La contribuzione INPS per l'anno 2017
di Vincenzo D'Andò
Pubblicato il 30 gennaio 2017
proponiamo un riassunto schematico della contribuzione INPS dei lavoratori domestici prevista per l’anno 2017
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2017 per i lavoratori domestici
Restano invariate rispetto all’anno scorso le fasce retributive su cui calcolare i contributi dovuti all’Inps per il lavoro domestico. È lo stesso istituto di previdenza a comunicarlo nella circolare 13/2017 con cui ha fornito l’aggiornamento annuale riferito al 2017.
In realtà il parametro di riferimento per le variazioni delle fasce di retribuzione è negativo (-0,1%) ma, in base a quanto stabilito dalla legge di Stabilità 2016, in questi casi deve essere portato a zero. Dunque le fasce di riferimento e i relativi contributi non cambiano.
Contributi per le colf
Peraltro proprio nei giorni scorsi è stato ufficializzato anche l’aggiornamento dei minimi retributivi previsto dal contratto collettivo di settore. La variazione è minima, perché l’indice di riferimento in quel caso è cresciuto dello 0,1%.
Rispetto agli anni scorsi l’Inps nella circolare ha aggiunto una precisazione, in risposta alle domande arrivate dalle sedi territoriali, per quanto riguarda i casi di regolarizzazione a integrazione di un rapporto di lavoro domestico già denunciato per più di 24 ore a settimana.
Ecco l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2017 per i lavoratori domestici.
Sull’importo dei contributi e coefficienti di ripartizione è intervenuta l’INPS con la circolare n.
13 del 27 gennaio 2017.
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2015- dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016-dicembre 2016.
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre, n. 208 del 2015 dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’
indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”
Conseguentemente, per l’anno 2017, sono state confermate le fasce di retribuzione, pubblicate
con la circolare n. 16 del 29 gennaio 2016, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2017 per i lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 – come indicato nella circolare n. 19 dell’8 febbraio 2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
1) Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017 senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO
ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1) fino a € 7,88
oltre € 7,88 fino a € 9,59 oltre € 9,59
€ 6,97
€ 7,88
€ 9,59
€ 1,39 (0,35) (2)
€ 1,57 (0,40) (2)
€ 1,91 (0,48) (2)
€ 1,40 (0,35) (2)
€ 1,58 (0,40) (2)
€ 1,93 (0,48) (2) Orario di lavoro
superiore a 24 ore settimanali
€ 5,07 € 1,01 (0,25) (2) € 1,02 (0,25) (2)
comprensivo contributo addizionale(comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO
ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1) fino a € 7,88
oltre € 7,88 fino a € 9,59 oltre € 9,59
€ 6,97
€ 7,88
€ 9,59
€ 1,49 (0,35) (2)
€ 1,68 (0,40) (2)
€ 2,05 (0,48) (2)
€ 1,50 (0,35) (2)
€ 1,69 (0,40) (2)
€ 2,06 (0,48) (2) Orario di lavoro
superiore a 24 ore
settimanali € 5,07 € 1,08 (0,25) (2) € 1,09 (0,25) (2)
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione
Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017
senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell’art. 2 della Legge n. 92/2012
GESTIONE
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI F.P.L.D.
ASpI C.U.A.F.
MATERNITA’
INAIL
Fondo garanzia tratt.
fine rapporto TOTALE
17,4275%
1,0300%
0,0000%
0,0000%
1,31%
0,20%
19,9675%
0,872793 0,051584 0,000000 0,000000 0,065607 0,010016 1,000000
17,4275%
1,1500%
0,0000%
1,31%
0,2000%
20,0875%
0,867579 0,057250 0,000000 0,065215 0,009956 1,000000
con contributo addizionale di cui al comma 28 dell’art. 2 della Legge 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D.
ASpI C.U.A.F.
MATERNITA’
INAIL
Contributo addizionale Fondo garanzia tratt.
fine rapporto TOTALE
17,4275%
1,0300%
0,0000%
0,0000%
1,31%
1,40%
0,20%
21,3675%
0,815608 0,048204 0,000000 0,000000 0,061308 0,065520 0,009360 1,000000
17,4275%
1,1500%
0,0000%
1,31%
1,40%
0,20%
21,4875%
0,811053 0,053519 0,000000 0,060966 0,065154 0,009308 1,000000
2) Chiarimenti.
A seguito di quesiti pervenuti da più Sedi si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
2.1 – Regolarizzazione ad integrazione di un rapporto di lavoro domestico già denunciato per più di 24 ore a settimana.
Con la circolare n. 173 del 23 luglio 1993, sono state fornite le disposizioni in merito all’applicazione del DL 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 243.
In sede di conversione, l’art.1, 1° comma, del citato decreto ha stabilito, a partire dal 16 maggio 1993, tre fasce di retribuzione per le prestazioni lavorative sino a 24 ore settimanali ed introdotto una quarta fascia per i rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali.
Con la stessa circolare è stato precisato che i datori di lavoro devono fare riferimento alla quarta fascia di retribuzione in presenza di un numero di ore settimanali comprese tra le 25 e le 60 prestate o retribuite ad altro titolo (ferie, malattia, preavviso) presso lo stesso datore di lavoro.
Ne consegue che, in caso di domanda di regolarizzazione presentata per integrare le ore di un rapporto di lavoro domestico, per il quale già sono state pagate almeno 25 ore per ogni settimana lavorata, deve essere mantenuto il calcolo in quarta fascia contributiva.
Normativa di riferimento
(1) L’art. 2, della Legge 28/06/2012, n. 92 sostituisce la DS con l’ASpI l’Assicurazione Sociale per l’Impiego), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli artt. 12, comma 6, (1,30%) e 28, comma 1, (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.
(2) L’art.2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, ha previsto che ai rapporti di lavoro a tempo non indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione convenzionale.
(3) In base all’art. 1, comma 769, della Legge 26/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
(4) In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio
2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
(5) L’art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1°
febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
(6) L’art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della L. 28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002).
(7) A seguito dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
(8) A seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
(9) In base al D.Lgs. 446/97, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
(10)In applicazione dell’ art. 27, comma 2-bis, della L. 28/02/1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997, andando a regime dal 1/01/2011.
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Contributi volontari anno 2017: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 12 del 27 gennaio 2017.
Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli.
L’ISTAT ha comunicato la variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2015 – dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016 – dicembre 2016 pari al
– 0,1%.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 336 del 13 gennaio 2016, in merito all’aggiornamento delle tabelle contributive, ha confermato l’applicazione dell’art. 1, comma
287, della legge 28 dicembre, n. 208, il quale dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 184/97 dispone che l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni.
Pertanto, per l’anno 2017, si confermano i seguenti parametri:
la retribuzione minima settimanale è pari a € 200,76;
la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92) è di € 46.123,00;
il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è di € 100.324,00.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD da decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è interessata dall’incremento dello 0,13%, come previsto dall’art. 27, comma 2 bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, raggiungendo l’aliquota del 33,00%.
L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al 27,87% (allegato 1).
Nella tabella che segue si riportano – per anno solare dal 2017 al 1997 – i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (tetto pensionabile), i massimali di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995 e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31/12/1995.
Anno Retr. minima settimanale
Prima fascia retribuzione annua
Massimale art. 2 co.18, L. 335/95
Aliquota IVS
2017 € 200,76 € 46.123,00 € 100.324,00 33,00%
2016 € 200,76 € 46.123,00 € 100.324,00 32,87%
2015 € 200,76 € 46.123,00 € 100.324,00 “
2014 € 200,35 € 46.031,00 € 100.123,00 32,37%
2013 € 198,17 € 45.530,00 € 99.034,00 “
2012 € 192,40 € 44.204,00 € 96.149,00 31,87%
2011 € 187,34 € 43.042,00 € 93.622,00 “
2010 € 184,39 € 42.364,00 € 92.147,00 31,37%
2009 € 183,10 € 42.069,00 € 91.507,00 “
2008 € 177,42 € 40.765,00 € 88.669,00 30,87%
2007 € 174,46 € 40.083,00 € 87.187,00 “
2006 € 171,03 € 39.297,00 € 85.478,00 30,07%
2005 € 168,17 € 38.641,00 € 84.049,00 “
2004 € 164,87 € 37.883,00 € 82.401,00 29,57%
2003 € 160,85 € 36.959,00 € 80.391,00 “
2002 € 157,08 € 36.093,00 € 78.507,00 29,07%
2001 £ 296.140 £ 68.048.000 £ 148.014.000 “
2000 £ 288.640 £ 66.324.000 £ 144.263.000 28,57%
1999 £ 284.100 £ 65.280.000 £ 141.991.000 “
1998 £ 279.080 £ 64.126.000 £ 139.480.000 28,17%
1997 £ 274.420 £ 63.054.000 £ 137.148.000 28,37%
2. Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD e dagli iscritti al Fondo Volo e Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33,00 %.
Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai fondi complementari:
per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno aderito ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;
per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70% (a seguito della
riduzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs.164/1997);
per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, come disposto con messaggio n. 21166 del 21 dicembre 2012, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33,00%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 (5%), ed è pari al 38,00%.
Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali e/o mensili:
X3 = aliquota IVS del 40,82%
Y3 = aliquota IVS del 37,70%
Z3 = aliquota IVS del 38,00%
3. Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST) Per l’anno 2017 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici rispetto all’anno 2015, che si conferma quindi pari al 32,65%.
4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell’anno 2017, relative ai soggetti – distinti per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 ovvero con decorrenza successiva a tale data.
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995) Decorrenza 1° gennaio 2017
CATEGORIE ALIQUOTE %
COEF.
RIPARTO
BASE QUOTA
PENSIONE
TOTALE IVS LAVORATORI DIPENDENTI
non agricoli (esclusi domestici) Aliquota
Coefficienti 0,11%
0,003947 27,76%
0,996053 27,87%
1,000000
AGRICOLI DIPENDENTI Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,003833
28,59%
0,996167
28,70%
1,000000 PESCATORI soggetti
alla legge 250/58
Aliquota Coefficienti
0,11%
0,010506
10,36%
0,989494
10,47%
1,000000 LAVORATORI occupati in
cantieri di lavoro
Aliquota Coefficienti
0,11%
0,010055
10,83%
0,989945
10,94%
1,000000
DOMESTICI Aliquota
Coefficienti 0,1375%
0,010579 12,86%
0,989421 12,9975%
1,000000
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995) Decorrenza 1° gennaio 2017
CATEGORIE
ALIQUOTE % COEF.
RIPARTO BASE QUOTA
PENSIONE
TOTALE IVS LAVORATORI DIPENDENTI
non agricoli (esclusi domestici)
Aliquota Coefficienti
0,11%
0,003333
32,89%
0,996667
33,00%
1,000000
AGRICOLI DIPENDENTI Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,003833
28,59%
0,996167
28,70%
1,000000 PESCATORI soggetti
alla legge 250/58 Aliquota
Coefficienti 0,11%
0,007383 14,79%
0,992617 14,90%
1,000000 LAVORATORI occupati in
cantieri di lavoro
Aliquota Coefficienti
0,11%
0,007550
14,46%
0,992450
14,57%
1,000000
DOMESTICI Aliquota
Coefficienti
0,1375%
0,007890
17,29%
0,992110
17,4275%
1,000000
5. Artigiani e Commercianti
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni (v. circolare n. 96 del 2003).
La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:
Artigiani Commercianti titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni 23,55 % 23,64 % collaboratori di età non superiore ai 21 anni 20,55 % 20,64 %
Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2017. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili, al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.
ARTIGIANI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (Decorrenza 1/1/2017)
Classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
23,55 % 20,55 %
1 Fino a € 15.548 15.548 305,13 266,26
2 da € 15.549 a € 20.644 18.097 355,15 309,91
3 da € 20.645 a € 25.740 23.193 455,16 397,18
4 da € 25.741 a € 30.836 28.289 555,17 484,45
5 da € 30.837 a € 35.932 33.385 655,18 571,72
6 da € 35.933 a € 41.028 38.481 755,19 658,99
7 da € 41.029 a € 46.122 43.576 855,18 746,24
8 da € 46.123 46.123 905,16 789,86
COMMERCIANTI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (Decorrenza 01/01/2017)
Classi di reddito
Reddito medio imponibile Contribuzione mensile
23,64% 20,64%
1 Fino a € 15.548 15.548 306,30 267,43
2 da € 15.549 a € 20.644 18.097 356,51 311,27
3 da € 20.645 a € 25.740 23.193 456,90 398,92
4 da € 25.741 a € 30.836 28.289 557,29 486,57
5 da € 30.837 a € 35.932 33.385 657,68 574,22
6 da € 35.933 a € 41.028 38.481 758,08 661,87
7 da € 41.029 a € 46.122 43.576 858,45 749,51
8 da € 46.123 46.123 908,62 793,32
Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub “reddito medio imponibile”.
6. Gestione separata
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2017, al 25% per i professionisti ed al 32% per i collaboratori e figure assimilate.
Poiché nel 2017 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.548,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.887,04 su base annua e € 323,92 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 4.975,44 su base annua e € 414,62 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
Qualora il richiedente abbia contribuzione sia come professionista e sia come collaboratore o assimilato, al fine della determinazione della categoria da attribuire quale prosecutore volontario, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dall’ art. 8, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
Al riguardo si rimanda a quanto in merito chiarito con la circolare n. 53 del 12 aprile 2006.
30 gennaio 2017 Viincenzo D’Andò
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