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CAPITOLO II IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

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CAPITOLO II

IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. L’ attività di accertamento dell’ illecito e il procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione

Poiché la Consob è un’autorità amministrativa (indipendente ma pur sempre amministrativa), per poter utilizzare il proprio potere sanzionatorio e per potere quindi irrogare le proprie sanzioni dovrà rispettare un procedimento amministrativo sanzionatorio1, che è stato adottato per permettere alla stessa di esercitare le attribuzioni a questo scopo conferitele dall’ art. 195 T.U.F. , intitolato per l’appunto “Procedura sanzionatoria”.

In passato quest’ultima era disciplinata nella Delibera n. 15086/2005, la quale è stata oggi riformata dalla Delibera n. 18750/2014 (Adozione del “regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob” ai sensi dell’ articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n.262 e successive modificazioni), per brevità

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PANTALONE, Principio di legalità e favor rei nelle sanzioni amministrative, in ALLENA e CIMINI (a cura di), Il potere sanzionatorio delle Autorità amministrative

indipendenti, RULES (Research Unit Law and Economics Studies), in Il diritto dell’economia, n. 1, 2013, p. 27 ss.

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chiamata “Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob”.

Nella suddetta Delibera (adottata in data 19 dicembre 2013 ma, entrata in vigore il 10 marzo 20142) è infatti descritto, in un numero piuttosto esiguo di articoli (la delibera consta infatti di nove articoli, di cui solo cinque di essi riguardano il procedimento sanzionatorio) le fasi in cui si articola il suddetto procedimento.

Il Capo I della Delibera, intitolato “Disposizioni generali” (art. 1-3), si occupa, come dal nome stesso si evince, di dettare dei principi (che per l’appunto sono generali) cui il procedimento sanzionatorio sarà improntato. Ecco quindi che l’art. 1 (“finalità e ambito di applicazione”), che ha carattere sostanzialmente introduttivo, si cura di affermare che “il presente regolamento reca la disciplina generale del procedimento sanzionatorio della Consob in applicazione dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contradditorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione”. Vengono dunque preliminarmente

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CORTI, TREVISAN, Talune riflessioni in punto di tutela del diritto al

contraddittorio nei procedimenti sanzionatori avanti alla Consob, in Responsabilità civile e previdenza, fasc. 4, 2014, p. 1218C ss.

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richiamati i principi generali che caratterizzano il funzionamento della pubblica amministrazione, ponendo sin da subito l’attenzione sulle facoltà di “piena conoscenza” del procedimento amministrativo da parte del soggetto privato interessato.

L’art 2 (“Responsabilità del procedimento”) ha natura tecnica e di organizzazione dei lavori all’interno della Consob stabilendo innanzitutto che “ l’unità organizzativa responsabile del procedimento sanzionatorio è l’ufficio Sanzioni Amministrative” e poi che “il responsabile del procedimento sanzionatorio è il responsabile dell’ ufficio sanzioni amministrative”. A quest’ultimo sono anche assegnati compiti di distribuzione dei lavori fra i vari membri, dal momento che “esso può assegnare la responsabilità di singoli procedimenti ad altro dipendente della stessa unità organizzativa” . Di queste assegnazioni devono essere informati i soggetti terzi interessati poiché “di tale assegnazione è data comunicazione ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti”.

Infine l’art.2 attribuisce al responsabile del procedimento anche funzioni di garanzia e rispetto del procedimento stesso, in un

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ottica di tutela della pubblica amministrazione ma anche dei soggetti privati coinvolti (“destinatari della lettera di contestazione degli addebiti”), ai quali è assicurato “il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell’istruttoria” ed è garantito “l’effettività del diritto di difesa e del contraddittorio”.

