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Guida al visto di conformità ai fini delle compensazioni dei crediti Iva superiori a

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Guida al visto di conformità ai fini delle

compensazioni dei crediti Iva superiori a € 15.000

le istruzioni per gli intermediari alla luce della circolare n.57/E/2009

La stretta sulle compensazioni Iva, introdotta dall'articolo 10 del Dl 78/2009, che si inserisce nella lotta alla frode, in particolare, all'utilizzo di falsi crediti Iva, prevede che dal 1° gennaio 2010 la compensazione del credito Iva annuale nel modello di versamento F24, per importi oltre 10mila euro, può essere eseguita dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. La novità va a incidere sulle compensazioni esterne o così dette orizzontali senza incidere nella possibilità di utilizzare liberamente il credito Iva 2009 nelle liquidazioni periodiche del 2010, mensili o trimestrali. Ne consegue che dato che il modello Iva 2010, relativo al periodo d'imposta 2009, può essere presentato in forma autonoma da febbraio, fino al 15 marzo 2010 non possono essere effettuate compensazioni esterne utilizzando il credito Iva 2009. L'ulteriore novità riguarda l'obbligo di disporre di una dichiarazione Iva sottoposta a visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (articolo 35, comma 1, lettera a), Dlgs 241/1997) nell'ipotesi in cui la compensazione riguardi crediti Iva per oltre 15mila euro. In alternativa al visto di conformità, per le società ed enti la dichiarazione Iva va sottoscritta oltre che dal rappresentante legale anche da coloro che sottoscrivono, se prevista, la relazione di revisione.

L’Agenzia delle entrate con la Circolare n.57/E del 23 dicembre 2009 ha precisato quali sono gli adempimenti e le procedure da seguire per il rilascio del visto di conformità a partire, appunto, dal 1° gennaio 2010. Nella presente guida operativa si intende dare rilievo, non tanto a come opera il nuovo sistema delle compensazioni dei crediti Iva superiori a 10.000 Euro, per i quali si è ancora in attesa di precisazioni e chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate quanto appunto agli aspetti legati al rilascio del visto di conformità per compensazioni del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 Euro.

A.L Servizi s.r.l.

Via Bergamo n. 25 – 24035 Curno ( Bg) P.Iva e C.F. 03252150168

Tel. 035.4376262 - Fax 035.62.22.226 E-mail:[email protected]

Reg.Imprese di Bergamo n. REA 362371 Dicembre

28.12.2009 A cura di Antonella Gemelli

Le Guide operative

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I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i paesi.

L’elaborazione dei testi anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Testo chiuso in redazione il 28 dicembre 2009

Copyright© La lente sul fisco

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Indice

Il visto di conformità per crediti Iva superiori a € 15.000

 Le compensazioni dei crediti Iva dal 1° gennaio 2010 Pag. 5

 Soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità Pag. 6

 Sottoscrizione della dichiarazione da parte di soggetti che

esercitano il controllo contabile Pag. 8

 Soggetti ESCLUSI dal rilascio del visto di conformità Pag. 9

 I requisiti soggettivi dei soggetti abilitati al visto di conformità Pag. 10

 Tipologie di soggetti alle quali è possibile rilasciare il visto di conformità:

la differenza tra CAF e professionisti Pag. 10

Adempimenti preliminari a carico dei professionisti

 Esclusione dagli adempimenti preliminari a carico dei soggetti che

esercitano il controllo contabile Pag. 12

 La comunicazione e i dati che deve contenere Pag. 12

 I documenti da allegare alla comunicazione Pag. 14

 Polizza assicurativa Pag. 14

 Comunicazioni successive variazioni Pag. 16

 Rinnovo della polizza e pagamento dei premi Pag. 16

 Esonero dalla richiesta Pag. 16

 Fac-simile di richiesta e dichiarazione sostitutiva Pag. 17

 Iscrizione presso l’albo dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità Pag. 20

 La data dalla quale il professionista può prestare assistenza fiscale Pag. 20

Attività necessarie al rilascio del visto di conformità

 Documentazione da controllare Pag. 20

 Attività NON necessarie per il rilascio del visto di conformità Pag. 25

 Cosa intendere per valutazioni di merito Pag. 25

Predisposizione della dichiarazione e tenuta delle scritture contabili Pag. 27

 Scritture contabili tenute da un soggetto che non può apporre il visto

di conformità Pag. 28

 Visto apposto dal Responsabile del CAF Pag. 29

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 Visto apposto da un professionista Pag. 29

