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Aperta la procedura di consultazione per una revisione della legge sull'agricoltura

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(1)

L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero

Comunicato stampa CET-N

Salvaguardia dell'esportazione di bestiame dalla Svizzera

Aperta la procedura di consultazione per una revisione della legge sull'agricoltura

Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale

Segreteria delle commissioni dell'economia e dei tributi

CH-3003 Berna www.parlament.ch wak.cer@pd.admin.ch

La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) mette in consultazione, fino al 4 marzo 2011, il progetto preliminare concernente una

revisione della legge sull'agricoltura per la reintroduzione degli aiuti all’esportazione di bestiame dalla Svizzera.

Nell'ambito dell'iniziativa parlamentare «Salvaguardia dell'esportazione di bestiame dalla Svizzera», depositata l'11 dicembre 2009 dal consigliere nazionale Elmar Bigger, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha elaborato un progetto preliminare per una revisione della legge sull'agricoltura.

Il progetto di legge prevede la reintroduzione degli aiuti all’esportazione di bestiame dalla Svizzera. La base legale per questa tipologia di contributi è stata abrogata con effetto al 1°

gennaio 2010 nel quadro della politica agricola 2011. Considerata la disparità delle condizioni concorrenziali con l’UE e le conseguenti difficoltà nello smercio di bestiame, soprattutto dopo la discesa autunnale dall’alpeggio, si devono stanziare complessivamente 4 milioni di franchi all’anno per incentivare l’esportazione di bestiame. Si prevede di garantire il finanziamento degli aiuti all’esportazione mediante un trasferimento dei fondi per i pagamenti diretti all’interno del credito per l’agricoltura.

La Commissione mette in consultazione, fino al 4 marzo 2011, il progetto preliminare con il relativo rapporto esplicativo. La documentazione riguardante la consultazione può essere scaricata dal sito internet della Cancelleria federale

(http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html).

I pareri devono essere inviati in versione elettronica (in formato PDF e in formato Word) al seguente indirizzo e-mail: geko.blw@evd.admin.ch.

Berna, 20 gennaio 2011 Servizi del Parlamento

Informazioni

Hansruedi Wandfluh, presidente della Commissione, tel. 079 432 92 35

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Vi trovate qui: The Federal Assembly - The Swiss Parliament > Il Parlamento svizzero > Comunicati Stampa > 2011 (i) > CET-N: Aperta la procedura di consultazione per una revisione della legge sull'agricoltura

© Il Parlamento svizzero / CH - 3003 Berna, Colofone, Note legali Iris Hollinger, segretariato della Commissione, tel. 031 322 83 02

(3)

09.510

Iniziativa parlamentare

Salvaguardia dell’esportazione di bestiame dalla Svizzera

Progetto preliminare e rapporto esplicativo della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale

del 17 gennaio 2011

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Compendio

Il progetto di legge prevede la reintroduzione degli aiuti all’esportazione di bestia- me dalla Svizzera. La base legale per questa tipologia di contributi era stata abro- gata con effetto dal 1° gennaio 2010 nel quadro della politica agricola 2011.

Nell’ambito del corrente ciclo di Doha dell’OMC è stata decisa di principio l’abolizione di tutti gli incentivi all’esportazione entro il 2013.

Tenuto conto delle difficoltà nello smercio di bestiame, soprattutto dopo la discesa autunnale dall’alpeggio, e della disparità delle condizioni concorrenziali con l’UE, si devono stanziare complessivamente 4 milioni di franchi all’anno per incentivare l’esportazione di bestiame. Tale misura sarà attuata come nel 2009. In conseguenza della minore differenza di prezzo rispetto all’estero, i contributi per animale am- monteranno a circa il 60 per cento dell’importo previsto allora.

Si prevede di garantire il finanziamento degli aiuti all’esportazione mediante un trasferimento dei fondi per i pagamenti diretti all’interno del credito per l’agricoltura. Ciò presuppone una correzione dei limiti di spesa agricoli per gli anni 2012 e 2013. Eventuali riduzioni necessarie dei pagamenti diretti avverrebbero a carico dei contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano forag- gio grezzo.

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Rapporto

1 Genesi del progetto

1.1 Le richieste dell’iniziativa parlamentare

L’11 dicembre 2009 il consigliere nazionale Elmar Bigger ha depositato un’iniziativa parlamentare che chiede di revocare l’abrogazione dell’articolo 26 del- la legge federale sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), decisa per l’inizio del 2010.

Questo articolo permetteva alla Confederazione di sostenere con contributi l’esportazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati. L’iniziativa parlamentare chiede inoltre che fino al ripristino della base legale il Consiglio fede- rale garantisca la promozione dell’esportazione di bestiame.

1.2 L’esame preliminare dell’iniziativa parlamentare

Il 28 giugno 2010 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio naziona- le (CET-N) ha deciso di dare seguito all’iniziativa parlamentare con 14 voti contro 11. Il 22 ottobre 2010 la Commissione omologa del Consiglio degli Stati (CET-S) ha aderito a questa decisione con 3 voti contro 2 e 2 astensioni. Di conseguenza, la CET-N è stata incaricata di elaborare un proprio progetto (art. 111 cpv. 1 LParl).

In occasione della seduta del 17 gennaio 2011, la CET-N è entrata in materia sul progetto preliminare con 12 voti contro 12 e il voto determinante del presidente, ap- provandolo poi con 13 voti contro 11. La Commissione ha deciso di svolgere una procedura di consultazione presso le cerchie interessate.

2 Linee fondamentali del progetto 2.1 Situazione giuridica ed economica iniziale

Visto che da un punto di vista economico i sussidi alle esportazioni sono considerati strumenti estremamente distorsivi e che non incentivano in alcun modo una produ- zione di qualità conforme al mercato, nel quadro della politica agricola 20111 è stata decisa la soppressione degli aiuti all’esportazione per materie prime agricole e be- stiame da allevamento. Il 14 novembre 2007 il Consiglio federale ha deciso di abro- gare l’articolo 26 della legge federale sull’agricoltura con effetto dal 1° gennaio 2010. È così venuta meno la base legale per promuovere l’esportazione di bestiame con aiuti specifici.

La Confederazione ha sostenuto l’esportazione di bestiame della specie bovina, ovi- na, caprina ed equina mediante un contributo di 5,6 milioni di franchi all’anno (me- dia 2005–2009). In questo modo si sono potuti esportare 4 000–5 000 bovini con un aiuto federale di circa 1 000 franchi per animale. Grazie a fondi supplementari, nel 2009 è stato possibile esportare circa 5 800 bovini. Gli esportatori hanno inoltre ri- cevuto aiuti anche per poche centinaia di capi delle altre specie. Successivamente al-

1 RU 2007 6095

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la soppressione degli aiuti, nel 2010 sono stati esportati soltanto 555 bovini da alle- vamento.

2.2 Necessità d’intervento: considerazioni della Commissione 2.2.1 Argomentazioni della maggioranza

La maggioranza è favorevole a una reintroduzione degli aiuti all’esportazione di be- stiame da allevamento. Con l’abrogazione dell’articolo 26 della legge federale sull’agricoltura si è rinunciato con leggerezza a uno strumento per tutelare e pro- muovere l’agricoltura indigena. La maggioranza della Commissione ritiene che l’esportazione di bestiame da allevamento serva a garantire il futuro dell’industria dell’allevamento in tutti i settori agricoli, ma soprattutto nelle zone di collina e di montagna.

Inoltre, la maggioranza sostiene che con la revisione della legislazione agricola si siano soppressi gli aiuti all’esportazione nell’ipotesi che si concretizzasse definiti- vamente la decisione dell’OMC di eliminare tutti gli strumenti per promuovere le esportazioni. Visto che il ciclo di Doha dell’OMC non è stato concluso, si è ora veri- ficato un trattamento discriminatorio rispetto all’UE, che pratica ancora restituzioni all’esportazione per gli animali vivi.

La maggioranza sottolinea inoltre che con la reintroduzione degli aiuti alle esporta- zioni si può promuovere ogni anno l’esportazione di 4 000-5 000 bovini da alleva- mento, il che sgrava il mercato del bestiame svizzero soprattutto in autunno, dopo la discesa dall’alpeggio. Inoltre ciò permette di rafforzare le relazioni commerciali con acquirenti esteri. Senza gli aiuti alle esportazioni i commercianti di bestiame ve- dranno compromessi tali relazioni, che in futuro saranno difficilmente recuperabili.

Fintanto che non sarà attuato un accordo OMC, la protezione tariffale della carne bovina rimarrà a un livello elevato, di modo che i prezzi svizzeri per il bestiame da macello saranno nettamente più alti che nell’UE. Tale situazione influisce diretta- mente sui prezzi per il bestiame da reddito, anch’essi sostanzialmente più elevati che nei Paesi limitrofi. Senza sostegno delle esportazioni la Svizzera non è concorrenzia- le.

Per attuare la regolamentazione proposta non occorre aumentare il preventivo dell’agricoltura, ma al suo interno si deve piuttosto spostare l’importo previsto dai pagamenti diretti al sostegno del mercato (cfr. n. 2.5).

2.2.2 Argomentazioni della minoranza

La minoranza (Fässler, Favre Charles, Fehr Hans-Jürg, Gysin, Leutenegger Ober- holzer, Müller Philipp, Rechsteiner Paul, Rennwald, Schelbert, Theiler, Thorens Goumaz, Zisyadis) contesta la necessità d’intervento e chiede di non entrare in mate- ria sul progetto di legge. Osserva che a livello internazionale gli aiuti all’esportazione vengono considerati misure economicamente inefficienti che per- turbano sensibilmente il mercato. Proprio per questo motivo nell’ambito del corrente

(7)

ciclo di Doha dell’OMC è stata decisa di principio l’abolizione di tutti gli incentivi all’esportazione entro il 2013.

Secondo la minoranza si deve promuovere l’agricoltura con incentivi per fornire prestazioni d’interesse generale per l’economia e non con strumenti inefficienti che distorcono il mercato. Gli aiuti alle esportazioni favoriscono in primo luogo un gruppo ristretto di commercianti di bestiame, non i contadini, e provocano inoltre un rincaro dei prezzi per i consumatori elvetici. Pertanto il sostegno delle regioni di montagna deve avvenire tramite il sistema dei pagamenti diretti.

La minoranza ritiene che la reintroduzione degli aiuti all’esportazione per il bestia- me da allevamento sia in contraddizione con le precedenti decisioni del Parlamento e, in considerazione delle trattative attuali e future in materia di economia esterna, fornisca un segnale negativo. Inoltre si creerebbe un precedente che in futuro con- sentirebbe ad altri settori di esigere sovvenzioni analoghe per i loro prodotti.

La minoranza della Commissione conclude infine ricordando che l’UE continua a sostenere l’esportazione di bestiame con sussidi soltanto verso Paesi che non sono membri dell’UE e che non è ammesso sovvenzionare il commercio tra gli Stati membri. Per questo motivo gli esportatori svizzeri di bestiame continuano a benefi- ciare delle medesime condizioni nel loro mercato principale, vale a dire quello euro- peo.

2.3 Principali indirizzi della regolamentazione proposta

Per promuovere l’esportazione di bestiame da allevamento è necessario concedere complessivamente 4 milioni di franchi all’anno. Questo strumento deve essere im- plementato per le medesime categorie di animali e alle stesse condizioni del 2009.

Pertanto il Consiglio federale stabilisce i principi nell’ordinanza del 14 novembre 2007 sull’allevamento di animali (OAlle; RS 916.310). Il contributo per ogni anima- le, in base a specie, razza, sesso e Paese di destinazione, nonché in base ad altri cri- teri, deve essere stabilito nell’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernen- te la concessione di contributi nell’allevamento di animali (RS 916.310.31), che sta- bilisce inoltre le esigenze qualitative che devono soddisfare gli animali esportati. I contributi per ogni animale devono ammontare a circa il 60 per cento dell’importo del 2009 perché si sono ridotte le differenze di prezzo rispetto all’estero. Ad esem- pio si è potuta promuovere l’esportazione di vacche e giovenche gravide verso Italia e Georgia rispettivamente con 630 e 750 franchi per animale.

