Utilizzabilità dei rapporti informativi dei presidenti di sezione in pensione quale fonte di conoscenza per la redazione dei pareri per le valutazioni di professionalità dei magistrati.
(Risposta a quesito del 16 febbraio 2011)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 16 febbraio 2011, ha adottato la seguente delibera:
“- vista la nota in data 10 dicembre 2010 con la quale il Presidente del Tribunale di … premesso che, ai fini della redazione di parere per la valutazione per la professionalità di un magistrato, è stato interpellato il Presidente di Sezione in pensione in quanto l’attuale aveva dichiarato di non conoscere il magistrato in valutazione e, poiché il Consiglio giudiziario di …, in data 16 novembre 2010, ha deliberato che il predetto parere doveva “ritenersi inutilizzabile” in quanto redatto da magistrato che “aveva già lasciato l’ordine giudiziario per pensionamento”, pone quesito in ordine all'utilizzabilità dei rapporti informativi dei Presidenti di Sezione in pensione quale fonte di conoscenza per la redazione dei pareri per le valutazioni di professionalità dei magistrati;
- considerato che, ai fini della valutazione di professionalità dei magistrati, il Capo 14 della Circolare in materia “nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della legge del 30 luglio 2007 n. 111, recante modifiche sull’ordinamento giudiziario” prevede che “i dirigenti degli uffici debbono trasmettere ai Consigli giudiziari, in occasione della scadenza del quadriennio in valutazione o comunque dopo un anno a far data da un giudizio non positivo o decorsi due anni da un giudizio negativo, un rapporto sulla professionalità dei magistrati redatto secondo i parametri della predetta circolare ed in conformità al modello allegato, che costituisce parte integrante della circolare stessa, unitamente alla documentazione …“ ivi indicata;
- ritenuto, pertanto, che, a norma della vigente circolare, spetta al dirigente dell’ufficio redigere il
“rapporto sulla professionalità” del magistrato previa acquisizione di tutte le informazioni desumibili dalle fonti di conoscenza utilizzabili o da relazioni dei Presidenti di sezione, sia in servizio che in pensione, che il dirigente stesso vorrà o meno condividere sulla base dei dati oggettivi in suo possesso;
delibera
di rispondere al quesito posto indicato in epigrafe nel senso che spetta al dirigente dell’ufficio redigere il “rapporto sulla professionalità” del magistrato previa acquisizione di tutte le informazioni desumibili dalle fonti di conoscenza utilizzabili o da relazioni dei Presidenti di sezione, sia in servizio che in pensione, che il dirigente stesso vorrà o meno condividere sulla base dei dati oggettivi in suo possesso.”