 I Casi Pag. 29

 Contabilità di rilevanti dimensioni Pag. 31

Le sanzioni per il rilascio infedele del visto di conformità

 Condizioni di punibilità Pag. 32

 Discordanza tra quanto attestato e i dati emersi a seguito della liquidazione

o controllo Pag. 33

 Importo delle sanzioni Pag. 35

 Estensione del regime delle sanzioni amministrative tributarie Pag. 35

 Il ravvedimento operoso per i professionisti o CAF Pag. 35

 Il ravvedimento operoso per il contribuente Pag. 36

 Contestazione e irrogazione delle sanzioni Pag. 37

 Integrazione o modifica dell’atto di contestazione Pag. 38

 Sospensione cautelativa Pag. 40

 Caf - revoca dell’autorizzazione all’attività di assistenza Pag. 40

Compilazione del quadro della dichiarazione Iva

 CAF o professionisti Pag. 41

 Sottoscrizione da parte dell’organo di controllo Pag. 42

APPENDICE

Pag. 43

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 57 /E del 23 dicembre 2009 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 4 maggio 2009 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 19 febbraio 2008 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E del 27 settembre 2007 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 6 aprile 2006 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 134/E del 17 giugno 1999

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Dal 1° gennaio 2010, ai sensi dell'art. 10 del D.L 78/2009 la compensazione così detta orizzontale dei crediti Iva annuali o infrannuali per importi superiori a 10 mila euro annui, può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale (mod. TR) da cui emerge il credito.

La compensazione del credito annuale per importo superiore a 15 mila euro è subordinata, inoltre, all'apposizione, sulla corrispondente dichiarazione annuale, del visto di conformità o, in alternativa, della firma anche da parte dei soggetti incaricati del controllo contabile di cui all'art. 2409- bis c.c., attestante l'esecuzione dei controlli previsti dall'art. 2, comma 2, del dm 164/99.

Compensazioni di crediti Iva dal 1° GENNAIO 2010

La compensazione del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a € 10.000 annui ma inferiori a € 15.000 può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale.

La compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui può essere effettuata a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e necessita del rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

In presenza di un credito IVA di importo pari o inferiore a € 10.000

non è prevista alcuna limitazione alla compensazione,

ovvero sono applicabili le consuete regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali.

Per la compensazione di crediti Iva per oltre 10 mila euro annui, le deleghe di versamento dovranno passare obbligatoriamente per il tramite del servizio telematico dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

Visto di conformità per crediti Iva superiori a 15.000

Le compensazioni dei crediti Iva dal 1° gennaio 2010

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6

Per i contribuenti che effettuano compensazioni di crediti Iva inferiori a 10 mila euro o più esattamente fino a tale

importo è ancora

consentito l’utilizzo dei servizi di home banking o di remote banking

È quanto prevede il provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle entrate il 21 dicembre 2009 nel quale è precisato che per fruire dei crediti Iva i modelli F24 devono essere trasmessi esclusivamente online sia direttamente dai contribuenti, attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, sia facendo ricorso agli intermediari abilitati al canale Entratel.

E’ esclusa la possibilità di ricorrere a versamenti attraverso gli F24 messi a disposizione da banche e poste con le procedure di home banking.

Nel presente approfondimento si intende dare rilievo, non tanto a come opera il nuovo sistema delle compensazioni dei crediti Iva superiori a 10.000 Euro, per i quali si è ancora in attesa di precisazioni e chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate quanto agli aspetti legati al rilascio del visto di conformità per compensazioni del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 Euro.

Per il rilascio del visto di conformità devono, infatti, essere rispettati tutti i requisiti e gli adempimenti previsti in materia, che costituiscono un necessario presupposto; in particolare, occorre:

 rientrare tra le categorie previste dalla legge che possono rilasciare il visto;

 stipulare un’apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile;

 effettuare un’apposita comunicazione preventiva alla Direzione Regionale delle Entrate (DRE) competente, al fine di essere iscritti in un apposito Elenco.

La presente guida intende quindi riepilogare la disciplina del visto di conformità, con particolare riguardo a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009.

Innanzitutto è stato precisato l’ambito dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità, anche se su tale aspetto era già intervenuta una risposta, a un question time svoltosi il 16 dicembre 2009, in commissione Soggetti

legittimati al rilascio del visto di conformità

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7

Finanze alla Camera, del sottosegretario all'Economia e alle Finanze, Daniele Folgora.

L’ambito dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità ha, suscitato, oltre che diverse polemiche, soprattutto dubbi circoscritti alla modifica apportata in sede di conversione del D.L 78/2009.

L'articolo 10 nel testo originario, attribuiva il potere del rilascio del visto di conformità, di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs, n. 241 del 1997, esclusivamente ai soggetti contemplati dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del DPR n. 322/1998, ossia agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro.

Con la modifica apportata in sede di conversione del D.L 78/2009 (legge 3 agosto 2009, n. 102), è stato eliminato il rinvio all'articolo 3, comma 3, lettera a), del predetto DPR n. 322/ 1998.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti competenti a rilasciare il visto di conformità, assume, pertanto, rilevanza non già l'articolo 3, comma 3, del citato DPR, ma l'articolo 35 del D.Lgs n. 241/ 1997, cui l'articolo 10, comma 7, della legge di conversione n. 102 del 2009, nel testo attualmente vigente, rinvia.