Come è avvenuto fino alla fine del 2009, le organizzazioni di allevamento devono essere nuovamente incaricate dell’esecuzione, verificare il diritto ai contributi e ver- sarli agli esportatori.

2.4 Calendario parlamentare ed entrata in vigore

Allo scopo di sgravare il mercato del bestiame da allevamento dopo la discesa dall’alpeggio sarebbe opportuna un’entrata in vigore nell’autunno 2011.

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Per ottenere una reintroduzione degli aiuti all’esportazione per l’autunno del 2011, tenendo conto del termine referendario di tre mesi, il Consiglio nazionale dovrà ap- provare nel corso della sessione speciale dell’aprile 2011 sia la proposta di modifica della legge sull’agricoltura che il decreto federale concernente la modifica del decre- to federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2012 e 2013. Il Consiglio degli Stati potrà trattare il progetto durante la successiva sessione estiva. Tuttavia, per rispettare questo calendario si dovrà ridurre il periodo di tre me- si previsto abitualmente per la procedura di consultazione. La Commissione fa rife- rimento all’articolo 7 capoverso 3 della legge sulla consultazione2, che in caso d’urgenza permette eccezionalmente di abbreviare il termine per rispondere. Le mo- difiche a livello di legge comportano adeguamenti del diritto regolamentare. Le ne- cessarie disposizioni di ordinanza dovranno essere emanate contemporaneamente all’entrata in vigore della nuova legge.

2.5 Finanziamento

Per entrare in vigore nell’autunno del 2011 si dovrebbero richiedere i mezzi necessa- ri nell’ambito della procedura per la domanda di crediti aggiuntivi al preventivo 2011.

A partire dal 2012 si garantirebbe il finanziamento degli aiuti all’esportazione me- diante un trasferimento di fondi per i pagamenti diretti all’interno dei limiti di spesa 2012 e 2013 per l’agricoltura. Eventuali tagli necessari dei pagamenti diretti riguar- derebbero in primo luogo i contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo di cui all’articolo 73 della legge sull’agricoltura.

3 Commento alle singole disposizioni Art. 53 Esportazione di bestiame da allevamento

I contributi all’esportazione possono essere versati per il bestiame da allevamento della specie bovina, equina, ovina e caprina. Il Consiglio federale disciplina le di- sposizioni esecutive in virtù dell’articolo 177 della legge sull’agricoltura, attenendo- si alle condizioni quadro valide nel 2009.

Mediante la modifica del decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2012 e 2013 vengono trasferiti 8 milioni di franchi dai pagamenti diretti ai provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio.

Le cifre indicate nel progetto preliminare di decreto federale concernente la modifica del decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2012 e 2013 si fondano sulla corrispondente proposta formulata dal Consiglio fede- rale nel suo messaggio del 30 giugno 20103. Sulla base delle decisioni prese nel frat- tempo da Governo e Parlamento sul Programma di consolidamento 2012–2013, le cifre dovranno essere adeguate prima della deliberazione nelle Camere. Per la con- sultazione è importante la proposta di trasferire 8 milioni di franchi.

2 RS 172.061

3 FF 2010 4475

(9)

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

All’interno del credito per l’agricoltura, si devono trasferire 4 milioni di franchi dai pagamenti diretti al sostegno del mercato. Per poter risparmiare questo importo dai pagamenti diretti si prevede, per ogni unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo, di ridurre di 5 franchi tutti i contributi per gli animali da reddito che consu- mano foraggio grezzo conformemente all’articolo 32 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13).

Trattandosi di una nuova spesa ricorrente, essa è subordinata al freno alle spese e necessita pertanto dell’approvazione da parte della maggioranza dei membri di cia- scuna Camera (maggioranza qualificata).

L’esecuzione richiede un certo onere supplementare in termini di personale per le organizzazioni di allevamento e per l’Ufficio federale dell’agricoltura.

4.2 Idoneità all’esecuzione

La reintroduzione di uno strumento che ha funzionato per molti anni non comporta particolari difficoltà di esecuzione.

