la procedura italiana di
ricongiungimento familiare e le relative criticità
Procedura ai sensi del
Decreto Legislativo 8 gennaio 2007 n. 5 “relativa al diritto al
ricongiungimento familiare”, come emendato dal Decreto Legislativo n 160/2008 e in raccordo con il Decreto legislativo n 251/2007 di recepimento
della Direttiva Qualifiche dei titolari di protezione internazionale
Maria Giovanna Fidone-CIR
Titolo IV -D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)
“Diritto all'unità familiare e tutela dei minori”
Art. 28
Diritto all'unità familiare.
∗“Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei
familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno
rilasciato per motivi di lavoro
subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari
Art 29 Diritto al
ricongiungimento
familiare
Mantenimento del nucleo familiare Mantenimento del nucleo familiare
ai sensi dell
ai sensi dell’’art 22 art 22 DLgsDLgs 251/07251/07
3
∗ E’ tutelata l’unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria
∗ I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di prot. internaz. hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status.
∗ Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste
dall’art 29 del TU immigrazione (ovvero con i requisiti di reddito e alloggio)
PROCEDURA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007
n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto di ricongiungimento
familiare
in vigore dal 15 febbraio 2007 Emendata dal DL 160/2008
– Pds CE slp
– permesso di soggiorno per lavoro subordinato
– permesso di soggiorno per lavoro autonomo
– permesso di soggiorno per asilo e per protezione sussidiaria
– permesso di soggiorno per studio – permesso di soggiorno per motivi
religiosi
– permesso di soggiorno per motivi di famiglia
– Permesso per ricerca scientifica Può chiedere il Nulla Osta al RF
Lo straniero titolare di :
Maria Giovanna Fidone- CIR
i minori stranieri non
accompagnati riconosciuti rifugiati, hanno diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’art 29bis-
comma 3 del TU
Immigrazione DL 286/98 (art 2 del DL 5/2007) che
“consente l’ingresso e il soggiorno, ai fini del
ricongiungimento familiare, degli ascendenti diretti di primo grado” (ovvero genitori).
In favore di chi lo straniero può
chiedere il RF?
familiari residenti all’estero:
∗ il coniuge, non separato;
∗ i figli minori (compresi i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela) anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore qualora esistente dia il suo consenso* (il requisito della minore età va riferita al
momento della presentazione dell’istanza al ricongiungimento);
∗ i figli maggiorenni a carico qualora invalidi totali* ;
∗ i genitori a carico* se privi di altri figli nel paese d'origine o di provenienza ovvero se hanno più di 65 anni e gli altri figli
sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute
* Nodi problematici di procedura
**Codice Civile, Libro I:
art. 43 Domicilio e residenza
“Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (Cod. Proc. Civ. 139).
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora
abituale”
.
DOVE SI RICHIEDE IL NULLA OSTA AL RF ?
∗
La richiesta di N.O. al
ricongiungimento familiare deve essere presentata allo Sportello Unico per
l’Immigrazione- SUI,
competente per il luogo di
dimora (coincidente con
l’indirizzo della residenza
anagrafica)**
∗ Coesione familiare: è il caso in cui il familiare si trova già sul territorio nazionale ed è titolare di un permesso di soggiorno di altro tipo (per
esempio cure mediche o turismo;
∗ Iscrizione dei figli nati in Italia sul permesso di soggiorno dei genitori;
∗ Straniero coniugato con cittadino italiano o comunitario- che richiede specifico visto di ingresso presso le Rappresentanze consolari italiane competenti.
