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Impianto di riscaldamento

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Academic year: 2022

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Il datore di lavoro deve provvedere alla regolare manutenzione degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda. L’impianto deve essere certificato dall’installatore mediante dichiarazione di conformità alla Legge 37/08 (ex Legge 46/90)

LIBRETTO DI IMPIANTO E LIBRETTO DI CENTRALE

Il libretto di impianto (per gli impianti di potenza inferiore ai 35 KW) o libretto di centrale (per gli impianti superiori o uguali a 35KW) è una vera e propria carta d’identità della caldaia. Esso contiene, oltre ai dati del proprietario, dell’instal- latore e del responsabile della manutenzione, la descrizione dei principali componenti dell’impianto, delle operazioni di manutenzione, delle verifiche strumentali e dei controlli da parte degli Enti Locali.

Questo libretto deve essere compilato inizialmente dall’installatore nel caso di nuova caldaia, mentre nel caso di impianti già esistenti dovrà essere predisposto dal responsabile dell’impianto stesso.

N.B. : è fatto obbligo all’installatore dell’impianto, all’atto della messa in servizio dello stesso, eseguire la prima analisi di combustione e riportarne i risultati sul libretto di impianto.

SPAZZACAMINO

PROGETTO ED INSTALLAZIONE

Per tutti i nuovi camini, quelli sottoposti a modifiche o da risanare, il committente deve presentare allo spazzacamino un adeguato progetto per l’esame gratuito.

Durante la costruzione del camino, lo spazzacamino effettuerà almeno un sopralluogo al rustico.

Tutti i nuovi camini e le prese d’aria per la combustione, nonché gli elementi sottoposti a modifiche, risanati o non ancora utilizzati vanno controllati prima della messa in funzione.

PULITURA

Tutti i componenti degli impianti di combustione alimentati a gas (camini, elementi di raccordo, caldaia o stufa) sono sog- getti a controllo e pulizia una volta l’anno.

Gli impianti alimentati con combustibili liquidi devono essere sottoposti a controllo e pulizia 2 volte l’anno.

Gli impianti alimentati con combustibili solidi (ad es. legna) vanno controllati e puliti 3 volte l’anno.

NOTA: Per i focolari e le stufe a legna con potenza max di 18 kW si applicano disposizioni specifiche, secondo cui il condut- tore può effettuarne in proprio la pulizia ad ogni seconda scadenza.

REGISTRAZIONI

Le puliture eseguite devono essere registrare nel libretto dello spazzacamino!

Importante: qualora si preveda di non utilizzare un focolare, l’impianto di scarico collegato o parti di esso per oltre un anno, occorre darne comunicazione allo spazzacamino, il quale dovrà provvedere al loro controllo prima che siano rimessi in funzione.

Impianto di riscaldamento

Versione 1.0

• Capitolo 5 / Impianto di riscaldamento

unione commercio turismo servizi Alto Adige, Inail Bolzano

impianto di riscaldamento

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IMPIANTI CON POTENZA INFERIORE A 35 KW

Il responsabile dell’impianto è l’occupante a qualsiasi titolo (proprietario o inquilino) dell’immobile. Il responsabile dell’im- pianto risponde per legge dell’impianto termico a lui affidato e della sicurezza. Deve inoltre rispettare il periodo annuale e l’orario di esercizio e mantenere il limite della temperatura ambiente (20° C + 2° C di tolleranza). Il responsabile può delegare un “terzo responsabile”, cioè un’impresa o un tecnico qualificato e abilitato iscritti negli elenchi professionali o di categoria e rispondenti a requisiti di idonea competenza tecnica. La legge impone al responsabile di un impianto termico di potenza inferiore ai 35 KW l’obbligo di fare eseguire una manutenzione ogni anno e un’analisi di combustione ogni due anni.

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE:

Compilare e mantenere aggiornato il libretto di impianto, che deve essere a disposizione per i controlli effettuati. Effettuare o far effettuare tutte le verifiche di combustione, con periodicità di almeno una volta ogni due anni. Garantire una accurata manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto. Effettuare o far effettuare la manutenzione durante il periodo di riscaldamento, normalmente all’inizio; tali controlli devono avere periodicità di almeno una volta all’anno. Mettere in atto gli interventi necessari al fine di riportare i valori entro i limiti consentiti, qualora le verifiche evidenzino un insufficiente rendimento di combustione e/o emissioni nocive oltre i limiti stabiliti dalla legge. Sostituire la caldaia se gli interventi di manutenzione risultano inefficaci.

