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TUTELA DELLA SALUTE delle LAVORATRICI MADRI. Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

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Valutazione del rischio “Lavoratrici Madri” “ Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

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AGGIORNAMENTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

“TUTELA DELLA SALUTE delle

LAVORATRICI MADRI”

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Saronno 19 settembre 2017

Dirigente Scolastico Dott.Saverio Lucio Lomurno

INDICE

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Valutazione del rischio “Lavoratrici Madri” “ Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

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1 – INTRODUZIONE pag. 3

2 – PREMESSA pag. 3

3 – SOGGETTI TUTELATI pag. 3

4 - VALUTAZIONE DEI RISCHI pag. 4

5 - PROTOCOLLO OPERATIVO pag. 5

6 - CONSEGUENZE DELLA VALUTAZIONE pag. 6 7 - SCHEMA PROTOCOLLO OPERATIVO pag. 7 8 - ANALISI DI SITUAZIONI PROBLEMATICHE pag. 8 8.1

Lavori gravosi o pregiudizievoli che richiedono l’applicazione

pag. 8

dell’art 17 comma 1 D.lgs 151/2001

8.1.1 Tipologie di rischio o di attività

pag. 9 9 - LAVORI VIETATI E TEMPISTICHE pag. 12 10 - RIPRESA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA pag.13 11 - SCHEDE delle MANSIONI presenti nella scuola pag.14 12 - LAVORI VIETATI D. LGS n°151/2001

(ALLEGATI A – B – C )

pag.17

13 - PERCORSO E MODULISTICA pag.20

14 - INFORMAZIONE AI LAVORATORI pag.20

MODULISITICA ALLEGATA (Modulo 1-2-3-4-5-6) pag.21

DOVE RIVOLGERSI pag.29

NOTA FINALE pag.30

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Valutazione del rischio “Lavoratrici Madri” “ Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

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1 - INTRODUZIONE

Il presente documento si compone di quattro parti:

➢ VALUTAZIONE DEI RISCHI: linee guida relative alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri.

➢ ANALISI DI SITUAZIONI PROBLEMATICHE: sono stati stabiliti criteri di valutazione di alcune situazioni che la legge contempla come rischi da valutare e che nella realtà operativa sono di riscontro frequente.

➢ MANSIONI: esaminate che sono state oggetto di confronto al fine di uniformare i comportamenti.

➢ PERCORSO: da adottarsi a seguito della presentazione, da parte della lavoratrice, del certificato di gravidanza al datore di lavoro ed i relativi moduli.

2 – PREMESSA

La finalità di questo documento è fornire agli attori della prevenzione a livello aziendale uno strumento il più possibile efficace e pratico per la valutazione dei rischi per tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento, così come previsto dagli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 151/01 ed art. 28, comma 1 del D.Lgs 81/08 che recita:

“La valutazione (dei rischi) di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi”.

Premessa fondamentale è quanto troviamo riportato su questo tema nella Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000:

“La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana”, tuttavia “condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza”; lo stesso dicasi per il periodo dell’allattamento che la normativa tutela fino al VII° mese dopo il parto.

3 – SOGGETTI TUTELATI

Le misure previste dalla normativa sono rivolte a tutte le lavoratrici subordinate, dipendenti di organismi provati e pubblici, comprese le apprendiste, le lavoratrici in contratto di formazione lavoro e part-time, nonché le socie di cooperative. Alle lavoratrici subordinate sono equiparate le socie lavoratrici di cooperative o società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società o enti stessi; come pure le utenti dei servizi di orientamento e formazione scolastica.

La normativa si applica alle lavoratrici, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) riguardo il proprio stato.

Per il lavoro part.time, la normativa prevede la stessa garanzia di tutela del lavoro a tempo pieno (DPR 1026/76, art.5, lett.g).

4 - VALUTAZIONE DEI RISCHI

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La valutazione deve essere effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste dal D.Lgs. 81/08 e smi; in particolare il Medico Competente riveste un ruolo decisivo nell’individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare.

Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi il Datore di Lavoro deve elaborare un documento ai sensi dell’art. 17 comma 1 e 28 del D.Lgs. 81/08, che dovrà riportare la data di compilazione ed essere sottoscritto da chi ha partecipato alla sua elaborazione.

Qualora il datore di lavoro abbia optato per l’autocertificazione ai sensi dell’art. 29 comma 5, deve comunque essere in grado di documentare l’avvenuta valutazione e i risultati della stessa, ad esempio riportando in una procedura aziendale le misure di tutela da adottare dal momento del ricevimento del certificato di gravidanza da parte della lavoratrice.

In caso di appalto deve essere applicato l’art. 26 del D.Lgs.81/08 e smi, in particolare si dovrà tenere conto della valutazione dei rischi dell’azienda appaltante.

Nell’approccio alla valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, la prima fase corrisponde all’identificazione degli stessi (agenti fisici, chimici, biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee sopraccitate.

Una volta identificati i rischi, il secondo passaggio è quello di stabilire se gli stessi rientrano tra quelli che sono considerati dalla normativa come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino:

✓ rischi compresi nell’allegato A e B del D.Lgs. 151/01: rientrano tra quelli vietati;

✓ rischi compresi nell’allegato C del D.Lgs. 151/01: devono essere oggetto di misure quali-quantitative.

Se da tale valutazione emergono situazioni di rischio, il datore di lavoro individua le categorie di lavoratrici esposte (gestanti e/o in allattamento) e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.

Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate devono essere informate tutte le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza. Le lavoratrici vanno anche informate del fatto che solo dopo la presentazione del certificato che attesta il loro stato di gravidanza possono essere attivate tutte le misure di tutela.

Sia l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione sia l’informazione sono di estrema importanza, in particolare per il primo trimestre di gravidanza.

In effetti vi è un periodo, che va dai 30 ai 45 giorni dal concepimento, in cui una lavoratrice può non essere ancora consapevole del suo stato e di conseguenza non essere in grado di darne comunicazione al datore di lavoro.

Alcuni agenti, in particolare fisici e chimici, possono nuocere al nascituro proprio in questo periodo e pertanto la consapevolezza della presenza di rischi in ambiente di lavoro, per una donna che abbia programmato una gravidanza, può permetterle di tutelarsi il più precocemente possibile.

Il primo trimestre di gravidanza, infatti, è il periodo di maggiore vulnerabilità in termini di possibili danni permanenti per il nascituro, in relazione all'organogenesi fetale ed alla criticità dei primi gironi della fecondazione al fine dell'impianto dell'embrione.

In questo periodo le modificazioni morfologiche nel corpo della madre sono ancora scarse e, di conseguenza, non scattano istintivamente alcuni comportamenti di protezione sia da parte della donna sia di chi vive a contatto con lei.

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Da qui l'importanza della preliminare informazione sui fattori di esposizione in relazione alla mansione svolta (rischio chimico, biologico, MMC, posture incongrue).

Il Documento si riferisce ad alcune definizioni:

PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di ogni fattore di rischio (uso di materiali, modalità di lavoro), che può causare danni al lavoratore.

RISCHIO: probabilità che il danno potenziale si verifichi, nelle normali condizioni di esposizione, nonché eventuale entità del danno stesso.

LAVORATRICE GESTANTE: ogni lavoratrice in stato di gravidanza che informi del proprio stato il Datore di Lavoro, conformemente alla normativa vigente

LAVORATRICE PUERPERA: ogni lavoratrice che si trovi nel periodo di alcune settimane dopo il parto (puerperio) e che informi del proprio stato il Datore di Lavoro, conformemente alla normativa vigente.

LAVORATRICE IN PERIODO DI ALLATTAMENTO: ogni lavoratrice che si trovi nel periodo in cui allatta il proprio figlio e che informi del proprio stato il Datore di Lavoro, conformemente alla normativa vigente.

CONGEDO DI MATERNITA': astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice madre.

5 - PROTOCOLLO OPERATIVO

La valutazione del singolo caso viene effettuata dal Datore di Lavoro applicando un “Protocollo Operativo” - che deve essere attivato entro tre giorni lavorativi dalla data di comunicazione dello stato di gravidanza della lavoratrice, - e prevede l'utilizzo di apposite schede

(“Scheda specifica di analisi per mansione” e “Scheda prescrizioni per la lavoratrice”)

per definire e adottare le misure necessarie affinché l'esposizione ai fattori di rischio sia evitata o ridotta con apposite prescrizioni.

Sulla base dei risultati ottenuti, il Datore di lavoro può determinare:

➢ definizione delle attività che la lavoratrice madre può svolgere

➢ eventuali necessità di pause

➢ alternanze posturali

➢ modifiche dell'orario di lavoro

➢ interdizione dal lavoro

6 - CONSEGUENZE DELLA VALUTAZIONE

La compilazione della “Scheda specifica di analisi per mansione” consentirà al Datore di Lavoro di definire le misure di

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tutela necessarie per evitare l’esposizione al rischio della lavoratrice madre, attuando uno o più dei seguenti provvedimenti:

RISCHIO ESITO VALUTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ASSENZA di fattori di rischio

Mansione TOTALMENTE COMPATIBILE con la gravidanza per assenza di rischi specifici

ESCLUSIONE di attività potenzialmente a rischio

PRESENZA anche di UN SOLO fattore di rischio

Mansione PARZIALMENTE compatibile con la

gravidanza

ESCLUSIONE di alcune attività, uso di sostanze, condizioni di lavoro

PRESENZA anche di UN SOLO fattore di rischio

Mansione PARZIALMENTE compatibile con la

gravidanza

Assegnazione a NUOVA MANSIONE o nuovi compiti, anche non propri della mansione originaria, purchè la

lavoratrice non venga esposta a fattori di rischio dannosi per la sua salute e per quella del bambino:

 spostamento ad altra mansione

 modifica delle condizioni di lavoro

 modifica dell'orario di lavoro

PRESENZA anche di UN SOLO fattore di rischio

INTERDIZIONE dal lavoro:

NON è possibile modificare la mansione;

NON è possibile modificare le attività specifiche;

NON è possibile modificare le condizioni dell'ambiente di

lavoro;

COMUNICAZIONE all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio al fine di ottenere il provvedimento autorizzativo di astensione per rischio

lavorativo

Si ricorda che il datore di lavoro deve ottemperare a quanto previsto dall’art. 63 comma 1 ed Allegato IV - Requisiti degli ambienti di lavoro, comma 1 Ambienti di Lavoro punto 1.11.4 del D.Lgs. 81/08, che prevede per la lavoratrice in gravidanza e in allattamento di poter usufruire di un locale dove abbia la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.

Allo scopo di agevolare la redazione del documento, nella tabella seguente si fornisce una sintesi riportante alcune indicazioni pratiche sui contenuti di minima che lo stesso deve contenere.

REPARTO MANSIONI

RISCHI LAVORATIVI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

PERIODO DI RIFERIMENTO

MISURE DI TUTELA Per ogni

reparto dovranno essere individuate le mansioni presenti

Dovranno essere valutati i rischi relativi alle mansioni svolte e quelli relativi all'ambiente in cui tali mansioni vengono effettuate, in particolare verranno valutati i seguenti fattori di rischio:

FISICI (rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima, campi elettromagnetici, ultrasuoni..):

CHINICI (sostanze tossiche, nocive, corrosive, infiammabili);

BIOLOGICI

INFORTUNISTICI (aggressioni, colpi, urti) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (stazione eretta, posizioni affaticanti, MMC, lavoro su scale);

ALTRI

I lavori VIETATI sono indicati negli Allegati A e B del

D.Lgs.151/01;

devono essere valutati i rischi di esposizione con riferimento all'Allegato C del D.Lgs.151/01;

Indicare il periodo in cui è necessario l'allontanamento del rischio:

- gravidanza - allattamento (fino a sette mesi dopo il parto)

Indicare e specificare:

- modifica delle condizioni di lavoro;

- modifica dell'orario di lavoro;

- cambio della mansione;

- allontanamento della lavoratrice madre e contestuale informativa scritta alla DPL per il rilascio del conseguente provvedimento di interdizione dal lavoro.

