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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.12.2003 COM(2003) 822 definitivo 2003/0329 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi

(presentata dalla Commissione)

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RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Nel luglio 2000 la Commissione europea ha espresso l'intenzione di presentare, nel quadro della sua strategia IVA, una serie di nuove proposte1. L'adeguamento delle norme relative al luogo in cui avviene la prestazione di servizi è stato indicato come una delle priorità per il futuro.

Il 7 maggio 2002 è stata adottata la direttiva IVA sul commercio elettronico2 che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime d'imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici. Questa direttiva era stata annunciata come l'ultima modifica isolata apportata all'articolo 9 della sesta direttiva IVA3 prima di un riesame più generale e approfondito delle norme che disciplinano in generale il luogo delle prestazioni di servizi.

Inoltre, nelle dichiarazioni messe a verbale durante la riunione nella quale il Consiglio ha adottato la direttiva, alcune delegazioni hanno invitato la Commissione ad accelerare questo riesame. In particolare, hanno chiesto di affrontare il problema delle distorsioni che si verificano nel mercato interno per quanto riguarda il noleggio transfrontaliero dei mezzi di trasporto.

La presente proposta costituisce la prima parte della riforma relativa alle norme sul luogo delle prestazioni di servizi e riguarda le prestazioni tra soggetti passivi, mentre le prestazioni in cui il destinatario non è un soggetto passivo saranno esaminate in un esercizio successivo.

2. SINTESI

Fin dall'introduzione di un sistema comune IVA nella Comunità durante gli anni '60, è stato stabilito il principio della tassazione dei servizi nello Stato membro di consumo4. Tuttavia, durante le discussioni sulla sesta direttiva IVA è stato osservato che fissare sistematicamente il luogo di consumo come il luogo di tassazione poteva causare gravi problemi sul piano pratico. Di conseguenza, è stato deciso come regola di base di considerare luogo delle prestazioni di servizi - e, pertanto, luogo di tassazione - il luogo in cui è stabilito il prestatore.

Per poter essere tassato altrove, un servizio doveva essere esplicitamente escluso dalla regola di base.

All'epoca, nella maggior parte dei casi queste norme hanno fatto in modo che l'imposta spettasse al paese di consumo. Tuttavia, il mercato interno, la globalizzazione, la deregolamentazione e le innovazioni tecnologiche hanno trasformato profondamente il volume e la struttura del commercio dei servizi. Per esempio, un numero sempre più elevato di servizi può essere prestato a distanza. Per risolvere il problema, nel corso degli anni è stato deciso di apportare una serie di modifiche alla sesta direttiva IVA e, per questo motivo,

COM (2000) 348 def. del 7 luglio 2000 "Strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno".

Direttiva 2002/38/CE adottata il 7 maggio 2002.

Sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE del 17 maggio 1977

A norma dell'articolo 6, paragrafo 3 della seconda direttiva IVA il luogo delle prestazioni di servizi è di norma considerato il luogo in cui il servizio prestato, il diritto trasferito o concesso o l'oggetto noleggiato viene utilizzato o impiegato.

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determinati servizi sono tassati nel luogo in cui è stabilito il destinatario5. Nella maggior parte dei casi, queste modifiche riguardano i servizi prestati a soggetti passivi, dal momento che la tassazione di queste prestazioni è stata sempre basata su un meccanismo semplice, l'inversione contabile. D'altro canto, i servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi sono generalmente assoggettati all'IVA nel luogo in cui è stabilito il prestatore del servizio.

L'anno scorso si sono svolte tre consultazioni separate con gli Stati membri nell'ambito del gruppo di lavoro n. 1 per risolvere i problemi relativi alle norme in materia di luogo delle prestazioni di servizi. Inoltre, tra il maggio e il giugno 2003 è stata lanciata una consultazione pubblica sull'argomento. Sono state ricevute dalle associazioni di categoria che rappresentano industriali e commercianti di molti paesi diversi oltre 50 risposte scritte.

Dalle consultazioni è emersa, nel complesso, la necessità di rivedere le norme in materia di luogo delle prestazioni di servizi perché le disposizioni vigenti comportano degli inconvenienti. Al tempo stesso, è stato affermato che qualsiasi modifica apportata nel settore deve cercare di raggiungere un punto di equilibrio tra le esigenze di controllo delle amministrazioni fiscali e gli oneri amministrativi dei commercianti, nel rispetto del principio fondamentale che l'IVA spetta allo Stato membro in cui avviene il consumo.

A seguito delle consultazioni summenzionate, è stata definita una serie di parametri riguardo alla proposta.

3 . I PARAMETRI DELLA PROPOSTA

La Commissione ritiene che ogni modifica delle norme che disciplinano il luogo di tassazione dei servizi debba puntare, nei limiti del possibile, a realizzare una tassazione nel luogo in cui avviene il consumo effettivo. Inoltre, la proposta relativa al luogo delle prestazioni di servizi deve cercare un punto di equilibrio tra le esigenze di controllo delle amministrazioni fiscali e gli oneri amministrativi dei commercianti. Il principio della tassazione nel luogo di consumo è accettabile soltanto se non comporta obblighi supplementari.

3.1. Soggetti passivi

Per tutti i servizi prestati a soggetti passivi, il luogo di tassazione deve essere il luogo di consumo. I servizi resi alle imprese vengono utilizzati per produrre beni o altri servizi. Il loro costo è incluso nel prezzo dei beni. Pertanto, si potrebbe concludere che per la maggior parte dei servizi, se non per tutti, il luogo di consumo è il luogo in cui il destinatario ha stabilito la propria attività, cioè il luogo in cui sono consumati i servizi.

Nelle disposizioni in vigore esistono 21 diverse norme applicabili al luogo delle prestazioni di servizi, 14 delle quali6 indicano già il luogo di stabilimento del destinatario (o lo Stato membro che gli ha rilasciato il numero d'identificazione IVA) come luogo di tassazione per le prestazioni transfrontaliere di servizi. L'imposta è riscossa attraverso l'autoliquidazione o il meccanismo dell'inversione contabile. A seconda del tipo di attività (per esempio, attività imponibili), può essere previsto un corrispondente diritto di detrazione per il soggetto passivo.

All'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della sesta direttiva IVA figura un elenco dei servizi tassati nel luogo di stabilimento del destinatario.

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), primo trattino, secondo trattino, terzo trattino, quarto trattino, quinto trattino, sesto trattino, settimo trattino, ottavo trattino, nono trattino, articolo 9, paragrafo 2 lettera f), articolo 28 ter, parte C, articolo 28 ter, parte D, articolo 28 ter, parte E e articolo 28 ter, parte F.

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3.2. Persone non soggetti passivi

Il principio generale della tassazione nel luogo in cui avviene il consumo effettivo dovrebbe valere anche nel caso dei servizi prestati a persone non soggetti passivi o a consumatori finali.

A differenza di quanto avviene per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi, nel caso dei servizi prestati a consumatori finali è ancora più importante determinare il luogo di consumo, perché l'IVA non è detraibile e pertanto costituisce una parte delle entrate dello Stato membro.

In questo momento, pur rispecchiando meglio il principio della tassazione nel luogo di consumo, l'applicazione della regola generale della tassazione nel luogo in cui è stabilito o domiciliato il destinatario comporterebbe anche dei notevoli problemi sul piano pratico. Non è realistico aspettarsi dai consumatori finali un'autoliquidazione dell'imposta (cioè, l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile) sui servizi acquistati in un altro Stato membro per essere consumati nel loro luogo di stabilimento o domicilio. In alternativa, si potrebbe chiedere ai prestatori di servizi di iscriversi in ogni Stato membro di consumo per riscuotere e rimborsare l'imposta allo Stato membro in cui è stabilita o domiciliata la persona che non è soggetto passivo. In questo modo, però, sarebbe imposta, cosa non auspicabile, una serie di oneri amministrativi supplementari agli operatori commerciali.

