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PROVINCIA DI TREVISO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - SIA

RISTRUTTURAZIONE CON RINNOVAMENTO EDILIZIO DI FABBRICATI ESISTENTI AD USO ALLEVAMENTO AVICOLO IN APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE 14/2009, CON

AMPLIAMENTO AD USO ANNESSO RUSTICO ED OPERE PERTINENZIALI

Proprietà e gestore attività:

Società Agricola Oasi srl

via Fontanelle, 19 - 31037 Loria (TV)

I Tecnici:

dr. agr. Giuseppina Sculco

via A. Serena, 45/A - 31044 Montebelluna (TV) geom. Paolo Galante

via Capitano Alessio, 60 - 36027 Rosà (VI)

febbraio 2016

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IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE Ditta proprietaria SOCIETA' AGRICOLA OASI SRL Ragione sociale richiedente SOCIETA' AGRICOLA OASI SRL Sede legale Loria (TV) - via Fontanelle 19 Sede operativa Loria (TV) - via Fontanelle 19 Legale rappresentante Sandri Luigi

Gestore dell'attività SOCIETA' AGRICOLA OASI SRL

Partita IVA 00340480268

Telefono 348 8051503 (ref. Dal Fior Rino)

Indirizzo PEC aziendaoasi@legalmail.it

Tipologia attività allevamento galline ovaiole in batteria Codice attività IPPC 6.6 (a)

Presenza potenziale 275.400 posti

Rif. D.Lgs. 152/2006 Allegato III alla Parte II, lettera ac

L'insediamento è stato realizzato sfruttando strutture pre-esistenti ed utilizzate per l'allevamento di polli da carne gestito dall'Azienda agricola Oasi sas di Balzan Stefano fino alla fine del 2010, anno in cui è avvenuto il passaggio di proprietà prima al sig. Maggiolo Roberto (Azienda agricola Oasi sas di Maggiolo Roberto) e successivamente, nel 2013, all'attuale Società agricola Oasi srl.

1. INTRODUZIONE

1.1. PREMESSA

Lo studio di impatto ambientale è stato redatto su incarico della proprietà SOCIETA' AGRICOLA OASI SRL e del gestore dell'attività, sig. Sandri Luigi, ed è relativo al progetto di “Ristrutturazione con rinnovamento edilizio di fabbricati esistenti ad uso allevamento avicolo in applicazione delle norme di Legge 14/2009, con ampliamento ad uso annesso rustico ed opere pertinenziali” sito in via Fontanelle 19 nel comune di Loria (TV).

Il progetto ha interessato le sopraelevazione di tre capannoni di allevamento, la costruzione di una sala uova e di un deposito prodotti con l'installazione, su parte delle coperture, di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

Lo studio è stato redatto secondo le indicazioni della L.R. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni allo scopo di fornire una completa individuazione, descrizione e valutazione degli impatti diretti ed indiretti del progetto sull'ambiente, evidenziandone gli effetti reversibili ed irreversibili sull'ecosistema.

Per la redazione del presente lavoro sono stati presi in considerazione i diversi fattori propri dell'attività prevista, mettendoli a confronto con gli elementi ambientali primari, seguendo le indicazioni della normativa regionale.

Il redattore dello studio è il:

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dr. agr. Giuseppina Sculco con studio tecnico a Montebelluna (TV) in via A. Serena, 45/a/2.

Hanno collaborato:

per la parte urbanistica ing. Fabrizio Baraciolli con studio in via Isonzo, 30 - Loria (TV)

geom. Paolo Galante con studio in via Capitano Alessio, 60 - Rosà (VI) per l'impatto acustico dr. Roberto Giulio Callegaro tecnico della Ser.Si srl - Camposampiero (PD)

1.2. ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Il presente documento costituisce lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) redatto ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.

152/2006 e s.m.i. e dell'Allegato VII alla Parte Seconda che prevede vengano riportate le seguenti informazioni:

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;

d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:

a) dovuti all'esistenza del progetto;

b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente.

5-bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

6. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.

7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.

8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al punto 4.

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Il presente SIA è articolato in tre quadri di riferimento:

- quadro di riferimento programmatico che fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'intervento e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale (regionale, provinciale e comunale) e settoriale (piani ambientali di settore come il PTA, zonizzazione acustica, PAI, ecc.);

- quadro di riferimento progettuale di descrizione del progetto e le soluzioni tecnologiche adottate, analisi qualitativa dei possibili impatti derivanti dalla presenza dell'insediamento;

- quadro di riferimento ambientale che descrive e studia le componenti naturalistiche e antropiche interessate dall'opera, le interazioni tra esse e il sistema ambientale nella sua globalità; stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti con le diverse componenti ambientali; descrive le misure previste per evitare, ridurre e compensare gli effetti negativi del progetto sull'ambiente circostante. In accordo con le indicazioni normative, nel SIA si fa riferimento alle seguenti componenti e fattori ambientali:

atmosfera;

suolo e sottosuolo;

ambiente idrico;

vegetazione, flora e fauna;

ecosistemi;

salute pubblica;

rumore e vibrazioni;

radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

paesaggio;

traffico e viabilità;

aspetti socio-economici.

1.3. RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa regionale in tema di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) si basa sulla L.R. 10/1999 e sulla pubblicazione successiva di delibere della Giunta Regionale tra cui la D.G.R.V. 1624/1999 "Modalità e criteri di attuazione della procedura di VIA. Specifiche tecniche e primi sussidi operativi all'elaborazione degli studi di impatto ambientale".

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, i criteri di applicazione e la procedura di VIA sono stati rivisti come recepimento di alcune direttive comunitarie in tema di protezione dell'ambiente. Lo stesso D.Lgs. 152/2006 è stato sottoposto a successive disposizioni correttive ed integrative poi rese attuattive anche nella Regione Veneto con la pubblicazione di delibere nelle quali sono inseriti anche i primi indirizzi operativi.

L'intervento di ristrutturazione con rinnovamento edilizio di fabbricati esistenti ad suo allevamento avicolo con modifica della tipologia di animali è soggetto alla L.R. 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale” ed all'ultima, in ordine di tempo, alla DGRV 3 maggio 2013, n.

575 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla Dgr n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca” essendo riferita alla tipologia individuata nella parte II allegato III del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, lettera ac “allevamento intensivo di pollame con più di 60.000 posti gallina”.

Per dimensioni, l'impianto è soggetto anche ad Autorizzazione Integrata Ambientale - IPPC, per cui oltre alla Valutazione di Impatto Ambientale viene presentata anche la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale

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richiedendo il coordinamento dei due procedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 10, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

1.4. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI VIA

LA VIA è una procedura tecnico-istruttoria e valutativa finalizzata ad autorizzare la realizzazione di un progetto, previa analisi quali-quantitativa degli impatti dell'opera e dei possibili interventi di mitigazione/compensazione.