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7 - SCHEMA PROTOCOLLO OPERATIVO

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8 - ANALISI DI SITUAZIONI PROBLEMATICHE

8.1 Lavori Gravosi o Pregiudizievoli che Richiedono l’Applicazione dell’art.1 Comma 1 D. LGS.151/2001(astensione obbligatoria dal lavoro anticipata a tre mesi prima del parto, in relazione all’avanzato stato di gravidanza)

Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati sono i seguenti:

A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;

B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche : durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli Allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti : durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

F) i lavori di manovalanza pesante : durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo : durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali : durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame : durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

N) i lavori di monda e trapianto del riso : durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto : durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

P) lavori che comportano l’utilizzo di sostanze o preparati etichettati come pericolosi :

irritanti;nocivi;tossici o molto tossici;corrosivi;esplosivi;estremamente infiammabili :esplosivi . In particolare quelle sostanze che presentano frasi di rischi irreversibili sia per la gestante che per il futuro nascituro

Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio

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8.1.1 Tipologie di rischio o di attività

B) PENDOLARISMO

Il viaggio tra il luogo di lavoro e l’abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Direttrici UE.

Infatti alla voce “spostamenti all’interno o all’esterno del luogo di lavoro” troviamo la seguente descrizione: “Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni.

Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere”.

Si ritiene pertanto opportuno, nell’analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso considerando i seguenti elementi:

❖ distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno)

❖ tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno)

❖ numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi)

❖ caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc. ) In linea di massima, si applica il seguente criterio:

✓ un mese anticipato se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza

✓ tutto il periodo del pre-parto se presenti almeno due degli elementi su indicati.

C) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Le linee direttrici dell’U.E. definiscono rischiosa la movimentazione manuale di carichi pesanti durante la gravidanza, in quanto questa situazione può determinare lesioni al feto e parto prematuro; inoltre vi è una maggiore suscettibilità dell’apparato osteo-articolare a causa dei mutamenti ormonali che determinano un rilassamento dei legamenti e dei problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata.

Nel periodo del post-parto, cioè dal IV al VII mese dopo il parto, va poi tenuto in considerazione che la madre che allatta è più soggetta ad affaticamento psico-fisico e la ripresa dell’attività lavorativa può richiedere un periodo di adattabilità.

La normativa di riferimento per la movimentazione manuale dei carichi è il Titolo VI del D.Lgs.81/08 e relativo Allegato XXXIII.

Per valutare globalmente l’entità della movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto non solo del peso del carico, ma anche delle modalità e della frequenza di sollevamento, si utilizza comunemente il metodo di valutazione proposto dal NIOSH, adattato alla normativa italiana, secondo quanto proposto dalle “Linee guida delle Regioni per

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l’applicazione del D.Lgs. 81/08” e le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo 152, comma 3

La sorveglianza sanitaria viene generalmente attivata quando l’indice di sollevamento NIOSH supera 1.

In questo contesto normativo e di riferimento si ritiene opportuno fornire indicazioni pratiche per la tutela delle lavoratrici madri di seguito elencate.

Durante la gravidanza

deve essere EVITATA la movimentazione manuale di carichi.

Per “carico” si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga sollevato in via non occasionale.

Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg. non si applicano i criteri relativi alla movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi.

Durante il periodo del post-parto

deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi qualora l’indice di rischio (metodo NIOSH modificato) sia superiore a 1.

Poiché le linee guida NIOSH si riferiscono a lavoratori “adattati” alla movimentazione manuale, per indici di rischio compresi tra 0,75 e 1 si ritiene opportuno consigliare che la lavoratrice nei primi 30 giorni di ripresa del lavoro abbia la possibilità di riadattarsi alla movimentazione manuale di carichi prevedendo, caso per caso, adattamenti quali pause, ritmi meno intensi ecc.

D) VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO

L’aumento di liquidi o di tessuto adiposo legato alla gravidanza e fattori occupazionali (uso di strumenti vibranti, lavori ripetitivi che richiedono un continuo utilizzo delle mani anche con l’impiego di forza, ecc.) possono concorrere all’instaurarsi delle cosiddette patologie da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore quali ad es. la sindrome del tunnel carpale.

Il D.Lgs. 187 del 19 agosto 2005, recepito nel Capo III, art. 201, 202 e 203, nonché Allegato XXXV del D.Lgs 81/08 prevede per le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio un valore di azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di otto ore, pari a 2,5m/s2 .

Qualora tale livello di azione sia superato, il Datore di Lavoro è tenuto ad attuare misure di tutela per i soggetti esposti, quali misure tecniche ed organizzative volte a ridurre al minimo l’esposizione e la sorveglianza sanitaria.

Sulla base di ciò possiamo considerare significativa, ai fini della possibile insorgenza di patologie a carico dell’arto superiore, l’esposizione a vibrazioni pari o superiore al livello di azione, indipendentemente dal tipo di alimentazione dell’utensile in oggetto (elettrico o ad aria compressa).

Si ritiene pertanto che esposizioni a pari o superiori al valore di azione giornaliero richiedano l’allontanamento da lavoro a rischio delle gestanti (ai sensi dell’art. 7 comma 4 del D.Lgs. 151/01).

