• Non ci sono risultati.

Titolarità dell’azione penale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Titolarità dell’azione penale"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

Delibera in tema di revoca dell'assegnazione di un procedimento penale a un sostituto procuratore (delibera del 14 luglio 2016)

Il Consiglio OMISSIS

Orbene, precisata la cornice fattuale in cui interviene il decreto in data x.x.xxxx, appare opportuno richiamare la previsione di Legge che fissa i presupposti di legittimità della revoca dell’assegnazione. L’art. 2 del d.lgs n. 106 del 20 febbraio 2006 recita:

Art. 2. - Titolarità dell’azione penale.

Il Procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell’azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell’ufficio. L’assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 70-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Con l’atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il Procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell’esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l’assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il Procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l’assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica.

Alla luce di tale previsione, ed in generale dei principi elaborati anche in sede di normazione secondaria dal CSM con le risoluzioni del 2007 e del 2009, può ritenersi patrimonio comune quello secondo cui la revoca si pone come eccezione alla permanenza della titolarità derivata del fascicolo in capo al PM assegnatario.

Non una semplice delega, come originariamente previsto nella prima formulazione della norma prima della sua definitiva approvazione, ma una assegnazione, vale a dire qualcosa di più pregnante, che nei casi di mancata fissazione di principi e criteri generali o specifici, assegna al P.M. titolare del procedimento il potere di determinare, con riferimento a quello specifico procedimento assegnatogli, tempi e modi di conduzione delle indagini e di esercizio dell'azione penale, fermo il potere del Procuratore della Repubblica di conferire con il sostituto assegnatario nel corso del procedimento e al momento dell'esercizio dell'azione penale, eventualmente attivando gli strumenti previsti dall'ordinamento giudiziario in ipotesi di contrasto.

Dunque, una lettura rigorosa della previsione, l’unica per il vero che appare possibile stante il suo carattere di assoluta eccezionalità, consente l’adozione del provvedimento in occasione dell’insorgere di un contrasto circa le modalità di esercizio, o, nel caso in cui siano state date, di violazione/inosservanza dei criteri stabiliti dal Procuratore.

Ebbene, né l’uno né l’altro ricorrono nel caso di specie: non vi è stata, invero, alcuna formale violazione di disposizioni date, né contrasto alcuno sulle modalità di esercizio delle stesse.

Nemmeno, ove fosse rilevante, alcun rilievo, anche successivo, è stato formulato dal dirigente sulle attività investigative poste in essere dal P.M. titolare.

Dunque, ad una immediata valutazione, il decreto di revoca appare illegittimo.

Situazione che per questo si presenta connotata da caratteri di originalità rispetto ai precedenti finora giunti all’attenzione del Consiglio in materia di revoca dell’assegnazione, per lo più attinenti all’ipotesi del contrasto fra Procuratore e Sostituto sulle modalità dell’esercizio dell’azione penale.

Fra l’altro il decreto del Procuratore di ………. appare non conforme anche alle regole procedimentali individuate dal Consiglio Superiore nella misura in cui non è stato trasmesso per il parere al Consiglio Giudiziario, organo rispetto al quale il Consiglio, anche attraverso risposta a quesito in data 17.9.2009, ha ribadito la necessità di trasmissione di tali provvedimenti.

Il provvedimento, per come successivamente integrato, pone però una significativo problema interpretativo.

(2)

Il Procuratore, invero, rinviene motivi di contrasto, e dunque come tali legittimanti il provvedimento di revoca, nella violazione dei pre-requisiti dell’equilibrio e del riserbo del magistrato titolare del fascicolo.

In altri termini, si osserva come pure in assenza di indicazioni e fissazioni di criteri generali o specifici per quel procedimento dettati dal Procuratore, vi sarebbero comunque come immanenti e cogenti le disposizioni che prevedono l’esercizio equilibrato delle funzioni e quindi dell’equilibrata conduzione delle indagini su ogni singolo procedimento assegnato, requisiti che la condotta del magistrato avrebbe violato ponendosi di fatto in contrasto con i criteri generali che sovraintendo sempre l’esercizio dell’azione, come tali fatti propri dal Procuratore.

La violazione di tale prerequisito costituirebbe, nella prospettazione del Procuratore di …………., contrasto ancora più significativo sulle modalità di esercizio dell’azione penale.

E, per il vero, non può porsi in dubbio che la manifestazione di assenza di equilibrio nella conduzione delle indagini possa rappresentare motivo di seria preoccupazione per il dirigente di un ufficio requirente, chiamato a rispondere dell’azione dell’ufficio da lui diretto e dell’uniformità e correttezza dell’azione dello stesso.

Ciò che però appare doveroso richiedere, proprio in ossequio alla richiamata necessità di estremo rigore interpretativo sulla possibilità di procedere con la revoca, è che tale difetto si manifesti concretamente in azioni incidenti negativamente su iniziative investigative e/o processuali, tali da sostanziare uno specifico contrasto sulle modalità di esercizio dell’azione.

Solo in tali casi potrà dirsi correttamente intervenuta la revoca: questa, invero, non è, né può porsi come strumento di risoluzione generale dei problemi dell’ufficio, né di strumento funzionale alla generica tutela dell’“immagine” esterna o della credibilità della Procura.

Ed allora, tornando al caso in esame, a ben riflettere, come del resto limpidamente affermato dal Procuratore in sede di audizione, ciò che potenzialmente poteva verificarsi, e si è cercato di evitare attraverso l’adozione del decreto, era la compromissione dell’immagine dell’ufficio una volta che la notizia avesse acquisito maggiore diffusività. Non dunque un problema (rectius contrasto) di modalità di esercizio in concreto dell’azione, quanto di seria opportunità, incidente non solo sulla credibilità del magistrato titolare quanto su quella dell’Ufficio.

Bene assolutamente primario ma, per quanto sopra detto, non tutelabile attraverso la revoca dell’assegnazione.

L’opzione di ancorare il difetto di equilibrio – e dunque la rilevanza dello stesso - ad una concreta compromissione dell’azione requirente, consente al Consiglio, in questa sede, di lasciare a margine le rilevantissime questioni, pure di estremo rilievo, che si affacciano nell’esame del caso di specie:

il tema della legittimità dei limiti della manifestazione del pensiero del magistrato in ambiente privato (tale dovendosi ritenere con le opportune cautele la pagina facebook), della immagine pubblica e privata dello stesso, dell’incidenza delle condotte ed abitudini di vita personali e dei riflessi sull’attività professionale e, nel concreto, della verifica delle modalità con cui tali notizie sia state portate a conoscenza di una pluralità di soggetti di fatto in violazione del carattere di ristrettezza delle comunicazioni riservate ad una limitata cerchia di soggetti.

Tutti temi che potranno formare oggetto di separata, completa e più approfondita analisi, non certo in questa sede.

Deve al più in questo ambito ricordarsi che esse possono avere rilievo solo sulla eventuale ricorrenza dei presupposti di grave convenienza che possono portare il magistrato del pubblico ministero ad astenersi dalla trattazione del procedimento.

Strada, quella dell’astensione, che il legislatore, nel codice di rito, prevede come rimessa solo ad una valutazione autonoma e non etero imposta.

Nel caso di specie, fra l’altro, anche la scelta - consentita dal legislatore ma certamente non condivisibile sul piano dell’opportunità - di procedere senza un preliminare confronto con il magistrato interessato, di fatto non ha consentito di promuovere e se del caso sollecitare la riflessione dello stesso sull’eventualità di astenersi dalla trattazione del procedimento, una volta

(3)

accertata l’intervenuta diffusione dei suoi commenti su quella che, al momento, aveva la veste quanto meno di persona informata sui fatti.

In conclusione va rilevato che il provvedimento di revoca dell’assegnazione del procuratore della Repubblica di ………, anche se motivato da comprensibili preoccupazioni del dirigente, non rientrando nei casi tassativi previsti dalla legge e non avendo la condotta del magistrato, pur valutabile sotto il profilo della correttezza e del canone di riservatezza, inciso in alcun modo sul concreto andamento delle attività procedimentali, debba essere considerato non conforme alle previsioni dell’ordinamento1.

Per tali motivi,

delibera

di prendere atto del provvedimento n. xx in data x.x.xxx del Procuratore della Repubblica di

………….., di revoca dell’assegnazione del procedimento n. xxx/xx/xx RGNR al Sostituto proc.

dott.ssa ………., con le osservazioni ed i rilievi di cui in parte motiva, disponendo la trasmissione della presente delibera al Procuratore della Repubblica di ………….”.

1 Il Consiglio ha costantemente evidenziato che : …. nell’escludere la possibilità di incidere sul piano degli effetti di una revoca ancorché ingiustificata – la revoca, infatti, una volta emessa, pur in presenza di osservazioni al riguardo, non può essere travolta da statuizioni idonee a sovvertirne gli effetti – l’ambito d’interferenza che la risoluzione 12 luglio 2007 rimette al ruolo decisorio del Consiglio Superiore resta dunque circoscritto al perimetro soggettivo del revocante, con un catalogo di possibili opportune conseguenze di varia natura e intensità (segnalazioni ai titolari dell’azione disciplinare, inserimento della valutazione negativa nel fascicolo personale, iniziative ex art. 2 legge guarentigie) che, tuttavia, nel silenzio della legge ed in assenza, allo stato, di una determinazione consiliare di portata generale per gli uffici requirenti, non può che ritenersi di mero carattere indicativo, ossia senza alcuna pretesa di esaustività circa la gamma dei possibili esiti consiliari (cfr. delibera del Pratica num. 2/VV/2009 del 5 maggio 2009 su un provvedimento di revoca del Procuratore della Repubblica di ……….).

e che : … il Consiglio non può di certo arrogarsi competenze sostitutive di quelle che la legge attribuisce al procuratore della Repubblica, ma deve limitarsi a verificare la correttezza sul piano ordinamentale dei comportamenti e delle scelte compiute sia dal procuratore della Repubblica sia dagli altri magistrati dell’ufficio, ai fini delle determinazioni che al Consiglio competono nell’ambito delle valutazioni di professionalità, del giudizio di conferma del capo dell’ufficio e dell’eventuale attivazione della procedura ex art. 2 L. guarentigie. (num. 183/OP/2011 del 21 settembre 2011 della procura di ……….)

Riferimenti

Documenti correlati

- ritenuto di poter condividere integralmente il parere del Consiglio Giudiziario, giacché è evidente che la formazione di un “ruolo stralcio” con riassegnazione a un magistrato

Prima della riforma la condanna per il reato di corruzione richiedeva l’individuazione del singolo atto contrario ai doveri d’ufficio compiuto dal pubblico

questo parametro tuttavia non potrebbe - si afferma - essere costituito dalle tabelle allegate al R.d. 1403, in quanto quelle tabelle presupponevano una dirata della vita

Si attesta che il provvedimento numero sn del 12/02/2021, con oggetto DM MLPS del 12/02/2021 di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il MS, recante

8 del 26/01/2021 approvato l’Atto Integrativo alla Convenzione del 4 settembre 2019, stipulato in data 18 gennaio 2021 tra la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE,

1 del 22 gennaio 2020, recante misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima per l’anno 2019, fermo pesca obbligatorio e

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE,