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la procedura italiana di ricongiungimento familiare e le relative criticità

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(1)

la procedura italiana di

ricongiungimento familiare e le relative criticità

Procedura ai sensi del

Decreto Legislativo 8 gennaio 2007 n. 5 “relativa al diritto al

ricongiungimento familiare”, come emendato dal Decreto Legislativo n 160/2008 e in raccordo con il Decreto legislativo n 251/2007 di recepimento

della Direttiva Qualifiche dei titolari di protezione internazionale

Maria Giovanna Fidone-CIR

(2)

Titolo IV -D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)

“Diritto all'unità familiare e tutela dei minori”

Art. 28

Diritto all'unità familiare.

∗“Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei

familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno

rilasciato per motivi di lavoro

subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari

Art 29 Diritto al

ricongiungimento

familiare

(3)

Mantenimento del nucleo familiare Mantenimento del nucleo familiare

ai sensi dell

ai sensi dell’’art 22 art 22 DLgsDLgs 251/07251/07

3

E’ tutelata l’unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria

I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di prot. internaz. hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status.

Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste

dall’art 29 del TU immigrazione (ovvero con i requisiti di reddito e alloggio)

(4)

PROCEDURA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007

n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto di ricongiungimento

familiare

in vigore dal 15 febbraio 2007 Emendata dal DL 160/2008

Pds CE slp

permesso di soggiorno per lavoro subordinato

permesso di soggiorno per lavoro autonomo

permesso di soggiorno per asilo e per protezione sussidiaria

permesso di soggiorno per studio permesso di soggiorno per motivi

religiosi

permesso di soggiorno per motivi di famiglia

Permesso per ricerca scientifica Può chiedere il Nulla Osta al RF

Lo straniero titolare di :

(5)

Maria Giovanna Fidone- CIR

i minori stranieri non

accompagnati riconosciuti rifugiati, hanno diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’art 29bis-

comma 3 del TU

Immigrazione DL 286/98 (art 2 del DL 5/2007) che

“consente l’ingresso e il soggiorno, ai fini del

ricongiungimento familiare, degli ascendenti diretti di primo grado” (ovvero genitori).

In favore di chi lo straniero può

chiedere il RF?

familiari residenti all’estero:

il coniuge, non separato;

i figli minori (compresi i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela) anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore qualora esistente dia il suo consenso* (il requisito della minore età va riferita al

momento della presentazione dell’istanza al ricongiungimento);

i figli maggiorenni a carico qualora invalidi totali* ;

i genitori a carico* se privi di altri figli nel paese d'origine o di provenienza ovvero se hanno più di 65 anni e gli altri figli

sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute

* Nodi problematici di procedura

(6)

**Codice Civile, Libro I:

art. 43 Domicilio e residenza

“Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (Cod. Proc. Civ. 139).

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora

abituale”

.

DOVE SI RICHIEDE IL NULLA OSTA AL RF ?

La richiesta di N.O. al

ricongiungimento familiare deve essere presentata allo Sportello Unico per

l’Immigrazione- SUI,

competente per il luogo di

dimora (coincidente con

l’indirizzo della residenza

anagrafica)**

(7)

Coesione familiare: è il caso in cui il familiare si trova già sul territorio nazionale ed è titolare di un permesso di soggiorno di altro tipo (per

esempio cure mediche o turismo;

Iscrizione dei figli nati in Italia sul permesso di soggiorno dei genitori;

Straniero coniugato con cittadino italiano o comunitario- che richiede specifico visto di ingresso presso le Rappresentanze consolari italiane competenti.