L’art.3 (“Comunicazioni relative al procedimento

sanzionatorio”) ha invece una funzione tecnica in senso stretto stabilendo che “le comunicazioni e le notificazioni” aventi ad oggetto il procedimento sanzionatorio devono essere effettuate “presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata alla Consob dai soggetti interessati o nelle altre forme previste dall’ordinamento vigente”.

Del procedimento sanzionatorio nello specifico si occupa invece il Capo II della Delibera n. 18750 (art. 4-8), che s’intitola giustappunto “ Procedimento”.

Già da una prima lettura dei titoli dei succitati articoli (che sono rispettivamente “ avvio del procedimento”, “diritto di difesa”, “istruttoria del procedimento”, “riunione e separazione dei procedimenti” e “fase decisoria”) si può avere un idea di come

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quest’ultimo, che è comunque amministrativo, presenti delle somiglianze con un procedimento giurisdizionale. Si può infatti individuare, dopo l’avvio dello stesso, che avviene tramite invio della lettera di contestazione degli addebiti, una prima fase istruttoria cui segue una fase decisoria.

Il procedimento sanzionatorio ha dunque avvio con l’invio della sopracitata “lettera di contestazione degli addebiti” che ai sensi dell’art.4 comma 1 “deve essere sottoscritta congiuntamente dal Responsabile della Divisione competente e dal Direttore Generale o, su delega di quest’ultimo, dal Vice Direttore Generale”.

La lettera di contestazione è inviata come conseguenza dello svolgimento dell’“attività di sorveglianza” cui la Consob è preposta, quando a seguito “delle successive valutazioni” si ritiene che ne sussistano i presupposti3. La contestazione degli addebiti è soggetta a termini di decadenza4 e deve infatti essere effettuata

3

MARCOVECCHIO, Il procedimento sanzionatorio della Consob, , in ALLENA e CIMINI (a cura di), Il potere sanzionatorio delle Autorità amministrative

indipendenti, RULES (Research Unit Law and Economics Studies), in Il diritto dell’economia, n. 1, 2013, p. 154 ss.

4

DONATO, Il procedimento sanzionatorio delle Autorità indipendenti e le deroghe

rispetto alla disciplina generale, in ALLENA e CIMINI (a cura di), Il potere sanzionatorio delle Autorità amministrative indipendenti, RULES (Research Unit Law and Economics Studies), in Il diritto dell’economia, n. 1, 2013, p. 93 ss.

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“entro il termine di centottanta giorni o di trecentosessanta giorni se gli interessati risiedono o hanno sede all’estero”.

Il termine decorre “dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi” che abbiano indotto la Consob a ritenere che si sia verificata una violazione passibile di essere sanzionata dalla stessa.

Il procedimento deve concludersi in un termine che è fissato dallo stesso art. 4 comma 2. Esso infatti deve concludersi entro duecento giorni che decorrono “dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento per i destinatari della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti”.

Viene poi prevista l’ipotesi di un procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di più soggetti: in questo caso il termine è “da considerarsi unico per tutti i destinatari della lettera di contestazione” e decorrerà dal “ trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento dell’ultima notificazione”. La data di conclusione del procedimento sanzionatorio verrà poi “resa nota sul sito dell’Istituto con modalità idonee a garantirne la riservatezza”.

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Il comma 3 dell’art.4 contiene un elenco dei contenuti della lettera di addebito. L’elenco è da considerarsi tassativo e quindi, i contenuti ivi elencati, necessari.

Vi si trovano contenuti relativi ai fatti contestati e alla natura della violazione (“il riferimento all’attività di vigilanza, alle eventuali verifiche ispettive o alla documentazione comunque acquisita dalla quale sia emersa la violazione”lettera a. , “la descrizione della violazione” lettera b. , “l’indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie” lettera c. ), contenuti di carattere tecnico del procedimento (“l’indicazione del numero univoco del procedimento” lettera c-bis, “l’ indicazione dell’ unità organizzativa responsabile del procedimento” lettera d. , il fatto che “ la data di conclusione del procedimento è consultabile nel sito internet della Consob, successivamente all’espletamento delle procedure di notificazione della lettera di contestazione degli addebiti” lettera d-bis, “ l’indicazione dell’ unità organizzativa presso la quale può essere presa visione ed estratta copia dei documenti istruttori e le modalità di presentazione della relativa istanza” lettera e. ), le indicazioni relative alle facoltà dei soggetti destinatari della lettera di contestazione degli addebiti nella fase