Maria Giovanna Fidone- CIR
CASI PER I QUALI NON DEVE ESSERE RICHIESTO IL NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE ALLO SPORTELLO
UNICO PER L’IMMIGRAZIONE
Documentazione da presentare *
Allo Sportello Unico Immigrazione
∗ Modulo * per la domanda di nullaosta- Mod S e seguenti;
∗ copia del pds CE slp o del permesso di soggiorno;
∗ disponibilità di un alloggio
(certificato di idoneità alloggiativa rilasciata da Uff. comunale)
∗ disponibilità di reddito annuo derivante da fonti lecite
* dal 10 aprile 2008 procedura con invio telematico al SUI
Alla Rappresentanza Consolare Italiana
∗
certificati attestanti il rapporto di parentela, matrimonio,
minore età e ogni atto di stato civile- tradotta in italiano
∗
Nel caso di figli maggiorenni a carico, lo stato di salute è
documentabile attraverso
certificazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico
nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il
ricongiungimento
∗
Documentazione di Viaggio
Procedura
Maria Giovanna Fidone- CIR
∗
lo Sportello Unico per
l’Immigrazione competente per il luogo di dimora del richiedente procede alla verifica del possesso per lo straniero richiedente il
ricongiungimento familiare del titolo di soggiorno che lo abiliti all’esercizio del diritto, nonché alla verifica dell’esistenza dei requisiti oggettivi (alloggio e reddito) rilasciando, acquisito il parere della Questura, il
relativo nulla osta o un provvedimento di diniego
;∗ Decisione del SUI entro 180 giorni dalla richiesta
∗ l’autorità consolare italiana con sede nel Paese dove il familiare da ricongiungere richiede il visto provvede all’accertamento
dell’autenticità* della documentazione
comprovante i requisiti
soggettivi (presupposti di
parentela, coniugio, minore
età o stato di salute).
Ricongiungimento familiare dei rifugiati
∗ il ricongiungimento familiare può essere richiesto per le stesse
categorie di familiari e con lo
stesso procedimento previsto per i restanti cittadini stranieri,
secondo le modalità stabilite dallo stesso art. 29 bis.
∗ qualora il rifugiato sia un minore non accompagnato, è consentito l’ingresso, per il ricongiungimento familiare, degli ascendenti diretti di primo grado;
∗ la domanda di ricongiungimento presentata da un rifugiato non può essere rigettata unicamente per l’assenza di documenti
probatori del vincolo.
∗ in proposito per quanto concerne la prova per accertare l’esistenza del vincolo familiare viene
previsto che le Rappresentanze diplomatiche italiane possano far ricorso alla norma di cui all’art. 49 del DPR 5.1.1967, n.200 che
consente ai consolati l’emissione di certificati sulla base degli
elementi di fatto riscontrati direttamente.
Maria Giovanna Fidone- CIR
elemento di prova del legame familiare.
Per il riconoscimento del rapporto di parentela ai fini del ricongiungimento familiare, in particolare tra genitori e figli
carenza di
documentazione del
Paese di origine o dubbi sulla sua autenticità
TEST VOLONTARIO DEL DNA
comeintrodotto dal DLgs 160/2008
Cause:
∗ inesistenza di uffici anagrafe e relativi archivi, in particolare in remote aree rurali o dal persistere in vari Paesi di situazioni di conflitto;
∗ Se rifugiati, per l'impossibilità di
rivolgersi alle proprie autorità nazionali per motivi di sicurezza
∗ Art 1 DLgs 160/2008
∗ ..“Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d),non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o
comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta
documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati
- rispetto del principio della residenza e/o della dimora legale nell’accertamento della competenza
dell’ambasciata italiana a rilasciare il visto;
- carenza o insufficienza documentale circa la prova dei legami familiari, soprattutto quando il test del DNA, spesso utilizzato anche quando non necessario, non è risolutivo per assenza di minori;
Ostacoli e problematiche burocratiche, amministrative e legali
presso Rappresentanze italiane all’estero
∗ consenso dell’altro coniuge da formalizzare presso la
rappresentanza italiana nel caso di uscita di minori dal paese
∗ titolarità di un documento di viaggio scaduto del familiare
Maria Giovanna Fidone- CIR
Ostacoli e problematiche burocratiche, amministrative e legali
presso Rappresentanze italiane all’estero
∗