CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Pianificazione, Mobilità e TPL, Manutenzione Strade e Segnaletica Determinazione del Registro Generale
N. 892 / 2020
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON SEMAFORI A CHIAMATA E RIALZATI-SISTEMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA L.C. GENERAL SCAVI SRL - CUP I511B19000340004 - CIG 803252487E
IL DIRIGENTE RICHIAMATI I SEGUENTI
la determinazione a contrarre n. 973/2019 con cui si approvava il progetto esecutivo relativo ai
“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON SEMAFORI A CHIAMATA E RIALZATI, SISTEMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO” da affidarsi con procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
la Determinazione Dirigenziale n. 1202/19 con la quale i lavori in argomento venivano aggiudicati alla ditta I.G.E.S. a fronte di un ribasso del 25,21% sull'importo lordo posto a base di gara di Euro 490.104,01 per lavori, oltre euro 9.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre iva di legge, per effetto del quale il corrispettivo contrattuale è venuto a definirsi in Euro 376.248,79 oltre Iva differenziata per complessivi Euro 436.448,60;
il contratto stipulato in data 22/01/2020 al n° 8861 di Rep., registrato a Vigevano il 31/01/2020 al n°
1456 serie 1T.
la Determinazione Dirigenziale n. 842/2019, con cui si affidava, all’Ing. Balestra il servizio tecnico di coordinatore della di sicurezza nella fase della progettazione e della esecuzione, a fronte del corrispettivo di Euro 3.600,63, oltre cont. Prev. C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. 22%, per un totale di Euro 4.568,49;
DATO ATTO CHE
la ditta appaltatrice, con propria nota P.G. n.52857/20 (agli atti del RUP) ha richiesto l’autorizzazione al subappalto a favore dell’impresa L.C. GENERAL SCAVI SRL. per le lavorazioni di cui alla Cat. OG 3 “Lavori di asfaltatura”per un importo presunto di Euro 40.000,00.=,di cui Euro 1.200,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge;
VISTA
la documentazione inerente agli atti del RUP, di seguito richiamata :
a) Contratto di subappalto del 10/09/2020 tra la ditta I.G.E.S. SRL e la ditta L.C. GENERAL SCAVI SRL;
b) Attestazione SOA n. 22461/16/00 per la categoria OG3 dell’impresa subappaltatrice;
c) Certificato ISO 9001:2015 dell’impresa subappaltatrice ; d) Certificato di iscrizione camerale dell’impresa subappaltatrice;
e) Certificato di iscrizione WHITE LIST del 11/06/2020;
f) Documento Unico Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in regola dell’impresa subappaltatrice con scadenza al 14/10/2020;
g) Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
h) Dichiarazione sostitutiva attestante:
1. possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. dichiarazione antimafia di cui all’art. 67 della Legge n. 159/2011;
3. dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. dichiarazione sostitutiva del Casellario Giudiziale;
5. dichiarazione CCNL applicato e iscrizione Enti Previdenziali;
6. dichiarazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 per idoneità sicurezza valutazione rischi;
7. insussistenza di forme di collegamento o controllo tra l’impresa aggiudicataria e la ditta subappaltatrice, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile.
ACCERTATO CHE
in adempimento a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta aggiudicataria :
- ha espresso già all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra rientranti nella categoria principale;
- ha provveduto al deposito dei contratti di estensione del subappalto originario e del nuovo subappalto per le opere di completamento, contestualmente alle date di richiesta di autorizzazione dei medesimi;
CONSIDERATO CHE
l’Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l’esercizio dei subappalti, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti, al trascorrere del tempo previsto per legge dalla richiesta, si perfezionerebbe il silenzio-assenso;
PRECISATO CHE
ai sensi del comma 9, dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione la seguente documentazione :
- documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, nonché periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
ATTESO CHE
per il subappalto verranno attuati gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al 20% sull’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
il CIG principale è 803252487E, il CUP è I511B19000340004;
il Codice Ufficio del Servizio Pianificazione, Mobilità e TPL, Manutenzione Strade e Segnaletica da riportare nella fatturazione elettronica è 20;
il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Paolo Valentini;
l’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza è affidato all’Ing. Balestra.
DATO ATTO
altresì che i responsabili dell’istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al “Codice di comportamento” verificando l’insussistenza dell’obbligo di astensione;
VISTI
il D.Lgs. n. 50/2016, il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. DI AUTORIZZARE, per quanto argomentato in premessa, l’Impresa I.G.E.S. SRL appaltatrice dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON SEMAFORI A CHIAMATA E RIALZATI, SISTEMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO” a subappaltare alla ditta L.C. GENERAL SCAVI SRL per le lavorazioni di cui alla Cat. OG 3 per un importo presunto di Euro 40.000,00.=, compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A di legge;
2. DI PRECISARE che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e che l'appaltatore dell’impresa assegnataria dei lavori e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice deve trasmettere a questa Amministrazione, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile e copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.
3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al RUP, al DL e al Coordinatore della Sicurezza, affinché provvedano, per quanto di competenza; nonché alle ditte interessate dal presente provvedimento, ai sensi della legge 241/90.
4. DI PROVVEDERE ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione della presente Determinazione Dirigenziale, ivi compresa la trasmissione dei dati relativi all’anagrafica della ditta subappaltatrice all’Osservatorio dei Lavori Pubblici - Sezione Regionale per la Lombardia.
5. DI DARE ATTO che il pagamento del subappaltatore verrà effettuato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 13, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando la somma già impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 1202/19 sub imp. 736/20 del Bilancio 2020 relativa ai lavori in argomento.
6. DI PRECISARE, come stabilito dalla normativa vigente, che l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
8. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
DETERMINAZIONE AD OGGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON SEMAFORI A CHIAMATA E RIALZATI-SISTEMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA L.C. GENERAL SCAVI SRL - CUP I511B19000340004 - CIG 803252487E
Ufficio Proponente Servizio Pianificazione, Mobilità e TPL
Responsabile istruttoria\procedimento Dott.ssa Carella/geom. Valentini
Lì, 25/09/2020 IL DIRIGENTE MARTINI DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CONTRATTO DI SUBAPPALTO
tra
la società I.G.E.S. Srl - con sede in Pregnana Milanese (MI), via Dei Rovedi n. 28/30 – C.F. e P.IVA 08867370960, in persona del Sig. Lorenzo Lerose nella sua qualità di Legale Rappresentante in seguito denominata “Subappaltante “
e
la società LC GENERAL SCAVI S.R.L. con sede legale in Cilavegna (PV) Via Carlo Marx N. 10 - C.F. e P.IVA 02307880183 in persona del Sig. Crepaldi Luca nella sua qualità di Amministratore Unico in seguito denominata semplicemente “Subappaltatrice”
premesso
che la stessa LC GENERAL SCAVI S.R.L. risulta iscritta :
1. Presso la competente C.C.I.A.A. di Pavia con numero di iscrizione: 02307880183;
2. Risulta essere in possesso di valido Attestatazione SOA n. 22461/16/00 rilasciata il 09/07/2020 da ESNA SOA;
3. Risulta intestataria delle seguenti posizioni assicurative:
presso I.N.A.I.L. sede di Pavia con Codice ditta n. 18458880/05;
presso I.N.P.S. sede di Pavia con posizione n. 5707621925;
presso la CASSA EDILE sede di Pavia con codice ditta n. 8901;
dato atto
1. che la Stazione Appaltante: CITTÀ DI VIGEVANO con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 25 - 27029 Vigevano (PV) ha affidato, ha seguito di gara a procedura aperta, alla società I.G.E.S. Srl i lavori di REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON SEMAFORI A CHIAMATA E RIALZATI, SISTEMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO;
2. che la Subappaltatrice risulta disporre di capitali, capacità tecniche, macchine e attrezzature necessari e sufficienti per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle opere commesse con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
3. che la Subappaltatrice è in grado di trasmettere tutto quanto indicato all’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 in regime di documentazione di subappalto;
4. che non sussistono tra la Subappaltante e la Subappaltatrice forma alcuna di controllo e di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile;
si conviene e si stipula quanto segue:
le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto , anche ai sensi e per gli effetti della legge 23 ottobre 1990 n° 300 della normativa antimafia e successive modifiche e integrazioni.
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
La società I.G.E.S. Srl intende affidare alla società LC GENERAL SCAVI S.R.L.i seguenti lavori in subappalto :
lavori di asfaltatura (categoria OG3)
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relativi all’appalto di cui in premessa e secondo le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.
La Subappaltatrice dichiara di conoscere e quindi di accettare tutte le disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto e di assumere ogni onere in esso contenuto nessuno escluso.
ART. 2 – ONERI A CARICO DELL’IMPRESA SUBAPPALTATRICE
La Subappaltatrice assume espresso impegno a sostenere direttamente i seguenti oneri:
A) fornire sul luogo oggetto dei lavori tutte le macchine, le attrezzature e le maestranze necessarie all’esecuzione delle opere affidate e di provvedere all’esecuzione delle stesse secondo le caratteristiche geometriche e strutturali indicate dalla Direzione Lavori e per quanto riguarda la Subappaltante I.G.E.S. Srl dal responsabile geom. Lorenzo Lerose;
B) rendere tempestivamente edotta la Subappaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646 e successive integrazioni e modificazioni, di ogni variazione intervenuta riguardante i requisiti soggettivi del titolare e degli amministratori e dell’eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli art. 10 e 10ter della legge 31 maggio 1965 n° 575 e successive modifiche;
C) provvedere all’Assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro ed alle previdenze sociali, di adempiere a tutte le altre incombenze di legge e di provvedere alla stipula di congrue polizze RCT e RCO. La Subappaltatrice sarà in ogni caso responsabile di eventuali danni causati a terzi durante l’esecuzione dei lavori se dovuti a imperizia nell’uso delle attrezzature da parte delle maestranze;
D) a richiesta della Subappaltante, di consentire alla medesima, di prendere visione dei libri paga, del Libro Unico (ex Libro Matricola) , nonché di tutti gli altri documenti occorrenti a dimostrare la regolarità contributiva.
E) far pervenire alla Subappaltante la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali del lavoro assunto.
F) provvedere alla eventuale manutenzione delle opere eseguite fino al collaudo (il termine ultimo di esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 150 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori);
Tutte le spese derivanti alla Subappaltatrice in osservanza agli obblighi sopra indicati, nonché gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo alla Subappaltatrice per l’organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per dare compiuti a regola d’arte o lavori oggetto del presente contratto, debbono intendersi compresi nei prezzi convenuti, così come tutti gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere.
ART. 3 – ONERI A CARICO DELL’ IMPRESA SUBAPPALTANTE
A. La Subappaltante provvederà a trasmettere alla Stazione Appaltante copia del presente contratto.
B. La Subappaltante garantisce di aver ottemperato agli obblighi posti a suo carico per ciò che concerne l’approntamento delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e smi. La stessa provvederà a trasmettere copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dalla Stazione Appaltante alla Subappaltatrice ed a curare il necessario coordinamento con quest’ultima.
ART. 4 - NORME CHE REGOLANO IL PRESENTE CONTRATTO
Il presente contratto, per quanto nello stesso non espressamente derogato, è soggetto a tutte le norme, patti e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto per i lavori di cui all’oggetto, a
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tutti gli elaborati progettuali, nessuno escluso, che l’esecutore dichiara espressamente di ben conoscere, che per espressa volontà delle parti vengono allegati al presente contratto e a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di subappalto regolate dall’ art. 105 -D.Lgs. 50/2016 e smi.
ART. 5 - QUALITA’ DEI MATERIALI
I materiali necessari per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovranno essere delle migliori qualità e dovranno rispondere ai requisiti dalle norme di Legge e di Capitolato.
ART. 6 – INIZIO, DURATA DEI LAVORI E PENALITA’
I lavori di cui al presente contratto inizieranno e saranno portati a termine secondo il programma lavori, che dovrà essere concordato con il personale tecnico della Subappaltante all’atto della sottoscrizione del contratto medesimo.
La Subappaltatrice non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione che per eventuali sospensioni e successive riprese di lavoro delle singole opere commesse, che venissero ordinate dall’Impresa Subappaltante in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo, in dipendenza dell’esercizio di facoltà proprie del committente dell’opera o per esigenze di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di impresa terza o di ditta interessata alla complessiva esecuzione dell’opera stessa.
Resta impregiudicato peraltro il diritto della Subappaltatrice ad una congrua proroga del termine fissato per l’ultimazione dei lavori.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere oggetto del presente contratto rispetto ai termini stabiliti nel programma lavori o al nuovo maggior termine eventualmente concordato tra le parti, e sempre che il ritardo sia imputabile alla Subappaltatrice, verrà applicata nei confronti dell’impresa medesima una penale pari a quella stabilità nel Capitolato Speciale d’Appalto, salva la dimostrazione del maggiore danno subito dalla Subappaltante e salva sempre l’eventuale risoluzione anticipata del contratto per una delle cause di cui al successivo art.12.
ART. 7 - IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI
L’importo totale dei lavori ammonta ad €. 40.000,00 (Euro quarantamila/00) di cui €. 1.200,00 (Euro milleduecento/00) per oneri di sicurezza.
L’importo non sarà soggetto a variazioni.
ART. 8 - PREZZI UNITARI E LORO INVARIABILITA’
La descrizione dei lavori di cui al presente contratto è riportato all’ART. 20 del presente contratto
I prezzi comprendono :
- qualsiasi prestazione di mano d’opera, comprensiva di ogni onere relativo a tutte le assicurazioni e contribuzioni di legge;
- i trasporti di macchinari e materiali sul cantiere;
- gli oneri per installazioni di cantiere e ripiegamento di qualsiasi attrezzatura alla fine dei lavori;
- gli oneri per la posa del materiale segnaletico;
- gli oneri per i tracciamenti;
- gli oneri derivanti dalla messa in sicurezza del cantiere comprese tutte quelle opere provvisionali che la Direzione Lavori e/o il Coordinatore della Sicurezza e/o la Subappaltante ritenessero indispensabili
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I prezzi resteranno fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche in deroga a quanto previsto dall’Art.1664 C.C. e non saranno soggetti a revisione.
La Subappaltante pratica, per le prestazioni affidate alla Subappaltatrice, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%.
Le lavorazioni descritte all’ART. 20 sono comprensive degli oneri della sicurezza stimati, in comune accordo, in € 1.200,00 (Euro milleduecento/00) sui quali non è stato applicato alcun ribasso.
ART 9 - SITUAZIONI LAVORI – PAGAMENTI
La Subappaltatrice presenterà al Subappaltante la situazione lavori eseguiti e quest’ultima, senza indugio, la sottoporrà a sua volta alla Direzione Lavori. Tali situazioni, ove confermate dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante, all’atto stesso dell’emissione dei singoli S.A.L. da parte della D.L daranno facoltà alla Subappaltatrice di emettere le relative fatture, non assoggettate ad I.V.A. come previsto dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 Art.1 comma 44 (Reverse Charge) relativamente agli importi di competenza. Il pagamento verrà corrisposto direttamente dalla Stazione Appaltante, come previsto all’Art. 45 - Pagamenti dei subappaltatori – del CSA.
ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DELLE OPERE AFFIDATE
La Subappaltatrice non potrà cedere, neppure in parte, a terzi le opere oggetto del presente contratto.
In caso di inosservanza di tale divieto il contratto si intenderà risolto fin dall’origine, salvo il diritto della Subappaltante al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti posti in essere dalla Subappaltatrice per violazione delle vigenti norme di legge ivi compresa quella di cui all’art. 21 della legge 31 settembre 1982 n° 646 e successive integrazioni e modificazioni.
ART. 11 – ADEMPIMENTI NORMATIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI
La Subappaltatricesi impegna ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi saranno addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo;
La Subappaltatrice si impegna inoltre all’adempimento di tutte le Norme di Legge e contrattuali relative all’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie ed alla Previdenza Sociale.
A tal fine dovrà presentare alla Subappaltante, prima dell’inizio dei lavori la documentazione attestante l’avvenuta denuncia agli Enti Assicurativi, Antinfortunistici e Previdenziali.
Dovrà inoltre trasmettere alla Subappaltante, con periodicità mensile, la documentazione attestante la regolarità contributiva rilasciata dagli Enti preposti (D.U.R.C.).
Nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo suddetto, la Subappaltante, in attesa dell’adempimento, avrà il diritto di sospendere il pagamento di quanto contrattualmente dovuto al subappaltatore che fin da ora rinuncia ad avanzare pretese ed a proporre domande e azioni, accettando che le somme trattenute a questo titolo siano infruttifere di interessi.
La Subappaltatrice assume su di se ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa all’esecuzione dei lavori assunti in appalto, o per fatti derivanti dall’esecuzione stessa, operando in maniera autonoma, a proprio totale rischio.
In relazione a ciò nominerà quale proprio Rappresentante un proprio Tecnico che sarà preposto alla guida del personale addetto alla esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.
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Detto Tecnico sarà anche delegato dal subappaltatore a rispondere nei confronti degli Enti previdenziali ed antinfortunistici nonché nei confronti della Stazione Appaltante con tutti i necessari poteri ed assumerà la funzione di responsabile per la sicurezza della Subappaltatrice.
La Subappaltatrice è tenuta al rigoroso rispetto delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, previste dalla vigente normativa, per le lavorazioni oggetto del presente contratto.
A tal fine, prima dell’inizio dei lavori dovrà dimostrare di aver recepito i dettami della normativa antinfortunistica e le imposizioni del D.Lgs. n.81/2008 e, dopo aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell’ambito del cantiere in oggetto, anche dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, sui quali dichiara di essere stato esaurientemente informato dalla Subappaltante, dovrà esibire la seguente documentazione:
Documentazione indicata dal D.Lgs. n.81/2008 allegato XVII ;
Piano Operativo di Sicurezza redatto ai sensi dell’art. 96, comma 1, lettera g) con i contenuti di cui all’allegato XV del D.Lgs. n.81/2008;
Dichiarazione dell’avvenuta formazione ed informazione impartita ai propri dipendenti in relazione ai rischi specifici a cui sono esposti durante l’esecuzione dei lavori;
Dichiarazione attestante la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale;
Copia dei Certificati di Idoneità sanitaria al lavoro ed alla mansione specifica dei singoli operatori presenti in cantiere rilasciata dal medico competente ;
Copia del Registro Infortuni riferito agli ultimi 3 anni;
Copia Libro Unico del lavoro (ex Libro Matricola) riferito al personale di cantiere;
Copia CCIAA e DURC.
La Subappaltatrice dovrà in ogni caso attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori ed a quelle impartite dal Direttore di Cantiere e dal Coordinatore della Sicurezza .
ART. 12 - FACOLTA’ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI.
La Subappaltatrice riconosce espressamente che il mancato adempimento di anche uno solo degli obblighi facenti carico ad essa ed in particolare il mancato pagamento ai lavoratori dipendenti delle retribuzioni maturate per le prestazioni d’opera fornite nell’esecuzione dei lavori di cui trattasi, il mancato tempestivo versamento agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo sulle retribuzione medesime, legittima senz’altro la Subappaltante alla risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa dell’Impresa subappaltatrice, qualora la stessa, a seguito di contestazione scritta, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole a sanare le irregolarità eventualmente rilevate.
In ogni caso la Subappaltante è fin d’ora autorizzata a sospendere ogni pagamento nei confronti della Subappaltatrice e a sostituirsi ad essa nell’assolvere, in nome e per conto di quest’ultima e fino alla concorrenza dell’importo dovuto ed eventualmente non pagato, gli obblighi della stessa Subappaltatrice nei confronti degli Enti Previdenziali nonché della Cassa Edile.
ART. 13 – DANNI
Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ricadono sulla Subappaltatrice solo se dipendono da cause ad essa imputabili.
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ART. 14 – RICHIESTE DELL’IMPRESA SUBAPPALTRATRICE
Qualora la Subappaltante sia tenuta al rispetto di condizioni e termini precisi per far valere nei confronti della Stazione Appaltante domande o proporre riserve, la Subappaltatrice sarà tenuta nei confronti della Subappaltante, al rispetto di condizioni e termini identici.
In ogni caso nulla sarà dovuto alla Subappaltatrice se, a seguito di una mancata sua tempestiva formulazione alla Subappaltante di richieste o riserve, quest’ultima perda una fondata possibilità di trasferire l’onere sul Committente.
ART. 15 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente contratto che non fosse risolta pacificamente tra le parti, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.
ART. 16 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di Legge.
ART. 17 – REGISTRAZIONI
Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, a norma dell’art. 6 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese in caso di registrazione e quelle consequenziali e relative saranno a carico della parte che, con la propria inadempienza, avrà resa necessaria la registrazione medesima.
ART. 18 – TRACCIABILITA’
La Subappaltante si impegna, verso la Subappaltatrice, ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, registrati sul conto dedicato dell’appalto, nel rispetto dei dettami stabiliti dall’art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n.136 come modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs. n.
187/2010. Sugli stessi pagamenti verrà riportato il seguente codice identificativo:
CIG: 803252487E
La Subappaltante trasmetterà il presente contratto alla Stazione Appaltante.
Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura (o ufficio territoriale del governo) della provincia competente dell’eventuale inadempimento agli obblighi di cui alla summenzionata Legge delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.
ART. 19 – TRACCIABILITA’: IMPEGNO DELLA SUBAPPALTATRICE
La Subappaltatrice, ai sensi delle Legge 136/2006 come modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs. n. 187/2010, si impegna:
A) a comunicare, con atto scritto, sia alla Subappaltante che alla Stazione Appaltante di competenza, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla loro accensione o dalla loro
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destinazione. Nello stesso tempo comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso .Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
B) ad effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare su qualsiasi forma di pagamento il CIG precedentemente indicato;
C) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. con le modalità ivi previste;
D) ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti la clausola di cui alla precedente lettera A) ed a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stessi.
ART. 20 – DESCRIZIONE LAVORI Lavori di asfaltatura
Pregnana Milanese, 10/09/20
I.G.E.S. Srl LC GENERAL SCAVI S.R.L.
____________________ ____________________
Edilizia Civile ed Industriale Demolizioni e Scavi
Movimento Terra Urbanizzazione Servizio Neve
P.IVA e C.F. 08867370960 - Via Dei Rovedi 28/30 - 20010 Pregnana Milanese (MI) Tel. 02.93290638 – Email: [email protected]
Spett.Le
Città di Vigevano
Settore Servizi di Governance e Affari Generali
Alla c.a. del R.U.P. Geom. Paolo Valentini
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON SEMAFORI A CHIAMATA E RIALZATI, SISTEMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
La scrivente società, IMPRESA GENERALE EDILIZIA STRADALE SRL con sede legale e operativa in Pregnana Milanese (MI), Via Dei Rovedi n° 28/30 (tel. 02 93290638) - partita IVA e codice fiscale n° 08867370960, e- mail [email protected], e-mail PEC [email protected] appaltatrice dei lavori in oggetto, con la presente
C H I E D E
che gli venga rilasciata , ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D.Lgs. 50/16 l’autorizzazione ad affidare in subappalto alla società:
LC GENERAL SCAVI S.R.L. con sede in Cilavegna (PV) Via Carlo Marx N. 10 – C.F e P.IVA: 02307880183
le seguenti lavorazioni rientranti nella categoria prevalente/scorporabile OG3 ( strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari):
lavori di asfaltatura
per un importo totale stimato in € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) inclusi 1.200,00 (Euro milleduecento/00) da imputare a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Poiché tra la I.G.E.S. Srl e la summenzionata società non sussistono forme di controllo e/o collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile
S I R I T I E N E
Edilizia Civile ed Industriale Demolizioni e Scavi
Movimento Terra Urbanizzazione Servizio Neve
P.IVA e C.F. 08867370960 - Via Dei Rovedi 28/30 - 20010 Pregnana Milanese (MI) Tel. 02.93290638 – Email: [email protected]
di poter chiedere quanto sopra conformemente alla normativa vigente.
Si precisa inoltre:
di aver indicato in sede di offerta l’intenzione di ricorrere al subappalto;
che le opere da subappaltare sono non superano i limiti previsti dalla legislazione vigente;
che decorsi i termini dettati dall’art. 118 c. 8 del Codice senza aver ricevuto alcun informazione in merito, la presente richiesta si intenderà concessa.
Distinti saluti
Pregnana Milanese, 11/09/2020
In fede I.G.E.S. Srl
Allega i seguenti documenti del candidato subappaltatore :
- Contratto di subappalto;
- DURC in corso di validità;
- Visura Camerale;
- Dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. N. 50/2016;
- Attestato SOA;
- Fotocopia documento d’identità dei dichiaranti;
- Piano Operativo di Sicurezza.
CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia