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COMMENTARIO BREVE COMPLEMENTO GIURISPRUDENZIALE. Appendice novembre 2020 AL CODICE CIVILE. a cura di Giorgio Cian GIORGIO CIAN ALBERTO TRABUCCHI

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COMMENTARIO BREVE

AL

CODICE CIVILE

COMPLEMENTO GIURISPRUDENZIALE

a cura di Giorgio Cian

Con la collaborazione di:

BRUNO BAREL

PAOLO BELLONI PERESSUTTI LORENZA BULLO

GUIDO CASAROLI MARCO CIAN

GIOVANNI DE CRISTOFARO STEFANO DELLE MONACHE ARIANNA FINESSI

CARLO EMANUELE MAYR FRANCESCO OLIVIERO GESSICA PAVASINI

POMPEO PITTER LAURA PROVASI ALESSANDRO RIZZIERI GIULIO SGARBANTI LUCA TAMPIERI ARIANNA THIENE

MARCELLO VASCELLARI RAFFAELE VIGLIONE RICCARDO VILLANI ALESSIO ZACCARIA

Appendice novembre 2020

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Viale dell’Industria, 2 - 36100 - Vicenza

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CODICE CIVILE

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Disposizioni sulla legge in generale

CAPO II

DELL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN GENERALE

11 Efficacia della legge nel tempo.

I. Applicazione in materia di lavoro e previdenza.

U1 In materia di trattamenti previdenziali ed assi- stenziali in favore delle vittime di atti terroristici, la rivalutazione delle indennita`, tenendo conto del- l’eventuale intercorso aggravamento fisico e del ri- conoscimento del danno biologico e morale, previ- sta dall’art. 6, legge n. 206 del 2004, trova applica- zione nel caso in cui, ai fini della liquidazione, siano stati utilizzati i criteri di valutazione della invalidita`

permanente – riferita alla capacita` lavorativa – con- templati dalla legislazione anteriore, atteso che gli stessi risultano deteriori rispetto a quelli previsti dalla successiva legge n. 206 del 2004, non avendo la previgente normativa posto le indennita` pregres- se al riparo dal fenomeno inflattivo; inoltre, ai sensi della menzionata legge, le percentuali riferite all’in- validita` permanente (IP) e all’invalidita` complessi- va (IC) assolvono a differenti impieghi, fungendo, rispettivamente, da presupposto di accesso e base di

calcolo della «elargizione e dello speciale assegno vitalizio» ex art. 5, legge n. 206 del 2004 nonche´ da parametro di riferimento per il «calcolo della riva- lutazione» dei benefici gia` riconosciuti e liquidati, con la conseguenza che non e` configurabile una illogica ed ingiustificata disparita` di trattamento nel differente riconoscimento delle dette invalidita`, venendo in questione parametri legali diversi (20/

11101).

II. Applicazione in materia fallimentare.U1 Il ter- mine per la proposizione del ricorso per revocazio- ne delle sentenze della Corte di cassazione – ridotto da un anno a sei mesi dalla legge n. 197 del 2016 – si applica ai soli provvedimenti pubblicati dopo l’en- trata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), in difetto di specifica disposizione transitoria e in ap- plicazione del principio generale di cui all’art. 11 delle preleggi (s.u. 20/8091).

12 Interpretazione della legge.

I. Le lacune dell’ordinamento giuridico e la sua integrazione: l’analogia.U1 In tema di dismissio- ne di beni appartenenti al patrimonio pubblico, il beneficio dell’abbattimento del prezzo di vendita previsto dall’art. 1, d.l. n. 41 del 2004, e` ricono- sciuto a condizione che il richiedente sia condut- tore dello specifico immobile che intende acqui- stare e che in relazione ad esso abbia manifestato – con le modalita` indicate nell’art. 3, 20º co., d.l.

n. 351 del 2001 – la volonta` di acquisto entro il 31 ottobre 2001; pertanto, in considerazione del ca- rattere speciale e di stretta interpretazione della normativa sulla «cartolarizzazione» degli immo- bili pubblici, l’opzione esercitata per una deter- minata unita` immobiliare non puo` ritenersi vali- da anche per un’altra, solo perche´ parimenti ri- compresa nel programma di dismissione (20/

9260).

14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali.

I. Applicazione materia processuale.U1 In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi dell’art. 53, d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilita` dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benche´

formulato in modo sintetico, contenga una motiva- zione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificita` dei motivi ricavarsi, an- che per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le pre- messe in fatto, la parte espositiva e le conclusioni;

cio` in quanto l’articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformita` all’art. 14 prel.,

trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consen- tire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espres- sa la volonta` di contestare la decisione di primo grado, l’effettivita` del sindacato sul merito dell’im- pugnazione (20/15519).

II. Applicazione in materia fiscale.U1 In materia di agevolazioni fiscali, l’art. 10, 2º co., lett. a), d.lgs. n.

460 del 1997, prevedendo esenzioni tributarie a fa- vore di enti non commerciali ed ONLUS, deve es- sere interpretato restrittivamente, sicche´ la nozione di «persone svantaggiate» ivi contenuta va riferita a categorie di individui in condizioni di oggettivo di-

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sagio per situazioni psico-fisiche particolarmente in- validanti, ovvero per stati di devianza, degrado, gra- ve precarieta` economico-familiare od emarginazio- ne sociale, mirando la norma, negli a`mbiti specifici

dalla stessa individuati, a colmare una siffatta con- dizione deteriore in cui versi una particolare cate- goria di soggetti rispetto alla generalita` dei conso- ciati (20/12804).

14 DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE 4

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LIBRO PRIMO

Delle persone e della famiglia

TITOLO I

DELLE PERSONE FISICHE

7 Tutela del diritto al nome.

I. Persona giuridica.U1 Ogni partito politico benefi- cia, ai sensi dell’art. 7 c.c., della tutela della propria identita`, la quale trae fondamento dagli artt. 2, 21 e 49 Cost., riassumibile nella denominazione e nel se- gno distintivo, ed esprime l’esigenza di evitare nel dibattito pubblico il pericolo di confusione in ordine agli elementi che caratterizzano un partito come cen- tro di espressione di idee e di azioni. (Nella specie, la

S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva escluso la confondibilita` tra le denominazioni e i se- gni distintivi di due partiti, senza giustificare come avesse tratto il convincimento che il simbolo della fiamma tricolore rappresentasse, con carattere di ge- neralita`, patrimonio ideologico di tutta la destra autoritaria e nazionalistica italiana, anziche´ il segno identificativo di uno dei due partiti) (20/11635).

