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I. Casistica.U1 Il principio secondo cui il legittima-rio che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non puo` essere applicato qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni.

In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via, per reintegrare la quota riservata, se non quella di agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione gia` impli-cita nella deduzione della manifesta insufficienza del relictum (20/16535). U2 In tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente con problemi psichici ricoverato

presso una struttura sanitaria, qualora essi facciano valere il danno patito iure proprio da perdita del rapporto parentale, in particolare nel caso in cui l’iniziativa autolesionistica del malato si risolva in un atto suicidario portato a compimento a causa dell’omessa vigilanza, deve escludersi che l’azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell’art.

1218 c.c., poiche´ il rapporto contrattuale e` intercor-so intercor-solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato;

ne consegue che l’a`mbito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata e` necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati «terzi protetti dal contratto», potendo postularsi l’efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il

nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l’inte-resse del quale tali terzi siano portatori risulti an-ch’esso strettamente connesso a quello regolato gia`

sul piano della programmazione negoziale (20/

14258).U3 In materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali sel-vatici, a norma dell’art. 2052 c.c. grava sul danneg-giato l’allegazione e la dimostrazione che il pregiu-dizio lamentato sia stato causato dall’animale selva-tico (cioe` appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 o, co-munque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causa-le tra l’agire dell’animacausa-le e l’evento dannoso subito nonche´ – ai sensi dell’art. 2054, 1º co., c.c. – di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Spetta, invece, alla Regione for-nire la prova liberatoria del caso fortuito, dimo-strando che il comportamento dell’animale si e` po-sto del tutto al di fuori della propria sfera di con-trollo, come causa del danno autonoma, ecceziona-le, imprevedibile o, comunque, non evitabile nean-che mediante l’adozione delle piu` adeguate e dili-genti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (20/13848).U4 In materia di per-dita di chance, l’attivita` del giudice deve tenere di-stinta la dimensione della causalita` da quella dell’e-vento di danno e deve altresı` adeguatamente valu-tare il grado di incertezza dell’una e dell’altra, muo-vendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l’evento, secondo il criterio civilistico del «piu` probabile che non», e proceden-do, poi, all’identificazione dell’evento di danno, la cui riconducibilita` al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non gia` il mancato risultato stesso, in presenza del quale non e` lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno; ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sara` dovuto integralmente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale aveva dimezzato l’importo del risarcimento dei danni riconosciuti dalla decisone di primo grado ai parenti in conseguenza del decesso di un con-giunto – avvenuto a seguito di un errore diagnostico che, secondo la valutazione operata dal consulente tecnico, aveva comportato l’evento lesivo con una probabilita` del 50% – sovrapponendo, pero`, i di-stinti piani dell’accertamento del nesso causale e l’accertamento e valutazione del danno in concreto subito dagli attori) (20/12906). U5 Nel valutare il nesso causale rispetto ad un’azione di risarcimento del danno a titolo contrattuale non possono operare a favore della parte inadempiente, dal punto di vista probatorio, evenienze che scaturiscono dal suo stes-so inadempimento, dovendosi apprezzare tale nes-so, secondo un giudizio prognostico ex ante, sulla base di quanto sarebbe accaduto e della complessi-va situazione dedotta in giudizio, ove l’inadempi-mento non vi fosse stato (20/12490).U6 Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell’accipiens l’azio-ne di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. (Nella specie, i ricorrenti

avevano agito per la ripetizione di una quota parte della tariffa pagata in relazione alla fornitura del servizio idrico, a titolo di corrispettivo per l’attivita`

di depurazione delle acque, deducendo che tale at-tivita` era mancata) (20/11294).U7 Colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una de-nuncia calunniosa ha l’onere di provare la sussisten-za di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiche´ la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un inte-resse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischie-rebbe di essere frustrato dalla possibilita` di andare incontro a responsabilita` in caso di denunce sempli-cemente inesatte o rivelatesi infondate (20/11271).