Inoltre, in assenza di dati di letteratura in merito, in via prudenziale, si ritiene che non debba essere consentito

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l’utilizzo durante la gravidanza di strumenti vibranti che producono vibrazioni di intensità pari o superiori a 2,5 m/s2 , indipendentemente dai tempi di utilizzo.

Occorre tuttavia prendere in considerazione anche altri fattori di rischio per l’arto superiore eventualmente associati, che vanno globalmente considerati ai fini di una valutazione sui provvedimenti di tutela da adottare.

In particolare, la postura che la lavoratrice deve assumere, la ripetitività dei movimenti, la forza impiegata, possono concorrere, insieme alle vibrazioni, all’insorgenza di patologie da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore.

A tale proposito si pensi alla importante diffusione di impiego di personale femminile in operazioni di assemblaggio in cui si associano movimenti ripetitivi all’utilizzo di strumenti vibranti (ad es. avvitatori).

Utile prendere in considerazione, oltre all'esposizione a vibrazioni (valutando livelli e tempi di utilizzo):

➢ il tipo di impugnatura dell’utensile e il conseguente impegno richiesto alle articolazioni del polso, del gomito e della spalla

➢ la necessità di impiego di forza

➢ eventuali strappi o contraccolpi generati dall’utensile

➢ caratteristiche dei compiti lavorativi intercalati all’utilizzo degli strumenti vibranti (tempi di recupero)

In questi casi il provvedimento di tutela da adottare va valutato caso per caso e può comportare l’adozione di modifiche tecniche e organizzative, quali il cambio dell’utensile, l’adozione di pause di recupero (anche attive), la riduzione dei ritmi di lavoro, fino ad arrivare all’interdizione dal lavoro.

E) RUMORE

Il rumore, di cui al Capo II del D.Lgs 81/08, rientra tra gli agenti di cui all’allegato C che il Datore di Lavoro deve valutare, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs.151/01, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Il criterio adottato per l’allontanamento dall’esposizione (art. 7 comma 4 D. Lgs. 151/01) è il seguente:

▪ Per tutto il periodo della gravidanza quando i livelli di esposizione al rumore siano uguali o superiori ad un Lex, 8 h = 80 dB A

▪ Anche nel post parto quando i livelli di esposizione siano uguali o superiori ad un Lex, 8 h = 85 dB A.

In entrambi i casi i valori non devono tenere conto dell’attenuazione fornita dai dispositivi di protezione individuale.

F) LAVORO NOTTURNO

E’ vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs. 151/01).

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E’ pertanto obbligo del Datore di Lavoro modificare l’orario di lavoro della lavoratrice, in quanto questa condizione non può essere motivo di astensione anticipata.

G) LAVORO A TURNI

Riguardo all’orario e ai turni di lavoro il datore di lavoro deve tener conto di quanto previsto dalle Linee Direttrici Europee.

In particolare, nel documento è riportato che gli orari di lavoro prolungati, il lavoro a turni, turni irregolari o serali nonché il lavoro straordinario possono avere notevoli ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento; in questo periodo infatti l’affaticamento, fisico e mentale, generalmente aumenta a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.

Viene inoltre segnalato, tra gli aspetti della gravidanza, la presenza di malessere mattutino per il quale può essere indicato evitare i primi turni di lavoro del mattino.

H) STATO DI SALUTE DELLA MADRE

Vi possono essere situazioni lavorative che, pur non costituendo di per sé fonte di rischio tale da richiedere l’allontanamento tuttavia potrebbero aggravare una patologia preesistente della madre.

Pertanto e’ necessario considerare anche lo stato di salute dell’interessata (previa presentazione di opportuna documentazione sanitaria specialistica) in rapporto all’esposizione al rischio e/o eventuali sospette malattie professionali: ad esempio, eventuali stati ansiosi o depressivi in attività che espongono a fatica mentale, allergopatie in attività che comportano l’uso di sostanze irritanti e/o allergizzanti (es. addette alle pulizie ecc.).

9 - LAVORI VIETATI E TEMPISTICHE

E' vietato adibire le lavoratrici madri al trasporto ed al sollevamento dei pesi, al lavoro notturno, a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.

La legge prevede anche la possibilità di decidere la durata del periodo di allontanamento dal rischio delle lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D. Lgs.151/01.

Le donne in stato di gravidanza devono essere inibite al lavoro a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e fino a tre mesi dopo il parto.

Ove il parto avvenga oltre la data presunta, anche per il periodo intercorrente rispetto alla data effettiva del parto.

Anche per i giorni non goduti nel caso il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.

La lavoratrice viene spostata ad altra mansione se, a seguito della valutazione dei rischi di esposizione, si accerti che le condizioni di lavoro o la mansione svolta siano pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino.

L'estensione dal lavoro è anticipata a tre mesi prima della data presunta del parto se la lavoratrice svolge mansioni che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, sono da ritenersi gravosi o pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino.

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L'Ente competente per territorio può decidere

l'interdizione dal lavoro

nei seguenti casi:

 gravi complicanze documentate della gravidanza

 condizioni di lavoro pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino

 non è possibile spostare la lavoratrice ad altra mansione

Ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.151/01, prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all’articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto.

La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

10 - RIPRESA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

La lavoratrice può riprendere l'attività lavorativa dopo essere stata sottoposta ad accertamento da parte del Medico Competente, per rivalutare l'idoneità alla mansione. Lo svolgimento della mansione è disciplinato da alcuni fattori:

 nei primi sette mesi dopo il parto la lavoratrice non può essere esposta a lavori a rischio per il post-partum o l'allattamento;

 nei primi dodici mesi dopo il parto la lavoratrice non può svolgere la propria mansione in lavoro notturno (dalle 24.00 alle 6.00);

 periodi di riposo: durante il primo ano di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo di un'ora ciascuno; il periodo di riposo è solo uno se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore; i periodi di riposo sono da considerarsi ore lavorative anche agli effetti della retribuzione e comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda; in caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati;

 allattamento oltre il settimo mese: in questo caso è necessario richiedere una certificazione del medico, rinnovabile periodicamente ogni 30 giorni, da inviare al Medico Competente per la formulazione di un giudizio di idoneità che preveda la non esposizione ad attività lavorative a rischio per l'allattamento e che copra la durata dello stesso. Alla sospensione la lavoratrice verrà sottoposta a controllo sanitario per modificare il giudizio di idoneità.