Il proponente con l'istanza di VIA presenta:

- il progetto definitivo;

- lo studio di impatto ambientale - una sintesi non tecnica

- l'elenco delle autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, ecc. già acquisiti ai fini dell'esercizio dell'impianto

- la documentazione IPPC.

1.5. DEFINIZIONE DELL'AREA DI INDAGINE

La normativa non specifica i limiti spaziali e temporali entro i quali estendere l'analisi di impatto e, nella pratica, la definizione di un'area circoscritta ed univocamente definita difficilmente si concilia con lo studio dei tre quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale.

Infatti, nel quadro programmatico, l'intervento è analizzato nei confronti degli strumenti di pianificazione vigenti a vari livelli, regionale, provinciale e comunale. La scala di riferimento territoriale varia, pertanto, da un ordine di grandezza massimo regionale e quello minimo comunale.

Per il quadro di riferimento progettuale, l'area d'indagine è limitata ad una porzione dei comuni di Loria e Riese Pio X, essendo l'insediamento prossimo al confine comunale, cercando, comunque, di garantire un buon margine di sicurezza.

Per il quadro di riferimento ambientale, partendo dal presupposto di considerare come area d'impatto quella legata alla visibilità dell'insediamento e quella in cui si esaurisce la percezione dell'attività in termini di emissioni in atmosfera, odori e rumori prodotti e cioè delle componenti ambientali maggiormente modificabili dalla presenza di un allevamento, si può ragionevolmente stimare che la zona d'indagine possa essere compresa entro un raggio di 500 metri dai confini dell'azienda, garantendo sempre un buon margine di sicurezza, dal momento che alcuni effetti ambientali sono percepibili a distanze sicuramente inferiori.

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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

In questa prima parte sono analizzati i principali strumenti di pianificazione e di programmazione che interessano l'area di intervento e si verifica la coerenza del progetto con le indicazioni e le prescrizioni degli stessi strumenti.

2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'area su cui insiste il centro zootecnico si trova in comune di Loria, via Fontanelle 19 ed interessa le seguenti superfici catastali, di proprietà della Società Agricola Oasi srl:

Catasto Fabbricati sez. C foglio 4

particelle n. 731 sub 1; 731 sub 2; 738; 739 Catasto Terreni foglio 21

particelle n. 62 700 701 702 703 711 712 89 345 699 732 735 cui corrisponde una superficie complessiva di 6.65.94 ettari.

Le coordinate geografiche del sito oggetto della richiesta (baricentro dell'insediamento zootecnico) sono:

latitudine 45.71308 N longitudine 11.87815 E

Inquadramento territoriale del sito su mappa (fonte: Google maps) Corografia (fonte: Ministero dell'Ambiente)

Il sito è inserito nella Carta Tecnica Regionale del Veneto nella Sezione n. 104070 “Loria” (scala 1:10.000) ovvero nell'Elemento n. 104072 “Poggiana” (scala 1:5.000).

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Nella seguente tabella sono stati elencati i bersagli antropici e ambientali che caratterizzano la zona e, in parte, visibili anche nell'immagine precedente:

tipologia elemento distanza in metri (dal baricentro

aziendale) e direzione insediamenti zootecnici intensivi

(retino rosso)

allevamento ovaiole

allevamento suini da riproduzione allevamento bovini da carne allevamento suinicolo da macello

450 metri - direzione sud-ovest

1.180 metri - direzione est (Riese Pio X) 1.330 metri - direzione nord

1.400 metri - direzione ovest attività produttive

(retino blu)

area artigianale di Ramon di Loria area artigianale di Loria

720 metri - direzione sud-ovest 1.040 metri - direzione nord-ovest case di civile abitazione abitazioni in zona residenziale (C4)

(retino verde)

100 metri - direzione ovest 730 metri - direzione sud-ovest 435 metri - direzione nord scuole e altre strutture pubbliche

(retino fucsia)

scuole elementari di Ramon di Loria asilo nido di Ramon di Loria

scuole pubbliche di Poggiana di Riese Istituto paritario Salesiani di Castello di G.

1.000 metri - direzione ovest 620 metri - direzione ovest 770 metri - direzione nord-est 2.070 metri - direzione sud impianti sportivi e/o ricreativi impianti sportivi di Ramon di Loria

campo parrocchiale di Ramon di Loria laghetti di Poggiana

Centro sportivo La Maggiolina di Castello di G.

1.060 metri - direzione ovest 920 metri - direzione ovest 920 metri - direzione est 2.230 metri - direzione sud infrastrutture di grande

comunicazione

S.P. 81 SR 245 SP 20

2.430 metri - direzione nord 2.100 metri - direzione sud 755 metri - direzione ovest corsi d'acqua, fiumi, ecc. torrente Muson

torrente Musonello

ZPS Prai di Castello di Godego

110 metri - direzione est 150 metri - direzione ovest 110 metri - direzione est

I centri abitati più vicini all'allevamento sono quelli di Ramon di Loria (778 m, in linea d'aria) e di Poggiana di Riese Pio X (698 m, in linea d'aria).

2.2. INQUADRAMENTO STORICO

L'area di intervento è stata destinata ad ospitare un allevamento zootecnico fin dal 1970, anno cui risale la prima richiesta di costruzione di capannoni per l'allevamento di avicoli da carne.

Originariamente era prevista la realizzazione di cinque capannoni, tre sulla particella n. 698 e due sulla particella n. 710, con una superficie coperta complessiva di 7.527,60 mq. Nella realtà, di questi, sono stati realizzati solo i tre capannoni sulla particella n. 698, con una superficie coperta unitaria inferiore di circa 100 mq e con una traslazione verso ovest rispetto alle tavole di progetto presentate ed approvate con Licenza di Costruzione n. 89 dell'1/10/1970.

Le strutture portanti erano costituite da profili in acciaio con tamponature in blocchi di calcestruzzo; la copertura, a due falde, era costruita con capriate metalliche e onduline in cemento amianto.

2.3. INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO

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Dalla cartografia dei suoli della Provincia di Treviso (edito dalla Provincia di Treviso in collaborazione con ARPAV - ottobre 2008), risulta che l'area su cui sono presenti i fabbricati è classificata come M1.1 “Pianura alluvionale indifferenziata del fiume Muson, costituita prevalentemente da limi e sabbie” con suoli a profilo Ap- Bw-Bk-B(k)g, profondi, tessitura da media a moderatamente fine, scarsamente calcarei in superficie, molto calcarei in profondità, drenaggio mediocre, permeabilità moderatamente bassa, con accumulo di carbonati in

L'area interessata all'intervento si colloca nel quadrante sud-est del territorio comunale di Loria ad un'altitudine di circa 61 m s.l.m., ed è soggetta a vincolo paesaggistico per la presenza del Torrente Muson e del Canale Musonello (ex art. 142 lettera c D.Lgs. 42/2004).

