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IL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE VI CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrali:

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(1)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE VI CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrali:

1) dott. GIOVANNI DE CRECCHIO - PRESIDENTE 2) dott. GIUSEPPE VINCIGUERRA - GIUDICE 3) Avv. PATRIZIA GENTILE - GIUDICE REL./EST.

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella controversia civile iscritta al numero 10076/2010 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2010, assegnata in decisione all'udienza del 20/3/2015, senza concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., già precedentemente concessi, avente ad oggetto "querela di falso" e promossa

DA

PE.FA., (...) rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, dall'avv. Ro.Ca. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in (...) - ATTORE -

CONTRO

EQ. S.P.A., già Ge. S.p.A.. Agente della Riscossione Tributi per la Provincia di Napoli, con sede in (...), in persona del procuratore speciale pro tempore sig. Fr.D. (giusta procura speciale del

31.7.2009. autenticata per Notaio dott. Sa.Sa. - Napoli - repertorio n. (...) - raccolta n. (...)).

elettivamente domiciliato in (...). presso lo studio dell'avv. Vi.Na. che rappresenta e difende la società stessa, giusta procura a margine della comparsa di risposta - CONVENUTA

NONCHÉ

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli

- INTERVENTORE EXLEGE - CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI PER L'ATTORE: Il difensore, dopo aver insistilo per l'ammissione della prova testimoniale la cui

richiesta era stata disattesa dal giudice istruttore, concludeva riportandosi agli atti e verbali di causa, da intendersi come integralmente ripetuti e trascritti, chiedendo l'accoglimento della spiegata

querela di falso, senza rinuncia ad alcuna delle domande ed eccezioni proposte:

(2)

PER LA CONVENUTA: Il difensore si riportava alla comparsa di risposta ed alle eccezioni nella stessa formulate, chiedendo il rigetto della proposta querela di falso in quanto improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ.. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45. comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis trattandosi di un giudizio introdotto nel 2010.

Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (1. - atto di citazione notificato dall'attore in data 31/3/2010;

2. - comparsa di risposta nell'interesse della convenuta Eq. S. p. A. (già Ge. S. p. A.)), sia i successivi scritti difensivi ed i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa

esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art.

132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattala, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi alletta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti c.

dunque, dello svolgimento del processo (cfr.. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ.. Cass. 19 ottobre 2006. n. 22409).

Ciò premesso e passando alla disamina della res controversa, la domanda giudiziale è parzialmente fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento nei limiti di cui si dirà.

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Pe. Fa. proponeva innanzi a codesto Tribunale querela di falso in via principale nei confronti delle relazioni di notificazione delle cartelle

esattoriali aventi natura tributaria ed infrazioni a codice della strada contrassegnati dai numeri: (...) recante la data del 2/5/2005; (...) recante la data del 4/12/2007; (...) recante la data del 18/9/2009;

(...) recante la data del 9/10/2008; (...) recante la data del 23/6/2009; (...) recante la data del 30.09.2006; (...) recante la data del 30/12/2006.

Più precisamente l'attore assumeva la falsità materiale delle firme apposte sulle relazioni di notificazione di cui si tratta.

Si costituiva la convenuta Eq. S.p.A. la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti previsti ex art. 163 c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto e l'inammissibilità della querela di falso.

Preliminarmente deve essere affermata la competenza del Collegio a decidere il presente giudizio, in quanto trattasi di giudizio di querela di falso che rientra tra le controversie riservate alla decisione collegiale a mente del combinato disposto degli artt. 221 ultimo comma e 50 bis n. 1 c.p.c.

Acclarata la competenza collegiale, nel rispondere ad una specifica eccezione della convenuta va negata la nullità dell'atto introduttivo di giudizio, atteso che il medesimo consente di individuare gli elementi costitutivi della domanda C avanzata. In particolare, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.

(3)

anche se in maniera generica, contiene, in modo adeguato, lutti gli elementi di identificazione del diritto azionalo. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinala a contenere le

conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (cfr.. in tal senso. Cass. 6 agosto 2007, n. 17180).