In sostanza possono rilasciare il visto di conformità:

SOGGETTI ABILITATI

AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’

 professionisti intermediari abilitati iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

OSSERVA

La circolare n. 13/E del 06/04/2006 e ora la circolare n.57/E/2009 hanno precisato che nell’ipotesi di associazioni professionali, nella comunicazione devono essere indicati, oltre i dati del singolo professionista richiedente anche i dati dell’associazione di cui il professionista fa parte. Al riguardo, si specifica che è il singolo professionista ad essere iscritto nell’elenco informatizzato e conseguentemente abilitato al rilascio del visto di conformità, pertanto, ogni altro professionista appartenente all’associazione che non sia personalmente iscritto nell’elenco degli abilitati tenuto dalle Direzioni regionali

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non è autorizzato ad apporre il visto di conformità.

 professionisti intermediari abilitati iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro;

 soggetti iscritti alla data del 30.09.1993 nei ruoli camerali dei Periti ed esperti tributari in possesso del titolo di studio previsto dalla lettera b) dell’art. 3 del DPR n.322/98, ossia di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

 responsabili dei Caf costituiti dalle associazioni fra imprenditori (c.d. Caf Imprese1), organizzazioni sindacali di lavoratori dipendenti o pensionati, dai sostituti d'imposta o, ancora, dalle associazioni di lavoratori promotrici di patronati;

OSSERVA

Si osservi che relativamente a tale categoria di soggetti sono i CAF ( costituiti nella forma di società di capitali) a dover richiedere e ottenere l’autorizzazione a prestare l’attività di assistenza fiscale presentando istanza alla Direzione regionale competente (articoli 7 e 9 del decreto n. 164 del 1999). Ai fini del rilascio del visto di conformità, il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF non è tenuto agli adempimenti previsti per coloro che intendono svolgere l’attività di assistenza fiscale in via professionale (comunicazione preventiva alle Direzioni regionali, polizza assicurativa).

In alternativa, il visto sulla dichiarazione potrà essere rilasciato dai soggetti incaricati del controllo contabile ai sensi dell’art.2409-bis c.c..

1I CAF - impresa possono essere costituiti esclusivamente da:

 associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

 associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, non presenti nel CNEL, se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5% degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all’esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;

 organizzazioni aderenti alle associazioni di cui sopra, previa delega della propria associazione nazionale.

Sottoscrizione della dichiarazione da parte di soggetti che esercitano il controllo contabile

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Ai sensi del predetto articolo 2409-bis del codice civile, il controllo contabile deve essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

La dichiarazione, dunque, deve essere sottoscritta oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile. Per espressa previsione dell’articolo 10, comma 7, del D.L 78/2009 la sottoscrizione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile comporta l’attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999. Trattasi dei medesimi controlli che effettuano i soggetti che appongono il visto di conformità per i cui dettagli si rimanda al paragrafo “Attività necessarie al rilascio del visto di conformità”.

Il visto di conformità NON può quindi essere rilasciato da professionisti diversi da quelli sopra indicati, anche se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sulla base dei DM emanati ai sensi dell’art. 3 co. 3 lett. e) del DPR 322/98; si tratta, in particolare:

SOGGETTI CHE NON POSSONO RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITA’

 degli altri soggetti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale (previsti dal DM 19.4.2001);

 dei soggetti iscritti solo nel registro dei revisori contabili di cui al DLgs.

21.1.92 n. 88 (previsti dal DM 12.7.2000) se non esercitano il controllo contabile;

 degli iscritti negli Albi degli avvocati (previsti dal DM 12.7.2000);

 degli iscritti negli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari (previsti dal DM 19.4.2001).

L’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, pertanto, costituisce un requisito necessario, ma non sufficiente, per poter effettuare la richiesta di abilitazione al rilascio del visto di conformità.

Soggetti ESCLUSI dal rilascio del visto di conformità

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Si osservi che la possibilità di apporre il visto non discende automaticamente dal fatto di essere compresi nell'elenco sopra riportato. E’ necessario, infatti, essere anche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 del dm 164 del 1999, ossia:

a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;

b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;

b) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

c) non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, ossia non aver riportato condanne definitive per i delitti di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), di peculato (artt. 314 e 316 c.p.), di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), di concussione (art. 317 c.p.), di corruzione (artt. 318, 319, 319-ter e 320 c.p.), per altri delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio; non essere stati oggetto di applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni mafiose.

Un punto che aveva suscitato alcune perplessità è legato alle tipologie di soggetti alle quali è possibile rilasciare il visto di conformità.