Il paesaggio circostante è quello tipico della pianura veneta con aree coltivate prevalentemente a seminativi (mais e/o cereali autunno-vernini) interrotte dall'urbanizzato diffuso con fabbricati civili, insediamenti produttivi, rete viaria, ecc. ed è esterna a zone Natura 2000, la più vicina delle quale è la ZPS IT 3240026

"Prai di Castello di Godego", il cui perimetro ovest coincide con il corso del Torrente Muson.

Il PTCP (Tav. 3.1.B - Carta delle reti ecologiche), ripreso anche dal PAT comunale, inserisce l'area di intervento in corridoio ecologico principale.

2.4. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO

(1) L'insediamento si trova a sud-est del territorio comunale di Loria, ad una quota topografica di circa 60,5 m s.l.m. in una zona che la cartografia geologica a scala regionale indica come “Depositi alluvionali e fluvioglaciali distinti sino a 30 metri di profondità con ghiaie e sabbie prevalenti”.

La situazione stratigrafica risulta quindi quella caratteristica del materasso alluvionale indifferenziato di Alta Pianura; l'elemento primario costituente il sottosuolo in zona è rappresentato infatti da una grande conoide alluvionale e fluvio-glaciale del Brenta caratterizzata da un deposito uniformemente costituito in profondità da ghiaie, sabbie e ciottoli.

La suddetta situazione geologica condiziona la geologia locale già a partire dal livello superficiale del deposito alluvionale (suolo). Il settore orientale del territorio del PATI appartiene al distretto della "Pianura alluvionale dei fiumi Muson, Monticano e Meschio" in particolare dall'alternanza di tre unità di paesaggio "Pianura alluvionale

1 Per questo aspetto e il successivo (idrografia e idrologia) si è fatto riferimento alla relazione geologica del dr. geol.

Jacopo De Rossi (Quadro conoscitivo del PATI)

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costituita prevalentemente da limi e argille" (M1.1, sigla VIA 1), "Depressioni della pianura alluvionale con prevalenza di argille e limi" (M1.2, sigle RIE1 e VLR1) e dalla "Pianura alluvionale indifferenziata con prevalenza di limi e sabbie" (M2.1, sigla POG1/SPN1).

Questa situazione litostratigrafica condiziona anche l'assetto idrogeologico: il materasso alluvionale ghiaioso ospita un'unica falda a superficie libera (freatica) che alimenta e regola dal punto di vista idraulico tutto il sistema multifalde in pressione presente più a sud essendo ad esso idraulicamente, anche se in modo indiretto, collegato.

2.5. INQUADRAMENTO IDROGRAFICO E IDROLOGICO

Relativamente le acque sotteranee, la direzione di deflusso definita dalle isofreatiche risulta orientata da ovest verso est, con profondità della falda in diminuzione da nord-ovest a sud-est.

Da un punto di vista idrologico, il territorio comunale inserisce il comune di Loria nel bacino N003 Brenta- Bacchiglione e sottobacino N003/1 Brenta: Veneto (cartografia regionale dei bacini e sottobacini idrografici).

Due sono i corsi d'acqua naturali principali: il Torrente Musone e il Torrente Brenton Pighenzo (più ad ovest) ed una rete di canali ad uso irriguo gestiti dal Consorzio di Bonifica Piave.

Il pozzo esistente sulla proprietà si trova ad una profondità di 80 m. La richiesta di concessione di derivazione di acque sotterranee, per un quantitativo di 9.000 mc/anno, è stata presentata in data 19/12/2014.

2.6. INQUADRAMENTO CLIMATICO

(2) Il Veneto appartiene completamente alla regione alpina-padana in cui il clima varia anche in modo sostanziale per la presenza di una vasta gamma di elementi geografici naturali (mare, pianura, collina, montagna, laghi, ecc.).

La provincia di Treviso, in particolare, presenta le tipiche caratteristiche dell'area di transizione tra i rilievi alpini e il mare in cui dominano gli effetti dell'anticiclone delle Azzorre. In estate, quando l'anticiclone si estende, la regione entra nella zona delle alte pressioni con la presenza di venti locali come le brezze, innescate da discontinuità termiche locali (tra monti e valli, ma anche tra zone con e zone senza vegetazione), mentre le precipitazioni sono tipicamente di origine temporalesco e si sviluppano nelle ore centrali della giornata, quando il contenuto di vapore è in quantità sufficiente a raggiungere la saturazione. In inverno, l'anticiclone delle Azzorre riduce la propria zona d'influenza e la distribuzione del campo barico porta masse d'aria marittima polare con i venti occidentali che talvolta trasportano perturbazioni atlantiche mentre i venti settentrionali trasportano masse d'aria di origine artica che, perdendo generalmente l'umidità sotto forma di precipitazioni sul versante settentrionale della catena alpina, determinano episodi di föhn. Tuttavia, l'alta pressione che si stabilisce in Europa, congiungendo l'anticiclone delle Azzorre con l'anticiclone continentale Russo-Siberiano costituisce un blocco alle perturbazioni che scendono da nord ed è causa della carenza di piogge durante il periodo invernale. Nelle stagioni intermedie (primavera ed autunno) quando l'anticiclone delle Azzorre non è 2 Tratto da “Analisi climatica della provincia di Treviso e del Veneto” a cura di Tormena Ezio e da “Rapporto sullo stato

dell'ambiente 2011” Provincia di Treviso - Agenda 21 consulting srl

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ancora sviluppato e manca l'anticiclone Russo-Siberiano, le perturbazioni atlantiche non trovano impedimenti e portano sulla regione piogge abbondanti, soprattutto durante l'autunno.

Nella provincia di Treviso il clima è caratterizzato da:

a) abbondanti precipitazioni nella fascia alpina, dovute a correnti umide dai quadranti meridionali che, incontrando i rilievi montuosi, sono costrette ad un sollevamento forzato originando forti precipitazioni;

b) nebbia, tipica del semestre freddo, favorite dall'intenso irraggiamento notturno accompagnato dalla formazioni delle inversioni termiche al suolo e successiva saturazione del vapor acqueo;

c) afa, favorita dalla conformazione del territorio che causa calme di vento con ristagno di umidità nei bassi strati;

d) attività temporalesca estiva, grandine e trombe d'aria, causate dall'irruzione di masse d'aria fredda che incontrano aria calda umida.

I dati medi poliennali (1994-2012) rilevati presso la stazione agrometeorologica dell'ARPAV di Castelfranco Veneto, indicano precipitazioni medie annue pari a 1.098 mm, con una media di 89 giorni piovosi e temperatura media annua di 13,0°C, con minime di -1,8°C a gennaio e massime di 30,9°C a luglio.

Il grafico sull'andamento delle temperature medie annue massime del periodo estivo nella provincia di Treviso evidenzia un aumento crescente soprattutto durante il periodo estivo fino al 2003 e poi una leggera flessione dal 2004 al 2010.

Le precipitazioni annue presentano una notevole diversità spaziale, ma comunque crescente da sud verso nord.