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Valutazione del rischio “Lavoratrici Madri” “ Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

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11 - SCHEDE delle MANSIONI presenti nella scuola

Identificazione delle mansioni svolte all'interno dell'Istituto e dei rischi specifici correlati all’attività:

➢ Educatrice/Insegnante di Scuola dell'Infanzia

➢ Collaboratrice scolastica scuola dell'infanzia

➢ Insegnante/Docente di Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1° grado

➢ Collaboratrice scolastica di Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1° grado

➢ Insegnante di sostegno

➢ Dsga - Addetta Amministrazione (VIDEOTERMINALISTA, ADDETTA DATA ENTRY)

MANSIONE: EDUCATRICE, INSEGNANTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA

CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO

FATTORE DI RISCHIO

PERIODO DI ASTENSIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

EDUCATRICE/INSEGNANTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA Attività educative e ricreative rivolte a bambini da 3 a 6 anni

FATICA FISICA POSTURE INCONGRUE SOLLEVAMENTO BAMBINI

RISCHIO BIOLOGICO

PRE – PARTO E POST

D .Lgs. 151/01 Art. 7C. 1 Allegato A Lettera F - G

D. Lgs. 151/01 Art. 7C. 4

MANSIONE: COLLABORATRICE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA

CONTENUTO MANSIONE E FONTE

DI RISCHIO

FATTORE DI RISCHIO

PERIODO DI ASTENSIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

COLLABORATRICE SCOLASTICA DI

SCUOLA DELL'INFANZIA

FATICA FISICA

STAZIONE ERETTA PRE – PARTO E POST ANCHE POST SE SI UTILIZZANO SOSTANZE DI CUI ALL’ALLEGATO 1

O

SE LA LAVORATRICE PRESENTA PATOLOGIE ALLERGICHE

D.Lgs 151/01 Art. 7C. 1 Allegato A Lettera F - G

RISCHIO BIOLOGICO D.Lgs 151/01 Art. 7C. 4

RISCHIO CHIMICO D.Lgs 151/01 Art. 7C. 4

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Valutazione del rischio “Lavoratrici Madri” “ Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

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MANSIONE: INSEGNANTE/DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

CONTENUTO MANSIONE E FONTE

DI RISCHIO

FATTORE DI RISCHIO

PERIODO DI ASTENSIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

INSEGNANTE/DOCENTE Attività didattica rivolta a bambini e ragazzi da 6 a 14 anni

RISCHIO BIOLOGICO

PRE – PARTO (in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia)

D.Lgs 151/01 Art. 7C. 1 Allegato B

ANCHE NEL POST PER TUTTA LA DURATA

DELL’EPIDEMIA(in presenza di malattia in forma epidemica nella scuola)

D.Lgs 151/01 Art. 7C. 4

MANSIONE: INSEGNANTE DI SOSTEGNO

CONTENUTO MANSIONE E FONTE

DI RISCHIO

FATTORE DI RISCHIO

PERIODO DI ASTENSIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI Attività a stretto contatto

fisico con bambini nella scuola dell'infanzia e primaria

FATICA FISICA

POSTURE INCONGRUE RISCHIO BIOLOGICO

PRE – PARTO E POST D.Lgs 151/01 Art. 7C. 4

Appoggio scolastico a bambini portatori di handicap psico-fisico

REAZIONI AGRESSIVE DA PARTE

DELL’UTENTE PRE – PARTO

ANCHE POST (da valutare caso per caso)

D.Lgs 151/01 Art. 7C. 4 SOLLEVAMENTO

BAMBINI

RISCHIO BIOLOGICO

PRE – PARTO (in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia)

D.Lgs 151/01 Art. 7C. 1 Allegato B

ANCHE NEL POST PER TUTTA LA DURATA

DELL’EPIDEMIA(in presenza di malattia in forma epidemica nella scuola)

D.Lgs 151/01 Art. 7C. 4

MANSIONE: DSGA – ASSISTENTE AMMINISTRATIVA

(VIDEOTERMINALISTA, ADDETTA DATA ENTRY)

CONTENUTO MANSIONE E FONTE

DI RISCHIO

FATTORE DI RISCHIO

PERIODO DI ASTENSIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI Videoterminalista secondo

definizione del D.Lgs 81/08 senza possibilità di alternare attività di VDT con altre

POSTURA ASSISA FISSA MESE ANTICIPATO D.Lgs 151/01 Art. 7C. 1

Addetta ad attività di data entry o attività analoghe senza possibilità di alternare tale attività con altre

POSTURA ASSISA FISSA POSTURE AFFATICANTI E OBBLIGATE

PRE - PARTO D.Lgs 151/01 Art. 7C. 1 Allegato A Lettera G

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Valutazione del rischio “Lavoratrici Madri” “ Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

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MANSIONE: COLLABORATRICE SCOLASTICA DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

CONTENUTO MANSIONE E FONTE

DI RISCHIO

FATTORE DI RISCHIO

PERIODO DI ASTENSIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

COLLABORATRICE SCOLASTICA

Effettuazione di pulizie di aule e servizi igienici

POSTURA ERETTA

FATICA FISICA PRE - PARTO D.Lgs 151/01 Art. 7C. 1

Allegato A Lettera F - G

RISCHIO CHIMICO

ANCHE POST SE SI UTILIZZANO SOSTANZE DI CUI ALL’ALLEGATO 1 O

SE LA LAVORATRICE PRESENTA PATOLOGIE ALLERGICHE

D.Lgs 151/01 Art. 7C. 4

Servizio di custodia / controllo, di supporto alle classi, distribuzione pasti

RISCHIO BIOLOGICO

PRE – PARTO (in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia)

D.Lgs 151/01 Art. 7C. 1 Allegato B

ANCHE NEL POST PER TUTTA LA DURATA DELL’EPIDEMIA

(in presenza di malattia in forma epidemica nella scuola)

D.Lgs 151/01 Art. 7C. 4

USO DI DETERSIVI, DETERGENTI, DISINCROSTANTI, DISINFETTANTI ECC.