U8 Nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies, d.l. n. 208 del 2008, della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l’onere della prova circa il funzionamento dell’impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attivita` di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo im-pianto incombe, ai sensi dell’art. 2697, 2º co., c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei con-fronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi del-la pretesa restitutoria (20/11270).U9 In tema di con-tratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato e`

causa di annullamento allorche´ si verifichino simul-taneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consen-so dell’assicuratore. L’onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell’inoperativita`

della garanzia assicurativa, e` a carico dell’assicura-tore (20/11115).U10 In tema di assicurazione contro gli infortuni, dal quale derivino postumi di invalidita`

di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo decorre ex art. 2952, 2º co., c.c. dal verificarsi dell’evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidita` permanente coperto dalla stessa, sicche´ l’assicuratore che intenda opporre la prescri-zione del diritto fatto valere dall’assicurato ha l’o-nere di provare non gia` la data di verificazione del sinistro, ma quella nella quale si e` manifestato lo stato di invalidita` conseguente allo stesso (20/8973).

U11 Ai fini della configurabilita` di una ipotesi di mobbing, non e` condizione sufficiente l’accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime con-dotte datoriali illegittime, essendo a tal fine neces-sario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione (20/10992).U12 Nel-l’impugnazione dei crediti ammessi, di cui all’art. 98 l. fall. – nel testo riformato dal d.lgs. n. 5 del 2006 – trova piena applicazione il principio dell’onere della prova, onde non e` il creditore ammesso a dovere dimostrare nuovamente il suo credito, gia` assistito dalla favorevole valutazione espressa dal giudice delegato in sede di verifica, ma e` l’impugnante a dover provare la fondatezza della sua contestazione (20/10091).U13 Il condomino regolarmente convoca-to non puo` impugnare la delibera per difetconvoca-to di convocazione di altro condomino, in quanto l’inte-resse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell’assemblea, non puo` ridursi al mero interesse alla rimozione dell’atto, ovvero ad

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un’astratta pretesa di sua assoluta conformita` al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la si-tuazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all’esistenza dei diritti e degli obbli-ghi da essa derivanti (20/10071). U14 Il pregiudizio non patrimoniale per lesione del diritto all’autode-terminazione (nella specie, derivante dalla ritardata acquisizione della conoscenza della malformazione della nascitura) consiste nel radicale cambiamento di vita e nello sconvolgimento dell’esistenza del sog-getto e rinviene il suo fattore causale primo nel precedente fatto-inadempimento che ha determina-to la mancata anticipata consapevolezza dell’infer-mita`. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigetta-to la domanda di risarcimenrigetta-to dei danni conseguen-ti all’omessa informazione della gestante, perche´ le allegate alterazioni della vita dei genitori trovavano causa nella nascita della bambina, affetta dalla c.d.

«sindrome di Down», e non nella ritardata cono-scenza di tale circostanza) (20/9706).U15 L’omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore ita-liano, nel termine prescritto, delle direttive comuni-tarie (nella specie, la dir. n. 75/129/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem-bri in materia di licenziamenti collettivi) da` luogo a una responsabilita` contrattuale dello Stato per vio-lazione di un obbligo ex lege, di natura indennitaria per attivita` non antigiuridica, la quale, essendo sog-getta alle ordinarie regole di risarcibilita` del danno, richiede che l’attore provi la derivazione causale di quest’ultimo quale conseguenza dell’inadempimen-to (20/8889).U16 La responsabilita` ex art. 2051 c.c.

impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e cio` in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali e` tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio c.d. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si e` verificato in maniera ne´ prevedibile ne´

superabile con lo sforzo diligente adeguato alle con-crete circostanze del caso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilita` dell’istituto scolastico per la lesione ad un occhio subita da una alunna minore – che era stata colpita con il coperchio in metallo di un contenitore della spazzatura da un altro allievo, che gia` aveva provocato in passato danni, mentre era all’interno del cortile della scuola, durante l’at-tivita` ricreativa affidata, successivamente al pranzo, agli educatori – senza spiegare le ragioni per le quali era stata ritenuta imprevedibile la condotta del danneggiante e sussistente il caso fortuito sul-l’assunto che, comunque, seppure il cestino fosse stato di tipo diverso ed altrimenti allocato e sorve-gliato, l’evento si sarebbe ugualmente verificato) (20/8811).U17 In materia di danni da fauna selvatica a norma dell’art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il com-portamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’ani-male si e` posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezio-nale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle piu` adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazio-ne alla situaziorelazio-ne di fatto e compatibili con la fun-zione di protefun-zione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e

di cautela per i terzi (20/7969).U18 In tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno iure pro-prio subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non e` limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d’animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi pos-sono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esi-stente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritene-re, secondo un criterio di normalita` sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (20/7748). U19 In tema di do-manda di risarcimento del danno non patrimoniale

«da uccisione», proposta iure proprio dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare l’effettivi-ta` e la consistenza della relazione parentale, rispet-to alla quale il rapporrispet-to di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma puo` costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondita`, e cio` anche ove l’azione sia propo-sta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poi-che´ la «societa` naturale», cui fa riferimento l’art. 29 Cost., non e` limitata alla c.d. «famiglia nucleare», il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giu-ridicamente qualificato e rilevante, non puo` essere ancorato alla convivenza, escludendo automatica-mente, in caso di insussistenza della stessa, la pos-sibilita` per tali congiunti di provare l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarieta`

con il familiare defunto (20/7743).U20 In materia di divieti a tutela della concorrenza nell’ordinamento comunitario, la sussistenza delle condizioni per l’e-senzione degli aiuti di Stato d’importanza minore (de minimis) deve essere provata dal beneficiario con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiu-to, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accor-dato quale aiuto de minimis (20/7704).U21 Nel pro-cesso civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, libera-mente valutabili dal giudice e contestabili dalle par-ti senza necessita` di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sull’autenticita` di tali documenti, l’one-re di provarne la genuinita` grava su chi la invoca, in applicazione del generale principio di cui all’art.

2697 c.c. (Nella specie, in una controversia avente ad oggetto il disconoscimento, da parte di una com-pagnia assicuratrice, della sottoscrizione apposta da un suo agente assicurativo su una polizza, contenen-te la quietanza di pagamento del premio, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, la quale aveva ritenuto che la detta compagnia, nonostante fosse soggetto terzo rispetto alle parti del contratto, dovesse proporre querela di falso per contestare la veridicita` della firma) (20/6650).

II. Questioni processuali.U1 In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il giudice e` tenuto a rile-vare ex officio soltanto l’incompetenza assoluta del-l’autorita` amministrativa che abbia emesso, senza averne alcun potere, l’ordinanza-ingiuntiva oppo-sta, poiche´ solo in tal caso difetta in radice il potere sanzionatorio in concreto esercitato dall’autorita`

predetta e l’incompetenza si risolve nel difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie san-zionatoria. In ogni altro caso di incompetenza, spet-ta, invece, alla parte sollevare la relativa eccezione e fornirne la dimostrazione puntuale, in ottempe-ranza ai normali criteri di ripartizione dell’onere

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della prova, poiche´ il vizio non attiene alla titolarita`

in astratto del potere sanzionatorio, ma soltanto al suo corretto esercizio in concreto (20/15043). In te-ma di interruzione del processo per morte di una parte, in forza del principio della prossimita` della prova, spetta ai chiamati all’eredita` del deceduto, convenuti in riassunzione, allegare e dimostrare di non essere divenuti eredi (20/13851). L’eccezione di non imputabilita` dell’inadempimento costituisce non mera difesa, ma eccezione in senso lato, rileva-bile d’ufficio e, quindi, non soggetta alla decadenza ex art. 167 c.p.c., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, atteso che consiste nell’alle-gazione non riservata all’iniziativa della parte – per legge o perche´ collegata alla titolarita` di un’azione costitutiva – di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativa-mente di idoneita` impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio (20/12980).

U2 Il criterio di vicinanza della prova, quale mezzo di definizione della regola finale di giudizio di cui all’art. 2697 c.c., non puo` operare allorquando l’in-teressato abbia la possibilita`, secondo le regole di cui al diritto di accesso agli atti della p.a. o even-tualmente sulla base degli strumenti processuali a tal fine predisposti dall’ordinamento, di acquisire la documentazione necessaria a suffragare le proprie ragioni; in ogni caso, il criterio di vicinanza neppure puo` essere richiamato qualora il fatto rimasto igno-to e destinaigno-to ad integrare uno degli elementi co-stitutivi del diritto azionato, quale e`, in ambito di responsabilita` contrattuale, il nesso causale tra ina-dempimento e danno, risulti integrato da piu` possi-bili evenienze concrete che risultino, anche solo per taluna di esse, estranee alla sfera di conoscenza del-la parte di cui si prospetta del-la prossimita` rispetto alle circostanze rilevanti (20/12490).U3 In tema di reclu-tamento dei docenti nella scuola pubblica, mediante concorso per soli titoli e secondo il sistema delle c.d.

graduatorie ad esaurimento, il candidato non vinci-tore che successivamente abbia ottenuto, per altra via, l’immissione in ruolo e che sostenga di essere stato assunto a tempo indeterminato in ritardo a causa dell’inosservanza, da parte della p.a., di rego-le non discrezionali di formazione della graduato-ria, puo` proporre domanda di risarcimento del dan-no in forma specifica, nel solo contraddittorio del-l’Amministrazione, al fine di ottenere la condanna della predetta al riconoscimento della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro sin dal momento del compimento delle originarie operazioni di sele-zione, a condizione che sia dimostrato, secondo cri-teri processuali di certezza, che lo svolgimento della procedura in osservanza delle regole violate avreb-be determinato l’esito positivo in suo favore (20/

12489). U4 Le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell’in-dividuazione dell’usurarieta` degli interessi concer-nenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giu-dice ed applicate alla fattispecie, indipendentemen-te dall’attivita` probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere se-condario, continuamente aggiornate, che completa-no il precetto completa-normativo. Detto giudice, quindi, a

prescindere dalla mancata produzione dei menzio-nati decreti, puo` acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla p.a. o con una c.t.u. contabile; tale attivita`, al con-trario, e` preclusa in sede di legittimita`, ove e` inam-missibile l’ingresso di documentazione non prodot-ta nei precedenti gradi e non puo` trovare spazio, con riferimento ai menzionati decreti, il principio iura novit curia, trattandosi di atti amministrativi (20/8883).U5 Nel processo civile, le eccezioni in sen-so lato consistono nell’allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell’art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall’attore e non risul-tanti dagli atti di causa. Esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rileva-bili d’ufficio – non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perche´ corrisponden-ti alla corrisponden-titolarita` di un’azione coscorrisponden-titucorrisponden-tiva – e sono sottratte al divieto stabilito dall’art. 345, 2º co.,

prescindere dalla mancata produzione dei menzio-nati decreti, puo` acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla p.a. o con una c.t.u. contabile; tale attivita`, al con-trario, e` preclusa in sede di legittimita`, ove e` inam-missibile l’ingresso di documentazione non prodot-ta nei precedenti gradi e non puo` trovare spazio, con riferimento ai menzionati decreti, il principio iura novit curia, trattandosi di atti amministrativi (20/8883).U5 Nel processo civile, le eccezioni in sen-so lato consistono nell’allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell’art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall’attore e non risul-tanti dagli atti di causa. Esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rileva-bili d’ufficio – non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perche´ corrisponden-ti alla corrisponden-titolarita` di un’azione coscorrisponden-titucorrisponden-tiva – e sono sottratte al divieto stabilito dall’art. 345, 2º co.,

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