La stagione più secca è l'inverno, mentre le più piovose sono la primavera e l'autunno. Attualmente, la lettura dell'andamento delle precipitazioni annuali a scala più ampia evidenzia un trend in diminuzione anche se, per la provincia di Treviso, a causa delle notevoli anomalie che hanno caratterizzato gli ultimi anni dal 2004 ad oggi, questo andamento non è evidente.

Infatti, se già gli anni 2004 e 2005 si sono verificati picchi anomali di precipitazioni, anche nel 2010 si è verificata una situazione analoga con un grafico altalenante e discontinuo.

Analizzando il numero di giorni piovosi nel trentennio 1961-1990 si osserva un andamento crescente procedendo verso nord con un minimo di 80 giorni nella fascia meridionale della provincia e un massimo di 120 giorni nel versante trevigiano del Monte Grappa.

Anche nel periodo 1992-2000, l'andamento è pressoché identico anche se con uno spostamento verso nord delle diverse fasce.

Non si riscontrano, invece, differenze sostanziali in tutto il territorio provinciale per quanto riguarda la precipitazione media giornaliera dei giorni piovosi, essendo le oscillazioni estreme comprese tra 10 e 15 mm al giorno nel trentennio 1961-1990 e tra 10 e 14 mm al giorno nel periodo 1992-2000.

L'analisi della frequenza della direzione dei venti per la stazione di Castelfranco Veneto effettuata nel periodo 1992-1999 evidenzia una prevalenza dal quadrante nord orientale (NNE-NE-ENE), Queste correnti sono collegate ai frequenti afflussi di aria più fredda attraverso la “Porta della Bora” nelle Alpi Giulie.

La distribuzione della velocità del vento su 10 minuti misurata nella stazione di Castelfranco Veneto indica una

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prevalenza di calma di vento e vento debole, con circa il 70% dei dati inferiori a 6 km/h (corrispondente a “bava di vento”) e il 95% dei dati inferiori a 12 km/h (“brezza leggera”).

2.7. PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica presi in considerazione sono:

a) Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)

b) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della provincia di Treviso c) Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del comune di Loria

d) Piano degli Interventi (P.I.) del comune di Loria e) Piano di zonizzazione acustica comunale f) piani di settore

g) vincoli sovraordinati

h) normativa del settore agricolo.

2.7.1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)

L'esame del PTRC, adottato con DGRV 372 del 17/02/2009, offre la possibilità di avere un quadro d'insieme dell'area oggetto dell'intervento nel contesto regionale. Per quanto riguarda l'aspetto strettamente ambientale, il PTRC affronta il problema di come far coesistere lo sviluppo con l'ambiente, sia esso città, campagna, montagna in modo da rispettarne l'identità storico-ambientale.

Il sito oggetto di intervento è stato inserito nell'area ad elevata utilizzazione agricola regolamentata dall'art. 10 delle Norme Tecniche di seguito riportato:

Nell'ambito delle aree ad elevata utilizzazione agricola la pianificazione territoriale ed urbanistica viene svolta perseguendo le seguenti finalità:

a) il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo anche attraverso la conservazione della continuità e l'estensione delle aree ad elevata utilizzazione agricola limitando la penetrazione in tali aree di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio agrario;

b) la valorizzazione delle aree ad elevata utilizzazione agricola attraverso la promozione della multifunzionalità dell'agricoltura e il sostegno al mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale, anche irrigua;

c) la conservazione e il miglioramento della biodiversità anche attraverso la diversificazione degli ordinamenti produttivi e la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, salvaguardando anche la continuità eco- sistemica;

d) garantire l'eventuale espansione della residenza anche attraverso l'esercizio non conflittuale delle attività agricole zootecniche;

e) limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario in esse presenti;

f) prevedere se possibile, nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi e spazi acquei e

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lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza ad alla mitigazione idraulica, nonché alle attività ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura insediativa della bonifica integrale, ai sistemi d'acqua esistenti e alle tracce del preesistente sistema idrografico.

Nell'ambito del territorio rurale e delle rete ecologica, il sito rientra nel sistema dell'Alta pianura tra Brenta e Piave (ambito n. 21) caratterizzata da insediamenti diffusi collocati soprattutto lungo gli assi viari (i più importanti dei quali la SR 53 Postumia, la SS 13 Pontebbana, la SR 348 Feltrina, la SR 245 Castellana e la SS 47 Valsugana), siepi campestri (es. Prai di Castello di Godego), agricoltura intensiva e zone industriali.

Nella seguente tabella si riassumono i vincoli e le osservazioni ottenute dalla lettura della cartografia allegata al PTRC per la zona in cui è presente l'azienda.

Tav. Titolo Vincoli ed osservazioni

01a Uso del suolo - terra Area ad elevata utilizzazione agricola

01b Uso del suolo - acque Medio-bassa diversità dello spazio agrario / tessuto urbanizzato

02 Biodiversità --

03 Energia --

04 Mobilità --

05a Sviluppo economico produttivo --

05b Sviluppo economico turistico --

06 Crescita sociale e culturale --

07 Montagna del Veneto --

08 Città, motore del futuro Ambito pedemontano

09_21/22 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica - Alta Pianura tra Brenta e Piave, Risorgive tra Brenta e Piave

Area ad elevata utilizzazione agricola

2.7.2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

L'insediamento si trova in prossimità di corsi d'acqua vincolati (Torrente Muson e Musonello), all'esterno dell'area nucleo “Prai di Castello di Godego”, all'interno di un corridoio ecologico principale con livello di idoneità faunistica medio/scarso e a ridotta pericolosità idraulica.

La tabella riassume i vincoli e le osservazioni emersi dall'analisi degli elaborati grafici del PTCP:

Tav. Titolo Vincoli ed osservazioni

1.1.B Vincoli e Pianificazione territoriale Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Torrente Muson e Musonello)

1.2.B Pianificazione di livello superiore --

1.3.B Aree naturalistiche protette Zona di Protezione Speciale (ZPS) - Direttiva Uccelli 79/409/CE (Prai di Castello di Godego)

1.4.B Vincoli militari e infrastrutturali --

2.1.B Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale

Aree a pericolosità idraulica moderata P1

2.2.B Aree soggette ad attività antropiche --

2.3.B Rischio di incidente industriale rilevante Zona di incompatibilità assoluta: beni paesaggistici ed ambientali

(14)

2.4.VII Aree a rischio archeologico --

2.5. Fasce filtro --

3.1.B Reti ecologiche Corridoio ecologico principale

3.2.B Livelli di idoneità faunistica Medio (20-55%)

4.1.B Sistema insediativo-infrastrutturale --

4.2.VII Centri storici --

4.3.VII Ville Venete, Complessi ed Edifici di pregio architettonico

--

4.4.VII Ville Venete, Complessi ed Edifici di pregio architettonico di interesse Provinciale

--

4.5. Mobilità sostenibile - Ambiti urbano rurali Percorsi ciclo-pedonali (sentiero degli Ezzelini) 4.6. Percorsi turistici individuati dal Piano

Territoriale Turistico (P.T.T.)