Sostanze o preparati, utilizzati tal quali, classificati:

a) tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+)

Le sostanze o i preparati, qualora vengano utilizzati in forma diluita, possono cambiare le proprietà tossicologiche e la classificazione in funzione del grado di diluizione e questo può determinare l’assenza del rischio e di conseguenza dell’obbligo di interdizione

b) nocivi (Xn) e comportanti uno o più delle seguenti frasi di rischio:

R39 –H372 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi), R40 –H371 (possibilità di effetti irreversibili),

R42 –H335 (può provocare sensibilizzazione per inalazione),

R43 –H315 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle), R46 –H340 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie)

R48 –H373 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata) R60 –H360 (può ridurre la fertilità)

R61 –H360 (può danneggiare i bambini non ancora nati)

c) Sostanze o preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio descritto dalla seguente frase :

R43 –H315 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle che non sia evitabile mediante l’uso di dispositivi di protezione individuale)

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Valutazione del rischio “Lavoratrici Madri” “ Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Pagina 17 12 - LAVORI VIETATI D.LGS n°151/2001 (ALLEGATI A – B – C )

Allegato A

(Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026) ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL’ARTICOLO 7.

Il divieto di cui all'articolo 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

A) Previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;

B) Indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

C) Che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

D) I lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

E) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

F) I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

G) I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

H) I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

I) I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

J) I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

K) I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

L) I lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

M) I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto:

durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro

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Valutazione del rischio “Lavoratrici Madri” “ Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Pagina 18 Allegato B

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ARTICOLO 7.

A. Lavoratrici gestanti di cui all’articolo 6 del testo unico 1. Agenti:

a) agenti fisici:

lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

toxoplasma;

virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici:

piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall' organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all’articolo 6 del testo unico 1. Agenti:

a) agenti chimici:

piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall' organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

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Valutazione del rischio “Lavoratrici Madri” “ Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

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Allegato C

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 11.

A. Agenti

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;

b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;

c) rumore;

d) radiazioni ionizzanti;

e) radiazioni non ionizzanti;

f) sollecitazioni termiche;

g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;

b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) mercurio e suoi derivati;

d) medicamenti antimitotici;

e) monossido di carbonio;

f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro

Lavori sotterranei di carattere minerario.

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Valutazione del rischio “Lavoratrici Madri” “ Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

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13 - PERCORSO E MODULISTICA

Il datore di lavoro (DDL), a seguito della presentazione del certificato di gravidanza da parte della lavoratrice, compila i moduli allegati avendo cura di specificare dettagliatamente la mansione ricoperta dalla lavoratrice ed i rischi a cui è esposta.

Per la compilazione può avvalersi del supporto del Medico Competente e/o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il modulo compilato deve essere inviato a cura del Datore di Lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro.

“Scheda specifica di analisi per mansione” (modulo 1

“Scheda prescrizioni per la lavoratrice” (modulo 2)

➢ Comunicazione del datore di lavoro di allontanamento della lavoratrice madre con contratto di lavoro dipendente dai lavori vietati ai sensi del D.Lgs 151/2001 (modulo 3)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da compilarsi a cura del committente e della lavoratrice a progetto (e categorie assimilate) o degli associanti in partecipazione, a tutela delle lavoratrici madri iscritte alla gestione separata (modulo 4)

Nota: Qualora il datore di lavoro non abbia provveduto all’inoltro del modulo 1 o 2, e la lavoratrice ritenga che la propria attività lavorativa possa essere di pregiudizio alla gravidanza e al bambino fino al compimento del VII mese di vita, la stessa può presentare istanza alla Direzione Provinciale del lavoro utilizzando il modulo 4, 5 o 6 allegati.

➢ Domanda di estensione del congedo di maternità al periodo prima e dopo il parto per lavori a rischio (lavori vietati) della lavoratrice madre con contratto di lavoro dipendente (modulo 5)

➢ Domanda di estensione del congedo di maternità al periodo prima e dopo il parto per lavori a rischio (lavori vietati) della lavoratrice madre iscritta alla gestione separata (modulo 6)

14 - INFORMAZIONE AI LAVORATORI (art. 36, D.Lgs.81/08 e smi)

Tutte le lavoratrici potenzialmente esposte ai rischi chimico, biologico, MMC, hanno partecipato a corsi di formazione, sono sottoposte a Sorveglianza Sanitaria ed hanno ricevuto materiale informativo relativamente alla misure di prevenzione e protezione da attuare per ridurre/eliminare l'esposizione ai suddetti fattori di rischio.

TUTTE LE LAVORATRICI RICEVONO ADEGUATA INFORMAZIONE MEDIANTE LA LETTURA DI QUESTO DOCUMENTO.

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Valutazione del rischio “Lavoratrici Madri” “ Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

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Modulo 1

: SCHEDA SPECIFICA ANALISI MANSIONI E RISCHI Progr. n° 01 Plesso scolastico: Qualifica e mansione svolta dalla

lavoratrice:

Cognome e Nome:

 IMMUNE per rosolia

 NON IMMUNE per rosolia

BREVE DESCRIZIONE delle attività svolte dalla lavoratrice:

…...

…...

…...

