CONVENZIONE
PROGETTO “OASI BLU 2014” PER SOGGIORNI DIURNI MARINI DI
VACANZA PER ANZIANI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE
Periodo 7 luglio 2014 – 30 agosto 2014”
Lotto1) ( C.I.G. n. 5770802874) - Lotto 2) (C. I. G. n. 57708120B7)
L’anno Duemilaquattordici addì __ del mese di ________________, tra
- ROMA CAPITALE Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute con sede in Roma – Viale Manzoni n. 16 (C.F. 02438750586) nella persona
del Direttore della Direzione Servizi alla Persona e Integrazione Socio - Sanitaria - U.O. Interventi di Supporto alle Persone Fragili - , Dottoressa Ornella Cherubini nata a ______ il ___/___/______, in seguito “Roma Capitale”;
e
- ____________________, con sede in via _________________ n. ___ - _____________, C.F. ______________ e P.I. ____________
rappresentato dal legale rappresentante _______________, nato/a a _________ il ___/___/______ e residente in _______________
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 32 quater Codice Penale, come sostituito dall’art. 3 della Legge 15.11.1993, n.461, il legale rappresentante ______________, dichiara, come da attestazione agli atti, di avere piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
ALLEGATO D
- la Determinazione Dirigenziale n. ____ del __/__/______, ha autorizzato l’affidamento a _______________ del progetto per la realizzazione del progetto “OASI BLU 2014” per soggiorni diurni marini di vacanza per anziani residenti nel territorio di Roma capitale per il periodo 7 luglio 2014 – 30 agosto 2014;
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – Oggetto della convenzione
_________________ (in seguito Organismo Affidatario)
L’Organismo si impegna a realizzare, per conto di Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, Direzione Servizi alla Persona e Integrazione Socio-Sanitaria, - U.O. Interventi di Supporto alle Persone Fragili - , soggiorni diurni di vacanza, a favore di cittadini anziani residenti nel territorio di Roma Capitale, autosufficienti e parzialmente autosufficienti, presso lo/gli stabilimenti balneari …………, nel periodo decorrente dal 07.07.2014 al 30.08.2014 compreso, suddivisi in n 4 turni di n 12 giorni ciascuno, dal Lunedì al Sabato.
Ogni turno prevede la partecipazione di n.100 anziani al giorno, in ogni stabilimento balnerare, autosufficienti e parzialmente autosufficienti,.che frequenteranno il servizio a giorni alterni durante il turno prescelto, per un totale di n°6 giorni per anziano.
Lo/gli stabilimento/i è/sono stato/i individuato/i ne…… . ……… sito/i in
……….. ……….., attrezzato/i e ben organizzato/i, in condizioni adeguate a garantire il buon andamento del servizio.
L’Organismo affidatario deve prevedere modalità organizzative e logistiche
presso lo/gli stabilimento/i, condivise con l’Amministrazione, a tutela dei partecipanti, che garantiscano il buon svolgimento del soggiorno.
Tutte le attività, devono essere svolte con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata della convenzione, nel rigoroso rispetto delle previsioni, quantità, modalità, indicazioni e prescrizioni di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e di cui alla proposta del ___/___/_______ acquisita agli atti con prot. n. _________.
ART. 2 – Pubblicazioni
Ogni eventuale pubblicazione dell’inziativa dovrà essere preventivamente
autorizzata da Roma Capitale.
ART. 3 – Personale
Il progetto prevede l’utilizzo delle seguenti figure professionali, come descritte nella proposta del_______________:
- Un responsabile del progetto;
- un’equipe composta da 5 persone per turno al fine di garantire un congruo rapporto numerico tra operatori ed utenti, così come previsto nel progetto.
L’Organismo affidatario si impegna a inviare l’elenco degli operatori impegnati con le relative qualifiche professionali e a comunicare tempestivamente e, ove possibile, preventivamente, eventuali cambiamenti dell’organico utilizzato che comunque deve corrispondere alla medesima
qualifica e con pari esperienza.
L’Organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e
dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D.L.gs. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D.Lgs.
196/2003) di tracciabilità finanziaria ex L. 136/2010 s.m.i. e di quant’altro possa comunque interessare la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.
L’Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere
a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l’esclusione da successive gare in caso di mancato
rispetto del C.C.N.L., contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori.
ART. 4 - Referenti progettuali
Ai fini della realizzazione del progetto, rivestono la funzione di referente progettuale:
- per Roma Capitale – Referente - dott. ________________
- per l’Organismo Affidatario – dott. ___________________
incaricati di seguire lo svolgimento delle attività per verificarne la piena rispondenza agli obblighi contrattuali.