--

4.7. La Grande Treviso - i sistemi dei parchi --

5.1.B Carta geomorfologica della Provincia di Treviso e Unità di Paesaggio

Argilla e limo in alta pianura - Unità geomorfologica: Musone - Unità di Paesaggio: P2

2.7.3. Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato dalla C.d.S. del 13/12/2013

L'azienda è totalmente sottoposta al vincolo ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004 per la presenza del Torrente Muson dei Sassi e del Canale Musonello lungo i quali sono presenti siepi campestri e filari che non vengono interessati direttamente dall'intervento di ristrutturazione.

2.7.4. Piano degli Interventi (P.I.) approvato con D.C.C. 29 del 30/07/2014 Le NTO, in merito alle zone agricole, riportano quanto segue:

Art. 17 - Norme generali per ZTO E

Nelle zone agricole è consentita, purché risulti ammissibile ai sensi delle norme specifiche per le sottozone, l'edificazione di fabbricati con le seguenti destinazioni d'uso:

...

c) allevamenti zootecnico intensivi, così come definiti dall'articolo 2 lettera g) L.R. 24/85 e D.G.R. n. 7949/89, con le limitazioni previste dall'articolo 17/m delle presenti Norme;

...

Art. 17/a - Zonizzazione agricola e limiti d'intervento

In conformità all'art. 11 della suddetta L.R. 24/85 il PRG suddivide le zone in sottozone:

...

- sottozona E2s parti del territorio agricolo di tutela ambientale;

...

Sottozona E2s

- sono ammessi gli interventi previsti per la sottozona E1 ed E2; Le nuove costruzioni residenziali possono essere realizzate solo in funzione della conduzione del fondo ed il nuovo sedime non dovrà superare la distanza di 40 ml dall'edificio residenziale legittimo più vicino preesistente alla data di adozione della presente Variante Generale. La sopracitata distanza non trova applicazione per le nuove abitazioni destinate ad imprenditori agricoli a titolo principale, La richiesta di realizzazione di nuove costruzioni residenziali di 600 mc/ha è subordinata alla presentazione dell'iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA:

(15)

- della identificazione fiscale (possesso partita IVA);

- della scheda anagrafica depositata presso il competente Ispettorato regionale dell'Agricoltura;

inoltre per i terreni coltivati a vivaio deve essere accompagnata dall'apposita certificazione prevista dalla LR 48/1985

"Norme per la difesa della produzione orto-floro-frutticola".

P.I. Estratto tavola 13.1.a.

Art. 17/f - Allevamenti zootecnici

Per gli interventi edilizi riguardanti i ricoveri per animali si applicano le norme di seguito indicate per ciascuna tipologia di allevamento fatto salvo eventuali più restrittive disposizioni contenute nella DGR n. 7949/89.

B) ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI

Si applicano le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 24/85 e del D.G.R. n. 7949/89. Per la realizzazione o l'ampliamento di fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi, così come definiti al presente articolo, il progetto dovrà essere accompagnato dai seguenti elaborati:

- elaborato tecnico-agronomico sulla gestione delle deiezioni;

- elaborato agronomico-urbanistico;

- piano di concimazione per la distribuzione dei liquami zootecnici o relazione sull'attività di spargimento dei liquami su suolo agricolo, ai sensi dell'allegato D al P.R.R.A. In caso di distribuzione agronomica delle deiezioni prodotte, ogni variazione del fondo oggetto di spargimento dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale.

Per gli allevamenti zootecnici intensivi di nuova realizzazione o per ampliamenti di allevamenti esistenti si applicano i parametri che seguono:

h = 7,00 ml, salvo quanto previsto per gli annessi rustici in genere di cui all'articolo 17/e;

q = 50% del fondo di pertinenza;

ds 0 D.L. 285/92 e successive modifiche e, se più restrittive, quelle fissate dal PRG;

dc = come da tabella del DGR n. 7949/89 e 3722/92 del PRRA vigente;

dz = come da tabella del DGR n. 7949/89 e 3722/92 del PRRA vigente;

da/r = come da tabella del DGR n. 7949/89 e 3722/92 del PRRA vigente;

da/c = 100 ml;

dp = maggiore di 200 ml sia per pozzi provati che pubblici;

dn = come da tabella del DGR n. 7949/89 e 3722/92 del PRRA vigente;

La distanza tra i singoli allevamenti zootecnici intensivi non dovrà essere inferiore a 100 ml. Lungo i confini dell'area di

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pertinenza dovrà essere predisposto un doppio filare di alberi di alto fusto, tra le essenze elencate nel successivo articolo 17/n, con interasse tra gli alberi non superiore a 5,00 ml. La distanza della fila esterna dal confine di proprietà non dovrà essere inferiore a 3,00 ml. ....

Dopo l'approvazione della prima variante tematica al P.I., considerato che il comune di Loria ricade nell'area di ricarica degli acquiferi ed è classificata anche zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola, l'Amministrazione comunale ha presentato una seconda variante tematica in modo da introdurre la nuova disciplina per le zone agricole in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 43 della L.R. 11/2004, con particolare riguardo agli allevamenti zootecnici di tutte le tipologie, spesso di tipo intensivo, che rappresentano un elemento di potenziale criticità sotto il profilo ambientale. Per quanto riguarda i contenuti, nella seconda variante il territorio agricolo è stato suddiviso, sulla base di un'accusata indagine di tipo agronomico, ambientale e paesaggistico, in zone:

E.a) con prevalente utilizzazione agricolo produttiva che comprende ambiti a buona integrità (E.a.1) ed ambiti ad elevata frammentazione fondiaria (E.a2);

E.b) di agricoltura specializzata;

E.c) agricola con elevato valore ambientale e paesaggistico;

E.d) agricola periurbana di ammortizzazione e di transizione.

P.I. Estratto Tav.1 "2° variante tematica al P.I. per la disciplina del territorio agricolo"

L'allevamento ricade in zona agricola E.c "Zone agricole con elevato valore ambientale e paesaggistico", nella quale l'attività agricola viene svolta in presenza o in prossimità di significative emergenze ambientali e paesaggistiche, costituite sistema idrografico del torrente Muson - Musoncello, e dei Prati di Castello di Godego. Questo ambito presenta i massimi indici di valenza paesaggistica, naturalistica, ambientale ed inoltre comprende itinerari turistici di rilevanza sovracomunale (Sentiero degli Ezzelini) ed è soggetto alle indicazioni dell'art. 17 “Componenti del territorio agricoli” della Relazione Tecnica (08/04/2015):

Articolo 17 Componenti del territorio agricolo

1. Il territorio agricolo è destinato all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica, alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche, alle attività ricreative, sociali, turistiche, culturali e agli insediamenti residenziali in territorio agricolo.