In particolare, vi è da evidenziare che con la Circolare Ministeriale n.134/E/115572 del 17.06.99, l’Amministrazione Finanziaria ha, precisato che l'art.34 co.1 del D.Lgs. n.241/97 esclude dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora IRES):

tenute alla nomina del Collegio sindacale;

alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli Studi di settore.

I requisiti soggettivi dei soggetti abilitati al visto di conformità

Tipologie di soggetti alle quali è possibile rilasciare il visto di conformità: la differenza tra CAF e professionisti

Circolare Ministeriale n.134/E/115572/1999

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La Circolare n.57/E/ 2009 è intervenuta evidenziando che l’esclusione riguarda solo i soggetti IRES, quindi NON anche gli imprenditori individuali, anche nella forma di imprese familiari, e le società di persone. Nei confronti di quest’ultimi soggetti, i CAF imprese possono, pertanto, prestare assistenza anche in presenza di cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore.

Limiti al rilascio del visto di conformità da parte dei CAF-imprese

Il rilascio del visto di conformità da parte del responsabile dell’assistenza fiscale del CAF-imprese può riguardare solo le dichiarazioni relative ai contribuenti titolari di reddito d’impresa, anche in presenza di cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore che possono avvalersi dell’assistenza fiscale dei CAF stessi.

I CAF-imprese non possono svolgere attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa:

soggetti all’IRES e tenuti alla nomina del Collegio sindacale (es. spa, sapa, srl);

soggetti all’IRES ai quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore (es. con ricavi superiori a determinate soglie, inizio o cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta, periodo di non normale svolgimento dell’attività, ecc.).

Rientrano comunque nella competenza dei CAF-imprese le società cooperative e i loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14.12.47 n. 1577 (c.d. “Centrali cooperative”).

Diversamente da quanto previsto per i Centri di assistenza fiscale ( CAF) la norma non pone alcuna limitazione di carattere soggettivo alla platea dei contribuenti che possono richiedere ad uno degli altri soggetti abilitati il rilascio del visto di conformità. Pertanto, possono rivolgersi ad un dottore Circolare

Ministeriale n.57/E/2009

I CAF

I Professionisti

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commercialista, consulente del lavoro o esperto tributario per il rilascio del visto di conformità anche i contribuenti che non possono fruire dell'assistenza fiscale da parte dei CAF, compresi in particolare i titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti).

I soggetti interessati all'apposizione del visto debbono trasmettere apposita comunicazione preventiva alla Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del professionista medesimo, al fine di essere inseriti nell'elenco centralizzato dei soggetti abilitati al rilascio.

Tale comunicazione, da redigersi in carta libera, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure da consegnare a mano, deve contenere:

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE REGIONALE

 i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita IVA;

La comunicazione e i dati che deve contenere Adempimenti preliminari a carico dei professionisti

OSSERVA

Ci si chiedeva se anche i soggetti che esercitano il controllo contabile fossero tenuti alla comunicazione preventiva alla Direzione Regionale per la richiesta di abilitazione al rilascio del visto di conformità.

Su tale aspetto è intervenuta la Circolare n.57/E/2009 chiarendo che dalla formulazione della norma risulta che, per tali soggetti, i rinvii alla disciplina relativa all’assistenza fiscale sono limitati al contenuto dei controlli e alle sanzioni. Nessun rinvio è operato dalla norma in relazione agli adempimenti preliminari che i soggetti che intendono apporre il visto di conformità.

L’Agenzia delle entrate ritiene, pertanto, che per i soggetti che esercitano il controllo contabile non rilevino la previsioni che prevede la comunicazione preventiva alle Direzioni regionali e la stipulazione della apposita polizza assicurativa.

Esclusione dagli adempimenti preliminari a carico dei soggetti che esercitano il controllo contabile

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 il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale;

 qualora, per lo svolgimento dell’attività, il professionista si avvalga di una o più società di servizi, la comunicazione deve comprendere anche le seguenti informazioni:

denominazione o ragione sociale delle società di servizi;

dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del Collegio sindacale, delle società di servizi;

 indicazione delle specifiche attività da affidate alle società stesse.

 nel caso in cui il professionista eserciti l’attività nell’ambito di un’associazione professionale (studio associato), nella predetta comunicazione devono essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell’associazione di cui fa parte. In tal caso, nell’apposito Elenco informatizzato è iscritto il singolo professionista e, conseguentemente:



solo questi (e non l’associazione) è abilitato al rilascio del visto di conformità;

ogni altro professionista appartenente all’associazione che non sia personalmente iscritto nell’Elenco non è autorizzato ad apporre il visto di conformità.

ATTENZIONE

Ogni professionista appartenente all’associazione che intende rilasciare i visti di conformità, se in possesso dei requisiti, deve, pertanto, presentare la comunicazione alla DRE.

 richiesta di essere inserito nell’Elenco centralizzato, dell’Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.

