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Incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie

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Academic year: 2022

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Incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie e la carica di consigliere di amministrazione di ente pubblico operante nel medesimo territorio.

(Risposta a quesito del 14 settembre 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 14 settembre 2011, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota in data 19 aprile 2011 con cui il dott. …, giudice di pace nella sede di … (circondario di …), chiede di conoscere se sussista incompatibilità per l'esercizio delle funzioni giudiziarie con l'assunzione dell'incarico di consigliere nel Consiglio di Amministrazione dell'ente pubblico ETRA S.p.A. (Energia Territorio Risorse Ambiente), con sede legale a …;

- visto l'art. 5, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;

- vista la circolare consiliare prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni e integrazioni, che al Capo IV, Par. 1, prevede che il giudice di pace non necessita di autorizzazione per l'espletamento di incarichi extragiudiziari non essendo allo stesso applicabile la disciplina prevista dall'art. 16 O.G. (che presuppone un rapporto professionale che nella specie manca), ma è tenuto a comunicare al Consiglio superiore della magistratura gli incarichi e le attività extragiudiziarie eventualmente svolte, al fine di consentire di accertare la ricorrenza (o verificare la permanenza) in concreto dei requisiti di indipendenza e terzietà richiesti dall'art. 5, comma 3, L.

374/91 per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie;

- rilevato che, ai sensi articoli 9 della Legge n. 374/1991 e 10 del D.Lgs. 27 gennaio 2006 n. 25, e successive modificazioni, spetta alla Sezione relativa ai giudici di pace del Consiglio giudiziario, su proposta del Presidente della Corte di appello, l'accertamento in ordine al venir meno di taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace o su eventuali sopravvenute cause di incompatibilità, al fine di verificare in concreto la permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie;

- vista la nota in data 9 giugno 2011 del Presidente della Corte di appello di … con cui si comunica che, con riferimento alla richiesta del dott. …, la Sezione per i giudici di pace del Consiglio giudiziario, nella seduta dell'1 giugno 2011, ha deliberato di esprimere parere contrario “alla luce delle informazioni assunte secondo cui la società ETRA s.p.a. gestisce diversi servizi pubblici locali (idrico-integrato, raccolta rifiuti urbani ecc.) nel bacino dell'Alto-padovano sul quale la competenza è dell'Ufficio del Giudice di Pace di …, con conseguenti inevitabili interferenze nell'esercizio della giurisdizione.”;

- ritenuto di dover condividere il parere del Consiglio giudiziario, alla luce dei dati forniti dallo stesso organo, dovendo nel caso di specie rilevarsi che la carica di consigliere di amministrazione di ente pubblico operante nel territorio dove il giudice di pace esercita le proprie funzioni può ricondursi ad una delle ipotesi di incompatibilità disciplinate dall'art. 8 della legge n. 374/91;

delibera

di rispondere nel senso della sussistenza di una causa di incompatibilità con l’incarico di consigliere nel Consiglio di Amministrazione dell’ente pubblico ETRA S.p.A. in quanto operante nel territorio dove il giudice di pace esercita le proprie funzioni."

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