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Regol@mento delle funzioni e ruolo delle consulte comunali

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Comune di Spoleto

Direzione Operativa Centrale

Regol@mento delle funzioni e ruolo delle consulte comunali

Il “regolamento delle funzioni e ruolo delle consulte comunali” è stato approvato con

atto del consiglio comunale n° 2 del 21 gennaio 1999.

(2)

_____________________________________________________________________________________________________________

Regolamento delle funzioni e ruolo delle consulte comunali

Il comune di Spoleto ha disciplinato le “forme di consultazione” dell’ente tramite consulte con i seguenti provvedimenti:

1) deliberazione di consiglio comunale n° 121 del 19 giugno 1992 -

“Partecipazione consulte cittadine. Istituzione. Approvazione del regolamento (articolo 23, statuto comunale)”;

2) deliberazione di consiglio comunale n° 2 del 21 gennaio 1999 –

“regolamento delle funzioni e ruolo delle consulte comunali”, resa esecutiva dal

comitato regionale di controllo nella seduta del 4 febbraio 1999 con provvedimento n° 588 e ripubblicata all’albo pretorio, per quindici giorni, con decorrenza 16 febbraio 1999;

3) deliberazione di consiglio comunale n° 2 dell’8 gennaio 2007 –

“regolamento delle funzioni e ruolo delle consulte comunali” si è proceduto ad

apportare modifiche ed integrazioni al regolamento, previa verifica e rilettura dello stesso.

Il 18 gennaio 2007 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo.

Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale al solo fine di agevolare la leggibilità dell’opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell’ente. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato le norme regolamentari.

L’ufficio coordinamento normativo Paola Marini

Regolamento delle funzioni e ruolo delle consulte comunali ... 4

Art. 1 - Contenuti ... 4

Art. 2 - Numero delle consulte ... 4

Art. – 3 - Albo dei cittadini per la consulta e albo comunale delle associazioni ... 4

Art. 4 - Composizione... 4

Art. 5 - Costituzione e insediamento... 5

Art. 6 - Presidente ... 5

Art. 7 - Convocazione... 6

Art. 8 - Pubblicità delle sedute – partecipazione ... 6

Art. 9 - Validità delle sedute ... 6

Art. 10 - Luogo delle riunioni ... 7

Art. 11 - Del segretario e dei verbali ... 7

Art. 12 – Attività e pareri della consulta ... 7

Art. 13 - Richiesta del sindaco ... 8

Art. 14 - Doveri dei componenti delle consulte ... 8

(3)

Art. 17 - Situazioni di incompatibilità ... 8 Art. 18 – Pubblicazione ed entrata in vigore ... 8 Art. 19 - Disposizioni finali... 9

(4)

_____________________________________________________________________________________________________________

Regolamento delle funzioni e ruolo delle consulte comunali

Art. 1 - Contenuti

1

1. Il presente regolamento disciplina il ruolo e le funzioni delle consulte comunali ai sensi dell’articolo 23 dello statuto.

Art. 2 - Numero delle consulte

2

1. E’ istituita una consulta in relazione a quanto disposto dall’articolo 23, 3° comma, dello statuto.

Art. – 3 - Albo dei cittadini per la consulta e albo comunale delle associazioni

3

1. E’ istituito un albo in cui i cittadini e gli stranieri residenti nel comune da almeno un anno possono chiedere l’iscrizione per essere estratti a sorte quali componenti dell’organo di partecipazione consultiva. Alla richiesta di iscrizione all’albo deve essere allegato un breve curriculum vitae e devono essere esplicitate le motivazioni per le quali viene manifestato il proprio interesse a far parte della consulta.

2. Possono essere iscritti nell’albo i cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali e gli stranieri che hanno il pieno godimento dei diritti civili e politici.

3. L’albo comunale delle associazioni previsto dall’articolo 27 dello statuto è aggiornato annualmente entro il mese di settembre e, comunque, in occasione dell’elezione del difensore civico.

4. Contro il diniego dell’iscrizione agli albi di cui ai commi 2 e 3 è ammesso ricorso al difensore civico.

5. Il consiglio comunale, su proposta della commissione statuto e regolamenti, può dettare ulteriori criteri o linee di indirizzo per la tenuta, la revisione e la formazione degli albi.

Art. 4 - Composizione

4

1. La consulta è composta da un numero di diciotto membri, dei quali sei sorteggiati tra i cittadini iscritti nell’albo di cui all’articolo 3 del presente regolamento, e dodici designati dall’assemblea dei presidenti delle associazioni iscritte nell’albo del comune.

2. Dei dodici membri designati dall’assemblea dei presidenti delle associazioni iscritte all’albo del comune due dovranno essere indicati dalle associazioni dei cittadini stranieri residenti nel territorio comunale iscritte all’albo medesimo, ove esistenti ed interessate.

1 L’articolo 1 è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n° 2 dell’8 gennaio 2007. Il testo precedente così recitava: “Il presente regolamento disciplina le modalità ed i termini della partecipazione popolare attraverso l’istituto delle consulte ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 2, dell’articolo 23 dello statuto: vengono, quindi, regolamentati la composizione ed il funzionamento delle consulte”.

2 L’articolo 2 è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n° 2 dell’8 gennaio 2007. Il testo precedente così recitava: “Sono istituite quattro consulte, una in relazione ad ognuna delle quattro commissioni consiliari permanenti”.

3 L’articolo 3 è stato modificato ed integrato con deliberazione di consiglio comunale n° 2 dell’8 gennaio 2007. Il testo precedente così recitava: “Art. 3 - Istituzione di un albo dei cittadini che intendono partecipare alle consulte - 1. Viene costituito, presso l’ufficio demografico del comune, un albo per ogni consulta, in cui i cittadini e gli stranieri residenti nel comune da almeno un anno, possono chiedere l’iscrizione per essere estratti a sorte quali componenti dell’organo di partecipazione consultiva. 2.

L’iscrizione all’albo è disposta dalla IV commissione consiliare permanente. Contro il diniego della commissione è ammesso ricorso al difensore civico. 3. Possono essere iscritti nell’albo i cittadini e gli stranieri che risultano essere in possesso del diritto elettorale per l’elezione del sindaco. 4. Coloro che fanno richiesta di iscrizione devono dimostrare sufficiente esperienza scolastica o professionale nell’ambito delle materie che sono di competenza delle consulte cui l’albo si riferisce”.

4 L’articolo 4 è stato modificato ed integrato con deliberazione di consiglio comunale n° 2 dell’8 gennaio 2007. Il testo precedente così recitava: “1. Ciascuna consulta è composta da un numero di 10 membri, dei quali la metà sorteggiati tra i cittadini iscritti nell’albo di cui all’articolo 3 del presente regolamento, e l’altra metà da singoli cittadini portatori di interessi comuni designati dall’assemblea dei presidenti delle associazioni iscritte nell’albo del comune. 2. Le operazioni di sorteggio di cui al primo comma saranno effettuate in maniera da ottenere un numero triplo rispetto a coloro che dovranno far parte delle consulte: i primi sorteggiati saranno chiamati a far parte degli organi consultivi e dalla graduatoria ottenuta dal sorteggio saranno di volta in volta attinti i nominativi di coloro che saranno convocati per le sostituzioni nei casi di rinuncia, di dimissioni e di decadenza. 3. Nel caso in cui non risultasse possibile procedere al sorteggio per carenza di iscrizioni agli albi, il sorteggio stesso viene sostituito da ulteriore designazione dei presidenti delle associazioni”.

(5)

saranno chiamati a far parte dell’organo consultivo e dalla graduatoria ottenuta dal sorteggio saranno di volta in volta attinti i nominativi di coloro che saranno convocati per le sostituzioni nei casi di rinuncia, di dimissioni e di decadenza.

4. Nel caso in cui non risultasse possibile procedere al sorteggio per carenza di iscrizioni all’albo, il sorteggio stesso viene sostituito da ulteriore designazione dei presidenti delle associazioni.

Art. 5 - Costituzione e insediamento

5

1. Il sindaco convoca i presidenti delle associazioni iscritte nell’albo previsto dall’articolo 27 dello statuto per la designazione di cui all’articolo precedente.

2. Il sindaco, a seguito delle designazioni fatte dalle associazioni e preso atto del risultato dei sorteggi, provvede entro trenta giorni alla nomina della consulta, con proprio decreto, e alla convocazione dei componenti della stessa per il formale insediamento.

3. La seduta di insediamento della consulta è presieduta dal sindaco e vi partecipa il difensore civico.

4. Il sindaco ed il difensore civico illustrano ai nominati lo statuto comunale e le funzioni assegnate alla consulta.

5. Nella seduta di insediamento della consulta i componenti, a maggioranza assoluta dei voti ed a scrutinio segreto, eleggono il presidente ed il vicepresidente. A parità di voti risulta eletto il più anziano per età.

6. La consulta resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale.

7. Della costituzione ed insediamento della consulta il sindaco ne dà notizia al consiglio comunale ed ai presidenti delle commissioni consiliari.

Art. 6 - Presidente

6

1. Il presidente presiede la consulta, assicura il buon andamento dei lavori, predispone l’ordine del giorno, fa osservare il presente regolamento.

2. Il presidente ha la facoltà di svolgere apposita relazione illustrativa in consiglio comunale, nelle commissioni consiliari e nelle sedute di giunta, sui pareri della consulta.

3. Il presidente in caso di assenza, impedimento o dimissioni è sostituito dal vicepresidente.

5 L’articolo 5 è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n° 2 dell’8 gennaio 2007. Il testo precedente così recitava: “1. Il sindaco convoca i presidenti delle associazioni iscritte nell’albo previsto dall’articolo 30 dello statuto per la designazione di cui all’articolo precedente e conferisce incarico al dirigente della ripartizione demografica di procedere all’estrazione a sorte di cui al medesimo articolo 4. 2. Il sindaco, preso atto delle designazioni fatte dalle associazioni e del risultato dei sorteggi, provvede a convocare i componenti di ciascuna consulta per il formale insediamento e costituzione. 3. La seduta di insediamento di ogni consulta è presieduta dal sindaco e vi partecipa il difensore civico. 4. Il sindaco ed il difensore civico illustrano ai nominati lo statuto comunale e le funzioni assegnate a ciascuna consulta. 5. Nella seduta di insediamento di ciascuna consulta i componenti, a maggioranza assoluta dei voti ed a scrutinio segreto, eleggono il presidente ed il vice presidente:

a parità di voti risulta eletto il più anziano per età. 6. La consulta resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale. 7.

Della costituzione ed insediamento delle consulte il sindaco ne dà notizia al consiglio comunale ed ai presidenti delle commissioni consiliari”.

6 Il comma 3 dell’articolo 6 è stato aggiunto con deliberazione di consiglio comunale n° 2 dell’8 gennaio 2007. Il testo precedente così recitava: “1. Il presidente presiede la consulta, assicura il buon andamento dei lavori, predispone l’ordine del giorno, fa osservare il presente regolamento. 2. Il presidente ha la facoltà di svolgere apposita relazione illustrativa in consiglio comunale, nelle commissioni consiliari e nelle sedute di giunta, sui pareri della consulta”.

(6)

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Art. 7 - Convocazione

7

1. La consulta è convocata dal presidente con avviso scritto, o a mezzo di altro strumento telematico, da recapitarsi al domicilio di ogni componente almeno tre giorni prima della seduta.

2. Le convocazioni sono effettuate dal presidente per determinazione autonoma o su richiesta scritta:

a) del sindaco;

b) del presidente del consiglio comunale;

c) di un terzo dei componenti la consulta;

d) di un terzo dei consiglieri comunali.

3. La consulta ha altresì la possibilità di convocarsi liberamente, anche al di fuori di apposita richiesta da parte degli organi del comune.

3-bis. L’ordine del giorno del consiglio comunale è trasmesso al presidente della consulta.

3-ter. Il presidente è tenuto a convocare la consulta entro cinque giorni dalla richiesta.

4. L’avviso di convocazione contenente i punti dell’ordine del giorno dovrà essere inviato al sindaco, all’assessore competente per materia e ai capigruppo consiliari.

Art. 8 - Pubblicità delle sedute – partecipazione

8

1. Le sedute della consulta sono pubbliche, tranne quando vengano trattati argomenti che comportano apprezzamento della moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell’ordine del giorno dell’adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente sospende la discussione che verrà ripresa in seduta segreta.

Art. 9 - Validità delle sedute

9

1. Le sedute della consulta, in prima convocazione, sono valide quando è presente almeno la metà dei componenti.

2. In seduta di seconda convocazione, da tenersi nella stessa giornata e a distanza di almeno un’ora dalla prima, è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei membri, ivi compreso il presidente o il vicepresidente.

3. I voti sono espressi in modo palese.

7 L’articolo 7 è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n° 2 dell’8 gennaio 2007. Il testo precedente così recitava: “1. La consulta, salvo quanto disposto dal II comma dell’articolo 12, è convocata dal presidente con avviso scritto da recapitarsi al domicilio di ogni componente eletto almeno tre giorni prima della seduta. 2. Le convocazioni sono effettuate dal presidente (o dal vice presidente in caso di impedimento del primo) o per determinazione autonoma o su richiesta scritta: a) del sindaco; b) di 1/3 dei componenti la commissione; c) dell’assessore competente per materia; d) di 1/3 dei consiglieri comunali. 3.

Nei casi di cui sopra l’avviso di convocazione dovrà essere diramato dal presidente (o dal vice presidente in caso di impedimento del primo), entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta. 4. L’avviso di convocazione contenente i punti all’ordine del giorno dovrà essere inviato sia al sindaco sia all’assessore competente per materia o ai capigruppo consiliari”.

8 L’articolo 8 è stato modificato ed integrato con deliberazione di consiglio comunale n° 2 dell’8 gennaio 2007. Il testo precedente così recitava: “1. Le sedute delle consulte sono pubbliche”.

9 Il comma 2 dell’articolo 9 è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n° 2 dell’8 gennaio 2007. Il testo precedente così recitava: “2. In seduta di seconda convocazione, da tenersi nella stessa giornata e a distanza di almeno un’ora dalla prima, è sufficiente la presenza di almeno 4 membri, ivi compreso il presidente o il vice presidente”.

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1. Le sedute della consulta si svolgono in appositi locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale.

Art. 11 - Del segretario e dei verbali

11

1. Delle riunioni della consulta e delle sue commissioni è redatto un verbale in forma sintetica a cura di un segretario verbalizzante designato dall’amministrazione comunale.

2. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante.

3. Il segretario assiste il presidente nella predisposizione dell’ordine del giorno e costituisce organo di raccordo fra la consulta e l’amministrazione comunale assumendo tutte quelle iniziative atte a promuovere il sollecito espletamento delle procedure relative agli atti di competenza della consulta.

4. Copia dei verbali deve essere trasmessa, a cura del segretario della consulta, al sindaco e al presidente del consiglio comunale.

Art. 12 – Attività e pareri della consulta

12

1. La consulta organizza la propria attività in tre commissioni ciascuna composta da sei membri indicando, per ognuna, le rispettive attribuzioni con riferimento al comma successivo.

