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Camera Penale di Pisa Antonio Cristiani

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Academic year: 2022

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Camera Penale di Pisa

Antonio Cristiani

P.zza della Repubblica, 1 – 56127 PISA

www.camerapenalepisa.it – [email protected]

STATUTO DELLA CAMERA PENALE DI PISA

Art. 1 (Associazione)

La Camera Penale di Pisa è la libera associazione dei penalisti pisani. Essa aderisce all’Unione delle Camere Penali Italiane.

Art. 2 (Scopi)

La Camera Penale di Pisa ha i seguenti scopi:

a) tutelare il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore in sede penale e del sistema delle garanzie della persona indagata o imputata;

b) operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura penale siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;

c) promuovere la conoscenza, la diffusione, il rispetto, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale, nonché del giusto ed equo processo penale;

d) promuovere studi ed iniziative culturali utili alla sempre maggiore qualificazione dell’attività professionale;

e) vigilare sulla corretta amministrazione della giustizia penale e sul rispetto del diritto di difesa.

Art. 3 (Soci)

Possono essere soci della Camera Penale di Pisa gli avvocati ed i praticanti iscritti nell’Albo Professionale che esercitano abitualmente il patrocinio penale.

L’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il socio ha il dovere di svolgere la funzione di difensore con il massimo impegno professionale. Il vincolo di solidarietà fra i soci impone loro di segnalare all’Associazione i fatti ed i comportamenti lesivi dei diritti della funzione difensionale e della dignità del difensore penalista.

Il socio ha altresì il dovere di cooperare nell’attività della Camera Penale di Pisa.

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Camera Penale di Pisa

Antonio Cristiani

P.zza della Repubblica, 1 – 56127 PISA

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L’iscrizione comporta altresì il versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro e non oltre il 30 giugno dell’anno a cui si riferisce.

Il socio non in regola con il versamento della quota sociale non ha in nessun caso diritto di voto nell’Assemblea dei soci.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo entro il 30 aprile dell’anno a cui si riferisce.

Qualora non sussista al momento dell’iscrizione o venga meno successivamente uno dei requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo delibera di non accogliere o di sospendere l’iscrizione, se l’impedimento è temporaneo, di cancellarla nel caso l’impedimento sia definitivo.

Art. 4 (Patrimonio)

Il Patrimonio della Camera Penale di Pisa è costituito dai contributi di ciascun iscritto e da eventuali contributi di enti e privati. L’iscritto è tenuto a corrispondere la quota associativa entro il 31 ottobre di ogni anno onde consentire il pagamento dell’importo dovuto all’Unione Camere Penali Italiane.

Art. 5 (Organi)

Sono organi della Camera Penale:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo.

d) il collegio dei Probiviri.

Art. 6 (Assemblea dei soci)

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed elegge il Consiglio Direttivo.

La convocazione dell’Assemblea, con relativo ordine del giorno, avviene mediante avviso di convocazione trasmesso per posta elettronica o con mezzo telematico almeno 7 giorni prima della data fissata.

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L’assemblea si riunisce almeno tre volte all’anno su convocazione del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno 1/5 dei soci che ne facciano richiesta su espresso o.d.g..

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci in regola col pagamento delle quote sociali; in seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora, con la presenza di almeno un quinto dei soci in regola col pagamento delle quote sociali.

Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà rappresentare per delega non più di un altro socio.

Le deleghe dovranno essere rilasciate in forma scritta e depositate all’inizio dell’Assemblea.

Prima dell’espressione del voto la regolarità delle deleghe dovrà essere verificata dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dai componenti del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice e a scrutinio palese, salvo che lo statuto disponga diversamente.

Hanno diritto di voto i soci in regola col pagamento delle quote sociali.

Art. 7 (Consiglio direttivo)

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo costituiscono l’organo di governo della Camera Penale.

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri compreso il Presidente.

Sono eleggibili i soci che siano iscritti alla Camera Penale da almeno due anni e si trovino in regola col pagamento delle quote sociali.

Il Consiglio Direttivo viene eletto con scadenza biennale dall’Assemblea dei soci.

Risultano eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti ed in caso di uguale numero di voti il socio con maggiore anzianità di iscrizione all’albo.

Il Consiglio elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere durano in carica un biennio e non sono eleggibili per più di tre volte consecutive.

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Il Consiglio Direttivo ha il compito:

a) di attuare gli scopi della Camera Penale;

b) di raccogliere le istanze dei soci e di inoltrarle a nome della Camera Penale alle sedi interessate;

c) di tenere stretti i contatti con l’università e gli altri organismi culturali:

d) di essere il portavoce dell’Assemblea;

e) di vigilare sull’osservanza del presente Statuto;

f) di assumere iniziative per rafforzare i vincoli di solidarietà ed operatività e gli scambi di informazioni tra le Camere Penali, per arricchire attraverso i contributi e le tradizioni di ciascuna il proprio patrimonio culturale e politico.

Il Consiglio Direttivo può operare anche tramite commissioni cui partecipano anche iscritti non membri del direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente od anche a richiesta di due dei suoi componenti.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dopo la terza assenza dalle riunioni del Consiglio o in caso di dimissioni vengono sostituiti ed in loro vece entra a far parte del Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.

Art. 8 (Il Presidente)

Il Presidente è il rappresentante legale della Camera Penale, di cui presiede il Consiglio Direttivo.

E’ il garante dell’unità di indirizzo e della collegialità delle scelte delle quali assume la responsabilità verso l’Assemblea.

Ha il compito di rappresentare in sede nazionale le istanze della Camera Penale di Pisa e di informare tempestivamente quest’ultima delle attività e delle iniziative dell’unione.