10 Abuso dell’immagine altrui.

I. Limitazioni del diritto derivanti dalla legge.

U1 La pubblicazione dell’immagine di un minore in scene di manifestazioni pubbliche (o anche private, ma di rilevanza sociale) o di altre iniziative colletti- ve non pregiudizievoli, in assenza di consenso al trattamento validamente prestato, e` legittima, in quanto aderente alle fattispecie normative di cui all’art. 97, legge n. 633 del 1941, se l’immagine che ritrae il minore possa considerarsi del tutto ca- suale ed in nessun caso mirata a polarizzare l’atten- zione sull’identita` del medesimo e sulla sua ricono- scibilita`. (Nella specie, la S.C., pur confermando la

decisione di merito di rigetto della domanda risar- citoria per difetto di prova del danno patito, ha ritenuto illecita l’acquisizione e la pubblicazione dell’immagine di due minori in assenza del relativo valido consenso, considerato non sostituibile dalla presenza, all’interno di un parco acquatico, di car- telli di avviso dello svolgimento di un servizio di fotoshooting, finalizzato a pubblicizzare un evento ludico, essendo le fotografie specificatamente in- centrate sulle dette minori nell’atto di utilizzare uno scivolo gonfiabile il giorno della sua inaugura- zione) (20/8880).

TITOLO VI DEL MATRIMONIO

CAPO II

DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO E DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI

A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI NELLO STATO

82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico.

Accordo 18 febbraio 1984, di revisione del Concor- dato e relativo Protocollo addizionale (ratificati con legge n. 121 del 1985).

I. Disciplina del giudizio di delibazione. U1 Nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullita` matrimoniale, ove la relativa domanda sia proposta da uno solo dei coniugi, non trova appli-

cazione la disciplina dei procedimenti camerali, ma quella del giudizio ordinario di cognizione, ai sensi dell’art. 796 c.p.c., sicche´ la costituzione del conve- nuto dinanzi alla Corte d’appello deve ritenersi di- sciplinata dall’art. 167 c.p.c., che impone a tale par- te, a pena di decadenza, di proporre nella comparsa di risposta le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nel termine stabilito per la costi-

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tuzione dall’art. 166 c.p.c. (20/8028).U2 La contuma- cia del convenuto, nel giudizio di riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nul- lita` matrimoniale, non incide sulla natura dell’ecce- zione relativa alla convivenza triennale come coniu-

gi, che costituisce un limite di ordine pubblico alla delibazione, e rimane compresa, anche in mancanza della costituzione della parte convenuta, tra quelle riservate dall’ordinamento all’esclusiva disponibili- ta` delle parti (20/7923).

CAPO V

DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI

149 Scioglimento del matrimonio.

L. 1º dicembre 1970, n. 898. – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

Art. 9.

I. Provvedimenti relativi ai figli.U1 In tema di revi- sione delle condizioni economiche del divorzio riguar- danti l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti, la sopravvenuta adozione dei medesimi da parte del nuovo marito della madre, ove ne derivi il loro stabile inserimento nel contesto fami- liare creatosi, deve essere valutata dal giudice ai fini della modificazione dell’entita` di tale mantenimento, ove risulti che l’adottante, benche´ privo del corrispon- dente obbligo giuridico, provveda comunque conti- nuativamente e non solo occasionalmente alle esigen- ze e necessita` quotidiane degli adottati (20/7555).

II. Ripartizione della pensione tra coniuge divor- ziato e coniuge superstite. U1 La ripartizione del trattamento di reversibilita`, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamen- to, in armonia con la finalita` solidaristica dell’istitu- to, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente pre- senti, della durata della convivenza prematrimonia- le, delle condizioni economiche, dell’entita` dell’as- segno divorzile. (In applicazione del sopraindicato principio, la S.C. ha precisato che va valutato anche

il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, an- corche´ in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale) (20/8263).U2 In tema di ripartizione delle quote della pensione di reversibilita` tra l’ex coniuge divorziato e quello gia` convivente e super- stite, la considerazione tra gli altri indicatori, della durata delle rispettive convivenze prematrimoniali non comporta che vi debba essere una un’equipa- razione tra la convivenza vissuta nel corso di uno stabile legame affettivo e quella condotta nel corso del matrimonio, sicche´ la questione di costituziona- lita` dell’art. 9, legge n. 898 del 1970 che non le pone su un piano equiordinato ai fini dell’attribuzione della pensione di reversibilita`, risulta manifesta- mente infondata (20/11520).

III. Questioni processuali. U1 La controversia tra l’ex coniuge e il coniuge superstite per l’accerta- mento della ripartizione – ai sensi dell’art. 9, 3º co., legge n. 898 del 1970, come sostituito dall’art.

13, legge n. 74 del 1987 – del trattamento di rever- sibilita` deve necessariamente svolgersi in contrad- dittorio con l’ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, tito- lare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l’accertamento concerne i presupposti affinche´ l’en- te assuma un’obbligazione autonoma, anche se nel- l’a`mbito di una erogazione gia` dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto (20/9493).

157 Cessazione degli effetti della separazione.

I. Accertamento della riconciliazione in sede di mo- difica delle condizioni della separazione. U1 Deve escludersi che il procedimento di modifica delle con- dizioni di separazione dei coniugi, il cui thema deci- dendum e` rappresentato dall’esistenza di rilevanti mu-

tamenti di fatto delle condizioni poste a base della decisione, comporti anche un accertamento con effi- cacia di giudicato sull’assenza dell’avvenuta riconcilia- zione dei coniugi, ove la questione non sia stata posta da alcuna delle parti processuali (20/11636).

CAPO VI

DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

SEZIONE I

Disposizioni generali

159 Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.

I. Societa` tra coniugi in comunione legale.U1 Tra coniugi in regime di comunione legale puo` essere

costituita una societa` di persone, con un patrimonio costituito dai beni conferiti dagli stessi, essendo an-

149-159 DEL MATRIMONIO 6

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che le societa` personali dotate di soggettivita` giuri- dica, sicche´, in caso di recesso di un socio, sorgendo a carico della societa` l’obbligo della liquidazione della sua quota, la domanda del coniuge receduto di accertamento della comproprieta` dei beni sociali puo` essere interpretata dal giudice come tesa alla liquidazione della sua quota sociale. (Nella specie,

la S.C. ha ritenuto che potesse riqualificarsi come istanza di liquidazione della quota sociale, la do- manda della moglie nei confronti del marito tesa all’accertamento della comproprieta` dei beni appar- tenenti ad una societa` in nome collettivo, di cui i coniugi in regime di comunione dei beni erano unici soci) (20/8222).

SEZIONE II

Del fondo patrimoniale

170 Esecuzione sui beni e sui frutti.

I. I bisogni della famiglia.U1 In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria e` am- missibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicche´ e` legittima solo se l’obbligazione tribu- taria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il

titolare del credito non ne conosceva l’estraneita` a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda av- valersi del regime di impignorabilita` dei beni costi- tuiti nel fondo l’onere di provare l’estraneita` del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore (20/10166).

SEZIONE VI

Dell’impresa familiare

230 bis Impresa familiare.

I. A`mbito di applicazione e funzione residuale del- l’istituto. U1 L’impresa familiare ha carattere resi- duale, come emerge anche dalla clausola di salva- guardia contenuta nell’art. 230 bis c.c., sicche´ mira a disciplinare situazioni di apporto lavorativo all’im- presa del congiunto che, pur connotate dalla conti- nuita`, non siano riconducibili all’archetipo della su-

bordinazione e a confinare in un’area limitata il lavoro gratuito. (Nella specie, la S.C. ha escluso di poter ritenere la partecipazione all’impresa familia- re del congiunto che aveva offerto contributi finan- ziari ed occasionali consulenze professionali, ma non aveva prestato attivita` lavorativa continuativa per l’impresa) (20/11533).

TITOLO VIII

DELL’ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETA `

CAPO I

DELL’ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETA ` E DEI SUOI EFFETTI

291 Condizioni.

I. Osservazioni generali.U1 In tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell’applicare la regola che impone il divario minimo di eta` di 18 anni tra l’a- dottante e l’adottato, deve procedere ad una inter- pretazione dell’art. 291 c.c. compatibile con l’art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte costituzio-

nale e in relazione all’art. 8 della CEDU, che con- senta, avuto riguardo alle circostanze del caso con- creto, una ragionevole riduzione di tale divario mi- nimo, al fine di tutelare situazioni familiari consoli- datesi da tempo e fondate su una comprovata affec- tio familiaris (20/7667).

7 Dell’adozione di persone maggiori di eta` e dei suoi effetti 170-291

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CAPO II

DELLE FORME DELL’ADOZIONE DI PERSONE DI MAGGIORE ETA `

314 Pubblicita`.

Legge 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia.

TITOLO I BIS

DELL’AFFIDAMENTO DEL MINORE Art. 2. 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, e`

affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assi- curargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

1 bis. Gli enti locali possono promuovere la sen- sibilizzazione e la formazione di affidatari per favo- rire l’affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

1 ter. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provve- dono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

2. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui al comma 1, e` consentito l’inserimento del minore in una comunita` di tipo familiare o, in man- canza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo piu` vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di eta` inferiore a sei anni l’inserimento puo` avvenire solo presso una comunita`

di tipo familiare.

3. In caso di necessita`e urgenza l’affidamento puo`

essere disposto anche senza porre in essere gli inter- venti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.

3 bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nu- cleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall’artico- lo 4, comma 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove cio` non sia possibile, mediante inse-

rimento in comunita` di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali ana- loghi a quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell’a`mbito delle proprie competen- ze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, defi- niscono gli standard minimi dei servizi e dell’assi- stenza che devono essere forniti dalle comunita` di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodica- mente il rispetto dei medesimi.

I. Modifiche legislative.U1 Il co. 3 bis e` stato inse- rito ex art. 9, 1º co., legge n. 107 del 2020.

TITOLO IV

DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Capo I

DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI

Art. 44.

I. Impossibilita`di un affidamento preadottivo; ado- zione c.d. coparentale; divieto di maternita` surroga- ta (lett. d). U1 Sulla domanda di adozione in casi particolari – ai sensi dell’art. 44, 1º co., lett. d), legge n. 184 del 1983 – di un minore di origine russa sta- bilmente residente in Italia, il giudice munito di giu- risdizione si individua in base alla residenza abituale del minore, come stabilito dalla Convenzione dell’A- ja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva con legge n. 1253 del 1966), e non gia` in base al criterio dello Stato di origine del minore previsto dall’Accor- do bilaterale tra Italia e Russia del 6 novembre 2008, criterio applicabile alle sole adozioni di tipo legitti- mante, caratterizzate dalla previa dichiarazione dello stato di adottabilita` e dalla costituzione di un vincolo di filiazione giuridica sostitutiva di quello di sangue, con definivo ed esclusivo inserimento del minore nella nuova famiglia (s.u. 20/8847).

TITOLO IX

DELLA RESPONSABILITA ` GENITORIALE E DEI DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO

CAPO I

DEI DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO

315 bis Diritti e doveri del figlio.

I. Inosservanza dei doveri genitoriali.U1 L’illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali verso la prole puo` essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente del- l’agente, che si esaurisce prima o nel momento stes-

so della produzione del danno, sia permanente, se detta condotta perdura oltre tale momento e conti- nua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione, poiche´ il genitore si estranea comple- tamente per un periodo significativo dalla vita dei 314-315 bis DELLA RESPONSABILITA` GENITORIALE E DEI DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO 8

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figli; ne consegue che la natura dell’illecito incide sul termine di prescrizione che decorre, nel primo caso, dal giorno in cui il terzo provoca il danno e, nel secondo, da quello nel quale, in assenza di im- pedimenti giuridici all’esercizio dell’azione risarci- toria, l’illecito viene percepito o puo` essere perce- pito, come danno ingiusto conseguente al compor- tamento del terzo, con l’ordinaria diligenza e tenen- do una condotta non anomala. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito i quali, nel rigettare la doman-

da risarcitoria rivolta dal figlio verso il padre per i danni cagionati dal protratto disinteresse da questi mostrato nei suoi confronti, avevano qualificato er- roneamente l’illecito come «istantaneo ad effetti permanenti» e ritenuto maturata la prescrizione del diritto, facendo decorrere il relativo termine dal momento nel quale si era configurata la condot- ta di abbandono del genitore, ovvero dalla nascita del figlio, anziche´ da quello in cui il medesimo figlio ne aveva percepito l’intrinseca ingiustizia) (20/

11097).

CAPO II

ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA ` GENITORIALE A SEGUITO DI SEPARAZIONE, SCIOGLIMENTO, CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI, ANNULLAMENTO, NULLITA ` DEL MATRIMONIO

OVVERO ALL’ESITO DI PROCEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO

337 ter Provvedimenti riguardo ai figli.

I. Il contributo del coniuge non affidatario.U1 In tema di filiazione, la decisione del trib. min. relativa all’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale posto a carico del genitore non affidatario o collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda giudiziale oppure, se successiva, dall’effettiva cessazione della coabita- zione, senza la necessita` di un’apposita statuizione sul punto. Inoltre, la pronuncia adottata dalla Corte d’appello in sede di reclamo, sostituendosi a quella del tribunale per i minorenni, produce effetti con la medesima decorrenza (20/8816).

II. Il diritto di visita.U1 In tema di rapporti con la prole, il diritto dovere di visita del figlio minore

spettante al genitore non collocatario, non e` su- scettibile di coercizione neppure nelle forme indi- rette previste dall’art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un «potere-funzione» che, non essendo sussumibi- le negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., e` destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all’interes- se superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del giudice di merito, che aveva condannato il genitore non collocatario al paga- mento di una somma in favore dell’altro genitore, per ogni inadempimento all’obbligo di visitare il figlio minore) (20/6417).

337 sexies Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.

I. Assegnazione della casa familiare e cooperative edilizie.U1 In caso di separazione personale, sia es- sa giudiziale o consensuale, il coniuge assegnatario della casa familiare succede ex lege e alle stesse

condizioni nel rapporto di godimento dell’alloggio adibito a residenza della famiglia, gia` assegnato al socio di cooperativa edilizia di categoria con finalita`

mutualistica (20/12114).

TITOLO X

DELLA TUTELA E DELL’EMANCIPAZIONE

CAPO I

DELLA TUTELA DEI MINORI

SEZIONE III

Dell’esercizio della tutela

379 Gratuita` della tutela.

I. Profili fiscali relativi all’indennita` spettante al- l’amministratore di sostegno. U1 In tema di IVA, essendo l’ufficio di amministratore di sostegno pre-

cipuamente volto alla cura della persona bisognosa, l’amministrazione del patrimonio del beneficiario non configura, di norma, attivita` economica indiriz-

9 Esercizio della responsabilita` genitoriale 337 ter-379

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zata alla produzione del reddito e, quindi, imponi- bile, non avendo l’eventuale indennita` corrisposta in via equitativa dal giudice funzione corrispettiva di effettivo controvalore del servizio svolto dall’am- ministratore (preferibilmente scelto entro la cerchia familiare dell’amministrato), a meno che la gestione

non risulti in concreto volta a ricavare introiti con carattere di stabilita` o, comunque, sia espletata da un professionista a titolo oneroso, assumendo rilie- vo ai fini della tassabilita` l’oggettiva natura econo- mica dell’attivita` espletata (20/14846).

TITOLO XII

DELLE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO OD IN PARTE DI AUTONOMIA

CAPO I

DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

404 Amministrazione di sostegno.

I. Competenza territoriale.U1 Nel caso in cui il be- neficiario dell’amministrazione di sostegno si trovi in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, la competenza territoriale va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenu- to aveva la sua dimora abituale prima dell’inizio dello stato detentivo, non potendo trovare applica- zione il criterio legale che individua la residenza (con la quale coincide, salva prova contraria, la di- mora abituale) nel luogo in cui e` posta la sede prin- cipale degl’interessi e degli affari della persona, dal momento che, tale criterio, implicando il carattere volontario dello stabilimento, postula un elemento

soggettivo la cui sussistenza resta esclusa per defi- nizione nel caso in cui l’interessato, essendo sotto- posto a pena detentiva, non possa fissare libera- mente la propria dimora. (Fattispecie relativa al reclamo proposto dal detenuto contro il provvedi- mento di cessazione dell’amministrazione di soste- gno; la S.C. ha regolato la competenza in base alla residenza anteriore all’inizio della detenzione, non risultando il mutamento della sede principale degli affari e interessi per effetto della detenzione e, in particolare, per il trasferimento del ricorrente, in- tervenuto nel frattempo, ad altra casa di reclusione) (20/7241).

409 Effetti dell’amministrazione di sostegno.

I. Capacita` dell’amministrato.U1 In tema di ammi- nistrazione di sostegno, l’istanza di regolamento di competenza puo` essere sottoscritta anche dalla par- te personalmente, atteso che il relativo procedimen- to, a differenza di quelli d’interdizione o inabilita- zione, non richiede il ministero di un difensore, al- meno nelle ipotesi, corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento abbia ad

oggetto esclusivamente l’individuazione di singoli atti, o categorie di essi, in relazione ai quali e` richie- sto l’intervento dell’amministratore e non incida sui diritti fondamentali della persona attraverso la pre- visione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdet- to o per l’inabilitato (20/7241).

413 Revoca dell’amministrazione di sostegno.

I. Questioni processuali.U1 In tema di reclamo con- tro il provvedimento di chiusura dell’amministrazio- ne di sostegno, ai fini dell’instaurazione del rappor- to processuale deve considerarsi irrilevante la man- cata notificazione del ricorso al p.m. presso il giudi- ce a quo, avendo l’impugnazione ad oggetto un provvedimento emesso all’esito di un procedimento unilaterale in cui l’unica parte necessaria e` il bene- ficiario dell’amministrazione, con la conseguenza che la mancata partecipazione del p.m. non com- porta la pretermissione di un litisconsorte necessa-

rio, costituendo tale notificazione un requisito di ammissibilita` dell’impugnazione esclusivamente per i giudizi contenziosi, o comunque per i procedi- menti con pluralita` di parti, e non e` estensibile al procedimento in esame, nel quale non e` individua- bile un interesse diverso da quello del soggetto istante, dal momento che in tal caso non esiste una controparte cui notificare il ricorso, non poten- dosi legittimamente qualificare come parte il p.m.

(20/7241).

404-413 DELLE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO OD IN PARTE DI AUTONOMIA 10

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CAPO II

DELLA INTERDIZIONE, DELLA INABILITAZIONE E DELLA INCAPACITA ` NATURALE

428 Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere.

I. Il grave pregiudizio e la malafede.U1 Ai fini del- l’annullamento degli atti unilaterali per incapacita`

naturale, l’accertamento dell’idoneita` a recare gra- ve pregiudizio al suo autore va effettuato con par- ticolare rigore, avuto riguardo alla situazione di in- capacita` del soggetto, e sulla base di una valutazio- ne ex ante, nella quale occorre tenere conto di tutte le caratteristiche strutturali del negozio, idonee a disvelarne la potenzialita` lesiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito

che, con riferimento a una procura ad operare sul conto corrente senza obbligo di rendiconto, rilascia- ta da un soggetto incapace di intendere e di volere in favore del figlio, aveva escluso la sussistenza del grave pregiudizio, sul presupposto che l’atto, al mo- mento del suo compimento, non fosse astrattamen- te idoneo a danneggiare il suo autore, ed anzi ap- parisse giustificato dall’incapacita` di quest’ultimo di eseguire personalmente le operazioni bancarie) (20/

11272).

11 Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita` naturale 428

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LIBRO SECONDO

Delle successioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI

CAPO V

DELL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA `

SEZIONE I

Disposizioni generali

480 Prescrizione.

I. Osservazioni generali.U1 Un chiamato all’eredita`

puo` acquistare la qualita` di erede per accettazione espressa o tacita dell’eredita` anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di

accettare l’eredita` di cui al 1º co. dell’art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestiva- mente l’eccezione di prescrizione (20/12646).

CAPO VII

DELLA RINUNZIA ALL’EREDITA `

521 Retroattivita` della rinunzia.

I. Retroattivita` della rinunzia.U1 Il chiamato all’e- redita`, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del de cuius, nep- pure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili ex lege o abbia presentato la dichiara- zione di successione (che non costituisce accettazio- ne), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroatti-

vo ex art. 521 c.c., egli e` considerato come mai chia- mato alla successione e non deve piu` essere anno- verato tra i successibili. (In applicazione del princi- pio, la S.C. ha escluso che, anche antecedentemente alla rinuncia, Equitalia avesse titolo per l’iscrizione ipotecaria nei confronti del chiamato rinunciante all’eredita` dopo l’iscrizione stessa) (20/15871).

CAPO X

DEI LEGITTIMARI

SEZIONE I

Dei diritti riservati ai legittimari

536 Legittimari.

I. Aspetti processuali.U1 Quando la successione le- gittima si apre su un relictum insufficiente a soddi-

sfare i diritti dei legittimari alla quota di riserva, avendo il de cuius fatto in vita donazioni che ecce-

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dono la disponibile, la riduzione delle donazioni pronunciata su istanza del legittimario ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria di cui il legittimario stesso e` gia` investito ex lege, determinando il concorso della successione legittima con la successione necessaria. Pertanto, la circostanza che il legittimario, nel chiedere l’accer- tamento della simulazione di atti compiuti dal de

cuius, abbia fatto riferimento alla quota di succes- sione ab intestato non implica che egli abbia inteso far valere i suoi diritti di erede piuttosto che quelli di legittimario, qualora dall’esame complessivo del- la domanda risulti che l’accertamento sia stato co- munque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa (20/16535).

SEZIONE II

Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari

564 Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione.

I. La prova della lesione.U1 Il principio secondo cui il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non puo` essere applicato qualora il de cuius abbia inte- gralmente esaurito in vita il suo patrimonio con

donazioni. In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via, per reintegrare la quota riservata, se non quella di agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione gia` implicita nella deduzione della manifesta insuf- ficienza del relictum (20/16535).

TITOLO III

DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

590 Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle.

I. Disposizioni confermabili.U1 L’art. 590 c.c., nel prevedere la possibilita` di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operativita`, l’og- gettiva esistenza di una disposizione testamentaria

che sia comunque frutto della volonta` del de cuius, sicche´ detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilita` di esso al testatore (20/10065).

CAPO IV

DELLA FORMA DEI TESTAMENTI

SEZIONE I

Dei testamenti ordinari

602 Testamento olografo.

I. La data. U1 In tema di validita` del testamento olografo, la completa indicazione della data, com- posta di giorno, mese ed anno, costituisce un requi- sito essenziale di forma dell’atto anche nel caso in

cui, in concreto, l’omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d’interessi risultante dalle disposi- zioni testamentarie (20/9364).

606 Nullita` del testamento per difetto di forma.

I. Annullabilita`.U1 La pronuncia di annullamento del testamento ha efficacia retroattiva e comporta il ripristino della situazione giuridica al momento del- la apertura della successione, con delazione, quindi,

in favore del successibile ex lege, come se il testa- mento non fosse esistito. Prima che sia pronunziato l’annullamento e` comunque valido l’atto di disposi- zione compiuto dall’erede legittimo (20/9364).

564-606 DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE 14

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CAPO V

DELL’ISTITUZIONE DI EREDE E DEI LEGATI

SEZIONE V

Della revocazione delle disposizioni testamentarie

681 Revocazione della revocazione.

I. Revoca espressa e revoca tacita della revocazio- ne.U1 La previsione di cui all’art. 681 c.c. prevede che la revocazione totale o parziale di un testamen- to puo` essere a sua volta revocata, ma sempre con le forme previste dall’art. 680 c.c., ovvero con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio.

Peraltro, la detta disposizione, che disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza

delle disposizioni revocate, non preclude al testato- re la possibilita` di revocare tacitamente la prece- dente revocazione espressa, nei limiti in cui la re- voca tacita sia desumibile dalla redazione di un suc- cessivo testamento le cui disposizioni siano incom- patibili con quelle precedenti, ponendosi al piu` un problema di interpretazione in ordine alla volonta`

complessiva del testatore di far rivivere o meno le disposizioni gia` revocate (20/11472).

TITOLO IV DELLA DIVISIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

713 Facolta` di domandare la divisione.

I. Il principio di autonomia delle comunioni.U1 Il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo e` applicabile anche quando esse ri- guardino i medesimi beni e intercorrano fra le stes- se persone, dovendo anche in questo caso i diritti del singolo essere regolati nell’a`mbito di ciascuna massa, senza possibilita`, salvo diverso accordo, di essere soddisfatti con l’attribuzione di beni facenti parte dell’altra massa (20/15764).

II. Fabbricati abusivi.U1 Quando sia proposta do- manda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non puo` disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusi- vo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall’art. 46, d.p.r. n. 380 del 2001, e dall’art. 40, 2˚ co., legge n.

47 del 1985, costituendo la regolarita` edilizia del fabbricato condizione dell’azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della «possibilita` giuridica», e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un ef- fetto maggiore e diverso rispetto a quello che e`

consentito alle parti nell’a`mbito della loro autono- mia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarita` edilizia dell’edificio e il man- cato esame di essa da parte del giudice sono rileva- bili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (s.u.

19/25021).U2 Nell’ipotesi in cui tra i beni costituenti l’asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coere- de ha diritto, ex art. 713, 1˚ co., c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l’intero complesso degli altri beni ere- ditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condivi- denti (s.u. 19/25021).

TITOLO V DELLE DONAZIONI

CAPO III

DELLA FORMA E DEGLI EFFETTI DELLA DONAZIONE

782 Forma della donazione.

I. L’atto pubblico.U1 Anche nel caso di accordo tra coniugi per la risoluzione di una donazione e quindi la retrocessione dei diritti immobiliari al donante,

deve essere rispettata la stessa forma dell’atto ori- ginario e principale (20/5937).

15 Dell’istituzione di erede e dei legati 681-782

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CAPO IV

DELLA REVOCAZIONE DELLE DONAZIONI

809 Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalita`.

I. Casistica.U1 La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalita`

e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il bene- ficiario, sicche´ l’intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostan- ze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempesti- vamente e ritualmente dedotte e provate in giudi-

zio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazio- ne indiretta fosse dimostrata dalla dazione di dena- ro effettuata all’unico scopo di acquisto di un im- mobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell’animus donandi dalla sola dichiara- zione, resa dall’accipiens, che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell’ex coniuge) (20/9379).

809 DELLE DONAZIONI 16

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LIBRO TERZO

Della proprieta`

TITOLO I DEI BENI

CAPO I

DEI BENI IN GENERALE

SEZIONE II

Dei beni immobili e mobili

817 Pertinenze.

I. Casistica.U1 La natura del sottotetto di un edifi- cio e`, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, puo` presumersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato, anche solo potenzialmente, all’uso comune o all’e- sercizio di un servizio di interesse comune; il sotto-

tetto puo` considerarsi, invece, pertinenza dell’ap- partamento sito all’ultimo piano solo quando assol- va all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidita`, e non abbia dimen- sioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo (20/9383).

SEZIONE III

Dei frutti

820 Frutti naturali e frutti civili.

I. I frutti civili.U1 Nel caso in cui l’intermediario opponga l’eccezione di buona fede per evitare un uso oggettivamente distorsivo delle regole di le- gittimazione in tema di nullita` protettive, al solo fine di paralizzare, in tutto o in parte, gli effetti restitutori conseguenti all’esperimento selettivo dell’azione di nullita` da parte del cliente investi- tore, nei limiti della complessiva utilitas economi- ca ritratta da quest’ultimo grazie all’esecuzione

del contratto quadro affetto dalla nullita` dal me- desimo fatta valere, le cedole medio tempore ri- scosse dall’investitore non vengono in considera- zione ne´ come oggetto dell’indebito, ne´ quali frut- ti civili ex artt. 820 e 2033 c.c., ma rilevano solo come limite quantitativo all’efficace esperimento della domanda di indebito esperita dall’investito- re (20/10505).

CAPO II

DEI BENI APPARTENENTI ALLO STATO, AGLI ENTI PUBBLICI E AGLI ENTI ECCLESIASTICI

822 Demanio pubblico.

I. Usucapione di bene privato e accertamento della natura privata o pubblica.U1 Spetta al giudice or-

dinario la giurisdizione sulla domanda di accerta- mento dei confini tra un terreno privato e il dema-

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nio marittimo proposta dal privato nei confronti della p.a., avendo tale domanda per oggetto l’accer- tamento dell’esistenza e dell’estensione del diritto

soggettivo di proprieta` privata rispetto alla proprie- ta` demaniale (s.u. 20/7639).

823 Condizione giuridica del demanio pubblico.

I. Concessione di diritti su beni demaniali.U1 Nel giudizio di impugnazione dell’atto di classamento di beni demaniali affidati in concessione promosso dal concessionario, non sussiste il litisconsorzio neces- sario dello Stato, perche´ il concessionario subentra nei poteri e nelle funzioni dell’Amministrazione concedente, divenendo l’unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte relative a tali beni, e ac- quisisce la facolta` di agire a tutela degli stessi, ai sensi dell’art. 823, 2º co., c.c., mentre la partecipa-

zione al processo dello Stato non comporta alcun risultato utile e pratico alla risoluzione della contro- versia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della CTR, che aveva annullato la sentenza appel- lata e rimesso la causa al primo giudice, ritenendo che fosse stato pretermesso lo Stato, in un giudizio promosso dal concessionario autostradale contro l’accertamento catastale relativo a nuove costruzio- ni adibite alla stazione autostradale) (20/6821).

825 Diritti demaniali su beni altrui

I. Casistica. U1 La domanda di risarcimento del danno, proposta dal proprietario di una strada gia`

assoggettata a servitu` di uso pubblico di passaggio, il quale deduca di aver subito la definitiva spolia- zione del terreno per effetto dell’illecito spossessa- mento operato dal comune, comporta il necessario accertamento dell’effettiva immutazione della pre-

cedente situazione di possesso concernente la detta strada, con la verifica delle concrete modalita` di esercizio della servitu` pubblica di passaggio, e delle ulteriori residue facolta`, poteri o utilita` che fossero state sottratte al proprietario rispetto a quelle gia`

perdute per effetto dell’esistenza della servitu` (20/

9547).

TITOLO II DELLA PROPRIETA `

CAPO II

DELLA PROPRIETA ` FONDIARIA

SEZIONE I

Disposizioni generali

844 Immissioni.

I. Rapporto tra l’art. 844 e le norme antinquina- mento ovvero a tutela della salute e della quiete pubblica.U1 In tema di immissione di onde elettro- magnetiche, il principio di precauzione – sancito dall’ordinamento comunitario come cardine della politica ambientale – e` assicurato dallo stesso legi- slatore statale attraverso la regolamentazione con- tenuta nella legge n. 36 del 2001 e nel d.p.c.m. 8 luglio 2003, che ha fissato i parametri relativi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli

obiettivi di qualita`, i quali non sono modificabili, neppure in senso restrittivo, dalla normativa delle singole Regioni (Corte Cost. n. 307 del 2003), ed il cui mancato superamento osta alla possibilita` di av- valersi della tutela giudiziaria preventiva del diritto alla salute, che e` ipotizzabile solo in caso di accer- tata sussistenza del pericolo della sua compromis- sione, da ritenersi presuntivamente esclusa quando siano stati rispettati i limiti posti dalla disciplina di settore (20/11105).

SEZIONE III

Della bonifica integrale

860 Concorso dei proprietari nella spesa.

I. Contributi imposti anche con le leggi sulla boni- fica integrale.U1 In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali

presupposti (cioe` il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di pre- visione del consorzio), riguardanti l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi

823-860 DELLA PROPRIETA` 18

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obblighi, puo` contestare, nel giudizio avente ad og- getto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tribu- tario, la legittimita` della pretesa impositiva dell’en- te, assumendo che gli immobili di sua proprieta` non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’o- pera del consorzio. In tal caso, pero`, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorita`, l’ente impositore e` esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’inter- vento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (20/8079). In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferi- mento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorita` regionale, il contribuente, an- che in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata

impugnazione innanzi al giudice amministrativo, e`

sempre ammesso a contestare in giudizio la sussi- stenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determina- zione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l’ente impositore e` esonerato dall’onere di dimostrare il beneficio, in ragione del- la presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d’intervento e dall’avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giu- dice tributario, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, puo` in ogni caso avvalersi dei poteri uffi- ciosi se ritenga necessario indagare sulle modalita`

di liquidazione del contributo da parte dell’ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classi- fica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l’onere probatorio gravante sul contribuente (20/

6839).

SEZIONE V

Della proprieta` edilizia

871 Norme di edilizia e di ornato pubblico

I. Zone sismiche.U1 La domanda di demolizione di una costruzione per la generica violazione delle norme in tema di distanze legali non esclude che il giudice, investito della decisione, possa pronun- ciarsi sulla legittimita` dell’opera avuto riguardo alle

previste distanze non solo fra costruzioni, ma anche dal confine, nonche´ a quelle stabilite della norma- tiva c.d. antisismica di cui alla l. 25 novembre 1962, n. 1684, senza per questo incorrere in violazione dell’art. 112 c.p.c. (20/10069).

SEZIONE VI

Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

873 Distanze nelle costruzioni.

I. Norme integrative: casistica.U1 Nel caso in cui il regolamento locale consenta di porre le costruzioni che abbiano una specifica destinazione a distanza inferiore rispetto a quella prescritta per le altre, il successivo mutamento di destinazione delle stesse,

in origine realizzate in conformita` alle previsioni regolamentari, anche se non accompagnato da mo- difiche strutturali o aumenti di volumetrie, impone di verificare la perdurante legittimita` dell’opera (20/

11845).

CAPO IV

DELLE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA `

949 Azione negatoria.

I. Profili processuali.U1 La sentenza di mero accer- tamento di una servitu` o della sua inesistenza non costituisce, in difetto di statuizioni di condanna, ti-

tolo esecutivo per richiedere al giudice dell’esecu- zione misure idonee a far cessare impedimenti, tur- bative o molestie (20/9637).

950 Azione di regolamento di confini.

I. Profili processuali. U1 Spetta al g.o. la giurisd.

sulla domanda di accertamento dei confini tra un terreno privato e il demanio marittimo proposta dal privato nei confronti della p.a., avendo tale doman-

da per oggetto l’accertamento dell’esistenza e del- l’estensione del diritto soggettivo di proprieta` pri- vata rispetto alla proprieta` demaniale (s.u. 20/

7639).

19 Delle azioni a difesa della proprieta` 871-950

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TITOLO III DELLA SUPERFICIE

952 Costituzione del diritto di superficie.

I. Diritto di superficie e condominio.U1 Qualora le parti abbiano inteso attribuire all’accordo con cui il proprietario di un lastrico solare conceda in go- dimento ad altri, a titolo oneroso, la facolta` di in- stallarvi e mantenervi per un certo tempo un ripe- titore, o altro impianto tecnologico – con il diritto di mantenere la disponibilita` ed il godimento del- l’impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto –, effetti reali, lo schema negoziale di riferimento e` quello del contratto costitutivo di un diritto di superficie, il quale attribuisce all’ac- quirente la proprieta` superficiaria dell’impianto in- stallato sul lastrico solare, puo` essere costituito per un tempo determinato e puo` prevedere una deroga convenzionale alla regola che all’estinzione del di- ritto per scadenza del termine il proprietario del suolo diventi proprietario della costruzione; il con- tratto con cui un condominio costituisca in favore di altri un diritto di superficie, anche temporaneo, sul lastrico solare del fabbricato condominiale, fi- nalizzato alla installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, richiede l’approvazione di

tutti i condomini. Qualora le parti abbiano inteso attribuire all’accordo effetti obbligatori, lo schema negoziale di riferimento e` quello del contratto ati- pico di concessione ad aedificandum di natura personale, con rinuncia del concedente agli effetti dell’accessione, con il quale il proprietario di un’a- rea concede ad altri il diritto personale di edificare sulla stessa, di godere e disporre dell’opera edifi- cata per l’intera durata del rapporto e di asportare tale opera al termine del rapporto. Tale contratto e`

soggetto alla disciplina dettata, oltre che dai patti negoziali, dalle norme generali contenute nel titolo II del libro IV del c.c. (art. 1323 c.c.), nonche´, per quanto non previsto dal titolo, dalle norme sulla locazione, tra cui quelle dettate dagli artt. 1599 c.c.

e 2643, n. 8, c.c. e, ove stipulato da un condominio per consentire a terzi l’installazione del ripetitore sul lastrico solare del fabbricato condominiale, ri- chiede l’approvazione di tutti i condomini solo se la relativa durata sia convenuta per piu` di nove anni (s.u. 20/8434).

TITOLO VI

DELLE SERVITU ` PREDIALI

CAPO II

DELLE SERVITU ` COATTIVE

SEZIONE IV

Del passaggio coattivo

1051 Passaggio coattivo.

I. Il luogo di esercizio della servitu`.U1 La determi- nazione del luogo di esercizio di una servitu` di pas- saggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dal 2º co. dell’art. 1051 c.c., costituiti dalla maggiore brevita` dell’accesso alla via pubblica – sempreche´ la libera esplicazione del- la servitu` venga garantita con riguardo all’utilita` del fondo dominante – e dal minore aggravio del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporanea- mente ed armonicamente, mediante un opportuno

ed equilibrato loro contemperamento e tenuto pre- sente che, vertendosi in tema di limitazione del di- ritto di proprieta` – resa necessaria da esigenze cui non e` estraneo il pubblico interesse – va applicato, in modo ancora piu` accentuato di quanto avviene per le servitu` volontarie, il principio del minimo mezzo; il relativo giudizio compete, in ogni caso, al giudice di merito e si sottrae al sindacato di le- gittimita` se congruamente e logicamente motivato (20/8779).

SEZIONE V

Dell’elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di linee teleferiche

1056 Passaggio di condutture elettriche.

I. Indennita`.U1 In tema di servitu` di elettrodotto, la determinazione dell’indennita` di asservimento, pa- rametrata al valore venale del bene ed attribuita se

sia dimostrata l’attualita` del deprezzamento nonche´

l’oggettiva incidenza causale del vincolo, richiede l’applicazione del metodo sintetico-comparativo

952-1056 DELLA SUPERFICIE 20

(23)

con obbligo per il giudice, onde non incorrere in violazione di legge, di indicare i dati obiettivi sui quali ha fondato la propria valutazione, vale a dire gli elementi di comparazione utilizzati documentan-

done la rappresentativita` in riferimento ad immobili analoghi e quindi in riferimento ad atti specifici ed identificabili (20/18577).

CAPO V

DELL’ESERCIZIO DELLE SERVITU `

1067 Divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitu`.

I. Modifica degli adminicula servitutis.U1 A norma dell’art. 1064, 1º co., c.c., il diritto di servitu` com- prende tutto cio` che e` necessario per usarne ed e`

comprensivo anche degli adminicula servitutis – e, cioe`, di quelle facolta` accessorie, indispensabili per l’esercizio del diritto e senza le quali l’utilitas della servitu` non potrebbe ricevere attuazione – la cui modifica non si ripercuote sul vincolo, ne´ sulle mo- dalita` di attuazione della servitu` medesima; ne con-

segue che la modifica di tali facolta` non e` ricondu- cibile in alcun modo alla disciplina dell’art. 1067, 1º co., c.c., che consente al proprietario del fondo do- minante di apportare, alle cose ed opere destinate all’esercizio della servitu`, quelle modifiche che ne rendano piu` agevole o comodo l’esercizio medesi- mo, ove cio` non si traduca in un apprezzabile ag- gravio dell’onere che pesa sul fondo servente (20/

16322).

CAPO VII

DELLE AZIONI A DIFESA DELLE SERVITU `

1079 Accertamento della servitu` e altri provvedimenti di tutela.

I. La sentenza di accertamento della servitu`.U1 Sul valore di titolo esecutivo o meno della sentenza di

mero accertamento di una servitu` v. 20/9637, sub art. 949 in questa Appendice.