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iniziale del procedimento (“di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l’audizione personale nel termine di trenta giorni” lettera f. , per i soggetti che abbiano presentato queste deduzioni e documenti “di presentare proprie deduzioni finali scritte alla Commissione nei trenta giorni successivi alla data di ricezione della relazione finale dell’Ufficio Sanzioni Amministrative prevista dall’ art 6, comma 4” lettera f-bis ) e infine informazioni riguardo alle comunicazioni fra Consob e soggetto interessato (“l’indicazione della casella di posta elettronica certificata, presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio” lettera g. , “l’invito a comunicare con il primo atto utile l’eventuale casella di posta elettronica certificata presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio” lettera h.).

Il comma 4 dell’art. 4 prevede poi un contenuto accessorio e quindi eventuale della lettera di contestazione degli addebiti: quest’ultima infatti conterrà “anche le indicazioni delle modalità con le quali l’interessato potrà effettuare il pagamento in misura ridotta” se alle violazioni si dovesse applicare l’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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Una volta che l’Ufficio Sanzioni Amministrative abbia ricevuto “le deduzioni e i documenti dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti” oppure siano scaduti i termini per la loro presentazione, procederà ad esaminare gli atti del procedimento sanzionatorio. Ha così inizio la fase “istruttoria del procedimento” (art. 6).

Per ragioni di organizzazione dei lavori interni l’Ufficio Sanzioni Amministrative “può chiedere alla Divisione che ha formulato le contestazioni, nonché ad altra unità organizzativa il cui supporto sia ritenuto utile” di redigere “una relazione tecnica sulle difese svolte dai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti e su ogni altro aspetto meritevole di approfondimento” (art. 6, comma 2).

Queste relazioni tecniche, eventualmente richieste, dopo essere state redatte e portate a conoscenza dell’Ufficio Sanzioni Amministrative, dovranno essere trasmesse ai destinatari della lettera di contestazione ai quali, nell’esercizio del proprio diritto di difesa, è riconosciuto un diritto di controreplica che si sostanzia

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nella “facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla ricezione, proprie osservazioni in replica”.

Nel caso in cui quest’ultime vengano presentate il procedimento sanzionatorio subirà una sospensione “per un periodo pari a trenta giorni” che decorrono “dalla data di protocollazione della nota con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative trasmette la relazione tecnica ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti” (art. 6, comma 3).

La fase istruttoria si conclude dopo l’esame degli atti del procedimento quando l’Ufficio Sanzioni Amministrative “predispone una relazione finale nella quale formula proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione ovvero in merito alla archiviazione” (art. 6, comma 4).

Due sono quindi gli esiti della fase istruttoria: se si riterrà che sussistano i presupposti per l’applicazione della sanzione si passerà alla successiva fase decisoria; se, al contrario, si riterrà invece che i presupposti non sussistano si procederà all’archiviazione con il conseguente arresto del procedimento sanzionatorio.

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La relazione dell’Ufficio Sanzioni amministrative viene trasmessa alla Commissione “entro trentacinque giorni precedenti alla scadenza del termine di conclusione del procedimento” (art. 6, comma 4).

Per ragioni di economia processuale, o meglio del procedimento amministrativo, l’art. 7 prevede le ipotesi di “riunione e separazione dei procedimenti”. Quando infatti sussistano le condizioni, l’Ufficio Sanzioni Amministrative può procedere a riunire o a separare i procedimenti, a patto che questo non determini un ritardo nella definizione degli stessi. Questi ultimi vengono riuniti “nei casi in cui la violazione contestata sia stata commessa da più persone con condotte indipendenti” oppure quando “per la natura delle violazioni contestate sia opportuna una valutazione congiunta delle singole posizioni dei soggetti interessati” (art. 7, comma 1).