5 Rapporto con il diritto internazionale ed europeo Il diritto europeo vigente consente la promozione delle esportazioni di animali ri- produttori di razza pura in tutti i Paesi al di fuori dell’UE. Per la specie bovina, nel dicembre del 2010 l’UE ha rimborsato circa 100 franchi per animale.

La comunità internazionale considera gli aiuti alle esportazioni misure che perturba- no il mercato. Nel 2005, durante una conferenza dei ministri dell’OMC tenutasi nel quadro delle attuali trattative dell’OMC, è stata decisa di principio l’abolizione degli incentivi all’esportazione entro il 2013. Tuttavia, occorre ricordare che qualora si concludessero i negoziati dell’OMC, si dovrebbero abolire rapidamente tutti i con- tributi all’esportazione.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità e legalità

La presente modifica si fonda sull’articolo 104 della Costituzione federale (Cost.;

RS 101).

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6.2 Delega di competenze legislative

La presente modifica della legge sull’agricoltura non implica alcuna norma di delega per l’emanazione di una normativa d’attuazione autonoma. Il Consiglio federale, nell’ambito della sua competenza di emanare disposizioni d’esecuzione (art. 177 LAgr) attuerà le necessarie concretizzazioni nell’ordinanza sull’allevamento di ani- mali e nell’ordinanza sui pagamenti diretti.

6.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., l’Assemblea federale emana sot- to forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto.

(11)

Legge federale

sull’agricoltura

Progetto preliminare (Legge sull’agricoltura, LAgr)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazio- nale del ...1;

visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta:

Minoranza (Fässler, Favre Charles, Fehr Hans-Jürg, Gysin, Leutenegger O- berholzer, Müller Philipp, Rechsteiner Paul, Rennwald, Schelbert, Theiler, Thorens Goumaz, Zisyadis)

Non entrata in materia

I

La legge del 29 aprile 19983 sull’agricoltura è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 48

Sezione 2: Bestiame da allevamento e da macello, carne, lana di pecora e uova

Art. 53 Esportazione di bestiame da allevamento

La Confederazione può sostenere l’esportazione di bestiame da allevamento della specie bovina, equina, ovina e caprina mediante contributi.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

1 FF 2011 ...

2 FF 2011 ...

3 RS 910.1

(12)

AS 2002

(13)

Decreto federale

Progetto preliminare

concernente la modifica del decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2012 e 2013

del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazio- nale del …1;

visto il parere del Consiglio federale del …2, decreta:

Minoranza (Fässler, Favre Charles, Fehr Hans-Jürg, Gysin, Leutenegger O- berholzer, Müller Philipp, Rechsteiner Paul, Rennwald, Schelbert, Theiler, Thorens Goumaz, Zisyadis)

Non entrata in materia

I

Il decreto federale del …3 che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2012 e 2013 è modificato come segue:

Art. 1

Per gli anni 2012 e 2013 sono stanziati i seguenti importi massimi:

b. per i provvedimenti intesi a promuovere 771 milioni di franchi;

la produzione e lo smercio

c. per il versamento di pagamenti diretti 5606 milioni di franchi.

1 FF 2011 …

2 FF 2011 …

3 FF 2011 …

(14)

AS 2002 II

Il presente decreto non sottostà a referendum.

(15)

N a t i o n a l r a t C o n s e i l n a t i o n a l C o n s i g l i o n a z i o n a l e

C u s s e g l n a z i u n a l

Ai destinatari della procedura di

consultazione sull'iniziativa parlamentare

«Salvaguardia dell'esportazione di bestiame dalla Svizzera»

Commissione dell'economia e dei tributi

CH-3003 Berna

Il Presidente

20 gennaio 2011

Salvaguardia dell'esportazione di bestiame dalla Svizzera (iniziativa parlamentare 09.510n)

Apertura della procedura di consultazione Gentili Signore, egregi Signori,

nell'ambito dell'iniziativa parlamentare «Salvaguardia dell'esportazione di bestiame dalla Svizzera», depositata l'11 dicembre 2009 dal consigliere nazionale Elmar Bigger, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha accolto il 17 gennaio 2011 un progetto preliminare concernente una revisione della legge sull'agricoltura. Con la presente Vi sottoponiamo questo progetto preliminare per presa di posizione nell’ambito della procedura di consultazione.

