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LUISS Guido Carli - Dottorato di Ricerca in Diritto dell’Arbitrato Interno e Internazionale- – XXI Ciclo- L’ARBITRATO INTERNAZIONALE FRA STATI: IL CASO ERITREA- ETIOPIA Dottoranda: Luisa Castagnetti Riassunto

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Academic year: 2021

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1 LUISS Guido Carli

- Dottorato di Ricerca in Diritto dell’Arbitrato Interno e Internazionale- – XXI Ciclo-

L’ARBITRATO INTERNAZIONALE FRA STATI: IL CASO ERITREA- ETIOPIA Dottoranda: Luisa Castagnetti

Riassunto

Il lavoro svolto si propone di evidenziare le caratteristiche dell’arbitrato quale istituto tradizionale di soluzione delle controversie fra Stati e di apprezzarne i vantaggi rispetto agli altri metodi di soluzione delle controversie internazionali.

Come noto nel diritto internazionale, parallelamente al divieto di uso della forza nelle relazioni fra gli Stati, sancito dall’art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite, si è affermato l’obbligo di risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici (art.2 par. 3 della Carta): tra questi, di particolare importanza, l’arbitrato.

L’arbitrato internazionale è molto diverso dall’arbitrato commerciale usato per la soluzione delle controversie fra privati, poiché non concorre con una giurisdizione statale.

Tuttavia le caratteristiche primarie dell’istituto restano le medesime: la soluzione della controversia viene devoluta ad un terzo, designato dalle parti stesse sulla base di un impegno da esse volontariamente assunto, e l’atto conclusivo del procedimento arbitrale ha efficacia vincolante .

L’attribuzione all’arbitro o al tribunale arbitrale della competenza a decidere una controversia dipende esclusivamente dalla volontà degli stessi Stati parte della controversia. Il fondamento consensuale tipico dell’istituto arbitrale in generale emerge con ancor più evidenza proprio nell’arbitrato internazionale pubblico, ed è legato alla struttura stessa della comunità internazionale, caratterizzata dall’assenza di un’autorità sovraordinata e dalla posizione paritaria di tutti gli Stati.

Nel diritto internazionale si parla anche di giurisdizione, o regolamento giudiziario, qualora i giudici siano precostituiti o esistano tribunali permanenti, come nel caso della Corte

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2 Internazionale di Giustizia. La base della competenza di questi tribunali è sempre consensualistica. L’elemento distintivo tra i due procedimenti è individuato proprio nell’esistenza o meno di un tribunale precostituito, sulla cui composizione non incidono le parti e che risulta dotato di un proprio ordinamento procedurale. Il procedimento arbitrale è invece caratterizzato da un ampio potere di disposizione delle parti riguardo alla composizione del tribunale e allo svolgimento della procedura.

Questo studio si propone di mettere in luce le principali caratteristiche dell’istituto arbitrale di diritto pubblico attraverso l’analisi di un recente caso: l’arbitrato fra Eritrea ed Etiopia.

In seguito ad una controversia confinaria, sfociata in un conflitto armato fra i due Paesi (1998-2000), la parti hanno istituito, con il Trattato di pace di Algeri del 12 dicembre 2000, due tribunali arbitrali, una Commissione Confinaria (Boundary Commission) (art.4), con il compito di stabilire gli esatti confini fra i due stati e di demarcare la frontiera nelle zone contese, e una Commissione dei Reclami (Claims Commission ) (art.5), chiamata a determinare le responsabilità e i danni derivanti dalla guerra. I due tribunali arbitrali sono costituiti da un collegio imparziale di cinque membri, nominati con particolari modalità sancite nell’Accordo stesso, ed entrambi hanno il compito di emettere sentenze vincolanti per le parti. Le Commissioni costituiscono due tribunali arbitrali autonomi e distinti, ognuno con il proprio mandato e con le proprie regole di procedura.

La Boundary Commission si è pronunciata il 13 aprile 2002, con una decisione poi respinta da una delle due Parti, che ha impedito di procedere alla successiva demarcazione. La Claims Commission ha esaurito, già nel 2005, l’esame nel merito dei reclami, accertando le diverse responsabilità dei due Stati, ma resta da compiere la liquidazione dei danni, attività che la Commissione ha riservato ad una seconda fase del procedimento.

Lo studio del caso Eritrea ed Etiopia appare significativo perché permette di valutare l’efficienza dell’arbitrato come strumento di soluzione pacifica delle controversie in materie particolarmente sensibili quali la delimitazione dei confini e le violazioni di diritto internazionale umanitario.

L’analisi dei lavori delle due Commissioni permette inoltre di evidenziare le principali caratteristiche dell’istituto arbitrale e del procedimento. L’arbitrato internazionale si conferma uno strumento agevole e flessibile, a completa disposizione delle Parti sia per ciò che riguarda l’istituzione del collegio, il diritto applicabile e il procedimento, quest’ultimo fortemente

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3 ispirato all’arbitrato commerciale. Dai meccanismi di nomina degli arbitri, alla gestione del procedimento, infatti, l’arbitrato internazionale mantiene alcune caratteristiche tipiche dell’arbitrato commerciale. Non a caso spesso anche gli arbitrati internazionali gli Stati si avvalgono delle regole di procedura dettate per la gestione degli arbitrati commerciali, come le regole dell’UNCITRAL.

Occorre però tenere sempre presente la natura pubblica dei soggetti coinvolti. In particolare l’esecuzione dei lodi internazionali è rimessa ai normali strumenti di diritto internazionale pubblico. Forti perplessità sorgono dunque sulla efficienza di questo strumento in fase esecutiva, allorché le parti si oppongano alle sentenze rese.

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