Viceversa, l’Ufficio Sanzioni Amministrative dispone la separazione dei procedimenti qualora “ ciò sia ritenuto necessario per assicurare il corretto e adeguato esercizio dell’attività

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istruttoria” sempre, ovviamente, a condizione che il procedimento sia “avviato nei confronti di più soggetti” (art.7, comma 2).

La “fase decisoria” (art.8) è quella che conclude il procedimento.

La relazione finale predisposta dall’Ufficio Sanzioni Amministrative viene trasmessa contestualmente, “fatti salvi i tempi occorrenti per l’ eventuale traduzione in lingua straniera”, alla Commissione e ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti a patto che essi, nell’esercizio del proprio diritto di difesa “ abbiamo presentato le deduzioni scritte ai sensi dell’ art. 5, comma 2, ovvero abbiano partecipato all’ audizione prevista dall’ art. 5, comma 4” (art.8, comma 1).

La relazione è trasmessa ai soggetti interessati “con l’omissione delle parti sottratte all’esercizio del diritto d’accesso” (art.8, comma 1). In questo caso il termine di conclusione del procedimento subirà una sospensione; risulterà infatti sospeso “dalla data di protocollazione della relazione dell’Ufficio Sanzioni Amministrative fino alla scadenza del termine per la presentazione

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delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione” (art.8, comma 3).

I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti possono “presentare alla commissione proprie controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni dell’Ufficio Sanzioni Amministrative” (art.8, comma 2). Le controdeduzioni devono essere presentate “entro il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della relazione”.

Questo termine è da ritenersi inderogabile, con l’inevitabile conseguenza che se non venisse rispettato questa facoltà non potrebbe più essere utilizzata, poiché “qualsiasi documento presentato successivamente a tale termine non sarà preso in considerazione” (art. 8, comma 2).

Quest’ultime hanno la funzione di “replicare sinteticamente alle considerazioni dell’ Ufficio Sanzioni Amministrative” (art. 8, comma 4). Il loro contenuto di replica riguarda il “merito alla sussistenza e gravità della violazione contestata” (art. 8, comma 4). Una disposizione di natura pratica specifica che se ci sono delle ragioni per cui le controdeduzioni superassero le quindici pagine

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“esse riportano un indice e una sintesi delle argomentazioni difensive presentate” (art. 8, comma 4).

Il procedimento sanzionatorio può avere tre esiti diversi: potrà infatti concludersi “con l’adozione da parte della Commissione del provvedimento sanzionatorio, dell’atto di archiviazione ovvero della proposta di applicazione di misura di sanzionatoria di competenza di altra amministrazione o autorità” (art. 8, comma 5).

Quale che sia l’esito, gli atti o i provvedimenti adottati, che concludono quindi il procedimento, “sono notificati o comunicati ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti” (art. 8, comma 6).

Il comma 7 dell’art. 8 prevede infine che la disciplina dettata in materia di “fase decisoria” debba applicarsi “anche nel caso in cui la Commissione richieda all’Ufficio Sanzioni Amministrative una relazione integrativa” che deve essere trasmessa “entro 45 giorni, salve motivate ragioni”. Se si verificasse questo caso il termine di conclusione del procedimento subirebbe però una sospensione che decorrerà “dalla data della richiesta della relazione integrativa fino al ventesimo giorno successivo alla scadenza del

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termine per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione integrativa”.