Il Presidente cura i rapporti con i magistrati, le loro associazioni in sede locale e con i mezzi di informazione.

Art. 8-bis (Il collegio dei probiviri)

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Il Collegio dei Probiviri è composto dai Past President dell’associazione salvo che, al fine di garantire la disparità nel numero dei suoi membri, sia necessaria l’integrazione con un iscritto votato dall’assemblea appositamente convocata.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti ed elegge al suo interno il proprio Coordinatore ad acta.

Il Collegio ha il compito di dirimere eventuali contrasti fra i soci ed è libero nelle forme;

esercita la funzione disciplinare infliggendo, se lo ritiene, le seguenti sanzioni:

• richiamo orale;

• la censura scritta;

• la sospensione per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

• l’espulsione.

Il procedimento disciplinare avanti il Collegio dei Probiviri è autonomo rispetto all’eventuale procedimento avanti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nonché rispetto all’eventuale azione giudiziaria.

Il procedimento disciplinare può essere iniziato:

• su richiesta del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti;

• su richiesta di uno o più soci;

• su richiesta del socio interessato.

La contestazione dell’addebito, con la specificazione del fatto costitutivo dell’infrazione, sarà effettuata mediante comunicazione scritta a mezzo pec nella quale l’incolpato sarà citato a comparire avanti il Collegio dei Probiviri con l’assegnazione di un termine, non inferiore a 10 giorni, per essere sentito a sua difesa.

L’incolpato potrà farsi assistere da un Collega iscritto alla Camera Penale di Pisa.

Per l’istruttoria nei procedimenti disciplinari, il Collegio dei Probiviri ha facoltà di acquisire documenti e di sentire testimoni.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate a mezzo pec, entro 15 giorni alla deliberazione all’interessato e al Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

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L’azione disciplinare deve concludersi inderogabilmente entro un anno dal fatto oggetto di contestazione.

Art. 9 (Il Vicepresidente)

Coadiuva il Presidente in tutte le sue attività e lo sostituisce a pieno titolo in caso di impedimento.

Se l’impedimento è definitivo o in caso di dimissioni ne assume le funzioni.

Con il Segretario ed il Tesoriere costituisce l’Ufficio di Presidenza.

Art. 10 (Il Segretario)

Il Segretario cura la stesura e la tenuta dei verbali del Consiglio.

Custodisce la raccolta dei verbali dell’Assemblea, l’albo degli iscritti, ed ogni documento della Camera Penale di Pisa.

Art. 11 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere gestisce il patrimonio della Camera Penale e predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale.

Il tesoriere ed il Presidente operano disgiuntamente sul conto corrente della camera Penale di Pisa. Il tesoriere provvede altresì alle riscossioni ed ai pagamenti dovuti e riferisci in merito alle necessità al Presidente ed al Consiglio direttivo.

Il Tesoriere ha firma congiunta con il Presidente sul c/c della Camera Penale e provvede alle riscossioni ed ai pagamenti dovuti e riferisce in merito alle necessità al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Art. 12 (Incompatibilità)

La carica di Presidente e la qualità di Consigliere sono incompatibili con:

a) la carica di Presidente o Consigliere dell’Ordine degli Avvocati;

b) la carica di Presidente o membro della Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane;

C) la carica di componente del CNF;

d) la carica di componente degli organi direttivi dell’organismo unitario dell’avvocatura e ogni altra carica di dirigente di associazioni forensi o politiche;

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e) le cariche di magistrato onorario.

Art. 13 (Esclusione del socio)

Cessa di far parte della Camera Penale con provvedimento del Consiglio Direttivo:

a) Il socio che presenta il proprio recesso al Consiglio Direttivo a mezzo pec all’indirizzo [email protected] ;

b) Il socio non in regola con il pagamento della quota sociale entro il 31 dicembre pur sollecitato dopo la scadenza del 31 ottobre;

c) Il socio che si pone in insanabile contrasto con gli scopi e i principi dell’associazione tanto nell’esercizio dell’attività professionale quanto nella vita privata;

Nel caso previsto dalla lettera b) del presente articolo l’esclusione degli iscritti che non regolarizzino il pagamento della quota sociale è deliberata dal Consiglio Direttivo previa messa in mora a mezzo di due comunicazioni inviate via pec a distanza di non meno di cinque giorni l’una dall’altra.

Il socio escluso, qualora ne faccia domanda, potrà essere riammesso previo pagamento delle quote relative alle annualità rimaste insolute.

Nel caso previsto dalla lettera c) del presente articolo l’esclusione è deliberata con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo adottato a maggioranza ed è comunicato per iscritto con comunicazione inviata via mail entro 5 giorni all’interessato. Il socio può ricorrere, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento, al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso che ha effetto sospensivo.

Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza.

In nessun caso può essere deliberata l’esclusione di un socio a cui non sia stato preventivamente e formalmente contestato l’addebito a mezzo di comunicazione inviata via mail se non sia stato consentito al socio di difendersi da tale addebito personalmente o con l’assistenza di un altro socio da esso delegato, di fronte al Consiglio Direttivo.

Art. 14 (Modificazioni dello Statuto)

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Le modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate da un’assemblea espressamente convocata a tale scopo con le medesime modalità previste dall’art. 6 e dovranno ottenere l’approvazione dei due terzi dei votanti.

Art. 15 (Sede)

La Camera Penale di Pisa ha la propria sede nella stanza adiacente all’aula di udienza n.

2, piamo primo, tribunale di Pisa, concessa in uso alla Camera Penale di Pisa dal Presidente del Tribunale nel gennaio 2017.

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