2. Il territorio agricolo è così articolato:

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a) Zona E.a) con prevalente utilizzazione agricolo produttiva, che comprende ambiti a buona integrità (E.a1) ed ambiti ad elevata frammentazione fondiaria (E.a2);

b) Zona E.b) di agricoltura specializzata, per l'elevata concentrazione di attività florovivaistiche;

c) Zona E.c) agricola con elevato valore ambientale e paesaggistico, nelle quali l'attività agricola viene svolta in prossimità di significative emergenze ambientali e paesaggistiche;

d) Zona E.d) agricola periurbana di ammortizzazione e transizione, nelle quali l'attività agricola viene svolta a ridosso dei centri abitati, e che svolge un ruolo di cuscinetto tra i margini urbani, l'attività agricola produttiva, i frammenti del paesaggio storico e le aree aperte residuali.

Articolo 17/d - Zona E.c) agricola con elevato valore ambientale e paesaggistico

1. La zona agricola con elevato valore ambientale e paesaggistico costituisce un ambito adiacente alla zona di protezione speciale (Z.P.S.) dei Prai di Castello di Godego, a cavallo del fiume Muson dei Sassi e Musonello, finalizzato alla salvaguardia ecologica e ambientale degli elementi che lo caratterizzano, con particolare riguardo alla funzione di area di connessione ecologica.

2. Gli interventi sono diretti al mantenimento ed accrescimento della complessità e diversità degli ecosistemi naturali e rurali, al rafforzamento e alla riconnessione di parti discontinue della Rete Ecologica, alla valorizzazione del paesaggio rurale, alla promozione della presenza delle aziende agricole multifunzionali orientate ad un uso ambientalmente sostenibile del territorio rurale, favorendo l'agricoltura di prossimità, la fruizione a scopo ricreativo, didattico-culturale e sociale.

3. In tale zona sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 17/a - disposizioni generali per il territorio agricolo, con le seguenti esclusioni:

a) nuovi allevamenti zootecnici intensivi;

b) ampliamento di allevamenti zootecnici intensivi esistenti c) nuovi allevamenti zootecnici non intensivi;

d) nuove serre fisse o ampliamento oltre il 20% di quelle esistenti;

e) impianti per la produzione di energia termica alimentati da biomasse con capacità superiore a 249 Kw;

g) impianti fotovoltaici a terra per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

4. Per i seguenti interventi, qualora ammessi, è richiesta la verifica di sostenibilità ambientale:

a) strutture agricolo-produttive con superficie di pavimento superiore a 250 mq (nuova costruzione o ampliamento);

b) ampliamento di allevamenti zootecnici esistenti, ancorché ammessi, con esclusione di quelli familiari;

c) serre fisse con superficie coperta superiore a 500 mq (nuova costruzione o ampliamento), ancorché ammesse;

d) eventuale costruzione di altri fabbricati (o ampliamento di edifici esistenti), laddove eventualmente assentiti in ragione di provvedimenti derogatori, con superficie lorda di pavimento superiore a 250 mq.

Articolo 17/f - Allevamenti zootecnici

La realizzazione e/o ampliamento di fabbricati per allevamenti zootecnici nel territorio comunale è consentita nel rispetto della disciplina di cui all'art. 44 e dei contenuti dell'Atto di Indirizzo di cui all'art. 50 lettera d - Edificabilità zone agricole, della L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii. ed inoltre nel rispetto delle disposizioni di cui alle presenti N.T.O.

2. Gli allevamenti zootecnici sono distinti in:

a) piccoli allevamenti ad uso familiare, come definiti dalla D.G.R. 2495 del 7/8/2006 e ss.mm.i.

b) strutture agricolo produttive destinate ad allevamento (allevamenti zootecnici non intensivi) collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola;

c) allevamenti zootecnico intensivi, intesi come il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola.

3. In coerenza con la legislazione regionale citata, per gli allevamenti che rientrano nelle casistiche individuate nell'atto di

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indirizzo di cui all'art. 50 lettera d - Edificabilità zone agricole, della L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii., vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate:

a) da altri allevamenti;

b) dai limiti delle zone agricole diverse da quelle artigianali-industriali;

c) dai confini di proprietà;

d) dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate).

Tali distanze minime sono riferite ai fabbricati ed alle strutture aperte di stabulazione, quali paddock, box non coperti, etc.

4. Per tutti gli allevamenti vanno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

a) altezza massima degli edifici = ml 7,00;

b) ampliamento degli allevamenti solo in aderenza ai fabbricati esistenti;

c) mitigazione ambientale e paesaggistica attraverso la creazione di fasce piantumate ad alberi e arbusti di specie autoctone, da progettare nei fronti ove occorra e di larghezza idonea ad assicurarne la migliore contestualizzazione rispetto al circostante territorio rurale;

d) impiego di materiali tradizionali con preferenza a quelli con caratteristiche bioecologiche e in grado di contenere il consumo energetico;

e) specifica redazione di valutazione di sostenibilità ambientale correlata con la V.A.S.;

f) forme architettoniche semplici;

g) impiego di sistemi di depurazione delle acque reflue con applicazione sistemi naturali, recupero delle acque gialle, recupero acque piovane, ecc.

h) percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc.

5. Per le nuove concimaie, anche coperte, indipendentemente dal tipo di allevamento a cui sono asservite, dovranno essere rispettate le distanze minime previste per l'allevamento stesso dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali previste nell'atto d'indirizzo di cui all'art. 50 lettera d - Edificabilità zone agricole, della L.R. n.

11/2004 e ss.mm.ii.. Per le concimaie dei piccoli allevamenti ad uso familiare e delle strutture agricolo produttive destinate ad allevamento vanno applicate le distanze minime previste per la classe dimensionale 1 e con punteggio risultante dalla relazione agronomica in relazione al tipo di allevamento previsto,Le distanze sono ridotte alla metà in caso di concimaie interrate e stabilmente chiuse (serbatoio, vasca con soletta in cls).

6. ...

7. ...

8. Per gli allevamenti zootecnici intensivi e per le strutture agricolo produttive destinate ad allevamento che superano i limiti della classe dimensionale 1 si applicano le disposizioni stabilite nell'atto d'indirizzo di cui all'art. 50 lettera d- Edificabilità zone agricole, della L.R. n. 11/2004 e ss.mm.i..

9. ....

La Tav. C "Carta degli allevamenti intensivi" allegata all'Elaborato E1 - relazione agronomica ed ambientale, localizza gli allevamenti presenti nel territorio comunale di Loria, con esclusione di quelli familiari e di quelli amatoriali, stilando, per ciascuno di essi, una scheda per la raccolta dei dati di rilievo da un punto di vista urbanistico-ambientale: peso vivo allevato, fabbisogno di U.F. per l'alimentazione del bestiame e di terreno per il corretto smaltimento degli effluenti zootecnici prodotti al fine di verificare la sussistenza del nesso funzionale tra l'allevamento e l'azienda agricola.

L'azienda Società Agricola Oasi srl è stata schedata con il n. 27 (Allegato E - Schede di rilievo) con una consistenza di 275.000 ovaiole ed un peso vivo allevato stimato di 495,0 t.