2. Forme di partecipazione dei soggetti coinvolti al procedimento sanzionatorio

Trattandosi di un procedimento che può sfociare nell’adozione di un atto sanzionatorio che andrà a incidere in maniera afflittiva5 direttamente sulla sfera soggettiva del soggetto coinvolto6, nel procedimento sanzionatorio della Consob sono state previste dal legislatore forme di esercizio del diritto di difesa che trovano regolamentazione nell’art. 5 della Delibera 18750.

Quello che ne emerge è che la soluzione adottata è quella di un contraddittorio essenzialmente cartolare (eccezion fatta per l’audizione prevista dall’art. 5, comma 4), ovverosia di uno scambio di memorie e documenti scritti, tra Consob e soggetti destinatari della lettera di contestazione degli addebiti.

5

CUOCOLO, Il potere sanzionatorio delle Autorità indipendenti: spunti per una

comparazione, in Quaderni Reg., 2007, p. 601 ss.

6

TORCHIA, Il potere sanzionatorio della Consob dinanzi alle corti europee e

nazionali, Intervento al Convegno su “40 anni della legge istitutiva della Consob. Dal controllo della trasparenza dell’informazione al presidio della governance”, Milano,

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Dall’art.5, comma 1 è previsto che, già dalla fase istruttoria, quest’ultimi possano esercitare il proprio diritto di difesa “mediante la presentazione di deduzioni scritte e documenti” e tramite “l’accesso agli atti”. In questi frangenti il soggetto interessato può esercitare queste facoltà “anche con l’assistenza di terzi”. Viene quindi riconosciuta al destinatario della lettera di contestazione degli addebiti, pur trattandosi di un procedimento amministrativo, una garanzia tipica del c.d. “giusto processo”, ovvero il diritto alla c.d. difesa tecnica.

In questa fase le eventuali deduzioni scritte e documenti devono essere inviate all’Ufficio Sanzioni Amministrative “entro il termine di legge di trenta giorni dalla data di perfezionamento per il destinatario della lettera di contestazione degli addebiti” (art. 5, comma 2).

Questo termine può essere prorogato, una sola volta, “per un periodo non superiore a trenta giorni” e a patto che ci sia stata una “motivata richiesta” degli stessi. A questi ultimi è inoltre “trasmessa la relazione dell’ Ufficio Sanzioni Amministrative” di modo che sia possibile l’esercizio della facoltà di presentare le proprie

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controdeduzioni scritte ai sensi dell’ art.8, comma 2 (art.5, comma 1)7.

Ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti è inoltre riconosciuto il diritto di accesso agli atti del procedimento, previa richiesta con istanze separate, “alla Divisione che ha formulato le contestazioni” per prendere visione degli atti del procedimento sanzionatorio e ,all’ Ufficio Sanzioni Amministrative, per quanto riguarda l’accesso “esclusivamente agli ulteriori atti del procedimento sanzionatorio confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente all’ avvio del procedimento medesimo” (art.5, comma 3).

Se l’istanza di accesso verrà presentata alla Divisione che ha formulato le contestazioni nel termine previsto dall’ art.5, comma 2 (cioè trenta giorni dalla data di perfezionamento per il destinatario della notifica della lettera di contestazione degli addebiti) il termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti risulterà, per una sola volta, sospeso “dalla data di presentazione dell’istanza fino alla data in cui è consentito l’accesso” (art.5, comma 3).

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Nel quarto e ultimo comma dell’art.5 è disciplinata la facoltà dei soggetti interessati di essere sentiti personalmente a riguardo dei fatti oggetto della lettera di contestazione degli addebiti. Quello dell’audizione è peraltro l’unico caso di partecipazione diretta di questi ultimi al procedimento che, per il resto si risolve, come già detto, in una partecipazione indiretta (cartolare appunto) che si sostanzia nella possibilità di inviare atti scritti di replica a quelli della Pubblica Amministrazione (documenti, deduzioni e controdeduzioni che siano).

Entro, anche in questo caso, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 5, comma 2 , si può chiedere dunque, con istanza separata, di essere sentiti personalmente. L’Ufficio Sanzioni Amministrative provvederà a comunicare agli istanti la data della suddetta audizione che potrà, essere differita (ma non per un periodo superiore a trenta giorni) su richiesta motivata degli stessi.

L’ovvia conseguenza del differimento sarà che il termine di conclusione del procedimento sarà “ sospeso per il periodo intercorrente tra la data inizialmente stabilita per l’audizione e la data di effettivo svolgimento della stessa”.

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Qualora quest’ultima non dovesse tenersi il termine di conclusione sarà invece considerato sospeso per il massimo possibile ovvero trenta giorni. Possono partecipare all’audizione i funzionari della divisione abbia ha formulato le contestazioni, su richiesta dell’Ufficio Sanzioni Amministrative. Deve essere redatto verbale dell’audizione che sarà poi sottoscritto dai presenti partecipanti.

3. L’ opposizione alle sanzioni della Consob: dalla pubblica amministrazione al giudice ordinario. Ragioni della scelta del

legislatore

Se il procedimento sanzionatorio non si concluderà con l’archiviazione verrà adottato un provvedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto destinatario della lettera di contestazione degli addebiti. Contro questo provvedimento è possibile esercitare opposizione. Avviene quindi un passaggio dalla pubblica amministrazione alla giustizia ordinaria. E’ infatti il giudice ordinario l’organo individuato dal legislatore per esercitare eventualmente poteri di revisione sul suddetto provvedimento.

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L’opposizione, seguendo un criterio “territoriale”, può essere infatti proposta, ai sensi dell’art. 195, comma 4 del T.U.F. , alla Corte d’Appello del luogo in cui ha sede la società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione, se invece tale criterio si rivelasse inapplicabile presso la Corte d’Appello del luogo in cui la violazione è stata commessa.

Poiché il T.U.F. non si cura di individuare il soggetto legittimato a proporre opposizione si dovrà seguire la regola dettata dalla legge n. 689 del 1981 art. 22 (“Opposizione all’ordinanza-ingiunzione”), facendo quindi riferimento alla possibilità di promuovere il ricorso per tutti gli “interessati”, che sono stati individuati dalla Corte di Cassazione in tutti coloro che non abbiano solo un interesse che sia meramente di fatto ma, che traggano un vantaggio concreto dalla rimozione del provvedimento8.

Il ricorso, seguendo la disciplina dall’art. 195, comma 4, deve essere notificato all’ Autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio (in questo caso la Consob) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal momento in cui lo stesso è stato

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PAVIOTTI, Le sanzioni amministrative della CONSOB: procedura di irrogazione e

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comunicato al ricorrente e, viene depositato in cancelleria con annessi i documenti offerti in comunicazione, nel termine (anch’esso perentorio) di trenta giorni dal momento della precedentemente detta notifica all’Autorità.

Il termine per proporre ricorso è allungato a sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento al destinatario della sanzione nel caso in cui quest’ultimo risieda all’estero.

Di norma l’opposizione non ha la conseguenza di sospendere l’esecuzione del provvedimento. Tuttavia il giudice cui è devoluta la controversia (Corte d’Appello) può decidere di adottare, con ordinanza non impugnabile, la “sospensione dell’efficacia” (art. 195, comma 5). Questa è l’unica misura cautelare conosciuta nel procedimento d’opposizione.

Una volta presentato il ricorso nel rispetto delle forme previste, il Presidente della Corte d’Appello procederà a designare il “giudice relatore” e fisserà “ con decreto”, che sarà notificato alle parti a cura della Cancelleria almeno sessanta giorni prima della stessa, l’ udienza pubblica per la discussione dell’ opposizione” (art.195, comma 6).

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Nel termine di dieci giorni dalla suddetta, l’Autorità potrà depositare memorie e documenti scritti. Qualora in questa data, in assenza di legittimo impedimento, il ricorrente non dovesse presentarsi, il giudice dichiarerà improcedibile il ricorso e le spese del procedimento saranno poste a carico dell’opponente stesso. Questa decisione è adottata con ordinanza contro la quale è possibile ricorrere in Cassazione.

