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Introduzione
Questa tesi, concernente il tema della responsabilità penale del medico, è divisa in tre parti.
Nel primo capitolo, dopo aver ripercorso la nascita e lo sviluppo della responsabilità del medico, anche in chiave comparatistica, si effettua l’analisi delle caratteristiche dell’attività medica, con particolare attenzione alla causalità, all’individuazione dei criteri di imputazione dell’evento, che sia in grado di adeguarsi alle peculiarità dell’attività in esame.
Si passa quindi al profilo della colpa medica, in primo luogo sotto il profilo civilistico, ricostruendo da un lato, i mutamenti degli ultimi trent’anni della responsabilità (da un doppio binario della stessa, ad un unico binario di tipo contrattuale) con l’ausilio delle principali sentenze della Suprema Corte; dall’altro, delle tipologie di danno risarcibili.
Sono, quindi, delineati i tratti principali del procedimento disciplinare con l’aiuto dei più importanti riferimenti normativi in materia, e del rapporto con gli altri procedimenti a cui possono essere sottoposti i medici – in particolare quello penale.
Si passa, a questo punto, ai profili della responsabilità penale del medico: esaminate le tipologie di reati, vengono approfonditi i temi della responsabilità plurisoggettiva, delle carenze strutturali e/o organizzative, della posizione di
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garanzia del medico ovvero la posizione di colui che deve impedire il verificarsi di un evento.
Nel secondo capitolo viene approfondita la colpa medica all’interno del settore penale. Viene seguita l’evoluzione della colpa medica dell’ultimo secolo, attraverso i momenti più salienti che ne hanno scandito i vari periodi.
Particolare attenzione sarà data al ruolo del consenso del paziente all’attività medica, all’interno del giudizio colposo (se può essere un presupposto di liceità del trattamento oppure no) soprattutto per le ipotesi di trattamento arbitrario con esito infausto, grazie alle sentenze della Cassazione, e in particolare alla sentenza delle Sezioni Unite.
Esaurita la ricostruzione storica, si procede ad analizzare gli strumenti a disposizione del giudice per l’accertamento della responsabilità: le linee guida, i protocolli, ecc…, nonché il ricco dibattito che ha interessato dottrina e giurisprudenza, circa il ruolo da attribuire a tali strumenti all’interno del giudizio colposo.
Il passo successivo è rappresentato dalla ricostruzione delle fasi di accertamento della colpa nel settore medico, con particolare riferimento alle regole cautelari elastiche, che non indicano con precisione il comportamento da tenere per evitare il danno.
Dopo di che si affrontano due importanti questioni che hanno cambiato lo scenario della responsabilità stessa, in cui
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il medico si trova ad agire in contesti di inefficienze strutturali e/o organizzative e plurisoggettivi.
Sotto il primo aspetto, ci si chiede se sia sempre il singolo medico a dover rispondere di errori che indirettamente dipendono dal suo operato, e che in realtà discendono da scelte direzionali che non sempre garantiscono la miglior cura per il paziente.
Sotto il secondo profilo si distingueranno due distinte ipotesi: i problemi derivanti dalla divisione dei compiti all’interno di un’equipe operatoria e i rapporti tra il medico che riveste la posizione di supremazia gerarchica e i suoi sottoposti, con particolare attenzione ai medici specializzandi e agli infermieri.
L’oggetto del terzo ed ultimo capitolo, è rappresentato dall’analisi dell’art. 3 1° co della Legge Balduzzi (d.lgs.
158/2012).
In primo luogo, si chiariscono le motivazioni che hanno spinto il legislatore ad intervenire, lo scopo e il significato di predetta disposizione.
Dopo aver accennato ai commenti dottrinali -ora di segno critico, ora di segno favorevole- si analizzano le prime sentenze che hanno applicato il nuovo articolo, dando spazio alla questione di legittimità costituzionale, effettuata dal Tribunale di Milano, che ha portato la Corte Costituzionale a pronunciarsi nel 2013. Infine, si vengono passati in rassegna
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gli effetti che la nuova norma ha prodotto sulla responsabilità civile e sulla medicina difensiva.