LA MANSIONE COMPORTA L'ESPOSIZIONE AI SEGUENTI FATTORI DI RISCHIO (barrare la casella corrispondente  SI oppure  NO)

01 – Posture incongrue che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (accovacciata, a terra, in ginocchio, capo o tronco spesso flessi, schiena piegata, movimenti ripetitivi di un distretto corporeo)

 SI  NO

02 – Posture incongrue prolungate (stazionamento in piedi per più della metà dell'orario di servizio)  SI  NO 03 - Movimentazione manuale di pesi o persone con spinta, traino o sollevamento (>6/8kg)  SI  NO 04 – Prodotti chimici etichettati R40, R45, R46, R47, R49

R40=può causare danni irreversibili; R45 e R49=può essere cancerogeno; R46=può causare alterazioni genetiche ereditarie; R47=può provocare malformazioni genetiche;

 SI  NO 05 – Prodotti chimici etichettati R61, R63, R64

R61=può danneggiare bambini non ancora nati; R63=possibile rischio per bambini non ancora nati;

R64=possibile rischio per bambini allattati al seno;

 SI  NO 06 – Prodotti chimici per la pulizia o la disinfezione (detergenti, disinfettanti...)

disinfettanti verso i quali usare precauzioni in gravidanza sono i derivati del mercurio e l'ossido di etilene  SI  NO

07 – Rischio infezioni per pulizia servizi igienici  SI  NO

08 – Rischio biologico per infezioni da trattamento liquidi biologici (cura di piccole ferite)  SI  NO 09 – Esposizione ad agenti biologici infettivi (toxoplasma, rosolia)

DIVIETO di esposizione se NON IMMUNIZZATA  SI  NO

10 – Colpi, vibrazioni, scuotimenti negli spostamenti con autoveicoli in attività di assistenza  SI  NO 11 – Rischio infortunistico per colpi ed aggressioni in compiti di assistenza diretta (art.5, DPR 1026/76)  SI  NO 12 – Lavori in ufficio con posizione seduta per tempi lunghi ed utilizzo di VDT  SI  NO

13 – Lavori su più turni, compresi quelli notturni  SI  NO

14 – Lavoro che prevede una condizione di attività in cui la donna è sola per molto tempo  SI  NO

15 – Lavori su scale e/o in quota  SI  NO

16 – Radiazioni ionizzanti  SI  NO

17 – Radiazioni non ionizzanti (ultrasuoni, campi magnetici, UV)  SI  NO 18 – Stazionamento prolungato vicino a fonti di calore intenso  SI  NO 19 – Spostamenti ripetuti per più ore tra zone di lavoro che espongono a sbalzi termici (celle

frigorifere, esterno-interno della struttura)  SI  NO

20 – Esposizione a fonti di rumore che comportino un Livello di Esposizione Personale >80Dbel  SI  NO

Il Dirigente Scolastico RSPP ppv RLS Prot. n°

data

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Valutazione del rischio “Lavoratrici Madri” “ Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

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Modulo 2:

SCHEDA PRESCRIZIONI PER LA LAVORATRICE Progr. n° 02 Plesso scolastico: Qualifica e mansione svolta dalla

lavoratrice:

Cognome e Nome:

 IMMUNE per rosolia

 NON IMMUNE per rosolia NEL CORSO DEL PERIODO DI GRAVIDANZA DEVONO ESSERE

ELIMINATE LE SEGUENTI ATTIVITA'

(barrare la casella corrispondente all'attività per la quale la lavoratrice viene esonerata) 01 – Posture incongrue in attività che richiedano posizioni di lavoro accovacciata, in ginocchio, a schiena piegata, movimenti ripetitivi e molto affaticanti

02 – Posture incongrue prolungate che richiedano stazionamento in piedi per più della metà dell'orario di servizio

03 - Movimentazione manuale di pesi o persone con spinta, traino o sollevamento, >6/8kg 04 – Utilizzo di prodotti chimici etichettati R40, R45, R46, R47, R49, R61, R63, R64 05 – Utilizzo di prodotti chimici per la pulizia o la disinfezione (detergenti, disinfettanti...) 06 – Pulizia servizi igienici

07 – Trattamento liquidi biologici (cura di piccole ferite)

08 – Esposizione ad agenti biologici infettivi (toxoplasma, rosolia) DIVIETO di esposizione se NON IMMUNIZZATA 09 – Spostamenti con autoveicoli in attività di assistenza

10 – Compiti di assistenza diretta (art.5, DPR 1026/76)

11 – Lavori in ufficio con posizione seduta per tempi lunghi ed utilizzo di VDT (pausa ogni …...) 12 – Lavori su più turni, compresi quelli notturni

13 – Lavoro che prevede una condizione di attività in cui la donna è sola per molto tempo 14 – Lavori su scale e/o in quota

15 – Lavoro che prevede esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 16 – Stazionamento prolungato vicino a fonti di calore intenso

17 – Spostamenti ripetuti per più ore tra zone di lavoro che espongono a sbalzi termici (celle frigorifere, esterno-interno della struttura)

18 – Esposizione a fonti di rumore che comportino un Livello di Esposizione Personale >80Dbel 19 - Altro

Il Dirigente Scolastico RSPP ppv RLS Prot. n°

data

Per ricevuta: la lavoratrice madre data

(23)

Valutazione del rischio “Lavoratrici Madri” “ Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Pagina 23

MODULO 3

Spett.le MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione Territoriale del Lavoro Via Sanvito Silvestro 56 21100 Varese (VA) tel 0332-245001 / fax 0332-286525 / DPL-Varese@lavoro.gov.it

Oggetto:

ALLONTANAMENTO LAVORATRICE DIPENDENTE

dai lavori vietati ai sensi del D.Lgs.151/2001

Con la presente la sottoscritta Dott. Saverio Lucio LOMURNO in qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “ALDO MORO”, con sede a SARONNO (VA), in viale Santuario n°13, tel 02-9603230, dichiara che la dipendente (cognome e nome):

…... cf …...

nata il …... residente a …...

prov. …... tel …... cell. …... in servizio nel plesso scolastico

 Scuola Secondaria di Primo Grado “Aldo Moro” di Saronno

 Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” di Saronno

 Scuola Primaria “Vittorino da Feltre” di Saronno assunta con contratto a:

 tempo indeterminato  tempo determinato dal …... al …...

con qualifica

 insegnante  assistente amministrativa

 insegnante di sostegno  collaboratrice scolastica

ha prodotto il certificato di gravidanza con data presunta del parto …...

A seguito della valutazione dei rischi il sottoscritto datore di lavoro dichiara che la lavoratrice svolge una mansione rientrante tra i lavori vietati, ai sensi del D.Lgs n. 151/2001, in quanto espone ai seguenti rischi:

…...

…...

DICHIARA

(crocettare numero che interessa)

 1 - l’ IMPOSSIBILITÀ di adibire la lavoratrice ad altre mansioni sulla base dei seguenti elementi tecnici attinenti l’organizzazione aziendale: …...

…...

e pertanto chiede il rilascio del provvedimento di interdizione dal lavoro:

 fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria  fino a sette mesi dopo il parto

 2 - di AVERE LA POSSIBILITÀ di adibire la lavoratrice

 fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria  fino a sette mesi dopo il parto

alle seguenti mansioni NON rientranti tra i lavori vietati:

…...

 3 - di AVER MODIFICATO TEMPORANEAMENTE le condizioni e l’orario di lavoro affinché l’esposizione al rischio sia evitata, informando la lavoratrice delle misure di prevenzione impiegate.

Lo scrivente è consapevole della responsabilità penale che si assume in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000.

Saronno,

FIRMA e Timbro del DDL ___________________________________________________________

Allegare: certificato di gravidanza attestante la data presunta del parto.

(24)

Valutazione del rischio “Lavoratrici Madri” “ Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Pagina 24

MODULO 4

Spett.le MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione Territoriale del Lavoro Via Sanvito Silvestro 56 21100 Varese (VA) tel 0332-245001 fax 0332-286525 DPL-Varese@lavoro.gov.it

Dichiarazione sostitutiva DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ prov. ( ) il _______________________

residente a _____________________ prov. ( ) in via __________________________________________

Legale rappresentante della Ditta___________________________________________________________

con sede in ________________________________________cod. fisc. ____________________________

telefono__________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

1) che la lavoratrice_______________________________________________________ ha sottoscritto con la Ditta ______________________________________________________________________ contratto di

[ ] collaborazione a progetto [ ] associazione in partecipazione

[ ] altro_____________________________

2) che la suddetta lavoratrice svolge la seguente attività: ________________________________________

______________________________________________________________________________________

presso i seguenti locali dell’Azienda via______________________________________________________;

3) che a seguito della valutazione dei rischi la lavoratrice medesima svolge un’attività rientrante tra i lavori vietati ai sensi del Decreto Legislativo n. 151/2001 in quanto espone ai seguenti rischi:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4) che durante il periodo di estensione dell’astensione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo n. 151/2001 e per gli effetti del Decreto 12/07/2007 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla lavoratrice su menzionata non saranno richieste prestazioni lavorative dalla scrivente Ditta.

Luogo e data,

Timbro dell’Azienda Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

___________________________________ _________________________________

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

(25)

Valutazione del rischio “Lavoratrici Madri” “ Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

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MODULO 5

Spett.le MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione Territoriale del Lavoro Via Sanvito Silvestro 56 21100 Varese (VA) tel 0332-245001 fax 0332-286525 DPL-Varese@lavoro.gov.it

Domanda di estensione del congedo di maternità ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n°151 del 26/03/2001 La sottoscritta ________________________________________ CF ______________________________

Nata a ___________________________________________________ il ___________________________

Residente/domiciliata in __________________________________________ prov. (____) cap. _________

Via ________________________________________________ tel. _________ / ____________________

A.U.S.L. (di residenza/domicilio) ___________________________________________________________

Dipendente/Ex dipendente con contratto di lavoro subordinato presso la Ditta/Ente _____________________________________________________________________________________

________________________ sede_________________________________________________________

tel.__________________________

Sede di lavoro _________________________________________________________________________

Attività dell’azienda _____________________________________________________________________

qualifica ______________________________________________________________________________

mansioni svolte_________________________________________________________________________

 tempo indeterminato

 tempo determinato fino al ________________________________________________________

consapevole della responsabilità penale che si assume in caso di false dichiarazioni (art. 76 DPR n.

455/2000)

CHIEDE

L’interdizione dal lavoro dal giorno …...……… per:

 GRAVIDANZA A RISCHIO – domanda presentata ai sensi della lett. a) art. 17 II comma D.Lgs.n.

151/2001 (vedi punto 1 documenti da allegare alla presente istanza sul retro del foglio)

 LAVORI VIETATI – per il periodo prima del parto, ai sensi delle lett. b) e c) art. 17 II comma D.Lgs.

n.151/2001, per lavori vietati o ambiente di lavoro non idoneo (vedi punto 2 documenti da allegare alla presente istanza sul retro del foglio)

 LAVORI VIETATI – per il periodo dopo il parto, ai sensi delle lett. b) e c) art. 17 II comma D.Lgs.

n.151/2001, per lavori vietati o ambiente di lavoro non idoneo (vedi punto 2 documenti da allegare alla presente istanza sul retro del foglio) a tal fine la scrivente dichiara di aver partorito in data ______________

nel Comune di _________________________________ il bambino _______________________________

“La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. L.vo n. 196/2003, che i dati personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto ai soggetti pubblici per eventuale seguito di competenza. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo n. 196/03”

Data,_______________ Firma _________________________________

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