• Non ci sono risultati.

ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE E TERMINE DEL VERSAMENTO DELLA RELATIVA CONTRIBUZIONE ALL INPS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE E TERMINE DEL VERSAMENTO DELLA RELATIVA CONTRIBUZIONE ALL INPS"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

XXXIX

SI RAMMENTA CHE

ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE E TERMINE DEL VERSAMENTO DELLA RELATIVA CONTRIBUZIONE ALL’INPS

Nel caso in cui nel corso di un periodo di paga intervengano elementi o accadano fatti che causano variazioni nell’importo della retribuzione imponibile, il datore di lavoro può tenerne conto in occasione del versamento dei contributi relativi al mese successivo, purchè vi sia nell'ambito di ciascun anno solare, corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella assoggetta a contribuzione78.

Gli eventi o elementi per i quali l’Inps consente questo slittamento del termine di pagamento dei contributi sono:

- i compensi per lavoro straordinario;

- l’indennità di diaria o di missione;

- l’indennità per economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;

- l’indennità per riposi per allattamento;

- le giornate retribuite per i donatori sangue;

- le riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;

- i permessi non retribuiti;

- le astensioni dal lavoro;

- l’indennità per ferie non godute;

- i congedi matrimoniali;

- le integrazioni salariali (non a zero ore).

L’Inps consente inoltre tale possibilità anche nelle ipotesi di corresponsione della indennità di cassa79, di prestiti ai dipendenti80 e nel caso dei congedi parentali in genere.

Relativamente all’assoggettamento contributivo dei compensi per ferie non godute81 e ai compensi per lavoro straordinario82– ivi compreso l’istituto contrattuale della banca/ore83 – l’Inps ha diramato apposite istruzioni con le circolari richiamate in nota.

78Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con decreto ministeriale 7/10/1993;

Inps, circolare n. 292 del 23 dicembre 1993 – punto 2.

79 Inps, circolare n. 15 del 29 gennaio 1999 – punto 12.

80 Inps, circolare n.. 84 del 26 aprile 2000.

81 Inps, circolare n. 15 del 15 gennaio 2002; messaggio n. 79 del 27 giugno 2003; messaggio n. 118 dell’8 ottobre 2003.

82 Inps, circolare n. 39 del 17 febbraio 2000.

83 Inps, circolare n. 95 del 16 maggio 2000.

(2)

XL

LA DECONTRIBUZIONE DEI PREMI DI RISULTATO:

SINTESI NORMATIVA E CASI PARTICOLARI

Sintesi normativa

Per “premi di risultato”, si intendono quegli importi, previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, ovvero di secondo livello, la cui erogazione sia incerta e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati84.

Tali importi non sono soggetti alla contribuzione ordinaria, ma al contributo di solidarietà del 10%, a carico del solo datore di lavoro, che viene devoluto alle gestioni pensionistiche cui sono iscritti i lavoratori.

Detto regime contributivo trova applicazione nel limite del 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell'anno solare di riferimento, vale a dire tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui è stato pagato il premio85.

La retribuzione da prendere a base per il calcolo del 3% comprende anche la eventuale quota di premio non soggetta a regime di decontribuzione, che è imponibile a tutti gli effetti.

Per individuare la quota di premio soggetta al solo contributo di solidarietà del 10%, si utilizza la seguente formula matematica:

X = (R + E): 34

dove

X = erogazione da contratto aziendale o di secondo livello da assoggettare a decontribuzione;

E = erogazione complessiva avvenuta nell'anno in base al contratto aziendale o di secondo livello;

R = retribuzione imponibile dell'anno esclusa l'erogazione E.

Per avere diritto alla decontribuzione, i datori di lavoro o le associazioni a cui essi aderiscono devono depositare i contratti in argomento presso la Direzione Provinc iale del Lavoro, entro 30 giorni dalla data della loro stipula86.

Il regime di decontribuzione riguarda tutti i contributi previdenziali e assistenziali, sia per la parte a carico del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore.

La retribuzione alla quale fare riferimento per il calcolo del 3% è quella corrisposta dal singolo datore di lavoro che effettua l'erogazione. Non si considera invece quanto il lavoratore eventualmente ha percepito in dipendenza di altro rapporto (simultaneo, anteriore o successivo) con altro datore di lavoro87.

84 Art. 2 del decreto legge 5/3/1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23/5/1997, n. 135 (norma espressamente richiamata dall'art. 6, lett. e) del D.Lgs. n. 314/1997).

85 Per maggiori approfondimenti si vedano le circolari dell’Inps n. 12 del 20 gennaio 2000, punto 2; la circolare n.

36 dell’8 febbraio 2002; la circolare n. 26 del 6 febbraio 2003; la circolare n. 83 del 24 aprile 2003; la circolare n.

147 del 3 settembre 2003 e la circolare n. 21 del 3 febbraio 2004; la circolare n. 166 del 21 d icembre 2004.

86 Art. 2, c. 6 del DL 5 marzo 1997, n. 67; Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, circolare n. 139 del 24 ottobre 1996; Inps, circolare n. 17 del 24 gennaio 2001.