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Alla documentazione sopra elencata devono essere allegati:

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE REGIONALE

1. copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile2, da produrre integralmente in originale o copia conforme, che deve essere riservata all’attività di assistenza fiscale e deve rispettare le seguenti condizioni:

a. la copertura assicurativa deve essere riferita alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997;

b. il massimale della polizza, come stabilito dall’art. 22 del D.M. n.164 del 1999, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non deve essere inferiore a euro 1.032.913,80;

c. la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire totalmente il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia;

d. la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. La polizza non deve contenere la clausola c.d. “claim made” la quale non garantisce le richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza del contratto, anche se gli

2 Il professionista già in possesso di copertura assicurativa per i rischi professionali potrà stipularne una autonoma, o integrare quella già in possesso, che copra gli eventuali danni cagionati da errori nel rilascio del visto di conformità, il cui massimale deve essere proporzionato al numero dei contribuenti serviti e non inferiore, comunque, ad euro 1.032.913,80.

Polizza assicurativa I documenti da

allegare alla comunicazione

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errori contestati sono avvenuti nel periodo in cui il professionista risultava correttamente assicurato;

e. la polizza non deve contenere, in alcun modo, l’indicazione di un modello di dichiarazione specifico, in quanto, i soggetti in possesso dei prescritti requisiti e che hanno presentato regolare documentazione, sono legittimati ad apporre il visto di conformità, ove previsto, su tutte le dichiarazione fiscali (l’eventuale limitazione ad uno specifico modello deve essere rimossa);

f. il professionista che svolge l’attività nell’ambito di uno studio associato può anche utilizzare, quale garanzia, di cui al citato art.

22 del D.M. n. 164 del 1999, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purchè la stessa preveda un’autonoma copertura assicurativa per l’attività di assistenza fiscale, non inferiore a euro 1.032.913,80, a garanzia dell’attività prestata da ogni singolo professionista (del quale vanno specificati i dati in polizza), in relazione ai visti di conformità rilasciati, e rispetti le condizioni richiamate alle lettere a), b), c), d) (se non previste nella polizza utilizzata è necessario effettuare una integrazione della stessa);

nel caso in esame nella polizza devono essere elencati i singoli professionisti che la stessa intende garantire, e questi ultimi dovranno presentare autonoma richiesta;

2. dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;

3. dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art.8, co.1, dello stesso regolamento attuativo introdotto con D.M. n.164/99 (non aver riportato condanne per reati finanziari, non aver procedimenti penali pendenti per reati finanziari, non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni IVA e imposte sui redditi, ecc…), come elencati nel paragrafo “I requisiti soggettivi dei soggetti abilitati al visto di conformità”;

4. dichiarazione attestante il possesso dell’abilitazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali

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Si fa osservare che eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti allegati alla richiesta dell’abilitazione al rilascio del visto di conformità devono essere comunicati, ai sensi del comma 3, art. 21 citato, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano con le medesime modalità.

NON devono replicare una nuova comunicazione in esame coloro che hanno già presentato detta istanza e risultano già iscritti nel suddetto elenco informativo.

In sostanza non è necessaria una ulteriore comunicazione alla DRE ai fini del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, in applicazione dell’art. 10 del DL 78/2009:

ATTENZIONE

Le dichiarazioni precitate ai punti 2, 3 e 4 devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ( dichiarazione sostitutiva), allegando fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.

Comunicazioni successive variazioni

Esonero dalla richiesta

ATTENZIONE

I professionisti interessati a mantenere l’iscrizione nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, in caso di tacito rinnovo della polizza alla scadenza, sono tenuti a trasmettere alla Direzione Regionale, di propria iniziativa, gli attestati di pagamento del premio; analoga comunicazione dovrà essere data alle varie scadenze in caso di pagamento frazionato del premio.

Nel caso in cui sia stipulata una nuova polizza – con la medesima o diversa compagnia di assicurazioni- il professionista dovrà esibirne copia alla Direzione Regionale. La polizza sostitutiva, oltre ad avere una continuità temporale con quella sostituita, per consentire il mantenimento dell’iscrizione del professionista nell’apposito elenco informatizzato, dovrà possedere tutti i requisiti richiesti in sede di prima validazione.

Rinnovo della polizza e pagamento dei premi

(17)

17

qualora tale comunicazione sia già stata effettuata in passato, in relazione ai modelli UNICO o ai modelli 730;

fermo restando l’obbligo di comunicare eventuali variazioni, anche derivanti dalla necessità di adeguare la copertura assicurativa; se tali professionisti non devono segnalare variazioni, non occorre quindi effettuare alcuna comunicazione.

Di seguito si propone un fac-simile della comunicazione da inviare alla DRE competente in ragione del domicilio fiscale del professionista unitamente alla dichiarazione sostitutiva attestane i requisiti di cui all'art.8, co.1, dello stesso regolamento attuativo introdotto con D.M. n.164/99.