2.7.5. Piano di zonizzazione acustica comunale

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Il Piano di zonizzazione acustica, ai sensi della Legge 447/1995 approvato dal comune di Loria nel novembre 2000 inserisce le aree agricole in classe III “aree di tipo misto” con limiti di emissione fissati in 55 dBA durante il giorno e in 45 dBA durante la notte.

2.8. PIANI DI SETTORE

2.8.1. Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Livenza, Piave e Brenta- Bacchiglione (P.A.I.)

L'Autorità di Bacino, nell'ambito delle attività e delle scadenze di cui al D.Lgs. 49/2010, ha effettuato degli studi finalizzati alla conoscenza delle condizioni di pericolosità idraulica che caratterizzano il territorio regionale. La Tavola 14 evidenzia la presenza di una possibile area allagabile a nord dell'insediamento.

2.8.2. Piano di Tutela delle Acque

Il D.Lgs. 152/2006 definisce il Piano di Tutela delle Acque come uno specifico piano di settore e strumento necessario per la tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico in cui viene definito l'insieme delle misure necessarie alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento, al miglioramento dello stato delle acque ed al mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici affinché siano idonei a sostenere specie animali e vegetali diversificate.

Il Decreto introduce anche un nuovo approccio alla gestione delle risorse idriche ed al sistema di monitoraggio e di classificazione delle acque superficiali che è stato adottato da ARPAV per la classificazione dei corpi idrici in funzione dello stato chimico e biologico delle stesse per cui il fiume Muson dei Sassi ha uno stato chimico buono lungo tutto il suo corso, ma uno stato ecologico sufficiente dalla sorgente fino a Castello di Godego per poi diventare scarso nel tratto successivo e fino alla confluenza con il fiume Brenta.

Il PTA impone anche norme precise sulla gestione delle acque reflue e delle acque superficiali affinché non vi sia un agggravio dello stato idrico e della qualità dei corsi d'acqua.

Con riferimento al PTA della regione Veneto approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 107 del 5/11/2009, si evince che il sito d'intervento:

i) ricade in un comune con un carico di azoto superiore a 200 Kg/Ha SAU (Fig. 4.7 “Stima del surplus di azoto di origine chimica e agrozootecnica sulla SAU comunale”

ii) è esterno ad aree sensibili “Fig. 2.1 “Carta delle aree sensibili”)

iii) ricade in un comune con un alto grado di vulnerabilità intrinseca della falda (Fig. 2.2 “Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta”)

iv) ricade nella zona di ricarica degli acquiferi che è considerata zona vulnerabile da nitrati di origine agricola (Fig. 2.3 “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”)

v) non ricade in un comune nel cui territorio sono presenti acquiferi da sottoporre a tutela (Fig. 3.19 “Carta dei territori comunali con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela”).

2.8.3. Piano Regionale di Tutela e di Risanamento dell'Atmosfera (P.T.R.A.)

La Regione Veneto si è dotata di un Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera finalizzato, attraverso la programmazione, il coordinamento e il controllo dell'inquinamento atmosferico, al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali.

(20)

Nella Relazione regionale della qualità dell'aria ai sensi della L.R. 118/2001 n. 81, per l'anno di riferimento 2013, stilata da ARPAV, sono riportati gli andamenti di alcuni inquinanti nel periodo 2005-2013, ottenuti calcolando per ogni anno un valore medio per le stazioni di tipologia di fondo (urbano, suburbano e rurale), per quelle di tipologia traffico/industriale e per quelle di fondo rurale facenti parte del programma di valutazione e confrontati con il valore limite annuale per ciascuno:

Il comune di Loria, classificato in zona A1 Provincia secondo la DGRV 3195/2006, ovvero zona a rischio di superamento dei limiti di legge per il PM10, è stato monitorato tramite due campagne eseguite nel semestre caldo (dal 25 maggio al 27 giugno 2011) e nel semestre freddo (dal 9 febbraio al 20 marzo 2012) durante le quali sono stati acquisiti i valori giornalieri dell'inquinante PM10 e settimanale di alcuni composti organici (benzene, toluene, xileni ed etilbenezene, in breve BTEX). Inoltre, sono state eseguite analisi per la caratterizzazione chimica del PM10 provvedendo alla determinazione degli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) con particolare riguardo al benzo(a)pirene e della frazione inorganica (metalli).

Il campionatore mobile è stato posizionato, in entrambe le campagne di monitoraggio, in via Roma, nei pressi della scuola media.

I risultati sono stati poi confrontati con quelli osservati nel medesimo periodo presso la stazione di Treviso (IPA, metalli e BTEX), e di Castelfranco Veneto (PM10).

Per quanto riguarda il PM10, sono stati osservati alcuni superamenti del Valore Limite giornaliero durante la campagna invernale:

Anche le concentrazioni di alcuni dei COV determinanti (benzene, toluene, etilbenezene e xileni) sono risultate superiori rispetto a quelle rilevate nello stesso periodo a Treviso:

La caratterizzazione del PM10 ha permesso di determinare la concentrazione di metalli largamente al di sotto dei Valori Obiettivo e del valore Limite di legge. La determinazione di IPA sul PM10, ed in particolare di benzo(a)pirene, ha evidenziato, invece, la presenza di concentrazioni superiori rispetto a quelle determinate nello stesso periodo presso la stazione di Treviso:

2.8.4. Piano Energetico Regionale (P.E.R.)

La Regione Veneto ha adottato nell'ottobre 2013 il “Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica” in cui sono presi in considerazione gli obiettivi al 2020 del “pacchetto energia” stabiliti dalla Direttiva 2009/28/CE, recepita dalla Legge 96/2010 ed attuata con il D.Lgs. 28/2011.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, la Regione individua una politica energetica volta alla sostenibilità ambientale, all'uso razionale dell'energia che garantisca comunque ai cittadini una buona qualità di vita, attraverso:

- la riduzione di consumi e degli sprechi energetici e l'incremento dell'efficienza;

- l'aumento delle fonti rinnovabili per coprire il fabbisogno energetico;

- la diminuzione della dipendenza dalle importazioni e l'aumento della sicurezza energetica;

- il miglioramento delle prestazioni del sistema energetico;

- il contenimento delle emissioni di CO2 equivalente;

(21)

- la compatibilità ambientale e la sicurezza sociale dei sistemi energetici;

- il miglioramento della qualità della vita e della salubrità degli insediamenti urbani;

- l'uso sostenibile delle risorse naturali;

- la tutela del paesaggio;

- la salvaguardia della natura e conservazione della biodiversità.

