondato all’unità superiore”, e dell’art. 7, comma 7, del medesimo decreto, che prescrive alla Sezione autonoma per i magistrati onorari di proporre al Consiglio Superiore della Magistratura, per ciascun ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti, una graduatoria degli idonei al conferimento dell’incarico che sia basata sulla graduatoria di ammissione al tirocinio, deve provvedersi alla ammissione al tirocinio dei candidati idonei in primo luogo in posizione utile ai fini del conferimento dell’incarico e, solo in subordine, nelle residuali posizioni utili;

- visti gli artt. 4, comma 2, lett. e) e 32, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in forza dei quali l'incarico di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario non può essere conferito a coloro che hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie “disciplinate dal presente decreto” e che per il computo di tale limite temporale si considera anche lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto;

- ritenuto, pertanto, che la preclusione temporale di cui all’art. 4, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, così come esplicitata agli artt. 2 e 4 del bando, possa operare, in ragione della ratio della legislazione istitutiva, dei requisiti di accesso alla carica e delle funzioni svolte, per le seguenti categorie disciplinate dal previgente ordinamento: giudice di pace, giudice onorario di Tribunale, vice procuratore onorario e vice pretore onorario; di conseguenza, tutte le altre tipologie di funzioni giudiziarie onorarie diverse da quelle di cui sopra possono essere valutate anche nel caso in cui siano state svolte per un periodo eccedente il quadriennio, purché nel limite massimo di dieci anni ex art.4, comma 2, lett. a) del bando;

- vista la graduatoria provvisoria pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura in data 5 maggio 2018;

- vista la graduatoria e le motivate proposte di ammissione al tirocinio formulate, ai sensi dell’art. 5 del citato bando di concorso, dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia nelle sedute del 4 luglio 2018, del 3 ottobre 2018, dell’8 maggio 2019 e del 5 giugno 2019;

- ritenuto di poter condividere l’esclusione del candidato PASQUAL Matteo, proposta dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. f) del bando, stante la mancata conferma dello stesso nell’incarico di giudice onorario di Tribunale in forza di delibera consiliare del 10 maggio 2006;

- ritenuto di poter condividere l’esclusione dei candidati TORSELLO Barbara e FANTE Stefano, stante la carenza del requisito anagrafico di cui all’art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 116/2017, come esplicitato all’art. 2, comma 1, lett. e) del bando, che prevede che l’incarico non può essere conferito ai soggetti di età inferiore a ventisette anni e superiore a sessanta anni con riferimento alla data della delibera di nomina del Consiglio Superiore della Magistratura, requisito di cui gli aspiranti in sede di domanda hanno dichiarato di essere edotti;

- ritenuto di non poter condividere il parere positivo espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario sulla candidata KUSSTATSCHER Anna, ritenendo,

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invece, di doverne dichiarare l’inammissibilità della domanda, stante la carenza del requisito anagrafico di cui all’art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 116/2017, come esplicitato all’art. 2, comma 1, lett. e) del bando, che prevede che l’incarico non può essere conferito ai soggetti di età inferiore a ventisette anni e superiore a sessanta anni con riferimento alla data della delibera di nomina del Consiglio Superiore della Magistratura, requisito di cui gli aspiranti in sede di domanda hanno dichiarato di essere edotti;

- ritenuto di non potere condividere il parere favorevole espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario sulla candidata PESCO Maria Luisa, dovendosene, invece, dichiarare l’esclusione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. e) del bando, in quanto si è accertato che la stessa ha svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le seguenti funzioni giudiziarie onorarie: incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Belluno, ad oggi in corso di svolgimento, conferito con delibera consiliare di nomina del 16 ottobre 2013, con immissione nel possesso delle funzioni avvenuta in data 18 dicembre 2013 e conferma nel predetto incarico disposta con delibera consiliare del 25 luglio 2018;

- rilevato che, sulla scorta dei criteri sopra enucleati per l’ammissione dei candidati nelle varie sedi disponibili, la domanda dei candidati IGNOFFO Silvia, LAGO Antonia e PENNETTA Maria Gabriella non può essere presa in considerazione in quanto gli stessi risultano destinatari di delibera di ammissione al tirocinio in altra sede del medesimo distretto;

- ritenuto di potere condividere il parere espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario sulla candidata TREVISAN Lisa, in forza del quale è stata effettuata l’eliminazione del punteggio attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza dalla stessa dichiarato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del bando; ciò in quanto il dichiarato pregresso svolgimento delle funzioni di curatore dell'eredità giacente non è in alcun modo riconducibile alle funzioni di magistrato onorario;

- ritenuto di potere condividere il parere espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario sulla candidata AVVENTURIERA Fiorina, in forza del quale è stata effettuata l’eliminazione del punteggio attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza dalla stessa dichiarato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del bando; ciò in quanto il dichiarato pregresso svolgimento delle funzioni di custode delegato vendite non è in alcun modo riconducibile alle funzioni di magistrato onorario;

- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione summenzionati, gli aspiranti DE MARCHI Anna Noemi (in possesso del titolo preferenziale dell’esercizio pregresso delle funzioni di vice procuratore onorario, con l’attribuzione del punteggio di 1369) e MERLO Enrico (in possesso del titolo preferenziale dell’esercizio pregresso delle funzioni di giudice conciliatore, con l’attribuzione del punteggio di 334) possono essere ammessi, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso;

d e l i b e r a

a) di approvare la seguente graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del giudice di pace di VENEZIA:

1. DE MARCHI Anna Noemi;

2. MERLO Enrico.

b) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.

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