2. La consulta, sulla scorta delle indicazioni rese dalle commissioni e in base a quanto disposto dall’articolo 23, comma 2, e dall’articolo 86, comma 3, dello statuto comunale, esprime parere obbligatorio in riferimento a:

a) bilanci annuali e pluriennali;

b) piani territoriali ed urbanistici, piani commerciali e piani urbani del traffico;

c) regolamenti comunali di competenza del consiglio comunale;

d) ogni altro argomento che la giunta o le commissioni consiliari riterranno opportuno sottoporre all’esame della consulta;

e) convenzioni tra il comune ed altri enti territoriali;

f) costituzione di aziende speciali, istituzioni e consorzi intercomunali e provinciali;

g) concessione a terzi di pubblici servizi.

3. (abrogato).

10 L’articolo 10 è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n° 2 dell’8 gennaio 2007. Il testo precedente così recitava: “1. Le sedute delle consulte si svolgono in appositi locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale”.

11 L’articolo 10 è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n° 2 dell’8 gennaio 2007. Il testo precedente così recitava: “1. Delle riunioni di ciascuna consulta è redatto un verbale in forma sintetica a cura di un segretario verbalizzante designato dall’amministrazione comunale tra i dipendenti di livello non inferiore alla VI qualifica funzionale, con apposita deliberazione giuntale. 2. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante. 3. Il segretario assiste il presidente nella predisposizione dell’ordine del giorno e costituisce organo di raccordo fra la consulta e l’amministrazione comunale assumendo tutte quelle iniziative atte a promuovere il sollecito espletamento delle procedure relative agli atti di competenza della consulta. 4. Copia dei verbali deve essere trasmessa, a cura del segretario della consulta, al sindaco”.

12 L’articolo 12 è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n° 2 dell’8 gennaio 2007. Il testo precedente così recitava: “Art. 12 - Pareri delle consulte - 1. Le consulte comunali esprimono pareri obbligatori in ordine alle questioni di rispettiva competenza e con riferimento a: a) statuto del comune e delle aziende speciali; b) regolamenti comunali di competenza del consiglio comunale; c) ordinamento dei servizi di competenza del consiglio comunale; d) bilanci annuali e pluriennali; e) piani territoriali ed urbanistici, piani commerciali e piani urbani del traffico; f) convenzioni tra il comune ed altri enti territoriali; g) costituzione e modificazione di forme associative; h) assunzione diretta di pubblici servizi; i) costituzione di aziende speciali, istituzioni e consorzi intercomunali o provinciali; j) concessione a terzi di pubblici servizi; k) petizioni previste dall’articolo 24 dello statuto comunale. 2. Il presidente del consiglio comunale può chiedere al presidente della consulta interessata la relativa convocazione. 3. Per pareri obbligatori in ordine a questioni di reciproca competenza o affinità, due o più presidenti possono richiedere al sindaco la riunione congiunta delle rispettive consulte, in base a quanto successivamente previsto dall’articolo 15”.

(8)

_____________________________________________________________________________________________________________

Art. 13 - Richiesta del sindaco

13

1. Il sindaco richiede il parere della consulta sugli argomenti previsti dal presente regolamento. Il richiedente in ogni caso assegna un termine non superiore a venti giorni e non inferiore a cinque giorni utili feriali per l’esame delle proposte e la formulazione del parere. Decorsi i termini fissati, le relative proposte sono sottoposte all’esame degli organi competenti anche se sprovviste del parere della consulta. Quando il presidente della consulta ne faccia richiesta scritta al sindaco, i termini suddetti possono essere prorogati fatte salve precise scadenze di legge.

Art. 14 - Doveri dei componenti delle consulte

14

1. Ogni componente della consulta è tenuto a partecipare ai lavori della stessa.

2. (abrogato).

3. Il componente che non presenzia, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, incorre nella decadenza dalla carica di membro della consulta stessa.