Nel caso di specie, la nullità della citazione introduttiva deve essere senz'altro esclusa, dal momento che l'attore ha indicato seppur in modo generico tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circostanze valevoli - secondo la prospettazione a sostegno della domanda dal medesimo proposta - a fondare la responsabilità del convenuto e la conseguente azione risarcitoria avanzata nei riguardi di quest'ultimo.

La riprova di tale circostanza si ricava, del resto, dalla lettura della comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data 29/7/2010, nell'interesse del predetto convenuto, laddove la difesa di

quest'ultimo - proprio nel periodo immediatamente successivo a quello con cui eccepisce la nullità dell'atto di citazione per violazione dei requisiti ai cui all'art. 163, comma terzo e 164, comma quarto, cod. proc. civ. - svolge, compiutamente ed esaurientemente, la propria difesa.

Per quanto concerne, poi, l'ulteriore eccezione di inammissibilità della domanda perché

tardivamente proposta oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo così come previsto dall'art. 617 c.p.c.. anch'essa risulta infondata.

Ed invece, risulta utile correttamente definire l'oggetto della cognizione di questo Tribunale che è limitata esclusivamente all'accertamento della eventuale falsità materiale delle firme apposte sulle relazioni di notificazione di cui si tratta, senza voler ottenere l'annullamento delle cartelle

esattoriali, con la conseguente.

Tanto chiarito in via preliminare, va ricordato in punto di diritto che la querela di falso è lo

strumento processuale atto a contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o scrittura privata), l'idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, bensì si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera "svista" che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile (Cassazione civile, sez. II, 2 luglio 2001, n.

8925)

Proprio per tale sua precipua finalità, il procedimento in esame va distinto dal semplice disconoscimento della scrittura privata, giacché mentre l'uno mira a negare l'autenticità della sottoscrizione e ad impedire che la scrittura privata acquisti efficacia probatoria in ordine alla provenienza del documento dal suo sottoscrittore, la querela - che postula l'esistenza di una scrittura già riconosciuta - mira ad eliminarne l'efficacia probatoria ormai acquistata (Cass. Sez. Un.

3734/86), provando la non genuinità del documento e la non provenienza delle dichiarazioni, contenute nella scrittura, da colui che ormai incontrovertibilmente risulta come suo sottoscrittore.

Non vi è dubbio, quindi, che abbia un oggetto più ampio rispetto al disconoscimento della scrittura privata, anche perché con essa si possono far valere le falsità ideologiche riguardanti le risultanze estrinseche dell'atto pubblico o della scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata, alle quali la legge attribuisce efficacia di prova legale.

(4)

In particolare, la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa

declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes. e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. 1, 20 giugno 2000. n. 8362: (Cassazione n. 19727/2003;

Cassazione 24725/08).

In definitiva, la parte nei cui confronti viene esibita una scrittura, ha non solo la facoltà di

disconoscerla, facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio, ma anche la possibilità alternativa di proporre, senza con ciò riconoscere né espressamente né tacitamente la scrittura medesima, querela di falso al fine di contestare la genuinità del documento stesso, optando per uno strumento più gravoso ma rivolto al

conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti "erga omnes ". Peraltro, colui che intende contestare globalmente una scrittura privata attribuitagli, e non soltanto la firma da essa risultante, non può limitarsi a disconoscerla, perché, se dal procedimento di verifica risulta che la firma è sua. deve impugnarla con querela di falso per impedire che il documento costituisca in piena prova della provenienza delle dichiarazioni, in esso contenute, da colui che l'ha sottoscritto (Cassazione n. 13104/2000).

Anche sotto questo profilo, pertanto, è ammissibile la querela proposta in via principale da parte dell'attore. Pe. Fa., nei confronti delle relazioni di notificazione delle cartelle esattoriali aventi natura tributaria ed infrazioni a codice della strada contrassegnati dai numeri: (...) recante la data del 2/5/2005: (...) recante la data del 4/12/2007: (...) recante la data del 18/9/2009; (...) recante la data del 9/10/2008: (...) recante la data del 23/6/2009; recante la data del 30.09.2006; p

(...) recante la data del 30/12/2006: in particolare, il querelante contesta la falsità materiale delle firme apposte dalla moglie dell'attore, D.Ro., e dalla figlia, Pe.Gr., sulle suddette relate di notifica.

