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GUIDA IMU 2013 ATTENZIONE

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Academic year: 2022

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GUIDA IMU 2013

L'IMU è l'imposta municipale propria, la cui istituzione è stata anticipata in via sperimentale dall'anno 2012 e sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI), l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali, compresa l’addizionale comunale IRPEF dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.

ATTENZIONE

Il DL. 21 maggio 2013 n. 54 dispone, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU per le seguenti categorie di immobili:

Abitazione principale e relative pertinenze (massimo n.1 pertinenza per ogni immobile di cat. C/6 – C/2 – C/7) con esclusione degli immobili censiti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)

Esempio

abitazione principale con n. 3 pertinenze (n.1 di cat. C/6 + n. 1 di cat. C/2 + n. 1 di cat. C/7) e n. 1 box (cat. C/6): l’abitazione e le 3 pertinenze usufruiscono della sospensione dal pagamento mentre l’ulteriore box deve essere pagato con aliquota del 0,95% entro il 17/06/2013

• In base al regolamento comunale relativo all’applicazione dell’IMU, sono considerate abitazioni principali:

 l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata

 l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata

• Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica

Terreni agricoli

Fabbricati rurali strumentali

Si precisa che, nel caso in cui la riforma di cui sopra non venga approvata entro la data del 31/08/2013, si dovrà provvedere al pagamento della prima rata IMU entro il termine del 16/09/2013

Per tutti gli immobili non compresi nelle categorie sopracitate, la prima rata IMU rimane fissata per il 17/06/2013 (ivi inclusi i cosiddetti “secondi” box, cantine e tettoie di cat. C/6-C/2-C/7)

(2)

Si ricorda inoltre che la L. 24 dicembre 2012 n.228 (legge di stabilità 2013) ha introdotto le seguenti novità sull’imposta:

• l’abrogazione della quota Stato per gli immobili diversi dall’abitazione principale, dalle pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali, con il conseguente versamento dell’intera imposta a favore del Comune

• l’attribuzione allo Stato dell’intero gettito dei fabbricati di cat. D, calcolato sull’aliquota base dello 0,76%. La differenza tra l’aliquota stabilita dal Comune (1,06%) e l’aliquota base dello Stato è a favore del Comune

Le modifiche apportate dal legislatore non hanno consentito alla società San Marco Spa (concessionario IMU per il Comune) di elaborare gli avvisi di pagamento e trasmettere al domicilio del contribuente il modello F24 precompilato.

Conseguentemente per determinare il versamento dell'imposta dovuta i contribuenti possono:

•• effettuare il calcolo dell'IMU online http://www.riscotel.it/calcoloimu2013/?comune=I577

ad esclusione degli immobili appartenenti a categoria D – aree fabbricabili - fabbricati rurali – immobili Aler• rivolgersi per assistenza alla San Marco SpA – Via Roma, 9/c SEGRATE

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.00

tel 02.26923026 - Fax 02.26950063 ; mail: segrate@sanmarcospa.it

Si precisa che il servizio è rivolto esclusivamente ai contribuenti soggetti passivi d'imposta per gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Segrate

Chi deve pagare

•••• proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili)

•••• titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi

•••• titolari di concessione su aree demaniali

•••• titolari di locazione finanziaria: per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, deve pagare il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto

•••• coniuge separato assegnatario casa coniugale (art.4 comma 12-quinquies D.L. 16/2012). Il soggetto passivo IMU della casa coniugale è esclusivamente l’assegnatario. Il coniuge non assegnatario, anche se proprietario dell’abitazione per intero o per quota, non deve versare l’imposta

Immobili interessati e base imponibile

A) FABBRICATI

- Se iscritti in catasto, il valore si ottiene applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1°

gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

· 160 per i classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria

(3)

catastale A/10

· 140 per i classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5

· 80 per i classificati nella categoria catastale D/5

· 80 per i classificati nella categoria catastale A/10

· 65 per i classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5

· 55 per i classificati nella categoria catastale C/1

- Se posseduti da imprese e non iscritti in catasto, possono continuare a essere valorizzati sulla base dei valori contabili, come per l'ICI

B) AREE FABBRICABILI

Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, considerando:

- la zona territoriale di ubicazione - l’indice di edificabilità

- la destinazione d’uso consentita

- gli oneri necessari per rendere il terreno edificabile

- i prezzi medi di mercato delle aree con le medesime caratteristiche C) TERRENI AGRICOLI

Il valore si ottiene applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza, il moltiplicatore è pari a 110

Abitazione principale e pertinenze

Per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile al catasto come unica unità immobiliare, in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati sul territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano a un solo immobile.

Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali:

- C/2 (magazzini e locali di deposito)

- C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) - C/7 (tettoie chiuse o aperte)

nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

(4)

Alle pertinenze si applicano le stesse aliquote e detrazioni dell’abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell’abitazione principale

ATTENZIONE è considerata abitazione principale:

 quella posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari (a seguito di ricovero permanente) a condizione che non risulti locata

 quella assegnata al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

 quella posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata

Detrazioni

Abitazioni principali e relative pertinenze:

- Euro 200 annui

rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; inoltre se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

- Ulteriori euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare i 400 euro . Euro 200 per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica

Aliquote e detrazioni anno 2013

– Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 18/04/2013

Oggetto dell'imposta Aliquota

% Detrazione Quota Stato

Cod.

trib.

Pagamento

giugno Note

1

Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze.

L'abitazione principale è quella posseduta dal contribuente a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto reale in cui il contribuente e i suoi familiari hanno residenza anagrafica e dimora abituale.

0,4

€ 200,00 +

€ 50,00 per ciascun figlio di

età non superiore a 26 anni

NO 3912 Sospeso fino

al 31/08/2013

Pertinenze: soltanto n. 1 unità immobiliare per ogni categoria C/2,C/6, C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, fino ad un max di n. 3 pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.

2

Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze.

L'abitazione principale è quella posseduta dal contribuente a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto reale in cui il contribuente e i suoi familiari hanno residenza anagrafica e dimora abituale.

0,4

€ 200,00 +

€ 50,00 per ciascun figlio di

età non superiore a 26 anni

NO 3912 entro il

17/06/2013

Pertinenze: soltanto n. 1 unità immobiliare per ogni categoria C/2,C/6, C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, fino ad un max di n. 3 pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.

(5)

3

Unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP (Istituti Autonomi delle Case Popolari) regolarmente assegnate ad abitazione principale dell’assegnatario

0,4 € 200,00 NO 3918 Sospeso fino

al 31/08/2013

Pertinenze: soltanto n. 1 unità immobiliare per ogni categoria C/2,C/6, C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, fino ad un max di n. 3 pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.

4

Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.

Per le pertinenze si vedano le precisazioni di cui alle note del punto 1.

0,4

€ 200,00 +

€ 50,00 per ciascun figlio di

età non superiore a 26 anni

NO 3912 Sospeso fino

al 31/08/2013 A condizione che non risulti locata.

(6)

Oggetto dell'imposta Aliquota

% Detrazione Quota Stato

Cod.

trib.

Pagamento

giugno Note

5

Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia. Per le pertinenze si vedano le precisazioni di cui alle note del punto 2.

0,4

€ 200,00 +

€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore

a 26 anni

NO 3912 entro il

17/06/2013 A condizione che non risulti locata.

6

Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Per le pertinenze si vedano le precisazioni di cui alle note del punto 1.

0,4

€ 200,00 +

€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore

a 26 anni

NO 3912 Sospeso fino

al 31/08/2013 A condizione che non risulti locata.

7

Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Per le pertinenze si vedano le precisazioni di cui alle note del punto 2.

0,4

€ 200,00 +

€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore

a 26 anni

NO 3912 entro il

17/06/2013 A condizione che non risulti locata.

8

Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 di soggetti passivi che a seguito di

provvedimento di separazione

legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultano assegnatari della casa coniugale. Per le pertinenze si vedano le precisazioni di cui alle note del punto 1.

0,4

€ 200,00 +

€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore

a 26 anni

NO 3912 Sospeso fino

al 31/08/2013

L'assegnatario dell'ex casa coniugale paga il 100% dell'imposta dovuta indipendentemente dalla percentuale di possesso, anche nel caso in cui non abbia quote di proprietà

9

Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 di soggetti passivi che a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultano assegnatari della casa coniugale. Per le pertinenze si vedano le precisazioni di cui alle note del punto 2.

0,4

€ 200,00 +

€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore

a 26 anni

NO 3912 entro il

17/06/2013

L'assegnatario dell'ex casa coniugale paga il 100% dell'imposta dovuta indipendentemente dalla percentuale di possesso, anche nel caso in cui non abbia quote di proprietà

10

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3-bis D.L. 30.12.1993 n.557 convertito con modificazioni dalla Legge 24.02.1994, n.133

0,2 NO SI 3925 Sospeso fino

al 31/08/2013

(gettito interamente al Comune ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D il cui gettito è destinato interamente allo Stato)

11 Unità immobiliari ad uso produttivo

appartenenti al gruppo catastale D 1,06 NO SI 3925 3930 entro il

17/06/2013

La quota riservata allo Stato è pari a 0,76% mentre la quota riservata al Comune è 0,30%

12 Aree fabbricabili 1,06 NO NO 3916 entro il

17/06/2013

13 Terreni agricoli 0.95 NO NO 3914 Sospeso fino

al 31/08/2013 14 Tutte le fattispecie immobiliari non

comprese nelle categorie precedenti 0,95 NO NO 3918 entro il

17/06/2013

Il versamento dell'imposta può essere effettuato:

(7)

con modello F24, senza commissioni, negli istituti bancari e negli uffici postali di tutto il territorio

• con apposito bollettino postale. Il versamento dell’IMU deve essere effettuato per ogni comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se nell’ambito dello stesso comune il contribuente possiede più immobili, il versamento deve essere unico e cumulativo.