Gli adempimenti in esame riguardano i professionisti che, per la prima volta, intendono abilitarsi al rilascio del visto di conformità.

ATTENZIONE

L’avvenuta presentazione dell’istanza all’ufficio locale ai fini dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998, non esime dall’obbligo della comunicazione per la richiesta di abilitazione al visto di conformità.

Fac-simile di richiesta e dichiarazione sostitutiva

(18)

18 Spett.le AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE

…….

Oggetto: comunicazione ai sensi dell’art. 21, DM n. 164/99

Il sottoscritto ……….……... , nato a …….……….… , il ……….………… , residente a

………….….….… , codice fiscale ……….…….……. , partita IVA …………..….….. , con studio in

….………..……. , via ……….…… , tel. ….………….…….… , iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ……….……… , al n. ……… , abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

Comunica

 che intende rilasciare il visto di conformità delle dichiarazioni previsto dall’art. 35, D.Lgs. n.

241/97, con le modalità di cui al DM n. 164/99;

 che per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale si avvale della seguente società:

Denominazione Sede legale C.F./partita IVA Dati anagrafici soci

Dati anagrafici organo amministrativo Dati anagrafici collegio sindacale Attività affidate

si impegna inoltre

a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti di cui sopra entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.

…….., ……….

(firma del professionista)

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19

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000

Il sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ____________________, il_________________, residente in ______________________________________, Via______________________________; Codice fiscale______________________, esercente l’attività di______________________________________________, presso ________________________________________________________ (indicare se studio associato), con sede in ________________________________, Via _____________________________, consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di formazione e/o uso di atti falsi, espressamente richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445, del 28/12/2000,

DICHIARA

• di non avere a proprio carico e di non aver subìto provvedimenti di sospensione emessi dall’ordine di appartenenza;

• di non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;

• di non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;

• di non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

• di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 58, comma 1, del decret legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

• di essere in possesso di abilitazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

Data Firma

(20)

20

A seguito della verifica, da parte della Direzione regionale competente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista viene iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità dalla data di presentazione della comunicazione.

In base al disposto del comma 2 dell’art.2 del D.M. n.164/99 il rilascio del visto comporta:

 il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto;

 la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e IVA;

 la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;

 l’effettuazione di controlli finalizzati a evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

Trattandosi, nel caso in esame, di visto rilasciato per certificare la “bontà”

del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale, ovviamente, i controlli Iscrizione

presso l’albo dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità

La data dalla quale il professionista può prestare assistenza fiscale

Da quando il professionista può prestare assistenza fiscale per il rilascio del visto di conformità

A partire dalla data di presentazione della comunicazione alla Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del professionista medesimo, al fine di essere inseriti nell'elenco centralizzato dei soggetti abilitati al rilascio ( circolare n.57/E/2009).

Attività necessarie al rilascio del visto di conformità

Documentazione da controllare

(21)

21

dovranno essere effettuati con esclusivo riferimento alla documentazione relativa a tale imposta:

fatture di acquisto e di vendita;

scontrini e ricevute fiscali;

registri Iva acquisti;

vendite e corrispettivi;

e, infine, eventuali denunce trimestrali e dichiarazione annuale Iva.

ATTIVITA’ NECESSARIE

PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’

SULLE DICHIARAZIONI IVA

L’acquisizione dei registri IVA e dei relativi documenti contabili;

la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA;

il riscontro della corrispondenza dei dati contenuti nelle scritture contabili ai fini IVA con i relativi documenti contabili (es. fatture di acquisto e di vendita);

il riscontro della corrispondenza dei dati contenuti nella dichiarazione IVA con quelli delle relative scritture contabili;

Il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione Iva comporta:

il controllo che il codice di attività economica indicato nella dichiarazione IVA corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione (circolare n.57/E/2009 § 7.1). Per tale controllo si tenga presente che:

 in caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, nell’unico modulo di cui si compone la dichiarazione, deve essere indicato il codice relativo all’attività prevalente con riferimento al volume d’affari realizzato nell’anno d’imposta;

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22

 nell’ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate, ai sensi dell’articolo 36, del DPR n. 633/1972, invece, deve essere indicato in ogni modulo il codice dell’attività ad esso relativo;

verifica della sussistenza di una delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare l’eccedenza di imposta (check-list):

 presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;

 presenza di operazioni non imponibili;

 presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;

 presenza di operazioni non soggette all’imposta;

 operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli;

controllo del riporto delle eccedenze pregresse. Ai fini del computo dell’ammontare del credito, si deve, infatti, tenere conto anche dell’eventuale credito proveniente dall’eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso né utilizzata in compensazione.

