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D.l. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. con mod. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120) («Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale»)

Titolo IV

Semplificazioni in materia di attivita` di impresa, ambiente e green economy

Capo I

Semplificazioni in materia di attivita` di impresa e investimenti pubblici

Art. 40

(Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo

degli enti cooperativi)

1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'uf-ficio disciplinate dal decreto del Presidente della Re-pubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, se-sto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscri-zione o cancellaiscri-zione d'ufficio conseguente alla man-cata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Uf-ficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovve-ro, ove siano presenti beni immobili, sospende il pro-cedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Pre-sidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato com-pimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle se-guenti circostanze:

a) il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;

b) l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per inte-grare le risultanze del registro delle imprese a quel-le del libro soci, limitatamente alquel-le societa` a respon-sabilita` limitata e alle societa` consortili a responsa-bilita` limitata.

3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria deter-minazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese.

4. Il conservatore del registro delle imprese comu-nica l'avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, ai quali è assegnato un

ter-mine di sessanta giorni per presentare formale e moti-vata domanda di prosecuzione dell'attività e per presen-tare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

5. A seguito della presentazione della formale e mo-tivata domanda di prosecuzione dell'attività di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accer-tamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì l'eventuale cancellazio-ne della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria deter-minazione alla cancellazione della società dal registro medesimo.

6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione.

7. Contro la determinazione del conservatore l'inte-ressato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comu-nicazione, al giudice del registro delle imprese.

8. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del codice civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi dell'articolo 2192 del codice civile sono iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica d'ufficio, disciplinata dall'ar-ticolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.

40, al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle entrate, all'lNPS, all'lNAIL, ed agli altri enti col-legati.

9. Il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:

«16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incuba-tore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del regi-stro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15.»

10. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è sostituito dal seguente:

«7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di

cui al comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del conservatore im-pugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione or-dinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei re-quisiti è equiparato il mancato deposito della dichiara-zione di cui al comma 6.».

11. All'articolo 223septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo il primo comma e` aggiunto il se-guente:

«Ai fini dello scioglimento e della cancellazione ai sensi del primo comma, l'ente di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, trasmette all'autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l'e-lenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione or-dinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L'autorità di vigilanza verifica l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in at-tuazione delle convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei regi-stri predetti.».

12. All'articolo 5 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«L'autorità di vigilanza trasmette il decreto di can-cellazione di cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancel-lazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande indicate nel decreto.».

12bis. In conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dell’esigenza di garantire alle im-prese la lavorazione delle numerose pratiche pre-sentate e ancora giacenti presso le Camere di com-mercio, industria, artigianato e agricoltura, il termi-ne per la conclusiotermi-ne dei procedimenti di accorpa-mento di cui al comma 1 dell’articolo 61 del decre-to-legge 14 agosto 2020, n. 104, e` fissato al 30 no-vembre 2020.

12ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2492:

1) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente uffi-cio del registro delle imprese»;

2) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un estratto della sentenza definitiva che de-cide sul reclamo è trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle im-prese per la relativa annotazione»;

b) all’articolo 2495:

1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguen-ti parole: «, salvo quanto disposto dal secondo com-ma»;

2 dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conser-vatore del registro delle imprese iscrive la

cancellazio-ne della società qualora non riceva notizia della pre-sentazione di reclami da parte del cancelliere».

Art. 44

(Misure a favore degli aumenti di capitale) 1. In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranza più elevate, le delibera-zioni aventi ad oggetto:

a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile;

b) l’introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, per aumen-ti di capitale da deliberare fino al 30 giugno 2021.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481bis del codice civile.

3. Sino alla data del 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferi-menti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previ-sione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.

4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, l’ultimo periodo e` sostitui-to dal seguente: «Per l’esercizio del diritsostitui-to di opzio-ne deve essere concesso un termiopzio-ne non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta nel sito internet della societa` con le modalita` sopra descritte, o, in mancanza, dall’iscrizione dell’offerta nel registro delle imprese»;

b) al terzo comma, dopo le parole: «quotate in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione», dopo le parole: «nel mercato regolamentato» sono inserite le seguenti: «o nel sistema multilaterale di negoziazione» e le parole: ‘‘cinque sedute’’ sono sostituite dalle seguenti: «due sedute»;

c) al quarto comma, dopo le parole: «quotate in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione» e dopo le parole: «societa` di revisione legale.» sono aggiunte le seguenti: «Le ragioni dell’esclusione o della limitazione nonche´ i criteri adottati per la de-terminazione del prezzo di emissione devono risul-tare da apposita relazione degli amministratori, de-positata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della societa` entro il termine della convo-cazione dell’assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali».

44 NORME IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO 106

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