Codice Comunale:I577 – numero di conto corrente 1008857615

L’imposta non deve essere versata se uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE:

Tipo immobile Ente

beneficiario

Cod.

Tributo

Cat.

Catastale

Pagamento giugno

ABITAZIONE PRINCIPALE + PERTINENZE Comune 3912 I577

Sospeso fino al 31/08/2013 *

TERRENI AGRICOLI Comune 3914 I577 Sospeso fino al

31/08/2013

AREE FABBRICABILI Comune 3916 I577 17/06/2013

FABBRICATI RURALI Comune 3913 I577 17/06/2013

FABBRICATI RURALI Strumentali (D/10) Stato 3925 I577 Sospeso fino al 31/08/2013 ALTRI FABBRICATI

(immobili diversi da abitazione principale e

pertinenze, tranne cat. D) Comune 3918 I577 17/06/2013

ALTRI FABBRICATI (solo cat. D) Stato 3925 I577 17/06/2013

ALTRI FABBRICATI (solo cat. D) Comune 3930 I577 17/06/2013

* ad esclusione delle abitazione censite in cat. A/1 - A/8 - A/9

Pagamento per non residenti nel territorio dello Stato

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono effettuare i pagamenti dell’IMU dall’estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, dovranno provvedere tramite bonifico bancario nei modi seguenti:

per la quota d’imposta spettante allo Stato solo per cat .D bonifico bancario a favore della Banca d’Italia codice BIC – BITAITRRENT codice IBAN - IT02G0100003245348006108000

per la quota spettante al Comune

codice BIC – POSOIT22 codice IBAN - IT49U0569620600000004200X06

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune, anche tramite fax (022133751) o mail (segrate@postemailcertificata.it). Come causale dei versamenti devono essere indicati:

(8)

il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto:

• la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo

• l’annualità di riferimento

• l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 17 giugno

Esempi di Calcolo

Determinata la base imponibile IMU, l'imposta si calcola applicandole l’aliquota prevista per il tipo di immobile.

L'imposta complessiva va quindi frazionata proporzionalmente alla quota e ai mesi di effettivo possesso dell'anno (si considera mese intero il possesso di almeno 15 giorni). Se il possesso riguarda l'abitazione principale, occorre determinare per ciascun periodo anche la quota di detrazione spettante.

- calcolo per ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE di cat. A/1, A/8 e A/9 aliquota 0,40%

Esempio

proprietario al 100% di un immobile con rendita catastale pari a € 1.900,00 e di una pertinenza con rendita pari a

€ 150,00 con 1 figlio di età inferiore a 26 anni 1^ FASE: CALCOLO BASE IMPONIBILE

€ 1.900,00 (rendita catastale) x 1,05 (rivalutazione 5%) x 160 (moltiplicatore) = € 319.200,00 - base imponibile abitazione

€ 150,00 (rendita catastale) x 1,05 (rivalutazione 5%) x 160 (moltiplicatore) = € 25.200,00 - base imponibile pertinenza

2^ FASE: CALCOLO IMPOSTA

€ 319.200,00 x 0,4% = € 1.276,80 imposta lorda su abitazione

€ 25.200,00 x 0,4% = € 100,80 imposta lorda su pertinenza totale imposta lorda € 1.377,60

detrazione abitazione principale € 200,00 detrazione figlio € 50,00

totale da versare € 1.127,60 (acconto 50% € 564,00 – saldo 564,00)

- Calcolo per IMMOBILI NON ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE aliquota 0,95%

Esempio

proprietario al 100% di un immobile categoria A/3 con rendita catastale pari a € 450,00

(9)

1^ FASE: CALCOLO BASE IMPONIBILE

€ 450,00 (rendita catastale) x 1,05 (rivalutazione 5%) x 160 (moltiplicatore) = € 75.600,00 - base imponibile 2^ FASE: CALCOLO IMPOSTA

€ 75.600,00 x 0,95% = € 718,20 imposta annua Acconto 50% € 359,00 – saldo € 359,00

Dichiarazione IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo dalla data in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio o siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con decreto, ai sensi dell’articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU

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