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE OBBLIGATORIE:

verifica della tenuta dell’impianto se alimentato a gas con ricerca ed eliminazione di eventuali perdite;

controllo delle caratteristiche di ventilazione del locale;

controllo dei dispositivi di sicurezza relativi al gas;

controllo della funzionalità dell’apparecchio con segnalazione o sostituzione di componenti eventualmente non funzionanti;

controllo della regolarità di accensione e spegnimento;

pulizia del bruciatore principale e, per impianti a gas, del bruciatore pilota;

pulizia dello scambiatore lato fumi;

controllo dell’evacuazione dei fumi con prova di tiraggio;

regolazione della portata termica, se necessaria;

controllo che lo scarico della valvola di sicurezza relativa all’acqua non sia bloccato;

controllo dell’efficienza dello scambiatore relativo all’acqua;

controllo ed eventuale taratura del bruciatore principale;

controllo della linea elettrica;

compilazione del libretto di impianto;

Il responsabile è soggetto alle sanzioni previste dalla legge (da € 516,00 a € 2.582,00) in caso di mancato rispetto delle norme di manutenzione e di esercizio.

IMPIANTI CON POTENZA SUPERIORE O UGUALE A 35 KW

Per quanto riguarda l’esercizio e la manutenzione degli impianti dotati di centrale termica il responsabile può essere:

l’amministratore (nel caso di proprietà condominiali);

il proprietario dello stabile (se non esiste l’amministratore);

un terzo responsabile da essi delegato.

Nel caso di impianti di potenza uguale o superiore a 350 KW il terzo responsabile deve possedere ulteriori qualificazioni ed essere iscritto all’albo provinciale. Per ogni impianto di riscaldamento centralizzato deve essere individuato un responsabile dell’esercizio e della manutenzione; esso deve apporre la sua firma sul libretto di centrale, risponde dell’impianto termico a lui affidato e della sicurezza dello stesso.

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• Capitolo 5 / Impianto di riscaldamento

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OBBLIGHI DEL RESPONSABILE:

Esporre i cartelli indicanti il periodo e le fasce orarie di funzionamento dell’impianto. Rispettare il periodo annuale e l’ora- rio di esercizio e mantenere il limite di temperatura (20 C° + 2 C° di tolleranza).

Compilare e mantenere aggiornato il libretto di centrale. Effettuare o far effettuare tutte le verifiche di combustione alme- no una volta all’anno (almeno due volte all’anno per gli impianti di potenza uguale o superiore a 350 KW). Garantire un’ac- curata manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto. Effettuare o far effettuare le manutenzioni durante il periodo di riscaldamento, normalmente all’inizio. Tali controlli devono avere periodicità di almeno una volta all’anno.

Mettere in atto gli interventi necessari al fine di riportare i valori entro i limiti consentiti, qualora le verifiche evidenziassero un’insufficiente rendimento di combustione e/o emissioni nocive oltre i limiti stabiliti dalla legge. Sostituire la caldaia se gli interventi di manutenzione risultano inefficaci.

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE OBBLIGATORIE:

controllo delle caratteristiche di ventilazione del locale;

prova di avviamento preliminare con verifica iniziale, e in seguito periodica, delle apparecchiature di centrale termica;

messa in funzione dell’impianto, con accensione del generatore a inizio stagione e controllo del passaggio fumi;

verifica delle tubazioni di adduzione del gas e delle apparecchiature di sicurezza (per gli impianti a gas);

controllo annuale per rilevare la presenza di acqua nei serbatoi di stoccaggio; verifica dell’efficienza della valvola a strappo e della valvola limitatrice di carico (per impianti a gasolio);

aggiornamento del programma di termoregolazione, della taratura e delle regolazioni e dispositivi vari, modifica a richie- sta degli orari di funzionamento dell’impianto;

rilievo periodico della temperatura fumi;

verifica periodica delle apparecchiature munite di riserva;

ispezione di una persona qualificata e regolarmente patentata per la verifica del funzionamento di manometro e idrometro;

esecuzione di una pulizia a fine stagione per ogni generatore di calore;

pulizia, al termine della stagione, dei raccordi fumari orizzontali e delle basi dei camini verticali; verifica del tiraggio;

manutenzione ordinaria dei componenti della centrale termica;

esecuzione, per ogni generatore, delle analisi sui fumi e relativa regolazione dei bruciatori, finalizzata a ottenere il miglior funzionamento in termini di risparmio energetico e la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera; compilazione del rapporto di controllo sul libretto di centrale.

Il responsabile è soggetto alle sanzioni previste dalla Legge 10/91, art. 34c (da € 516,00 a € 2.582,00) in caso di mancato rispet- to delle norme di manutenzione e di esercizio.

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Il datore di lavoro deve provvedere alla regolare manutenzione degli impianti elettrici. L’impianto deve essere certificato dall’installatore mediante dichiarazione di conformità alla legge 37/08 (ex legge 46/90) e al decreto del presidente della Giunta provinciale n. 7/1999.

Le manutenzioni periodiche riguardano:

Controllo del funzionamento delle luci di emergenza

Controllo mediante tasto di prova degli interruttori differenziali

Pulizia e serraggio viti dei quadri elettrici

Verifiche periodiche a cura di tecnici abilitati dell’impianto di messa a terra e dell’eventuale impianto di protezione scari- che atmosferiche (DPR 462/01)

In presenza di impianti in Media Tensione (MT) deve essere stipolato un contratto di manutenzione della cabina elettrica con ditta installatrice qualificata.