La procedura di consultazione è eseguita in forma elettronica. Potete scaricare la relativa documentazione dal sito Internet della Cancelleria federale

(http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html).

Per sostenere il mercato del bestiame già al momento della discesa dall'alpeggio è opportuno che la revisione entri in vigore nell'autunno 2011. In tal senso, è necessario che il progetto venga sottoposto al Consiglio nazionale già nell'aprile 2011. Per questa ragione è inevitabile dimezzare la durata della procedura di consultazione, cosa che l'articolo 7 capoverso 3 lettera a della legge sulla consultazione ci autorizza a fare nei casi di progetti urgenti. Il termine per inoltrare i pareri è quindi fissato al 4 marzo 2011. Confidando nella Vostra comprensione per i tempi ristretti, Vi chiediamo di inviare, al più tardi entro la data menzionata, la versione elettronica del Vostro parere (in formato PDF e in formato Word) al seguente indirizzo di posta elettronica: geko.blw@evd.admin.ch.

Per eventuali domande e ulteriori informazioni siete invitati a contattare Jacques Chavaz (Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, 031 322 25 02).

Vi ringraziamo sin d’ora per la Vostra collaborazione.

Distinti saluti

(16)

2

Hansruedi Wandfluh

(17)

Liste der Vernehmlassungsadressaten Liste des destinataires

Elenco dei destinatari

Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061)

1. Kantone / Cantons / Cantoni ... 2 2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques

repésentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale 3 3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /

associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna ... 5 4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de

l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali

dell'economia ... 5 5. Eingeladene interessierte Kreise / Milieux intéressés invités / gruppi di interesse

invitati ... 6

Stand: 23.9.2010

(18)

1. Kantone / Cantons / Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich Kaspar Escher-Haus

8090 Zürich

Staatskanzlei des Kantons Bern Postgasse 68

3000 Bern 8

Staatskanzlei des Kantons Luzern Bahnhofstrasse 15

6002 Luzern

Standeskanzlei des Kantons Uri Postfach

6460 Altdorf 1

Staatskanzlei des Kantons Schwyz Postfach

6431 Schwyz

Staatskanzlei des Kantons Obwalden Rathaus

6060 Sarnen

Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Rathaus

6370 Stans

Regierungskanzlei des Kantons Glarus Rathaus

8750 Glarus

Staatskanzlei des Kantons Zug Postfach 156

6301 Zug

Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg

Staatskanzlei des Kantons Solothurn Rathaus

4509 Solothurn

Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Rathaus, Postfach

4001 Basel Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Rathausstrasse 2

4410 Liestal

Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Beckenstube 7

8200 Schaffhausen Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Regierungsgebäude

Postfach 9102 Herisau Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Marktgasse 2

9050 Appenzell

Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Regierungsgebäude

9001 St. Gallen

Standeskanzlei des Kantons Graubünden Reichsgasse 35

7001 Chur

Staatskanzlei des Kantons Aargau Regierungsgebäude

5000 Aarau

Staatskanzlei des Kantons Thurgau Regierungsgebäude

8510 Frauenfeld

(19)

Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Piazza Governo 6501 Bellinzona

Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud Château cantonal

1014 Lausanne

Chancellerie d’Etat du Canton du Valais Palais du Gouvernement 1950 Sion

Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel Château

2001 Neuchâtel

Chancellerie d’Etat du Canton de Genève Rue de l’Hôtel-de-Ville 2 1211 Genève 3

Chancellerie d’Etat du Canton du Jura Rue du 24-Septembre 2

2800 Delémont

Konferenz der Kantonsregierungen Sekretariat

Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 444 3000 Bern 7

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques repésentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale BDP Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz

PBD Parti Bourgeois-Démocratique Suisse BDP Schweiz Postfach 119 3000 Bern 6

CVP Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz PDC Parti démocrate-chrétien suisse

PPD Partito popolare democratico svizzero PCD Partida cristiandemocrata svizra

Postfach 5835 3001 Bern

FDP. Die Liberalen

PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali

PLD. Ils Liberals

Sekretariat Fraktion und Politik Neuengasse 20

Postfach 6136 3011 Bern

SP Schweiz Sozialdemokratische Partei der Schweiz PS Parti socialiste suisse

PS Partito socialista svizzero

PS Partida socialdemocrata da la Svizra

Postfach 7876

3001 Bern

(20)

SVP Schweizerische Volkspartei UDC Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro PPS Partida Populara Svizra

Postfach 8252 3001 Bern

CSP Christlich-soziale Partei PCS Parti chrétien-social PCS Partito cristiano sociale PCS Partida cristian-sociala

Sekretariat Eichenstrasse 79 3184 Wünnewil

EDU Eidgenössisch-Demokratische Union UDF Union Démocratique Fédérale UDF Unione Democratica Federale

Postfach 3601 Thun

EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz PEV Parti évangélique suisse

PEV Partito evangelico svizzero PEV Partida evangelica da la Svizra

Nägeligasse 9 Postfach 294 3000 Bern 7

Grüne Partei der Schweiz

Les Verts Parti écologiste suisse I Verdi Partito ecologista svizzero La Verda Partida ecologica svizra GB Grünes Bündnis

AVeS: Alliance Verte et Sociale AVeS: Alleanza Verde e Sociale

Waisenhausplatz 21 3011 Bern

Grünliberale Partei Schweiz Postfach 367

3000 Bern 7

Lega dei Ticinesi Norman Gobbi

casella postale 64 6776 Piotta PdAS Partei der Arbeit der Schweiz

PST Parti suisse du Travail – POP PSdL Partito svizzero del Lavoro PSdL Partida svizra da la lavur

25, Vieux-Billard

1211 Genève 8

(21)

Alternative Kanton Zug Postfach 4805 6304 Zug

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband Postfach

3322 Urtenen-Schönbühl

Schweizerischer Städteverband Florastrasse 13

3000 Bern 6

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Postfach 7836 3001 Bern

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse

Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation

Postfach 8032 Zürich

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

Postfach

3001 Bern

(22)

Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse

Unione svizzera degli imprenditori

Postfach 8032 Zürich

Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)

Haus der Schweizer Bauern Laurstrasse 10

5200 Brugg Schweizerische Bankiervereinigung (SBV)

Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association

Postfach 4182 4002 Basel

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)

Postfach 3000 Bern 23

Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz)

Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)

Postfach 1853 8027 Zürich

Travail.Suisse Postfach 5775

3001 Bern

5. Eingeladene interessierte Kreise / Milieux intéressés invités / gruppi di interesse invitati

Genossenschaft swissherdbook Zollikofen Schützenstrasse 10 Postfach 691 3052 Zollikofen Schweizerischer Holsteinzuchtverband Grangeneuve

1725 Posieux

Schweizer Braunviehzuchtverband Chamerstrasse 56

6300 Zug

Mutterkuh Schweiz Laurstrasse 10

Postfach 5201 Brugg

Schweizerischer Schafzuchtverband Postfach 238

3360 Herzogenbuchsee

(23)

Schweizerischer Ziegenzuchtverband Belpstrasse 16 Postfach 3000 Bern 14 Schweizerischer Freiberger Zuchtverband Les Longs Prés

1580 Avenches

Zuchtverband CH-Sportpferde Les Longs Prés

PF 125

1580 Avenches Schweizerischer Viehhändler-Verband Kasernenstrasse 97

Postfach 355 7007 Chur

Vianco AG Laurstrasse 10

Postfach 800 5201 Brugg

Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter Schützenstrasse 10 Postfach 691 3052 Zollikofen

Schweizer Rindviehproduzenten Laurstrasse 10

5201 Brugg Schweizerischer Alpwirtschaftlicher Verband Seilerstrasse 4

Postfach 7836 3001 Bern

Schweizer Milchproduzenten Weststrasse 10

Postfach 3000 Bern 6

Konsumentenforum kf Belpstrasse 11

3007 Bern

Stiftung für Konsumentenschutz Monbijoustr. 61

Postfach 3000 Bern 23 Fédération romande des consommateurs case postale 6151

1002 Lausanne Associazione consumatrici della Svizzera Italiana Via Polar 46

casella Postale 165

6932 Lugano-Breganzona

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