3.3. Campo di applicazione della proposta

A seguito di approfondite discussioni con gli Stati membri e di una consultazione pubblica, che si è conclusa il 30 giugno 2003, sono stati definiti alcuni parametri riguardo alla proposta.

Attualmente, l'attenzione è rivolta esclusivamente alla modifica delle disposizioni relative alle prestazioni rese ai soggetti passivi (cioè, prestazioni B2B). Il problema delle prestazioni rese a persone che non sono soggetti passivi (cioè, prestazioni B2C) sarà affrontato in un momento successivo. In questo contesto, la Commissione ritiene che l'introduzione di un meccanismo che consentirà di riscuotere l'imposta nel paese di consumo senza complicare inutilmente le procedure amministrative sia un presupposto fondamentale. Si tratterebbe, in pratica, di uno

"sportello unico" simile a quello attualmente in funzione per i prestatori non UE di servizi digitali. I servizi della Commissione vigileranno attentamente sul funzionamento di questo meccanismo, che sembrerebbe essere adatto ad una più ampia applicazione nel contesto intracomunitario.

4. L E NORME VIGENTI APPLICABILI AI SOGGETTI PASSIVI E I PROBLEMI RISCONTRATI

La regola generale relativa al luogo delle prestazioni di servizi stabilisce che il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, o, in mancanza di tale sede, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale7. Accanto a questa norma, sono previste varie deroghe8 che, al contrario della regola generale, fissano il luogo di tassazione in funzione della natura della prestazione.

Le deroghe si applicano ai servizi relativi a un bene immobile, al trasporto di beni e passeggeri, ai servizi aventi per oggetto attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche e d'insegnamento, ai lavori relativi a beni mobili materiali e servizi immateriali, inclusi diritti d'autore, brevetti, prestazioni pubblicitarie, servizi professionali (per esempio, ingegneri,

Articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 9, paragrafo 2.

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avvocati, ecc.), messa a disposizione di personale, locazione di un bene mobile materiale, prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione e servizi prestati tramite mezzi elettronici.

La struttura di queste norme pone una serie di problemi. L'elenco seguente, pur non esaustivo, offre un esempio dei tipi di problemi riscontrati. Va notato, inoltre, che i problemi indicati si riscontrano anche per quanto riguarda le prestazioni rese a persone che non sono soggetti passivi.

4.1. Problema generale

Dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 deriva un problema generale, cioè l'obbligo che incombe ai soggetti passivi che ricevono una prestazione di servizi, ma non sono stabiliti nello stesso paese del prestatore di chiedere il rimborso ai sensi dell'8a o della 13a direttiva.

Le procedure di rimborso possono essere lunghe e complesse; per questo motivo, si tende spesso ad utilizzare impropriamente il meccanismo dell'inversione contabile.

4.2. Mezzi di trasporto

Varie discussioni sono nate intorno al concetto di luogo di tassazione di un "mezzo di trasporto". Dato che i mezzi di trasporto possono attraversare facilmente le frontiere, è difficile, se non impossibile, determinare il luogo della loro utilizzazione e, in ogni caso, è necessario fissare un criterio pratico per l'imposizione dell'IVA. Di conseguenza, per il noleggio di tutti i mezzi di trasporto, la sesta direttiva IVA stabilisce che il servizio si considera prestato non nel luogo in cui sono utilizzati i beni noleggiati, ma, per rispondere ad un'esigenza di semplificazione e di conformità alla regola generale, nel luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della sua attività economica.

A causa delle diverse norme applicabili negli Stati membri in materia di detrazione dell'IVA sulle automobili, sorgono dei problemi per quanto riguarda il noleggio transfrontaliero di autoveicoli, specialmente per quanto riguarda la locazione a lungo termine a soggetti passivi.

Per i soggetti passivi di alcuni Stati membri la locazione di autoveicoli ad uso commerciale in un altro Stato membro, piuttosto che nel proprio costituisce un incentivo fiscale, perché permette di beneficiare di norme più favorevoli in materia di detrazione.

Anche la definizione di "mezzi di trasporto" pone dei problemi. Si è discusso in sede di comitato IVA se i rimorchi, i semirimorchi, i contenitori e le palette debbano essere inclusi nella definizione di mezzi di trasporto" e se, pertanto, il loro noleggio debba essere escluso dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera e).

4.3. Iscrizione in altri Stati membri

In molti casi, un prestatore di servizi può fornire servizi relativi a beni mobili materiali in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito. L'IVA spetta allo Stato membro in cui è stato eseguito il lavoro. Attualmente, ciò significa che è possibile che il prestatore di servizi debba iscriversi presso l'amministrazione fiscale di quello Stato membro e versare l'IVA. Per molte imprese, soprattutto quelle presenti in più Stati membri (per esempio, contratti per servizi e manutenzione pan-UE), ciò può risultare oneroso da un punto di vista amministrativo. Può essere altrettanto complicato per le amministrazioni fiscali esercitare un controllo su queste imprese.

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4.4. Servizi immateriali (l'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) vigente)

La Corte europea di giustizia ha osservato che l'articolo 9, paragrafo 2 elenca una serie di esempi specifici di luoghi in cui si considerano prestati alcuni servizi, mentre l'articolo 9, paragrafo 1 fissa la norma generale in materia. Ogni volta si pone il problema di valutare se il caso sia riconducibile ad uno degli esempi specifici menzionati all'articolo 9, paragrafo 2; se ciò non è possibile, si applica l'articolo 9, paragrafo 19.

In effetti, si sono avuti problemi nell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) vigente, che elenca i servizi per i quali un destinatario, che è un soggetto passivo, può versare l'IVA nel quadro del meccanismo dell'inversione contabile. Fra i servizi che potrebbero essere coperti da detto articolo sono inclusi le spese di gestione, i servizi di laboratorio (come le prove di conformità con specifiche tecniche), l'ispezione sui prodotti, incluse analisi e certificazione, i servizi di interpretariato e traduzione10.

In realtà, tutti i servizi nuovi e precedentemente sconosciuti, che non rientrano nel campo di applicazione di una delle deroghe, sono imponibili nel luogo in cui è stabilito il prestatore. Il principio si applica anche ai servizi che possono essere prestati a distanza o in una fase successiva della catena di produzione. Ne possono derivare casi di doppia imposizione, non imposizione involontaria e lunghe e complesse procedure di rimborso in conformità dell'8a o della 13a direttiva.

4.5. Prestazioni miste

Le norme vigenti non si adattano ai servizi misti o aggregati. Questi servizi possono essere caratterizzati da una serie di aspetti diversi, alcuni dei quali, ma non necessariamente tutti, possono essere coperti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera i) vigente. Invariabilmente, si pone il problema di come definire questo tipo di prestazione, in quanto le parti interessate in siffatte operazioni preferirebbero beneficiare del meccanismo dell'inversione contabile, piuttosto che vedere applicata la norma generale. Un esempio di questo tipo di servizi può essere il trattamento dei rifiuti che è una prestazione mista11, che comporta una serie di operazioni diverse in successione escluse dal campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c) vigente. Questo servizio presenta soltanto alcune delle caratteristiche proprie dei lavori relativi a beni mobili materiali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), quarto trattino e pertanto rientra nel campo di applicazione della regola generale stabilita all'articolo 9, paragrafo 1.