DPR 462/01

Le verifiche devono essere eseguite in tutti i posti di lavoro dove sussiste un rapporto di lavoro tra un datore di lavoro ed un dipendente. Secondo la normativa vigente sono assimilati a “dipendenti” anche i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.

Periodicità delle verifiche

Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:

2 anni (verifica biennale) per:

- Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di ripara- zione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.)

- Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.)

- Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, cioè:

- attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco di cui al DM 16 febbraio 1982, - edifici con strutture portanti in legno,

- luoghi con pericolo di esplosione.

5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

Impianti elettrici

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• Capitolo 5 / Impianti elettrici

CORRENTE

Nel caso di utilizzo inappropriato di impianti elettrici e mezzi di servizio e/o di apparecchi elettrici difettosi esiste il peri- colo di elettrocuzione. Inoltre gli impianti e gli apparecchi elettrici guasti o sovraccaricati sono frequente causa di incendi.

Pertanto è necessario definire misure di protezione ed osservare regole precise per l’utilizzo di tali attrezzature ed impianti.

Situazioni di pericolo più frequenti: mancanza di una copertura o di un rivestimento, copertura o rivestimento danneggiato, apparecchio difettoso, sicura difettosa, distrazione durante la sostituzione di lampadine o fusibili a cartuccia, contatto con conduttori nudi o parti in tensione, messa a nudo di parti in tensione (per esempio nel caso in cui piastre di copertura, parti di involucri, alloggiamenti, coperchi ecc. vengono rimossi), schiacciamento dei cavi elettrici, prolunghe non protette.

Conseguenze: elettrocuzione, ustioni.

La riparazione di installazioni ed apparecchi elettrici può essere eseguita esclusivamente da persone qualificate ed esperte in materia. Ogni lavoratore dovrebbe comunque essere in grado di riconoscere immediatamente una situazione di pericolo e di comunicarla al diretto superiore.

Interruttori e prese nelle zone umide devono possedere un grado di protezione pari ad almeno IP X4.

Con l’utilizzo di interruttori di protezione FI (salvavita) possono essere evitati molti incidenti ed incendi.

MANUTENZIONE DI MACChINE E ATTREZZATURE

Lavoratore: controlli visivi periodici.

Sono visibili danni o deterioramenti? Custodia, alloggiamenti, coperture – elementi di manovra – dispositivi di presa – cavi (abrasioni, usura, danneggiamento, cavo strappato).

Le parti in tensione sono correttamente coperte e protette? Attenzione: non toccare mai parti metalliche, che potreb- bero essere in tensione! - Macchine – Quadri elettrici– Interruttori, dispositivi di presa, scatole di derivazione.

Sono udibili rumori strani? Difetti al supporto di organi di trasmissione, ronzio di bobine, contattori o attuatori.

Sono percettibili odori strani? Carbonizzazione o fusione di un isolamento, vapori di lubrificanti, odore di bruciato, (per esempio lampada alogena troppo adiacente ad una tenda, radiatore troppo vicino ad elementi combustibili).

Personale qualificato ed esperto: verificare gli impianti elettrici ogni 5 anni (ogni 2 anni per farmacie oltre 400 m2).

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Il Datore di Lavoro deve provvedere alla regolare manutenzione degli impianti di diffusione dell’aria. L’impianto deve essere certificato dall’installatore mediante dichiarazione di conformità alla Legge 37/08 (ex Legge 46/90).

Secondo il D.Lgs n. 81/08 il datore di lavoro provvede affinché:

I luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quan- to più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

I luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, per assicurare condizioni igieniche adeguate.

Con l’articolo 33 “adeguamento di Norme”, titolo II “disposizioni particolari” punto 6, il D.Lgs. sostituisce l’art. 9 del decreto del presidente della repubblica del 19 marzo 1956, n. 303, con nuove disposizioni in materia d’aerazione di locali di lavoro chiusi. In particolare esso cita al punto 1 “nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di la- voro e degli sforzi fisici quali sono sottoposti i lavoratori essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente.” Ed al punto 4 “qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salite dei lavoratori e utilizzatori dei luoghi dovuto all’inquinamento dell’aria deve essere eliminato rapidamente.”

Con la conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano viene stabilità la necessità di attivare sul territorio nazionale le misure di prevenzione e controllo della legionellosi.

Le manutenzioni periodiche riguardano tutte le componenti dell’impianto (prese d’aria, unità centrale filtri, umidificatori, deumidificatori, batterie di scambio termico, ventilatori, dispositivi per il recupero del calore, condotte d’aria e silenziatori, ecc…).

Le manutenzioni da eseguire possono essere di:

- Pulizia - Igienizzazione - Sostituzione

É opportuno istituire il Registro per la documentazione degli interventi di manutenzione, ordinari e straordinari, sugli impianti idrici e di climatizzazione

Impianti di condizionamento e ventilazione

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• Capitolo 5 / Impianti di condizionamento

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impianti di condizionamento

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