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Primo, magistrato di prima nomina

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Academic year: 2022

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N. 56

Oggetto: Pratica num. 1957/FT/2011 - Modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 30 del 12 aprile 2011, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 gennaio 2012, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

“- letta la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 30 del 12 aprile 2011, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha, variazione nel settore civile della sede centrale e delle sezioni distaccate di Beta e Gamma;

- considerato che con il suddetto decreto il Presidente del Tribunale ha riorganizzato i ruoli, prevedendo anche l’assegnazione a un magistrato di prima nomina di un “ruolo stralcio”, formato da cause assegnate ad altri giudici e pendenti da oltre tre anni;

- rilevato che nella seduta del 19 maggio 2011 il Consiglio Giudiziario ha espresso parere contrario in ordine alla suddetta variazione tabellare limitatamente al punto relativo alla formazione di un ruolo stralcio con l'assegnazione di tutte le cause ultratriennali e degli appelli pendenti al dott.

Primo, magistrato di prima nomina;

- evidenziato che il Consiglio Giudiziario ha così motivato il suo parere:

“in data 28.04.11, è stato espresso parere favorevole in ordine alla variazione tabellare disposta dal Presidente del Tribunale di Alpha con decreto del 12-04-11, ad esclusione del punto relativo all'assegnazione delle cause ultratriennali al dott. Primo, apparendo non condivisibile il criterio di concentrare su un unico magistrato di prima nomina le suddette cause;

preso atto che, a seguito dei chiarimenti richiesti, il Presidente del Tribunale di Alpha ha precisato che le cause confluite sul ruolo stralcio del dott. Primo sono n. 320, ribadendo che l'istituzione del ruolo stralcio è finalizzata ad una rapida definizione dei procedimenti pendenti da oltre tre anni;

rilevato che il ruolo stralcio del dott. Primo, così come emerge dai dati riportati nel provvedimento di variazione tabellare, risulterebbe formato attraverso l'estrapolazione dei procedimenti ultratriennali dai ruoli degli altri magistrati addetti al settore civile per un totale complessivo di n. 404 procedimenti, a cui sarebbero da aggiungersi n. 42 cause pendenti in grado di appello, già assegnate ad altri magistrati in servizio, per un totale complessivo di n. 446 procedimenti;

considerato che la sottrazione di un numero così rilevante di procedimenti dai ruoli dei giudici assegnatari degli stessi risulta essere in palese contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, su cui si fonda la disciplina in materia di formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, non apparendo, in alcun modo giustificato da esigenze di celerità nella definizione dei predetti procedimenti, il suddetto provvedimento organizzativo;

ritenuto, infatti, che, anche sotto il profilo del principio della ragionevole durata del processo, appare del tutto incongrua la concentrazione di tutti i procedimenti civili pendenti da oltre tre anni su un unico magistrato, peraltro di prima nomina, che si troverebbe gravato dalla necessità di definire, nel più breve tempo possibile, i predetti procedimenti, verosimilmente tutti prossimi alla fase della decisione, essendo stati già trattati ed istruiti da altri magistrati, con la conseguente necessità di dovere differire nel tempo, gradatamente, il momento della precisazione delle conclusioni per assumerle in decisione, ritardando, così, ulteriormente il momento della definizione delle stesse;

ritenuto, pertanto, che l'effettiva operatività della suddetta variazione tabellare determinerebbe un ulteriore ritardo nella definizione dei procedimenti ultratriennali, provocando un effetto di segno contrario rispetto a quello che si vorrebbe perseguire e determinando, oltretutto, un carico di lavoro particolarmente gravoso per un giudice di prima nomina, esponendo lo stesso

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ad eventuali profili di responsabilità, anche di tipo disciplinare e contabile, ove dovessero protrarsi i tempi di definizione dei suddetti procedimenti per le ragioni sopra evidenziate;

ritenuto, infine, che il mantenimento dei suddetti procedimenti sui ruoli dei magistrati già assegnatari consentirebbe agli stessi, già interessati della loro trattazione, di dare dei criteri di priorità per la loro rapida definizione, contemperando il principio della ragionevole durata dei procedimenti con quello del giudice naturale precostituito per legge.”;

- ritenuto di poter condividere integralmente il parere del Consiglio Giudiziario, giacché è evidente che la formazione di un “ruolo stralcio” con riassegnazione a un magistrato di prima nomina di tutti i procedimenti pendenti da oltre tre anni sui ruoli di altri magistrati, oltre a violare il principio di precostituzione del giudice (par. 52 della Circolare in materia di organizzazione degli uffici), non risponde nel caso di specie neppure ai presupposti previsti normativamente per derogare ai criteri predeterminati di assegnazione per comprovate esigenze di servizio (par. 57 della Circolare citata), in quanto certamente non consente la definizione prioritaria dei procedimenti, assicurando, al contempo, la conservazione dell’attività processuale già svolta (paragrafo 57.2 della Circolare citata);

delibera

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 30 del 12 aprile 2011, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha ad esclusione del punto relativo all'assegnazione delle cause ultratriennali al dott. Primo."

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