5. SINTESI DELLE NORME PROPOSTE PER I SOGGETTI PASSIVI

Si è giunti alla conclusione che è necessario prendere in considerazione una modifica sostanziale delle norme in materia di luogo delle prestazioni di servizi applicabili ai soggetti passivi. La norma fondamentale stabilisce che i servizi prestati a soggetti passivi sono tassati nel luogo in cui è stabilito il destinatario. Nelle disposizioni vigenti, per determinare il luogo delle prestazioni di servizi si tiene conto sia del luogo di stabilimento del soggetto passivo, sia dello Stato membro in cui il destinatario è iscritto ai fini IVA. È preferibile basarsi sul luogo

Caso C-327/94 Dudda, paragrafo 21.

Comunque, in sede di comitato IVA si discute di questi servizi per giungere ad un'interpretazione comune del loro trattamento fiscale.

Caso C-429/97 Commissione contro la Repubblica francese.

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in cui è stabilito il destinatario perché in questo modo è possibile coprire tutte le attività imponibili e esenti. Accanto a questa proposta generale sono mantenute varie deroghe, per lo più basate sui criteri attuali. In questo modo sarà assicurato il principio generale della tassazione nel luogo di consumo, evitando, però, di imporre oneri amministrativi sproporzionati ad alcuni operatori commerciali.

L'effetto di questa modifica è duplice. Innanzitutto, limita i casi in cui un prestatore è tenuto a iscriversi ai fini IVA quando presta servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito. In secondo luogo, favorisce il ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (cioè, l'autoliquidazione) quando il soggetto passivo usufruisce di servizi prestati da un soggetto non stabilito nello stesso paese. Entrambi gli effetti possono essere considerati importanti semplificazioni.

Come già menzionato, è comunque necessario mantenere alcune deroghe alla regola generale per motivi amministrativi e politici. Le deroghe previste sono le seguenti:

• la prima deroga riguarda i servizi connessi ai beni immobili. Si tratta essenzialmente della stessa deroga prevista all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della sesta direttiva IVA. La norma vigente non dà problemi di applicazione e generalmente permette la tassazione nel luogo in cui è consumato il servizio. Inoltre, questo settore è spesso oggetto di esenzioni, e ciò influisce sul diritto alla detrazione.

• La seconda deroga riguarda i servizi di trasporto passeggeri. Sarebbe molto difficile affrontare la questione soltanto dal punto di vista dei soggetti passivi e ogni modifica a riguardo potrebbe creare notevoli problemi d'interpretazione e di tipo amministrativo. La Commissione si rende conto che le disposizioni vigenti creano dei problemi e propone pertanto di affrontare la questione in una valutazione successiva delle prestazioni di servizi B2C.

• La terza deroga riguarda le attività culturali, artistiche, sportive, ricreative o affini. Anche in questo caso, la norma vigente, basata sul luogo di prestazione dei servizi, comporta generalmente la tassazione nel luogo di consumo12. Si propone di escludere da questa deroga, soprattutto per esigenze di semplificazione, i servizi scientifici e d'insegnamento prestati a soggetti passivi. Per le imprese che acquistano siffatti servizi in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabilite non sarà più necessario ricorrere al meccanismo del rimborso previsto dall'8a direttiva.

• L'ultima deroga riguarda alcuni servizi di carattere materiale, quali la ristorazione. Si vuole fare in modo che i servizi prestati per consumo immediato in un luogo facilmente identificabile siano assoggettati all'IVA nel luogo in cui è stabilito il prestatore. La deroga tiene conto del luogo in cui sono consumati i servizi e permette di semplificare i compiti di gestione dei prestatori (che, per esempio, non dovrebbero più interessarsi al fatto che il destinatario sia o meno un soggetto passivo). Si tratta, comunque, di un problema di difficile soluzione e questa deroga sarà oggetto di monitoraggio e sarà riesaminata dalla Commissione in un momento successivo insieme alle norme applicabili alle persone che non sono soggetti passivi (cioè, B2C).

12 Cfr. articolo 9, paragrafo 2, lettera c) della sesta direttiva IVA.

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6. GLI EFFETTI DELLE NORME PROPOSTE SUI PROBLEMI SUMMENZIONATI

Nella maggior parte dei casi, le modifiche proposte risolveranno molti dei problemi summenzionati.

• Il problema generale (paragrafo 4, punto 1) dell'applicazione non corretta dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) sarà in gran parte risolto perché il luogo in cui è stabilito il destinatario diventerà il criterio generale per determinare il luogo della prestazione.

Il problema del noleggio dei mezzi di trasporto (paragrafo 4.2) è dovuto soprattutto alle norme in materia di detrazione che differiscono da uno Stato membro all'altro e provocano distorsioni di concorrenza. Il problema sarà evitato applicando le norme locali in materia di detrazione e il meccanismo dell'inversione contabile ai mezzi di trasporto noleggiati o in leasing per un periodo superiore a 30 giorni, in virtù del fatto che il luogo di tassazione diventa il luogo in cui è stabilito il destinatario. In questo modo, sarà eliminato l'incentivo fiscale rappresentato dal noleggio a lungo termine di autoveicoli ad uso commerciale in altri Stati membri. Il noleggio e la locazione a breve termine di mezzi di trasporto continueranno ad essere tassati nel luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della sua attività economica, per tenere conto del luogo in cui è probabile che abbia luogo il consumo.

Il problema delle molteplici iscrizioni (paragrafo 4.3) sarà in gran parte risolto perché i prestatori di servizi non saranno più tenuti ad iscriversi quando prestano servizi in altri Stati membri. Questo problema nasce soprattutto a causa della deroga alla norma generale prevista all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c). Per esempio, si propone di applicare la norma generale ai contratti per lavori relativi a beni mobili materiali.

Sarà superata la necessità di basarsi su un elenco come quello previsto all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) (paragrafo 4.4). Di conseguenza, non sarà più necessario aggiornare l'elenco ogniqualvolta viene introdotto sul mercato un nuovo tipo di servizio. Inoltre, sarà risolto il problema dell'interpretazione relativa ai servizi attualmente definiti nell'elenco.

Dato che l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) vigente diventerà la nuova regola generale, tutti i nuovi servizi saranno automaticamente inclusi nel suo campo di applicazione.

Per quanto riguarda, infine, i servizi aggregati (paragrafo 4.5), dato che le prestazioni di servizi saranno generalmente tassate nel luogo in cui è stabilito il destinatario e sarà applicato il meccanismo dell'inversione contabile, ogni servizio aggregato rientrerà nella regola generale. In questo modo, sorgeranno meno difficoltà per quanto riguarda l'elenco dei servizi e la nascita di nuovi modelli commerciali (per esempio, i pacchetti che includono una serie di servizi).

7. ESTENSIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI SCAMBIO DI DATI SULL'IVA ( V I E S ) AI SERVIZI

Il sistema VIES è stato istituito nel 1993 per consentire agli Stati membri di effettuare controlli sugli acquisti intracomunitari di beni esenti effettuati da soggetti passivi.

L'introduzione del sistema di scambio di dati si è resa necessaria poiché dal 1° gennaio 1993 non è stato più possibile effettuare controlli documentali sulle importazioni e sulle esportazioni alle frontiere nazionali. Il sistema è stato applicato soltanto alle cessioni intracomunitarie di beni perché la maggior parte delle norme sul luogo di tassazione dei servizi non era stata modificata dopo la nascita del mercato unico.

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Attualmente, il sistema VIES raccoglie dati sulle cessioni intracomunitarie di beni esenti. I soggetti passivi che effettuano cessioni intracomunitarie di beni forniscono informazioni alle loro amministrazioni fiscali nazionali presentando un elenco riepilogativo (di solito, ogni trimestre). Ciascuna amministrazione raccoglie i dati e li trasmette elettronicamente allo Stato membro del soggetto passivo che effettua l'acquisto intracomunitario dei beni, che può poi verificare se il meccanismo dell'inversione contabile sia stato applicato correttamente. Va inoltre notato che i soggetti passivi non stabiliti che si avvalgono del sistema speciale introdotto dalla direttiva IVA sul commercio elettronico, adottata nel maggio 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, possono scambiarsi informazioni tramite messaggi elettronici13. Dal punto di vista delle amministrazioni fiscali, i sistemi e le procedure per la raccolta, l'immagazzinamento, la trasmissione e l'utilizzazione dei dati raccolti tramite il sistema VIES sono stati già introdotti. Aggiungere i servizi all'ambito di applicazione del sistema VIES non comporterebbe oneri aggiuntivi.

La Commissione ritiene che la modifica delle norme in materia di luogo delle prestazioni dei servizi garantisca l'inclusione dell'inversione contabile fra gli obblighi attualmente previsti per le cessioni intracomunitarie di beni, e che ciò implicherebbe un'estensione del campo di applicazione delle informazioni scambiate tra gli Stati membri attraverso il sistema VIES. A tale riguardo, nel documento di consultazione della Commissione, pubblicato il 7 maggio 2003, è stato posto il problema dell'estensione del sistema VIES. La reazione è stata in genere negativa, soprattutto a causa dei timori riguardo all'eventualità di appesantire ulteriormente le procedure amministrative e riguardo all'accuratezza e all'efficacia del sistema. Alla luce delle risposte ottenute, la Commissione riesaminerà il funzionamento del sistema attuale e valuterà la possibilità di migliorarlo per semplificarlo e renderlo più rapido e affidabile. Il riesame inizierà nel gennaio 2004 e l'estensione degli obblighi di informazione ai servizi sarà attuata soltanto a partire dal gennaio 2008. Nel frattempo, la Commissione presenterà una proposta separata per modificare il regolamento relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto14 per fissare le norme sullo scambio delle informazioni tra Stati membri.

8. SIGNIFICATO DI "STABILE ORGANIZZAZIONE"

Si sostiene che il significato di "stabile organizzazione" debba essere chiarito da un punto di vista legislativo e la questione è stata oggetto di una serie di decisioni giudiziarie.

Essenzialmente nelle decisioni si afferma che una stabile organizzazione deve disporre di una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, a fornire, con un grado sufficiente di permanenza, i servizi in questione in modo autonomo. La Commissione, confortata da moltissime osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica, ritiene che lo status quo sia accettabile.

È stato inoltre fatto presente che quando un soggetto passivo effettua una prestazione e dispone di più di una sede (per esempio, una sede permanente in uno Stato membro e un centro di attività stabile in un altro Stato membro), non è facile capire quale sede effettui o riceva effettivamente la prestazione, e che dovrebbero essere fissati dei criteri di base. La Commissione ritiene che in definitiva la determinazione della sede che effettua la prestazione di servizi sia un problema reale e che l'introduzione di criteri per la sua individuazione non servirebbe necessariamente a semplificare la questione. Anche in questo caso, le risposte alla consultazione riflettono spesso il parere della Commissione.

Articolo 24 quater della sesta direttiva IVA.

Regolamento del Consiglio n. 1798/2003 del 7 ottobre 2003.

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9. SERVIZI INTRASOCIETARI

La Commissione ritiene che i servizi prestati tra filiali diverse di una società o tra una filiale e la sede principale (cioè, sedi diverse), purché facenti capo alla stessa persona giuridica, non rientrino normalmente nel campo di applicazione dell'IVA. Questo principio è valido nei casi in cui le sedi siano situate nello stesso Stato membro o in più paesi. La Commissione si rende conto che non tutti gli Stati membri condividono questa opinione. Ciò provoca incertezze e la possibilità di un'applicazione eccessiva dell'IVA a prestatori di servizi esenti (per esempio, servizi finanziari).

Il problema è stato sollevato più volte dai partecipanti alla consultazione pubblica, i quali hanno sottolineato che i problemi principali si verificano nell'ambito delle operazioni transfrontaliere. Sarà possibile superare ogni incertezza riguardo all'interpretazione dei servizi intrasocietari introducendo una disposizione specifica che confermi il principio secondo cui siffatti servizi non sono considerati prestazioni ai fini IVA.

Inoltre, la Commissione è consapevole che nel settore delle esenzioni si può diffondere la tendenza ad usufruire di o a prestare servizi in uno Stato membro con un'aliquota IVA bassa o in paesi terzi. Infatti, i servizi per i quali non sono previste detrazioni (per esempio, input destinati ad una prestazione esente) sono acquistati nello Stato membro con le aliquote più basse o in un paese terzo prima di essere trasferiti nella filiale situata negli Stati membri con l'aliquota più elevata. Questo è solo uno dei problemi che si possono verificare quando la filiale è situata in un paese diverso, perché esiste una "frontiera fiscale". La Commissione continuerà a tenere sotto controllo la situazione e, se necessario, affronterà il problema quando presenterà proposte relative ai settori esenti.

10. CONCLUSIONE

In base alle norme vigenti, i servizi sono tassati in base al luogo in cui è stabilito il prestatore, salvo diversa indicazione specifica del luogo di tassazione. A tale riguardo, esistono numerose deroghe alla regola generale. Tuttavia, a seguito della globalizzazione e delle innovazioni tecnologiche, e a causa della natura di queste prestazioni (per esempio, servizi immateriali, aggregati, ecc.), è difficile inserire nuove deroghe adeguatamente definite. Per questo motivo, il luogo delle prestazioni di servizi è spesso determinato in sede giudiziaria. In definitiva, questo modello risulta di difficile applicazione per i contribuenti e di difficile gestione per le autorità fiscali.

Di conseguenza, un passaggio dalla tassazione nel luogo in cui è stabilito il prestatore ad una tassazione nel luogo in cui è stabilito il destinatario rispecchierebbe in modo più adeguato la situazione attuale del settore dei servizi e garantirebbe maggiore certezza a tutti gli operatori.

Saranno sempre necessarie deroghe alla regola generale, ma questi servizi sono collegati chiaramente a caratteristiche speciali che rendono la determinazione del luogo di tassazione (per esempio, il luogo in cui si trova un bene immobile) semplice da un punto di vista amministrativo e riflettono meglio il luogo del consumo effettivo (per esempio, la partecipazione ad una manifestazione sportiva).

11. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI

La struttura legislativa del nuovo articolo 9 si baserà in gran parte sulla struttura delle disposizioni vigenti. L'articolo 9 stabilirà le norme generali in materia di luogo delle prestazioni per i soggetti passivi e per le persone che non sono soggetti passivi. Sarà poi

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prevista una serie di deroghe, che potrà essere applicata ai soggetti passivi, alle persone non soggetti passivi o a entrambi. In mancanza di una deroga specifica, si applica la regola generale in materia di luogo delle prestazioni prevista all'articolo 9.

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 6: Operazioni intrasocietarie

Questa disposizione riflette il parere della Commissione e quello della maggioranza degli Stati membri. I servizi prestati nell'ambito della stessa persona giuridica (per esempio, un servizio prestato da una sede principale ad una filiale) non sono considerati prestazioni ai fini della sesta direttiva IVA. Il principio è valido a prescindere dal fatto che le sedi siano situate in un unico Stato membro o in più paesi. Sono considerate prestazioni i servizi prestati a titolo oneroso tra persone giuridiche distinte (per esempio, la sede principale e una consociata interamente controllata).

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 9: Regola generale Punto 1:

La nuova regola generale relativa al luogo delle prestazioni di servizi rese ai soggetti passivi sarà fissata in base al luogo di stabilimento del soggetto passivo a cui è prestato il servizio e non al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi. Pertanto, il soggetto passivo a cui è prestato il servizio farà ricorso al meccanismo dell'inversione contabile per le prestazioni effettuate da soggetti stabiliti in paesi diversi. Al noleggio e alla locazione a lungo termine di autoveicoli sarà applicata la norma generale, così come alla maggior parte delle prestazioni di servizi effettuate da intermediari.

Punto 2:

Rimangono invariate le norme applicabili alle persone che non sono soggetti passivi. La norma generale relativa al luogo delle prestazioni di siffatti servizi continuerà ad essere determinata in base al luogo di stabilimento del prestatore (cfr. articolo 9, paragrafo 1 vigente).

Punto 3:

Questa disposizione riguarda il caso di persone che ai fini della sesta direttiva IVA esercitano sia attività economiche (imponibili e/o esenti), sia attività che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Per semplificare le procedure amministrative e garantire maggiore certezza a tutte le parti interessate, queste persone saranno considerate soggetti passivi ai fini dell'articolo 9 in relazione ai loro acquisti di servizi. Di conseguenza, anche se un servizio particolare può essere utilizzato come input nella loro qualità di persone non soggetti passivi, queste persone saranno considerate soggetti passivi per quanto riguarda la determinazione del luogo di tassazione dei servizi acquistati. Lo stesso principio, naturalmente, sarà applicato anche ad un'attività imponibile esente. In definitiva, la persona dovrà utilizzare il meccanismo dell'inversione contabile per versare l'IVA applicabile all'input, ma non sarà previsto alcun diritto di detrazione.

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Articolo 9 bis: Beni immobili

Anche la deroga alla norma generale relativa alle prestazioni di servizi collegate a beni immobili si applica ai soggetti passivi e alle persone che non sono soggetti passivi. Il testo rimane praticamente invariato ma vi saranno incluse "le prestazioni di servizi alberghieri o di sistemazione analoga" e "la concessione di diritti per l'utilizzazione di beni immobili" per fare in modo che i servizi alberghieri e l'accesso alle strade a pedaggio siano considerati connessi ai beni immobili [Cfr. l'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) vigente].

Articolo 9 ter: Trasporto di passeggeri

Questa deroga alla norma generale riguarda i servizi di trasporto passeggeri e si applica ai soggetti passivi e alle persone che non sono soggetti passivi. Le norme in materia di tassazione dei servizi di trasporto di passeggeri non sono state modificate. Ai servizi di trasporto di beni per i soggetti passivi si applicano le regole generali, mentre ai servizi di trasporto di beni destinati alle persone non soggetti passivi si applica l'articolo 9 sexies [cfr.

articolo 9, paragrafo 2, lettera b) vigente]. Come già osservato, queste norme saranno esaminate in una valutazione successiva delle prestazioni B2C.

Articolo 9 quater: Attività culturali, artistiche, sportive, ricreative e affini

Questa deroga alla norma generale si applica alle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative e affini ed è valida sia per i soggetti passivi, sia per le persone che non sono soggetti passivi. Il testo rimane praticamente invariato rispetto a quello dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), primo trattino vigente, ma non include più le attività scientifiche e di insegnamento per quanto riguarda i soggetti passivi. In questo modo, il soggetto passivo dovrebbe utilizzare il meccanismo dell'inversione contabile, invece di versare l'IVA e chiedere il rimborso ai sensi dell'ottava o della tredicesima direttiva. Alle attività scientifiche e d'insegnamento a favore di persone che non sono soggetti passivi si applica l'articolo 9 septies.

Articolo 9 quinquies: Servizi specifici prestati a soggetti passivi

Deroga alla regola generale anche il luogo di prestazione dei cosiddetti servizi materiali prestati ad un soggetto passivo. Questa deroga fa in modo che i servizi prestati in vista di un consumo immediato in un luogo facilmente identificabile (per esempio, un pasto al ristorante e un taglio di capelli) siano considerati come prestati nel luogo di origine. Questa norma tiene meglio conto del luogo in cui i servizi sono consumati e semplifica i compiti di gestione dei prestatori.

La deroga si applica quando sono riunite tre condizioni. La prima condizione è che il servizio sia prestato nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito o ha costituito una stabile organizzazione. La seconda esige la presenza fisica sia del prestatore, sia del destinatario. La terza impone che i servizi siano prestati direttamente ad un privato per consumo immediato, vista la natura dei servizi in questione.

Sono esclusi espressamente il noleggio o la locazione a lungo termine di beni mobili materiali (per esempio, la locazione a lungo termine di autoveicoli) e l'esecuzione di lavori su beni mobili (per esempio, la riparazione di un'automobile), a cui si applica la regola generale.

"Con noleggio o locazione a lungo termine" si intende un contratto che assicura il possesso o l'utilizzazione continui di beni materiali mobili per un periodo superiore a 30 giorni. Per esempio, se un soggetto passivo noleggia un'automobile in un aeroporto per motivi di lavoro e

(13)

per cinque giorni, il luogo della prestazione sarà il luogo di stabilimento del prestatore, non quello in cui è stabilito il destinatario. Questa norma tiene conto del luogo in cui sarà utilizzato il bene mobile materiale e semplifica i compiti amministrativi dei prestatori.

Come già osservato, l'efficacia di queste disposizioni sarà valutata dalla Commissione e riesaminata successivamente insieme alle norme applicabili alle persone che non sono soggetti passivi (cioè, B2C).

Articolo 9 sexies: Trasporto di beni per persone non soggetti passivi

Per quanto riguarda i soggetti passivi, a tutti i trasporti di beni e a tutti i servizi connessi a tale trasporto sarà applicata la norma generale stabilita nel nuovo articolo 9. Di conseguenza, è soppresso l'articolo 28 ter, parti C e D.

Le norme applicabili alle persone che non sono soggetti passivi sono state consolidate. A tale riguardo, sono stati fusi l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 28 ter, parte C, paragrafo 1, l'articolo 28 ter, parte C, paragrafo 4 e una parte dell'articolo 28 ter, parte E, paragrafo 1.

Per tutti i servizi di trasporto il luogo della prestazione sarà il luogo di partenza. Cambierà, in questo modo, per le persone che non sono soggetti passivi, il luogo delle prestazioni per il trasporto dei beni importati ed esportati. Tuttavia, la nuova regola avrà un impatto minimo perché gli ultimi servizi sono esenti ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera i) o dell'articolo 15, paragrafo 13. Va notato che, anche per i servizi connessi prestati da intermediari che agiscono in nome e per conto di persone che non sono soggetti passivi, il luogo della prestazione sarà il luogo di partenza.

Articolo 9 septies: Servizi specifici prestati a persone non soggetti passivi

La norma applicabile alle attività accessorie ai trasporti, alle perizie e ai lavori relativi a beni mobili materiali e ai servizi aventi per oggetto attività scientifiche e d'insegnamento prestati a persone che non sono soggetti passivi rimane invariata. Questi servizi continuano ad essere tassati nel luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite. Questa disposizione raggruppa il secondo, il terzo e il quarto trattino dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c) vigente.

Articolo 9 octies: Servizi prestati tramite mezzi elettronici a persone non soggetti passivi Il luogo delle prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, inter alia quelle descritte nell'allegato L, rese a persone non soggetti passivi da prestatori non UE continua ad essere il luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita, domiciliata o abitualmente residente. I prestatori non UE di siffatti servizi sono tenuti a riscuotere l'IVA, che poi è restituita allo Stato membro in cui è stabilita la persona che non è soggetto passivo.

Conformemente all'articolo 4 della direttiva 2002/38/CE15 del Consiglio del 7 maggio 2002, questa norma si applica per tre anni a decorrere dal 1° luglio 2003.

Articolo 9 nonies: Servizi di telecomunicazioni, radiodiffusione e televisione prestati a soggetti non passivi

Direttiva del Consiglio che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

15

(14)

Il luogo delle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, radiodiffusione e televisione rese da prestatori non UE a persone che non sono soggetti passivi continua ad essere il luogo in cui questi servizi sono effettivamente utilizzati ed impiegati. L'articolo include la definizione di

"servizi di telecomunicazioni".

Articolo 9 decies: Servizi prestati da intermediari a persone non soggetti passivi

Il luogo delle prestazioni di servizi rese da intermediari in nome e per conto di altre persone, è il luogo in cui sono eseguite le operazioni, purché queste prestazioni facciano parte dell'operazione stessa. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui agli articoli 9 sexies e 9 undecies.

Articolo 9 undecies: Servizi prestati a persone non soggetti passivi al di fuori della Comunità Questa regola stabilisce che per le persone non soggetti passivi residenti al di fuori della Comunità il luogo delle prestazioni in relazione ad un elenco specifico di servizi immateriali è il luogo in cui la persona è stabilita, domiciliata o abitualmente residente. L'elenco dei servizi rispecchia in gran parte l'elenco contenuto nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e).

Articolo 9 duodecies: Deroga per tenere conto dell'utilizzazione e dell'impiego effettivi Questa norma consente ad uno Stato membro di derogare alle norme in materia di luogo delle prestazioni se c'è l'esigenza di evitare casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza. Le due norme previste per gli Stati membri nel quadro di queste disposizioni rispecchiano le norme contenute nell'articolo 9, paragrafo 3. Attualmente, l'applicazione di queste norme alle prestazioni disciplinate dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) vigente è limitata. Si propone che queste norme vengano applicate a tutte le disposizioni in materia di luogo delle prestazioni, sia ai soggetti passivi, sia alle persone non soggetti passivi.

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), quarto comma: Aliquote

La modifica di questo articolo è necessaria perché è cambiata la numerazione del paragrafo corrispondente dell'articolo 9.

Articolo 1, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 21, paragrafo 1, lettera b): Meccanismo dell'inversione contabile

Questa norma sarà modificata a seguito della revisione delle norme in materia di luogo delle prestazioni applicabili ai soggetti passivi. Attualmente, il meccanismo dell'inversione contabile si applica quando un soggetto passivo acquista un servizio tra quelli elencati all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) da un soggetto passivo stabilito in un altro paese. La modifica terrà conto delle nuove disposizioni, in particolare della prima frase dell'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 1, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 21, paragrafo 5: Sedi multiple e meccanismo dell'inversione contabile

È stato inserito un nuovo articolo 21, paragrafo 5 applicabile al centro di attività di un soggetto passivo situato in un altro paese che sia stabilito anche nel paese del destinatario

(15)

come persona non soggetto passivo non stabilito. Dalle discussioni in sede di comitato IVA è emerso che in questo caso il meccanismo dell'inversione contabile non è applicabile, anche se la situazione è analoga a quella del soggetto passivo non stabilito. Questa misura garantisce certezza riguardo a quale parte è tenuta al versamento dell'IVA.

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 22, paragrafo 6, lettera b): Estensione del sistema VIES ai servizi

L'articolo 22, paragrafo 6, lettera b) vigente sarà sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2008. La Commissione avrà quindi tempo sufficiente per riesaminare e migliorare il sistema VIES attualmente applicato per poterlo estendere ai servizi. Di conseguenza, a partire da questa data i prestatori di servizi resi a soggetti passivi (cioè, destinatari), tenuti a versare l'IVA nel quadro del meccanismo dell'inversione contabile, dovranno includere i servizi nel loro elenco riepilogativo. Le informazioni da indicare saranno il numero d'identificazione IVA del prestatore, il numero d'identificazione IVA del destinatario e il valore complessivo delle prestazioni di servizi rese dal prestatore a ciascun destinatario soggetto passivo.

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 28 ter, parti C, D, E ed F: Abolizione delle norme in materia di servizi specifici Nel quadro della proposta, è necessario abolire le disposizioni previste all'articolo 28 ter, parti C, D, E ed F, che sono diventate superflue o sono state riprodotte in altra forma al fine di ottimizzare le procedure amministrative.

Articolo 28 ter, parte C

Il trasporto intracomunitario di beni destinati a soggetti passivi sarà disciplinato dalla norma generale applicabile ai servizi resi ai soggetti passivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Per le persone non soggetti passivi, la norma figura nella proposta di articolo 9 sexies.

Articolo 28 ter, parte D

Le prestazioni di servizi accessorie al trasporto intracomunitario di beni rese a soggetti passivi sono disciplinate dalla norma generale applicabile ai servizi destinati ai soggetti passivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Per le persone non soggetti passivi, questa norma figura nella proposta di articolo 9 septies.

Articolo 28 ter, parte E

Il luogo delle prestazioni di servizi effettuate da intermediari che operano in nome e per conto di soggetti passivi è disciplinato dalla norma generale applicabile ai servizi resi ai soggetti passivi contemplata all'articolo 9, paragrafo 1. Questa disposizione si applica ai servizi relativi al trasporto di beni e passeggeri. Per le persone non soggetti passivi, il luogo delle prestazioni di servizi effettuate da intermediari nel settore dei trasporti è il luogo di partenza, come stabilito all'articolo 9, lettera e). In tutti gli altri casi, il luogo delle prestazioni di servizi rese da intermediari a persone non soggetti passivi è quello in cui sono eseguite le prestazioni.

(16)

Articolo 28 ter, parte F

Anche il luogo delle prestazioni di servizi in caso di perizie o lavori effettuati su beni mobili materiali rese a soggetti passivi è disciplinato dalla regola generale applicabile ai servizi prestati ai soggetti passivi contemplata all'articolo 9, paragrafo 1. Per le persone non soggetti passivi, questa norma figura all'articolo 9 septies, lettera b).

(17)

2003/0329 (CNS) Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, vista la proposta della Commissione16,

visto il parere del Parlamento europeo17,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo18, considerando quanto segue:

(1) Il mercato interno, la globalizzazione, la deregolamentazione e le innovazioni tecnologiche hanno trasformato profondamente il volume e la struttura del commercio dei servizi. Un numero sempre più elevato di servizi può essere prestato a distanza. Per risolvere questo problema, si è intervenuti soltanto in modo frammentario nel corso degli anni e attualmente determinati servizi sono tassati in base al principio della destinazione.

(2) Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, occorre modificare, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme19 in base alla strategia della Commissione volta a modernizzare e a semplificare il funzionamento del sistema IVA nel mercato interno20.

(3) Per tutte le prestazioni di servizi il luogo di tassazione dovrebbe essere di norma il luogo in cui avviene il consumo effettivo. Se si modifica in tal senso la regola generale applicabile al luogo delle prestazioni di servizi, sarà comunque necessario accordare alcune deroghe per ragioni sia politiche, sia amministrative.

GU C , , pag. . GU C , , pag. . GU C , , pag. .

GU L 145 del 13.06.1977, pag.1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/92/CE (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8).

COM(2000) 348 def.

16 17 18 19

20

(18)

(4) Per quanto riguarda i servizi prestati a soggetti passivi, la regola generale relativa al luogo delle prestazioni di servizi dovrebbe essere basata sul luogo in cui è stabilito il destinatario e non su quello in cui è stabilito il prestatore.

(5) Per quanto riguarda i servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi, la regola generale dovrebbe rimanere quella secondo cui il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica.

(6) In talune circostanze, le norme generali che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi e a persone non soggetti passivi non sono applicabili e sono previste deroghe specifiche. Tali deroghe dovrebbero essere basate in gran parte sui criteri vigenti e riflettere il principio della tassazione nel luogo di consumo, senza imporre oneri amministrativi sproporzionati ad alcuni operatori.

(7) Nei casi in cui un soggetto passivo usufruisca di servizi prestati da una persona non stabilita nello stesso Stato membro, il meccanismo dell'inversione contabile dovrebbe essere obbligatorio, cioè il soggetto passivo dovrebbe procedere all'autoliquidazione dell'importo IVA dovuto sul servizio acquistato.

(8) I servizi prestati tra sedi diverse di un soggetto passivo non rientrano di norma nel campo di applicazione della direttiva 77/388/CEE. Per garantire maggiore certezza giuridica, questa posizione dovrebbe essere confermata per via legislativa.

(9) La direttiva 77/388/CEE deve essere opportunamente modificata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata nel modo seguente:

(1) All'articolo 6 è inserito il paragrafo 6 seguente:

"Se una singola persona giuridica ha costituito varie stabili organizzazioni, i servizi resi tra queste sedi non sono considerati prestazioni di servizi."

(2) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 9 Regola generale

1. Si considera luogo di una prestazione di servizi nei confronti di soggetti passivi il luogo in cui il destinatario ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito una stabile organizzazione alla quale la prestazione di servizi viene resa.

Qualora non sia possibile determinare il luogo in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito una stabile organizzazione, si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

(19)

2. Se i servizi sono prestati a persone che non sono soggetti passivi, si considera luogo di una prestazione il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito una stabile organizzazione, a partire dalla quale la prestazione di servizi viene resa.

3 Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il soggetto passivo che eserciti attività o effettui anche operazioni non considerate cessioni o prestazioni imponibili di beni o di servizi è considerato un soggetto passivo per tutte le prestazioni che gli sono rese, fatta eccezione per quelle destinate ad uso privato o ad uso del suo personale.

Articolo 9 bis Beni immobili

Si considera luogo delle prestazioni di servizi relative ad un bene immobile, incluse le prestazioni di agente immobiliare e di perito, le prestazioni di servizi alberghieri o relative a sistemazioni analoghe, la concessione dei diritti di utilizzazione di un bene immobile, nonché le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori immobiliari come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, il luogo dove il bene è situato.

Articolo 9 ter Trasporto di passeggeri

Si considera luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri il luogo dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse.

Articolo 9 quater

Attività culturali, artistiche, sportive, ricreative e affini

Si considera luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto attività culturali, artistiche, sportive, ricreative o affini, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonché, eventualmente, prestazioni di servizi accessorie a tali attività, il luogo in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite.

Articolo 9 quinquies

Prestazioni di servizi specifici a soggetti passivi

Fatta eccezione per il noleggio o la locazione a lungo termine di beni mobili materiali e per i lavori relativi a tali beni, si considera luogo delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito una stabile organizzazione a partire dalla quale la prestazione di servizi viene resa, o il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i servizi sono resi nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito, ha costituito una stabile organizzazione, è domiciliato o abitualmente residente,

(20)

b) i servizi esigono la presenza fisica contemporanea del prestatore, o dei mezzi necessari alla prestazione del servizio, e del destinatario,

c) i servizi sono prestati direttamente ad un privato in vista del loro consumo immediato.

Ai fini del presente articolo, per "noleggio o locazione a lungo termine" si intende un accordo disciplinato da un contratto che prevede il possesso o l'utilizzazione continui del bene mobile materiale per un periodo superiore a 30 giorni.

Articolo 9 sexies

Trasporto di beni per persone non soggetti passivi

1. Si considera luogo delle prestazioni di trasporto di beni, inclusi il trasporto intracomunitario e i servizi prestati da intermediari, destinati a persone che non sono soggetti passivi, il luogo di partenza.

2. Gli Stati membri possono non assoggettare all'imposta la parte del trasporto intracomunitario di beni corrispondente ai tragitti effettuati in acque non facenti parte della Comunità.

3. Per "trasporto intracomunitario di beni" si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi.

4. È assimilato ad un trasporto intracomunitario di beni il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati all'interno dello stesso Stato membro, quando tale trasporto è direttamente connesso ad un trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi.

5. Per "luogo di partenza" si intende il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tenere conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni, e per "luogo di arrivo" si intende il luogo in cui si conclude effettivamente il trasporto dei beni.

Articolo 9 septies

Prestazioni di servizi specifici a persone non soggetti passivi

Si considera luogo delle prestazioni dei seguenti servizi rese a persone che non sono soggetti passivi il luogo in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite:

a) attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, manutenzione e attività affini realizzate in nome e per conto di altre persone;

b) perizie di e lavori relativi a beni mobili materiali;

(21)

c) servizi relativi ad attività scientifiche e d'insegnamento, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonché, eventualmente, prestazioni di servizi accessorie a tali attività.

Articolo 9 octies

Prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici a favore di persone non soggetti passivi Fino al 30 giugno 2006 si considera luogo delle prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, in particolare quelle di cui all'allegato L, e le prestazioni rese da un soggetto passivo che ha fissato la sede della propria attività economica al di fuori della Comunità o ha costituito una stabile organizzazione, a partire dalla quale la prestazione di servizi viene resa, quando dette prestazioni sono rese a persone non soggetti passivi, il luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita, domiciliata o abitualmente residente.

Articolo 9 nonies

Prestazioni di servizi di telecomunicazioni e di servizi di radiodiffusione e di televisione a favore di persone non soggetti passivi

Si considera luogo delle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, compresa la messa a disposizione dell'accesso a reti globali di informazioni, e di radiodiffusione e di televisione rese a persone che non sono soggetti passivi da un soggetto passivo che ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito una stabile organizzazione a partire dalla quale la prestazione di servizi viene resa al di fuori della Comunità, il paese in cui i servizi sono effettivamente utilizzati e impiegati.

Ai fini del presente articolo, sono considerate "prestazioni di servizi di telecomunicazioni" le prestazioni di servizi che rendono possibile la trasmissione, l'emissione o la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi compresa la cessione e la concessione, ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione a infrastrutture per la trasmissione, l'emissione o la ricezione.

Articolo 9 decies

Prestazioni di servizi rese da intermediari a persone non soggetti passivi

Si considera luogo delle prestazioni di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi da intermediari che agiscono in nome e per conto altrui, quando tali servizi fanno parte di attività non indicate all'articolo 9 quinquies e all'articolo 9 undecies, il luogo in cui sono eseguite le prestazioni.

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Articolo 9 undecies

Prestazioni di servizi rese a persone non soggetti passivi al di fuori della Comunità Si considera luogo delle prestazioni dei seguenti servizi rese a una persona non soggetto passivo, che è stabilita, domiciliata o abitualmente residente al di fuori della Comunità, il luogo in cui questa persona è stabilita, domiciliata o abitualmente residente:

(a) cessioni e concessioni di diritti d'autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;

(b) prestazioni pubblicitarie;

(c) prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazioni di dati e fornitura d'informazioni;

(d) obblighi di non esercitare interamente o parzialmente un'attività professionale, o un diritto di cui al presente articolo;

(e) operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti;

(f) messa a disposizione di personale;

(g) locazione di un bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto e di tutti gli altri veicoli;

(h) prestazioni di servizi di telecomunicazioni, ivi compresa la messa a disposizione dell'accesso a reti globali di informazioni;

(i) fornitura di accesso a reti di distribuzione del gas naturale e dell'elettricità con relativo trasporto, e fornitura di altri servizi direttamente collegati;

(j) servizi di radiodiffusione e di televisione;

(k) servizi prestati tramite mezzi elettronici, in particolare quelli di cui all'allegato L;

(l) prestazioni di servizi rese dagli intermediari che agiscono in nome e per conto altrui, quando intervengono nelle prestazioni di servizi di cui al presente articolo.

Articolo 9 duodecies

Misure volte ad evitare i casi di doppia imposizione

Al fine di evitare casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare, per quanto riguarda le prestazioni di servizi di cui all'articolo 9, all'articolo 9 bis, all'articolo 9 ter, all'articolo 9 quater,

(23)

all'articolo 9 quinquies, all'articolo 9 sexies, all'articolo 9 septies, all'articolo 9 nonies, all'articolo 9 decies e all'articolo 9 undecies:

(a) il luogo di prestazione di servizi situato all'interno del paese come se fosse situato al di fuori della Comunità quando l'effettiva utilizzazione e l'effettivo impiego hanno luogo al di fuori della Comunità;

(b) il luogo di prestazione di servizi situato al di fuori della Comunità come se fosse situato all'interno del paese quando l'effettiva utilizzazione e l'effettivo impiego hanno luogo all'interno del paese."

(3) All'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), il quarto comma è sostituito dal testo seguente:

"Il terzo comma non si applica ai servizi di cui all'articolo 9 undecies, lettera k)."

(4) L'articolo 21, nella versione indicata all'articolo 28 octies, è modificato nel modo seguente:

(a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

"(b) dai destinatari soggetti passivi di un servizio di cui all'articolo 9, paragrafo 1, se i servizi sono prestati da un soggetto passivo non stabilito all'interno del paese;"

(b) è inserito il paragrafo 5 seguente:

"Quando l'operazione imponibile è effettuata dal centro di attività di un soggetto passivo che non è stabilito all'interno del paese, se la persona ha al tempo stesso una sede nello stesso Stato membro del destinatario, ai fini dei paragrafi 1 e 2, il soggetto passivo è considerato non stabilito all'interno del paese."

(5) L'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), nella versione indicata all'articolo 28 nonies della direttiva 77/388/CEE, è modificato nel modo seguente:

(a) Il primo comma è sostituito da quanto segue:

"Il soggetto passivo identificato ai fini IVA deposita inoltre un elenco riepilogativo contenente dati sugli acquirenti identificati ai fini IVA cui ha ceduto dei beni ai sensi dell'articolo 28 quater, parte A, lettere a) e d), nonché sui destinatari identificati ai fini IVA delle operazioni di cui al quinto comma e sui destinatari soggetti passivi a cui ha prestato servizi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1.

(b) Il terzo comma è sostituito da quanto segue:

"Nell'elenco riepilogativo devono figurare:

– il numero di identificazione ai fini IVA del soggetto passivo all'interno del paese, con il quale ha effettuato cessioni di beni alle condizioni previste all'articolo 28 quater, parte A, lettera a) e ha effettuato prestazioni di servizi alle condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 1,

– il numero con il quale ogni acquirente è identificato ai fini IVA in un altro Stato membro e con il quale gli sono stati ceduti beni o prestati servizi,

(24)

– e, per ogni acquirente, l'importo totale delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo. Questi importi sono dichiarati per il trimestre civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile.

È inserito il sesto comma seguente:

"Per quanto riguarda i servizi, le disposizioni del primo e del terzo comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008."

(6) L'articolo 28 ter, parti C, D, E ed F è soppresso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il […]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di corrispondenza tra la presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore coperto dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il Presidente

(25)

I M P A T T O D E L L A P R O P O S T A S U L L ' A T T I V I T À C O M M E R C I A L E C O N S P E C I A L E R I F E R I M E N T O A L L E P I C C O L E E M E D I E I M P R E S E ( P M I )

TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi

L A PROPOSTA

1. Tenendo conto del principio della sussidiarietà, perché è necessaria una normativa comunitaria in questo settore e qual è il suo principale obiettivo?

La Commissione ritiene che qualsiasi modifica delle norme che disciplinano il luogo di tassazione dei servizi debba rispettare, entro i limiti del possibile, il principio secondo cui per tutti i servizi il luogo di tassazione deve essere di norma il luogo in cui avviene il consumo effettivo.

Per quanto riguarda i servizi prestati a soggetti passivi, la norma generale in materia di luogo delle prestazioni di servizi dovrebbe essere basata sul luogo in cui è stabilito il destinatario (cioè, il soggetto passivo), e non sul luogo in cui è stabilito il prestatore. I vantaggi di questo approccio sono molteplici. Innanzitutto, non sarà più necessario modificare la sesta direttiva in relazione ai soggetti passivi ogniqualvolta compaia un nuovo tipo di servizio o di consegna. In secondo luogo, questo approccio è più conforme a quello applicato in molte altre giurisdizioni IVA.

In questo modo, sarà possibile diminuire i casi di doppia imposizione o di non imposizione involontaria per quanto riguarda le prestazioni internazionali di servizi.

Infine, sarà possibile risolvere una serie di problemi, come quello della differenza tra servizi materiali e immateriali.

Inoltre, ogni nuova proposta in merito al luogo delle prestazioni di servizi dovrebbe cercare di trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di controllo delle amministrazioni fiscali e gli oneri amministrativi che incombono agli operatori commerciali.

L'IMPATTO SULLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

2. Su chi incide la proposta?

– Su quali settori dell'attività commerciale?

Sono interessati tutti i settori commerciali, sia i prestatori di servizi, sia le persone che usufruiscono di servizi prestati da soggetti passivi stabiliti in altri paesi.

– Quali sono le dimensioni delle imprese interessate (quale è la concentrazione di piccole e medie imprese)?

Sono interessate le imprese di ogni dimensione.

3. Cosa dovranno fare le imprese per conformarsi alla proposta?

(26)

Non ci sono obblighi particolari. Le imprese devono conformarsi alla normativa nazionale introdotta dal loro Stato membro per modificare, se del caso, le norme da applicare per la trasposizione della direttiva.

4. Quale incidenza economica potrà avere la proposta:

– Sull'occupazione?

– Sugli investimenti e sulla creazione di nuove imprese?

– Sulla concorrenza delle aziende?

– Sui consumatori?

La presente proposta non inciderà direttamente sull'occupazione, sui consumatori e sugli investimenti. Grazie all'introduzione di alcune importanti semplificazioni, come per esempio il ricorso più frequente al meccanismo dell'inversione contabile, la competitività delle aziende migliorerà.

5. La proposta prevede misure che tengano conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze ridotte o diverse, ecc.)?

No

CONSULTAZIONE

6. Il 7 maggio 2003 la D G TAXUD ha lanciato una consultazione on line sul sito Web

TAXUD. La consultazione è terminata ufficialmente il 30 giugno 2003, ma risposte sono state ricevute e accettate in maniera informale fino a metà agosto.

Sono pervenuti 57 contributi esterni. 33 risposte sono giunte da federazioni o associazioni nazionali ed europee, 22 da imprese e 2 da privati.

Anche se la maggior parte delle risposte è favorevole alle nuove norme che prevedono il passaggio dal principio dell'origine a quello della destinazione per quanto riguarda il luogo di tassazione dei servizi prestati ai soggetti passivi, alcune persone hanno auspicato il mantenimento del sistema basato sull'origine, migliorandolo grazie all'introduzione di una struttura incaricata di ridistribuire l'IVA allo Stato membro in cui è stabilito il destinatario. Inoltre, coloro che appoggiano il principio del cambiamento dal luogo d'origine a quello di destinazione nutrono una serie di preoccupazioni per quanto riguarda le deroghe previste alla regola generale.

Fra coloro che hanno espresso il proprio parere riguardo all'estensione del sistema V I E S , moltissimi si sono opposti con decisione al progetto. Il sistema V I E S , per come funziona attualmente, è considerato una fonte di problemi pratici, di errori e di spese. Di solito, non è ritenuto uno strumento efficace nella lotta contro le frodi. È stato inoltre fatto spesso notare che il sistema copre soltanto i servizi prestati da soggetti passivi in uno degli Stati membri.

Una sintesi delle risposte e un elenco di coloro che hanno risposto alla consultazione sono stati pubblicati sul sito Web il 18 settembre 2003.

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INCIDENZA SUGLI STATI MEMBRI

7. Le modifiche proposte non incideranno sulle risorse proprie.

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