Prima di valutare il merito della querela, è ancora opportuno evidenziare che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 13969/2001: 21516/2005; 3433/2008) i messi degli Uffici finanziari hanno il potere di effettuare notifiche, oltreché degli atti dell'Amministrazione finanziaria, anche nell'ambito del procedimento speciale avanti alle Commissioni tributarie, e le loro

attestazioni fanno piena prova, fino a querela di falso, al pari di quelle compiute dall'ufficiale Giudiziario, con la sola esclusione di potere notificatorio nel processo per cassazione (Cass.

18291/2004) e che,nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente

delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della L. 890/1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa della propria qualità (cfr. cassazione 2421/2014). Ne consegue che. anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta.

Nel merito, è stato necessario procedere all'accertamento della falsità della firma apposta sulle cartelle esattoriali suddette attraverso l'esperimento di una C.T.U. grafologica, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili perché logicamente argomentate.

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Orbene, il C.T.U., Dott. Li.Bi., ha accertato nel suo elaborato peritale, depositato in cancelleria in data 3/4/2012, che possono considerarsi autografe, perché provenienti dalla persona di D. Ro., le sottoscrizioni vergate sui seguenti documenti di notifica: /

1. n. (...) recante la data del 9/10/2008;

2. n. (...) recante la data del 2/5/2009:

3. n. (...) recante la data del 18/9/2009:

4. n. (...) recante la data del 30.09.2006.

Risulta, invece, apocrifa in quanto non vergata da D. Ro. la sottoscrizione apposta sul documento di notifica n. (...) recante la data del 23/6/2009.

11 CTU ha rilevato, altresì, che può considerarsi autografa, perché proveniente dalla persona di Pe.

Gr., la sottoscrizione vergata sul documento di notifica n. (...) recante la data del 30.12.2006; risulta apocrifa, in quanto non vergata da Pe. Gr., invece, la sottoscrizione apposta sul documento di notifica n. (...) recante la data del 4/12/2007. Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU possono senz'altro essere condivise perché sorrette da argomentazioni puntuali, esaustive e persuasive, rassegnate dopo una scrupolosa verifica della firme in contestazione e di quelle di comparazione e perché neppure specificatamente confutate dalle parti. Dalle considerazioni finora sviluppate e dall'accertamento della falsità di due sole sottoscrizioni discende, dunque, l'accoglimento parziale della domanda giudiziale.

Ai sensi dell'art. 537 c.p.p. ordina la cancellazione delle firme sui documenti di notifica nn. (...) recante la data del 4/12/2007 e f (...) recante la data del 23/6/2009.

Infine, occorre altresì ordinare alla Cancelleria di provvedere, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, alla restituzione, in favore dell'Eq. S.p.a. dei documenti

impugnati di falso, previa menzione della presente sentenza sugli originali di questi ultimi. Le spese di lite si compensano in ragione della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il tribunale, ogni altra istanza od eccezione disattesa, così definitivamente provvede:

1) accoglie per quanto di ragione la querela di falso e per l'effetto, dichiara la falsità delle firme apposte da Pe. Gr. sul documento di notifica n. (...) recante la data del 4/12/2007 e da D. Ro. sul documento di notifica n. (...) recante la data del 23/6/2009;

2) ordina la cancellazione delle sottoscrizioni apposte sui documenti di cui al punto che precede:

3) manda alla cancelleria di provvedere alla restituzione, in favore dell'Eq. S.p.a.. dei documenti in relazione ai quali la querela di falso è stata rigettata, previa menzione della presente sentenza sugli originali di questi ultimi;

4) subordina le statuizioni di cui ai punti 2 e 3 che precedono al passaggio in giudicato della presente sentenza;

5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

(6)

Così deciso in Napoli il 29 maggio 2015.

Depositata in Cancelleria il 29 giugno 2015.

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