Art. 15 - Adunanza dei presidenti delle consulte

15

(abrogato) Art. 16 - Stato giuridico

16

1. L’incarico di componente della consulta, a qualunque titolo, non dà luogo a compensi, indennità, fatti salvi i rimborsi spesa autorizzati secondo legge.

2. Il presidente ed i componenti della consulta sono cittadini benemeriti e come tali sono inclusi nell’albo delle autorità cittadine.

Art. 17 - Situazioni di incompatibilità

17

1. Eventuali situazioni di incompatibilità verranno definite e risolte dalla commissione statuto e regolamenti.

Art. 18 – Pubblicazione ed entrata in vigore

18

1. Il presente regolamento viene pubblicato in conformità dell’articolo 86, commi 4 e 5, dello statuto ed entra in vigore ai sensi di legge.

13 L’art. 13 è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n° 2 dell’8 gennaio 2007. Il testo precedente così recitava:

“Art. 13 - Richiesta del sindaco o dell’assessore - 1. Il sindaco o l’assessore competente per materia richiedono il parere delle consulte sugli argomenti previsti dal presente regolamento. 2. Il richiedente in ogni caso assegna un termine non superiore a venti giorni e non inferiore a cinque giorni utili feriali per l’esame delle proposte e la formulazione del parere. 3. Decorsi i termini fissati, le relative proposte sono sottoposte all’esame degli organi competenti anche se sprovviste del parere della consulta. 4.

Quando il presidente della consulta ne faccia richiesta scritta al sindaco o all’assessore competente, i termini suddetti possono essere prorogati fatte salve precise scadenze di legge”.

14 L’art. 14 è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n° 2 dell’8 gennaio 2007. Il testo precedente così recitava:

“ Art. 14 - Doveri dei componenti delle consulte - 1. Ogni componente ciascuna consulta è tenuto a partecipare ai lavori della stessa. 2. Nessun cittadino può far parte di più di una consulta. 3. Il componente che non presenzia, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, incorre nella decadenza dalla carica di membro della consulta stessa”.

15 L’articolo 15 è stato abrogato con deliberazione di consiglio comunale n° 2 dell’8 gennaio 2007. Il testo precedente così recitava: “1. Ad iniziativa del sindaco o dell’assessore competente può essere convocata l’adunanza dei presidenti delle consulte per l’esame di problemi di carattere generale per i quali l’amministrazione comunale intende effettuare una speciale partecipazione. 2. L’iniziativa può essere altresì assunta dalle singole consulte, ma la convocazione è riservata al sindaco o all’assessore competente cui ciascun residente interessato avanzerà richiesta. 3. In quest’ultimo caso la convocazione avverrà entro giorni quindici dalla data in cui perviene l’istanza. 4. Dei lavori dell’adunanza dei presidenti viene redatto apposito verbale a cura di un segretario di consulta designato di volta in volta dal sindaco. 5. L’adunanza dei presidenti delle consulte verifica, riferisce e propone sulla organizzazione e sulla funzionalità delle consulte medesime”.

16 Il comma 2 dell’articolo 16 è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n° 2 dell’8 gennaio 2007. Il testo precedente così recitava: “2. Il presidente ed i componenti delle consulte sono cittadini benemeriti e come tali sono inclusi nell’albo delle autorità cittadine”.

17 L’articolo 17 è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n° 2 dell’8 gennaio 2007. Il testo precedente così recitava: “Eventuali situazioni di incompatibilità verranno definite e risolte dalla IV commissione consiliare permanente”.

18 L’articolo 18 è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n° 2 dell’8 gennaio 2007. Il testo precedente così recitava: “Art. 18 - Entrata in vigore - 1. Il presente regolamento viene pubblicato in conformità dell’articolo 93, commi 4 e 5, dello statuto ed entra in vigore a partire dal primo giorno successivo a quello della seconda pubblicazione nell’albo pretorio del comune”.

(9)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si darà luogo ad apposita

determinazione del consiglio comunale.

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