Su tale aspetto l’Amministrazione ha chiarito che il controllo del credito dei periodi precedenti si deve limitare alla verifica dell’esposizione del credito nella dichiarazione presentata senza dover sindacare gli effettivi utilizzi sul modello F24;

(23)

23

per quanto riguarda l’eventuale controllo delle detrazioni vi è da osservare che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n.57/E/2009 - § 7, richiamando la circolare n. 134/1999 ( si osservi anche quanto argomentato nel paragrafo “ Cosa si intende per valutazioni di merito”), ha precisato che non sono necessarie valutazioni di merito, ma solo un riscontro formale delle operazioni registrate e della evidenziazione nella dichiarazione annuale dell'Iva.

OSSERVA

Tale affermazione porterebbe a ritenere che il professionista che appone il visto leggero non debba entrare nel merito se, per una determinata operazione, l'Iva sia indetraibile o detraibile oppure se addirittura una fattura riguardi un'operazione inesistente; tuttavia, in un successivo passo della stessa circolare -§ 7.2, l’Agenzia sostiene che la verifica del professionista deve riscontrare i documenti con un'imposta superiore al 10%

dell'ammontare complessivo all'Iva detratta. Se ad esempio, l'Iva detratta è pari a 100mila euro, devono essere controllate tutte le fatture con un'imposta superiore a 10mila euro. Peraltro, il professionista deve conservare copia della documentazione al fine di attestare la correttezza dell’esecuzione dei controlli, unitamente alla check- list del controllo svolto.

La circolare non specifica quale sia il controllo da eseguire ossia se:

 si debba semplicemente accertare l'importo della fattura,

 l'annotazione nel registro acquisti e la conseguente trasposizione della dichiarazione annuale,

 o se, invece, occorra accertarsi della qualità dell'operazione effettuata cioè l’inerenza, il diritto alla detrazione ecc.

(24)

24

Nel caso in cui il credito d’imposta destinato dal contribuente all’utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d’affari, secondo l’Agenzia delle entrate (circolare n.57/E/2009 § 7.2) tenuto conto che trattasi di una fattispecie in cui la genesi del credito IVA non appare direttamente giustificata dall’attività economica esercitata dal soggetto nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, deve essere effettuata l’integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili.

Relativamente a tale aspetto l’Amministrazione non ha effettuato nessuna distinta tra aziende di nuova costituzione e non, pertanto, tale verifica dovrà essere effettuata anche nei confronti dei contribuenti che avendo iniziato l’attività hanno sostenuto Iva sugli acquisti senza realizzare operazioni attive.

(25)

25

Sulla base di quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria (si vedano la C.M.

17.6.99 n. 134/E (§ 3.1 e 5) e la circolare dell’ Agenzia delle Entrate 4.5.2009 n.

21 (§ 3.6.3), il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA NON comporta:

valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione dell’IVA dovuta, ma il solo riscontro formale della loro corrispondenza in ordine all’ammontare rilevante;

controlli sulla regolarità dei versamenti.

ATTIVITA’ NON NECESSARIE

PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’

SULLE DICHIARAZIONI IVA

valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione dell’IVA dovuta, ma il solo riscontro formale della loro corrispondenza in ordine all’ammontare rilevante;

Il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione Iva NON comporta:

controlli sulla regolarità dei versamenti.

Le considerazioni espresse nella sopra citate circolari Ministeriali ( n.134/E/1999 e n.21/E/2009), tuttavia, non esaurivano tutti i dubbi su quale sia il reale ambito d’indagine entro il quale si deve muovere il soggetto che intende rilasciare il visto di conformità.

Sotto il profilo Iva, infatti, in molti casi non è del tutto chiaro quale sia il confine tra una valutazione di tipo formale ed un’indagine di tipo sostanziale. Soprattutto ai fini Iva l’indagine formale può far intuire al verificatore violazioni di carattere sostanziale. Appariva quindi opportuno un intervento dell’Amministrazione Finanziaria che chiarisse i confini dell’indagine a cui deve essere sottoposto il contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità.

Attività NON necessarie per il rilascio del visto di conformità

Cosa intendere per valutazioni di merito Circolari n.134/E/1999 e n21/E/2009

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26

L’agenzia su tale aspetto è, intervenuta nella Circolare n.57/E/2009 ma senza chiarire l’effettiva portata della sua affermazione. Nel documento si legge, infatti, come sopra già riportato:

 al paragrafo 7, che non sono necessarie, da parte del professionista, valutazioni di merito, ma solo un riscontro formale delle operazioni registrate e della evidenziazione nella dichiarazione annuale dell'Iva;

Esempio 1

Si consideri, per esempio, l’ipotesi di spese di impiego relative ad un una autovettura per le quali il contribuente non ha operato la detrazione parziale del 40% prevista dall’art.19-bis1, co.1, lett.c) del DPR ma ha operato l’integrale detrazione. In questo caso, l’integrale detrazione dell’imposta potrebbe trovare giustificazione nella scelta operata dal contribuente di assegnare l’autovettura in uso promiscuo al proprio dipendente con relativo assoggettamento ad Iva del compenso richiesto per l’utilizzo della stessa.