TITOLO VII DELLA COMUNIONE

CAPO I

DELLA COMUNIONE IN GENERALE

1105 Amministrazione.

I. Il ricorso all’autorita` giudiziaria.U1 L’art. 1105, 4º co., prevede che, ove non si formi una maggio- ranza ai fini dell’adozione dei provvedimenti neces- sari all’amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante possa adire l’autorita` giudiziaria, per- che´ adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, cosı` precludendo al mede- simo partecipante di rivolgersi al giudice in sede contenziosa. Tale preclusione concerne esclusiva-

mente la richiesta di decisioni per la gestione della cosa comune, riferita ai rapporti interni tra comuni- sti, e non opera, invece, con riguardo alle iniziative giudiziarie promosse dal comunista in qualita` di ter- zo, come avviene nel caso in cui quest’ultimo faccia valere la posizione di proprietario di cose estranee alla comunione, che abbiano subito pregiudizio dal- la rovina della cosa di cui e` comproprietario (20/

11802).

1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

I. Osservazioni generali.U1 Sugli effetti che le parti hanno inteso attribuire all’accordo con cui il pro- prietario di un lastrico solare conceda in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facolta` di installarvi e

mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico, v. s.u. 20/8434, sub art. 952 in questa Appendice.

21 Dell’esercizio delle servitu` 1067-1108

(24)

CAPO II

DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

1117 Parti comuni dell’edificio.

I. (segue) in particolare: il sottotetto.U1 Sulla natu- ra del sottotetto di un edificio, v. 20/9383, sub art.

817 in questa Appendice.

1127 Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio.

I. Osservazioni generali.U1 Le opere realizzate da un condomino su parti comuni poste all’ultimo pia- no di un edificio comportano l’applicazione della disciplina di cui all’art. 1120, in caso di conforme delibera assembleare di approvazione, ovvero, del- l’art. 1102, ove tali modifiche dei beni comuni siano state eseguite di iniziativa dei singoli condomini.

Costituisce, viceversa, sopraelevazione, disciplinata dall’art. 1127, la realizzazione di nuove opere, con- sistenti in nuovi piani o nuove fabbriche, nonche´ la trasformazione di locali preesistenti mediante l’in- cremento di volumi e superfici nell’area sovrastante il fabbricato da parte del proprietario dell’ultimo piano (20/11490).

1130 Attribuzioni dell’amministratore.

I. Riferimenti normativi.U1 Ex art. 63 bis, d.l. n.

104 del 2020, conv., con mod., dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, «il termine di cui al numero 10) del-

l’articolo 1130 del codice civile e` sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID- 19».

1137 Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea.

I. Sostituzione della delibera impugnata.U1 La so- stituzione della delibera impugnata con altra adot- tata dall’assemblea in conformita` della legge, facen- do venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto

dall’art. 2377, 8º co., dettato in tema di societa` di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioe` provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impu- gnata, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’ini- ziale causa di invalidita` (20/10847).

TITOLO VIII DEL POSSESSO

CAPO II

DEGLI EFFETTI DEL POSSESSO

SEZIONE III

Dell’usucapione

1158 Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.

I. Questioni processuali.U1 Ove il difetto della con- tinuita` del possesso risulti ex actis dalla produzione della parte che quella continuita` invochi, il giudice, anche se l’interruzione non sia stata dedotta dalla controparte e pur in contumacia della stessa, deve rigettare la domanda o l’eccezione, giacche´, in tal caso, non giudica ultrapetita in violazione dell’art.

112 c.p.c., rilevando un fatto che avrebbe dovuto essere eccepito ad iniziativa della controparte, bensı`

si limita a constatare il difetto, risultante dagli atti del giudizio fornitigli dalla parte interessata, di una delle condizioni necessarie all’accoglimento della domanda o dell’eccezione (20/13156).

1117-1158 DEL POSSESSO 22

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CAPO III

DELLE AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO

I. Giurisdizione del giudice amministrativo. U1 E` devoluta alla giurisd. del g.a. l’azione possessoria con cui si denunci un contegno della p.a. consistente nell’attuazione di un piano urbanistico esecutivo (PUE) approvato dall’autorita` comunale, risolven-

dosi la tutela possessoria invocata nella richiesta di controllo della legittimita` del potere amministrativo esercitato con il provvedimento di approvazione di detto piano (s.u. 20/9281).

23 Delle azioni a difesa del possesso 1168-1170

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LIBRO QUARTO

Delle obbligazioni

TITOLO I

DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1173 Fonti delle obbligazioni.

I. Responsabilita`da contatto sociale.U1 Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicche´ l’inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilita` contrattua- le esclusivamente nei confronti dell’assistito, che puo` essere fatta valere dai suoi congiunti iure here- ditario, senza che questi ultimi, invece, possano agi- re a titolo contrattuale iure proprio per i danni da loro patiti. In particolare, non e` configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un con- tratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarita` dell’oggetto, e`

idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sı` da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell’azione contrattuale iure proprio agli eredi di un soggetto ammalatosi e poi deceduto a causa di infezione da HCV contratta a seguito di emotrasfusioni eseguite presso un ospe- dale, precisando che essi avrebbero potuto even- tualmente beneficiare della tutela aquiliana per i

danni da loro stessi subiti) (20/14615). U2 In tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente con problemi psichi- ci ricoverato presso una struttura sanitaria, qualora essi facciano valere il danno patito iure proprio da perdita del rapporto parentale, in particolare nel caso in cui l’iniziativa autolesionistica del malato si risolva in un atto suicidario portato a compimento a causa dell’omessa vigilanza, deve escludersi che l’azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell’art. 1218 c.c., poiche´ il rapporto contrattuale e`

intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ri- coverato; ne consegue che l’ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata e` neces- sariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie quali- ficati «terzi protetti dal contratto», potendo postu- larsi l’efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusiva- mente ove l’interesse del quale tali terzi siano por- tatori risulti anch’esso strettamente connesso a quello regolato gia` sul piano della programmazione negoziale (20/14258).

1175 Comportamento secondo correttezza.

I. Osservazioni generali. U1 Qualora un contratto preveda il diritto di recesso ad nutum in favore di una delle parti, il giudice del merito non puo` esi- mersi dal valutare se l’esercizio di tale facolta` sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto, atteso che la mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli artt. 1175 e 1375 c.c.

nella formazione e nell’esecuzione del contratto, puo` rivelare un abuso del diritto, pure contrattual- mente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso e` stato conferito. Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli inte- ressi delle parti in causa, in una prospettiva anche di

equilibrio e di correttezza dei comportamenti eco- nomici (20/10324).

II. Ulteriore casistica.U1 Il locatore, che abbia chie- sto ed ottenuto la risoluzione anticipata del contrat- to di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per la anticipata cessazione del rapporto, da individuare nella mancata percezione dei canoni concordati fino al reperimento di un nuovo conduttore. L’ammon- tare del danno risarcibile costituisce valutazione del giudice di merito, che terra` conto di tutte le circo- stanze del caso concreto (20/8482).U2 Ai fini dell’e- sercizio del potere di riduzione della penale, il giu- dice non deve valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come sembra indicare l’art. 1384,

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