2.8.5. Classificazione sismica

Il territorio comunale di Loria è stato inserito, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003, in zona sismica di 2 “zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti” con un valore di ag compreso tra 0,15 e 0,25 (valore dell'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido o pianeggiate). Con l'Ordinanza PCM n. 3519/2006 è stata aggiornata la mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale in termini di accelerazione massima al suolo (ag max) con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni (tempo di itorno 475 anni) riferita ai suoli molto rigidi (Vs > 800 m/sec). Il valore di ag per il comune di Loria varia da 0,175 a 0,225. Tale valore è stato nuovamente aggiornato a 0,193026 nell'allegato 7 all'OPCM 3907/2010. Dalla lettura dello “Studio di compatibilità sismica in sede di elaborazione del Piano di Assetto del territorio” redatto dai dr. geol. Jacopo De Rossi e Francesco Marinoni nel novembre 2010, risulta che l'area localizzata lungo il corso del Fiume Muson caratterizzata da “materiali alluvionali a tessitura sabbiosa” ha valori di Vp (velocità delle onde di compressione) e di Vs (velocità delle onde di taglio) relativamente più bassi rispetto il restante territorio comunale. I risultati delle indagini sismiche confermano che in questa zona, in cui il primo sottosuolo è caratterizzato dalla presenza di depositi sabbiosi, le velocità sismiche sono relativamente più basse ed il sottosuolo è potenzialmente in grado di generare forti amplificazioni sismiche.

2.9. VINCOLI SOVRAORDINATI 2.9.1. Rete Natura 2000 ed Aree protette

La Rete Natura 2000 - Dgr 4003 del 16/12/2008

La tutela della biodiversità nella Regione Veneto è garantita dalla presenza di aree naturali protette (parchi e riserve) e dalle aree facenti parte della Rete Natura 2000 che si compone di Siti di Interesse Comunitario (SIC) istituiti secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CE) che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE

(22)

“Uccelli” concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

L'area di intervento è esterna ad aree protette (Parchi e Riserve naturali statali e/o regionali; il più vicino è il Parco del Fiume Sile a circa 10 Km di distanza in linea d'aria) e dai siti Natura 2000 il più vicino dei quali (Prai di Castello di Godego) si trova a qualche decina di metri più ad est (v. cartografia capitolo 1.4.).

Per i lavori di sopraelevazione dei capannoni, installazione dei pannelli fotovoltaici e per la riconversione da polli da carne a galline ovaiole, è già stata depositata presso gli Uffici comunali lo screening di valutazione di incidenza ambientale, che viene allegata anche alla documentazione di V.I.A.

2.10. NORMATIVA DEL SETTORE AGRICOLO 2.10.1. Direttiva Nitrati

La fertilizzazione azotata dei terreni coltivati, in particolare quella organica effettuata attraverso l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, è oggetto di una specifica regolamentazione finalizzata alla salvaguardia delle acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento causato principalmente dai nitrati.

La Direttiva Nitrati (91/676/CE) ha stabilito dei principi fondamentali a cui si è uniformata la normativa nazionale e quella regionale con la designazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZV) nelle quali lo spargimento è vincolato al non superamento del limite di 170 Kg azoto/ettaro e la definizione dei Programmi d'Azione che stabiliscono le modalità con cui può essere effettuata l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nelle ZV.

La cartografia regionale individua come aree vulnerabili:

a) il bacino scolante in Laguna di Venezia (D.C.R. 23/2003)

b) la provincia di Rovigo e il comune di Cavarzere (D.Lgs. 152/2006) c) i 100 comuni dell'alta pianura (D.C.R. 62/2006)

d) i comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (D.G.R.V. 2684/2007) Il comune di Loria risulta essere ZV essendo uno dei 100 comuni dell'alta pianura.

2.10.2. Benessere animale

L’allevamento delle gallina ovaiola è soggetta a normative comunitarie e nazionali relativamente a limiti e/o prescrizioni in termini di benessere: la Dir. 1999/74/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 267 del 29/07/2003 e successivamente modificato dal Decreto del Ministero della Salute 20/04/2006 “Modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 2003 nr. 267, in attuazione delle Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”.

Secondo tale normativa, l’allevamento di galline ovaiole in gabbie non modificate (quelle presenti nella maggioranza degli impianti esistenti) è stata possibile solo fino alla fine del 2011. Dal 1° gennaio 2012, infatti, è obbligatoria l’adozione delle gabbie modificate o arricchite caratterizzate, principalmente, da una superficie unitaria di allevamento superiore all’attuale. Le caratteristiche delle nuove gabbie sono illustrate nell’Allegato III del Decreto 20/04/2006 e consistono principalmente, da un punto di vista impiantistico/costruttivo, in:

(23)

➢ presenza nelle gabbie di lettiera che consenta alle galline di becchettare e razzolare;

superficie disponibile per capo di almeno 750 cm2 di superficie, di cui 600 cm2 di superficie utilizzabile, fermo restando che l’altezza della gabbia diversa dall’altezza al di sopra della superficie utilizzabile non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto;

superficie minima per ogni gabbia non inferiore a 2000 cm2;

➢ presenza in ogni gabbia di almeno un nido che non deve essere considerato superficie utilizzabile;

➢ disponibilità di posatoi appropriati che offrano almeno 15 cm di spazio per gallina;

➢ disponibilità di almeno 12 cm di mangiatoia per ogni gallina;

➢ presenza in ogni gabbia di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto conto della dimensione del gruppo;

➢ presenza di dispositivi per il raccorciamento delle unghie;

➢ corridoi di servizio tra le file di larghezza non inferiore a 90 cm;

➢ le gabbie delle file inferiori devono trovarsi a non meno di 35 cm dal pavimento dell’edificio.

Per quanto riguarda la gestione (Allegato A, D.L. 267/2003), invece:

➢ tutte le galline ovaiole devono essere ispezionate almeno una volta al giorno;

➢ il livello sonoro deve essere ridotto al minimo possibile e si devono evitare rumori di fondo o improvvisi;

➢ tutti gli edifici devono essere dotati di un'illuminazione sufficiente per consentire alle galline di vedersi e di essere viste chiaramente, di guardarsi intorno e di muoversi normalmente;

➢ tutti i locali, le attrezzature e gli utensili con i quali le galline sono in contatto devono essere completamente puliti e disinfettati con regolarità e comunque ogni volta che viene praticato il vuoto sanitario;

➢ occorre eliminare con la necessaria frequenza le deiezioni e quotidianamente le galline morte;

➢ i sistemi di allevamento devono essere concepiti in modo da evitare che le galline possano scappare;

➢ gli impianti con più piani di gabbie devono essere provvisti di dispositivi e di misure che consentano di ispezionare direttamente ed agevolmente tutti i piani e che facilitino il ritiro delle galline;

➢ la gabbia e le dimensioni delle relativa apertura devono essere concepite in modo che una gallina adulta possa essere ritirata senza inutili sofferenze o senza essere ferita;

➢ è vietato qualsiasi tipo di mutilazione, ma al fine di prevenire plumofagia e cannibalismo, è consentito il taglio del becco, a condizione che sia effettuata da personale qualificato su pulcini destinati alla deposizione di uova di età inferiore a dieci giorni e sotto la responsabilità del veterinario.

2.10.3. Normativa IPPC

Con il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, entrato in vigore il 7 maggio 2005, è stata data formale e completa attuazione alla direttiva 96/61/CE, oggi sostituita dalla 2008/01/CE.

Riferimenti

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