87 Occorre però ricordare che nelle ipotesi di operazioni societarie comportanti il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. e, nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno dal lavoratore, ancorché in parte

(3)

XLI

Il datore di lavoro può operare la decontribuzione al momento della erogazione dei compensi (determinando in via presuntiva l'importo del tetto) oppure rinviare tale operazione alla fine dell'anno. In questo caso sarà necessario anche rideterminare le prestazioni a conguaglio (malattia, maternità, ecc.).

Erogazioni destinate alla previdenza complementare

Se i premi in questione sono destinati alla previdenza complementare di cui al D.lgs. n.

124/1993, non è dovuto neppure il contributo di solidarietà. Se è destinata a tale finalità solo un parte di detti premi tale contributo si applica sulla parte residua.

In virtù del richiamo operato dall’art. 6, c. 4, lett. f) del D.lgs. n. 314/97, sull’intero accantonamento, è dovuto a carico dal datore di lavoro il diverso contributo di solidarietà del 10 per cento, previsto dall’art. 9-bis della legge n. 166/9188.

Casi particolari

A) Anticipazioni sui premi di risultato

In merito alle anticipazioni effettuate sui premi (prima della verifica dei parametri presi a riferimento dal contratto) l’Inps dispone che esse possono essere assoggettate, al momento della corresponsione, al regime di decontribuzione, purché sia prevista la verifica (e quindi l'erogazione potrebbe anche non spettare ove non si realizzino gli obiettivi) e la stessa effettivamente intervenga, sia pure in un momento successivo.

B) Erogazioni mensili

Anche in caso di corresponsione in quote mensili od orarie la decontribuzione può essere applicata per ciascun mese, salvo conguaglio a fine anno e ferma restando la verifica dei risultati. Le singole quote di erogazione, corrisposte in ciascun mese, vanno sommate fra di loro e costituiscono l'ammontare complessivo dell'erogazione da prendere a riferimento ai fini dell'applicazione dell'istituto della decontribuzione nell'anno considerato.

C) Erogazioni nell’anno successivo al dipendente cessato

Nel caso di premi erogati nell'anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, ai soli fini della determinazione del tetto del 3%, si prende come retribuzione di riferimento quella imponibile dell'anno precedente. La percentuale del 3% sarà, invece, applicata con riferimento al momento in cui avviene l'erogazione.

erogata dal precedente datore di lavoro, ivi incluse le quote retributive assoggettate al regime di decontribuzione, le erogazioni liberali e i fringe benefit.

88 Vedi circolare Inps, n. 167/2004.

(4)

XLII

IL MASSIMALE CONTRIBUTIVO E PENSIONABILE PER I “NUOVI ISCRITTI”

AGLI ENTI DI PREVIDENZA DOPO IL 31 DICEMBRE 1995

La legge di “riforma delle pensioni” del 199589 ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile dei lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva, nonché per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo90.

Tale massimale viene rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT. Per l'anno 2005 esso è pari a € 84.049,00.

Il massimale riguarda la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1%91 per la parte della retribuzione che eccede, per il corrente anno, il limite di euro 38.641,00.

In base alle istruzioni dell’Inps92 i datori di lavoro devono sottoporre a tutte le contribuzioni, mese per mese, l'intera retribuzione sino al raggiungimento del massimale annuo. Raggiunto il massimale, sulla parte eccedente, saranno versate solo le contribuzioni minori93.

E’ opportuno tenere presente che:

- il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare è retribuito solo in parte;

- nel caso di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite nel corso dei vari rapporti si cumulano ai fini della applicazione del massimale. Perciò il dipendente deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;

- in caso di rapporti di lavoro contemporanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, assoggetta a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;

- nel caso di coesistenza nel corso dell’anno di rapporti di lavoro subordinato e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivant i da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

Sul tema del massimale per i nuovi iscritti l’Inps ha emanato numerose circolari94.

89 Legge n. 335 del 17 agosto 1995, art. 2, c. 18.

90 Art. 1, comma 23 della legge n.335/95, così come interpretato dall’art. 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27/11/2001, n. 417; vedasi altresì circolare Inps n. 181 dell’11 ottobre 2001.

91 Art. 3-ter della legge n. 438/1992.

92 Inps, circolare n. 177 del 17 settembre 1996.

93 Esposte con il codice tipo contribuzione "98".

94 Da ultimo vedi: n. 21 del 3.2.04; n. 196 del 27.12.03; n. 84 del 24.4.03; n. 26 del 6.2.03; n. 178 del 12.2.02; n.

36 dell’8.2.02; n. 224 del 20.12.01; n. 33 dell’8.2.01; n. 219 del 27.12.00; n. 17 del 28.1.00; n. 228 del 28.12.99;

n. 18 del 29.1.99; n. 21 del 30.1.98, punto 10; n. 263 del 24.12.97; n. 23 del 30.1.97 e n. 17 del 7.9.96.

(5)

XLIII

IL CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo95, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’Inps la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

Per individuare i pensionati che sono soggetti al divieto di cumulo e che quindi devono presentare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, occorre fare riferimento ad una lunga serie di norme. L’Inps le ha riepilogate recentemente96 ricordando inoltre che97 le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dall’istituto stesso sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno.