In tale caso il verificatore deve entrare nel merito di tale valutazione?. Noi riteniamo di NO essendo comunque possibile l’esistenza del caso in cui è concessa la detrazione integrale.

Esempio 2

Si ipotizzi che dal riscontro dei documenti delle fatture di acquisto e dall’analisi del registro Iva acquisti emerga per esempio che relativamente ad alcuni costi si è in presenza di fattispecie di indetraibilità oggettiva ai sensi dell’artt.19- bis1, co.1, lett.i) del DPR n.633/72 che il contribuente ha, invece, interamente detratto.

Ci si chiede se tale situazione legittima il rilievo del professionista, con conseguente richiesta di correzione, oppure il fatto che la fattura sia riportata correttamente nel registro per gli stessi importi evidenziati nel documento assolve alla verifica di “corrispondenza formale” a cui si deve attenere il verificatore?.

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 al paragrafo 7.2, che tuttavia, la verifica del professionista deve riscontrare i documenti con un'imposta superiore al 10% dell'ammontare complessivo all'Iva detratta. Se ad esempio, l'Iva detratta è pari a 100mila euro, devono essere controllate tutte le fatture con un'imposta superiore a 10mila euro. La circolare non specifica quale sia il controllo da eseguire ossia se:

 si debba semplicemente accertare l'importo della fattura,

 l'annotazione nel registro acquisti e la conseguente trasposizione della dichiarazione annuale,

 se, invece, occorra accertarsi della qualità dell'operazione effettuata cioè l’inerenza, il diritto alla detrazione ecc

Ai fini del rilascio del visto di conformità, l’art. 23 del DM 164/99 stabilisce che le dichiarazioni e le scritture contabili debbano essere state predisposte e tenute dal professionista.

Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute:

direttamente dallo stesso contribuente,

ovvero da una società di servizi di cui uno o più professionisti possiedano la maggioranza assoluta del capitale sociale

a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.

Predisposizione della dichiarazione e tenuta delle scritture contabili

Secondo quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.57/E/2009 al paragrafo 7, non essendo necessarie, da parte del professionista, valutazioni di merito, ma solo un riscontro formale delle operazioni registrate e della evidenziazione nella dichiarazione annuale dell'Iva, si ritiene che il verificatore potrà attenersi alla mera verifica della rispondenza formale senza entrare nel merito della qualità dell'operazione effettuata ossia, in questo caso, del diritto alla detrazione.

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Al riguardo, in dottrina è stato posto il problema di chiarire se possano rientrare nelle suddette previsioni anche altre fattispecie, frequenti nella pratica, in particolare:

 contribuente che, anziché elaborare in proprio la contabilità (a mezzo dipendenti), affidi tale compito a un soggetto terzo (non iscritto ad Albi) munito di partita IVA e si faccia assistere, per la consulenza e la elaborazione delle dichiarazioni, da altro professionista di fiducia;

 professionista che partecipi a un centro elaborazione dati, cui è affidata la mera elaborazione contabile, in misura inferiore a quella di maggioranza;

 professionista che si avvalga di un centro elaborazione dati (cui non partecipa al capitale) per le mere attività di registrazione.

Sulla base del tenore letterale della norma in esame, infatti, tali situazioni non potrebbero consentire al professionista il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, comportando, di fatto, un blocco della possibilità di utilizzare in compensazione il relativo credito.

Su tali aspetti apparivano quindi necessari dei chiarimenti ufficiali che sono giunti con la Circolare n.57/E/2009.

In particolare, è stato chiarito che tenuto conto della obbligatorietà del visto di conformità ai fini della fruizione dell’istituto della compensazione:

 nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che NON può apporre il visto di conformità,

il contribuente potrà comunque rivolgersi un CAF-imprese o a un professionista abilitato all’apposizione del visto. Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli sopra indicati e a predisporre la dichiarazione Iva.

Scritture contabili tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità

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Se il visto di conformità è apposto dal responsabile di un CAF:

 la trasmissione telematica può essere effettuata anche da una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito il CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAF.

Se il visto di conformità è apposto da un professionista:

 la trasmissione telematica può essere effettuata anche da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.

Predisposizione della dichiarazione e tenuta delle scritture contabili

I CASI

Il professionista abilitato al rilascio del visto di conformità che tiene la contabilità del cliente e redige la dichiarazione Iva dello stesso, può sulla stessa rilasciare il visto di conformità?.

SI. Se il professionista è tra quelli abilitati al rilascio del visto di conformità non vi sono preclusioni.

Il professionista abilitato al rilascio del visto di conformità che NON tiene la contabilità del cliente, perché gestita dal cliente stesso

SI. Non ci sono ostacoli al rilascio del visto di conformità. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono Visto apposto

dal Responsabile del CAF

Visto apposto da un professionista

OSSERVA

Il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve comunque esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.

I CASI

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