Maria Giovanna Fidone- CIR

CASI PER I QUALI NON DEVE ESSERE RICHIESTO IL NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE ALLO SPORTELLO

UNICO PER L’IMMIGRAZIONE

(8)

Documentazione da presentare *

Allo Sportello Unico Immigrazione

∗ Modulo * per la domanda di nullaosta- Mod S e seguenti;

copia del pds CE slp o del permesso di soggiorno;

disponibilità di un alloggio

(certificato di idoneità alloggiativa rilasciata da Uff. comunale)

disponibilità di reddito annuo derivante da fonti lecite

* dal 10 aprile 2008 procedura con invio telematico al SUI

Alla Rappresentanza Consolare Italiana

certificati attestanti il rapporto di parentela, matrimonio,

minore età e ogni atto di stato civile- tradotta in italiano

Nel caso di figli maggiorenni a carico, lo stato di salute è

documentabile attraverso

certificazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico

nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il

ricongiungimento

Documentazione di Viaggio

(9)

Procedura

Maria Giovanna Fidone- CIR

lo Sportello Unico per

l’Immigrazione competente per il luogo di dimora del richiedente procede alla verifica del possesso per lo straniero richiedente il

ricongiungimento familiare del titolo di soggiorno che lo abiliti all’esercizio del diritto, nonché alla verifica dell’esistenza dei requisiti oggettivi (alloggio e reddito) rilasciando, acquisito il parere della Questura, il

relativo nulla osta o un provvedimento di diniego

;

∗ Decisione del SUI entro 180 giorni dalla richiesta

l’autorità consolare italiana con sede nel Paese dove il familiare da ricongiungere richiede il visto provvede all’accertamento

dell’autenticità* della documentazione

comprovante i requisiti

soggettivi (presupposti di

parentela, coniugio, minore

età o stato di salute).

(10)

Ricongiungimento familiare dei rifugiati

∗ il ricongiungimento familiare può essere richiesto per le stesse

categorie di familiari e con lo

stesso procedimento previsto per i restanti cittadini stranieri,

secondo le modalità stabilite dallo stesso art. 29 bis.

∗ qualora il rifugiato sia un minore non accompagnato, è consentito l’ingresso, per il ricongiungimento familiare, degli ascendenti diretti di primo grado;

∗ la domanda di ricongiungimento presentata da un rifugiato non può essere rigettata unicamente per l’assenza di documenti

probatori del vincolo.

∗ in proposito per quanto concerne la prova per accertare l’esistenza del vincolo familiare viene

previsto che le Rappresentanze diplomatiche italiane possano far ricorso alla norma di cui all’art. 49 del DPR 5.1.1967, n.200 che

consente ai consolati l’emissione di certificati sulla base degli

elementi di fatto riscontrati direttamente.

(11)

Maria Giovanna Fidone- CIR

elemento di prova del legame familiare.

Per il riconoscimento del rapporto di parentela ai fini del ricongiungimento familiare, in particolare tra genitori e figli

carenza di

documentazione del

Paese di origine o dubbi sulla sua autenticità

TEST VOLONTARIO DEL DNA

come

introdotto dal DLgs 160/2008

Cause:

∗ inesistenza di uffici anagrafe e relativi archivi, in particolare in remote aree rurali o dal persistere in vari Paesi di situazioni di conflitto;

∗ Se rifugiati, per l'impossibilità di

rivolgersi alle proprie autorità nazionali per motivi di sicurezza

Art 1 DLgs 160/2008

..“Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d),non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o

comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta

documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati

(12)

- rispetto del principio della residenza e/o della dimora legale nell’accertamento della competenza

dell’ambasciata italiana a rilasciare il visto;

- carenza o insufficienza documentale circa la prova dei legami familiari, soprattutto quando il test del DNA, spesso utilizzato anche quando non necessario, non è risolutivo per assenza di minori;

Ostacoli e problematiche burocratiche, amministrative e legali

presso Rappresentanze italiane all’estero

(13)

consenso dell’altro coniuge da formalizzare presso la

rappresentanza italiana nel caso di uscita di minori dal paese

titolarità di un documento di viaggio scaduto del familiare

Maria Giovanna Fidone- CIR

Ostacoli e problematiche burocratiche, amministrative e legali

presso Rappresentanze italiane all’estero

(14)

Maria Giovanna Fidone

c/o Consiglio Italiano per i Rifugiati, CIR Onlus,

www.cir-onlus.org

Via del Velabro 5/A, ROMA tel 06 69200114

[email protected]

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

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