A questo scopo gli interessati devono presentare all’Inps apposita dichiarazione. Le trattenute verranno poi conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, che gli interessati faranno l’anno successivo entro lo stesso termine della dichiarazione dei redditi.

Pertanto i pensionati nei cui confronti esiste il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e che nel corso del corrente anno svolgano tale tipo di attività, devono comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2005.

Le trattenute che verranno operate a titolo preventivo sulla pensione saranno conguagliate in base alla dichiarazione dei redditi del 2005 che verrà fatta a consuntivo nell’anno 2006.

PENSIONATI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:

- i titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria (anzianità, invalidità, prepensionamento) avente decorrenza entro il 31 dicembre 1994;

- i titolari di pensione di vecchiaia. Per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autono mi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;

- i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1° gennaio 1995 e il 30 settembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994;

- i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra il 1° ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, semprechè alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 52 anni di età, ovvero almeno 36 anni di contribuzione indipendentemente dall'età;

95 Articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

96 Inps, messaggio n. 24488 del 1° luglio 2005.

97 In base al comma 4bis, aggiunto all’art. 10 del D:lgs. n. 503/1992, dall’art. 1, c. 210, della legge 23.12.1996, n.

662.

(6)

XLIV

- i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994;

- i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, semprechè alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 55 anni di età;

- i titolari di pensione di anzianità, di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni98. Ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purchè già utilizzata per la liquidazione di supplementi99.

Sono altresì esclusi dall'obbligo di dichiarazione dei redditi :

- i titolari di pensione di anzianità che alla data di decorrenza della pensione, abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni ed abbiano compiuto 58 anni di età;

- i titolari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002 che hanno effettuato il versamento intero o rateale, entro i termini previsti dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n.

289 per accedere al regime di totale cumulabilità;

- gli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro subordinato, hanno presentato domanda di pensione entro il 30 novembre 2002 e hanno diritto alla pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre 2002 per effetto delle c.d. "finestre" a condizione che abbiano effettuato il versamento intero o rateale per accedere al regime di totale cumulabilità.

PENSIONATI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

I pensionati che non si trovano nelle condizioni sin qui elencate devono effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo.

Per i pensionati titolari di pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo detta pensione è incumulabile nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza con i redditi stessi100.

Situazioni particolari.

• Le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano101 nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.

Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni elencate al paragrafo precedente sarebbero soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati

98 V. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001.

99 V. circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999.

100 Ai sensi dell’articolo 1, commi 21 e 22, della citata legge n. 335 (v. circolare Inps n. 20 del 26 gennaio 2001.

101 Articolo 10, comma 2, del decreto n. 503 del 1992.

(7)

XLV

a tale divieto qualora nel corso dell’anno precedente abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 5358,34102.

• I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione103.

• Le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati104.

• Le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione105.

• Tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione106.

• Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità107 dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni.

• I pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione108.

REDDITI DA DICHIARARE

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

MODULI DA UTILIZZARE PER LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione del reddito da lavoro autonomo può essere resa utilizzando il Modello 503 AUT. In ogni caso sono considerate valide anche le dichiarazioni rese senza utilizzare tale modulo.

* * *

Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.

Del pari sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.

102 Valore relativo all’anno 2004, rivalutabile annualmente.

103 Articolo 10, comma 5, del decreto n. 503 del 1992.

104 Comma 4-bis, aggiunto all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall'articolo 15 della legge 6 dicembre 1994, n. 673.

105 V. messaggio Inps n. 340 del 26.9.2003, lettera B.

106 V. circolare n. 58 del 10 marzo 1998, p. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, p. 1.

107 Articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni percepite. V. circolare Inps n. 67 del 24 marzo 2000.

108 Articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342. V. circolare Inps n. 20 del 26 gennaio 2001.

Riferimenti

Documenti correlati

A tal proposito si precisa che, in caso di inizio del congedo di maternità/paternità dopo la cessazione o sospensione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,

con riferimento al Messaggio Inps n° 2926 del 25-08-2021 e alla scadenza del 30 settembre 2021, quale data di dismissione dei Pin per l’accesso, da parte degli intermediari, ai

Abolizione della pensione anticipata e ripristino della pensione di anzianità con 41 anni di contribuzione o quota 100 (con età minima di 64 anni) a partire dal 1.1.2019..

Pensione Dal 1° maggio 2017 per alcune categorie di lavoratori Dal 1° maggio 2017 per alcune categorie di lavoratori anticipata precoci (sono coloro che possono far valere almeno

Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST) Per l’anno 2017 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS

Tabella 21 C: riguarda i nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote (almeno un coniuge inabile e nessun altro

È possibile, comunque, ottenere la pensione di anzianità con 35 anni di contributi più 57 anni di età, con penalizzazioni dell’assegno dal 4,76% al 20% a seconda degli anni di

Gratuita e compatibile con tutti i più moderni dispositivi, Comelit APP ti consente di gestire da remoto i tuoi impianti di videocitofonia, antintrusione, videosorveglianza (Serie