Se ne verrà ravvisata la necessità, durante questa stessa udienza, il giudice disporrà, anche d’ufficio, l’ assunzione dei mezzi di prova che ritenga necessari, così come l’“audizione personale” di cui le parti abbiano fatto richiesta. Quest’ultime procederanno poi alla discussione orale della causa. La sentenza dovrà essere poi depositata in cancelleria entro sessanta giorni; tuttavia il dispositivo sarà pubblicato anticipatamente (non oltre sette giorni dall’udienza di discussione) tramite deposito in cancelleria quando almeno una delle parti manifesterà di averne interesse.

L’esito del giudizio di opposizione, ai sensi dell’art. 195, comma 7-bis, potrà essere duplice: rigetto o accoglimento dell’opposizione. Nel primo caso le spese del procedimento

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saranno, come è ovvio, poste a carico del ricorrente soccombente, nell’altra eventualità il provvedimento potrà essere “annullato in tutto o in parte” e la sanzione potrà essere ridotta, alternativamente o cumulativamente, nella durata e nell’ammontare.

Una copia della sentenza sarà indi trasmessa dalla Cancelleria della Corte d’Appello alla Consob affinché si possa eseguire, ai sensi dell’art. 195-bis, la pubblicazione della sanzione sul sito della Consob o, in ragione della natura della violazione e degli interessi coinvolti, a ulteriori forme di pubblicità.

4. Il doppio grado dell’opposizione: il ricorso in cassazione L’art. 195 del T.U.F. non fa alcun rifermento alla possibilità di ricorrere in Cassazione avverso la decisione, adottata con sentenza, della Corte d’Appello cui è devoluto il giudizio di opposizione alla sanzione della Consob.

La legge 24 novembre 1981, n.689 all’art 23 stabilisce però che il giudice (ivi il soppresso pretore) risolve il giudizio di opposizione con sentenza che è “inappellabile ma ricorribile per Cassazione”; per questo motivo si apre la strada anche nel procedimento di opposizione ad un doppio grado di giudizio.

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Il fatto che sia soppresso un secondo grado d’appello (quindi di un ulteriore giudizio di merito) è stato ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale visto le particolari esigenze di celerità nella procedura sanzionatoria dell’ illecito amministrativo9

.

In materia di opposizione alle sanzioni della Consob il T.U.F. stabiliva, in passato, che la decisione venisse adottata con decreto, mentre la legge 24 novembre 1981, n. 689 stabiliva e stabilisce ancora che il giudizio di opposizione sia definito, come già detto, con “ sentenza inappellabile ma ricorribile per Cassazione”.

Questa differenza terminologica, non priva di riverberi e conseguenze, determinava la necessità di accedere alla Suprema Corte con diverse modalità. Nel caso di opposizione generica ad un provvedimento della Pubblica Amministrazione si riteneva infatti che fosse possibile esperire il “ricorso ordinario” ai sensi dell’ art. 360 c.p.c per i motivi indicati nei numeri 1-5 del medesimo (per motivi attinenti alla giurisdizione, per violazione delle norme sulla competenza, per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto de dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, per

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PAVIOTTI, Le sanzioni amministrative della Consob:procedura di irrogazione e

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nullità della sentenza o del procedimento, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), mentre nel caso specifico dell’opposizione ad un provvedimento della Consob si riteneva esperibile, proprio perché l’atto impugnato era un decreto del giudice d’appello, il ricorso straordinario che, ai sensi dell’ art. 111, comma 7 della Costituzione è sempre ammesso, per violazione di legge, contro le sentenze e i provvedimenti degli organi giurisdizionali ordinari o speciali.

Il giudizio della Corte di Cassazione è un giudizio di legittimità.

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