ART. 5 - Danni e rischi
L’Organismo affidatario sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i
danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose a causa della realizzazione dell’iniziativa e si obbliga a sollevare il Sindaco e Roma Capitale da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o quanto altro
possa loro derivare direttamente o indirettamente dalla realizzazione delle attività in parola.
Per tutti i rischi sopra esposti l’Organismo affidatario dovrà provvedere, a
proprie spese, alla stipula d’idonea assicurazione per responsabilità civile verso terzi e consegnarne copia all’Amministrazione.
ART. 6 - Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività
Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute - Direzione Servizi alla Persona e Integrazione Socio Sanitaria - U.O.
Interventi di supporto alle persone fragili – si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’Organismo affidatario possa nulla
eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese agli obblighi di cui all’art. 1 del presente documento.
Qualora, dal controllo di cui al comma precedente, le attività dovessero risultare non conformi a quello che l’Organismo affidatario è
contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze - fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo n. 8 - saranno contestate all’Organismo affidatario stesso con invito a rimuoverle immediatamente e a
presentare entro il termine massimo di 15 giorni le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso che l’Organismo affidatario non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà ridotto del 10% il compenso pattuito.
Ove la stessa inadempienza venga rilevata una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, verrà ridotto del 15% il compenso pattuito.
L’accertamento e contestazione per la terza volta della medesima
inadempienza comporterà la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell’art. 1456 C.C. nonché l’immediata sospensione del pagamento dei
compensi pattuiti.
ART. 7 - Obblighi dell’Affidatario L’Organismo Affidatario è obbligato:
- ad attuare le attività programmate con continuità per il periodo concordato;
- a utilizzare come risorse professionali il personale indicato nella proposta del __/__/______ acquisita agli atti con prot. n. ______; eventuali sostituzioni dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate dal referente stesso;
- a rispettare integralmente le previsioni, modalità, indicazioni e prescrizioni contenute nel progetto approvato;
- a dare immediata comunicazione al referente, nominato dalla U.O.
Interventi di Supporto alle Persone Fragili, delle interruzioni o disservizi che, per giustificato motivo dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- a fornire le informazioni richieste, al Referente del Progetto nonché agli altri eventuali Istituzioni e/o organismi incaricati di svolgere attività di monitoraggio e valutazione in merito alla realizzazione del progetto;
- a fornire ad ogni fine turno elenco delle presenze degli anziani frequentanti e relazioni sull’andamento del soggiorno e sul grado di soddisfazione degli anziani.
ART. 8 - Esecuzione in danno
In caso di risoluzione del contratto, durante l'erogazione del servizio, Roma
Capitale si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento del progetto con addebito del maggior costo sostenuto a carico dell’Organismo inadempiente, oltre che
ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dall’aggiudicatario il rimborso delle eventuali spese sopportate in più
rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto.
L'esecuzione in danno non esime l’Organismo dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge e per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Nel caso di risoluzione Roma Capitale potrà procedere ad individuare un nuovo gestore del servizio stante le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi sarà notificato all’Organismo
inadempiente con indicazione del nuovo affidatario e dei nuovi termini di esecuzione relativi al nuovo affidamento e al relativo importo.
ART. 9 – Responsabilità e Trattamento dei Dati Personali degli Utenti L’Organismo affidatario per le funzioni strettamente connesse allo
svolgimento del progetto, viene designato responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti (Legge 675/96, D.Lgs. 135/99, D.Lgs. 196/03, D.Lgs. 158/04) come da designazione allegata al presente atto.(all.Sub.D) Lo stesso non potrà comunicare a soggetti terzi i dati personali di cui viene a conoscenza.
ART. 10 – Modifiche del contratto
E' fatta salva l'applicazione dell'art. 57, comma 5 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 relativamente all'affidamento al medesimo aggiudicatario di servizi
complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, ma strettamente necessari per il suo perfezionamento nei limiti massimi del 50% della spesa relativa all'appalto principale.
Tale norma avrà priorità di applicazione nel caso che Roma Capitale stabilisca di avviare un servizio integrativo a quello di cui alla presente Convenzione.
Tali modifiche contrattuali non comportano una nuova formale stipula contrattuale.
ART. 11 – Inadempienze – penali - risoluzione della Convenzione.
Il presente accordo non istaura alcun rapporto di lavoro tra Roma Capitale e i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio.
L’Organismo affidatario garantisce in ogni tempo Roma Capitale da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall’inosservanza, anche parziale, da parte dell’Organismo stesso, delle norme contrattuali, sia dalle inadempienze nell’ambito dell’attività e dei rapporti comunque posti in
essere per lo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione.
La Convenzione s’intenderà risolta, con semplice comunicazione scritta, ove, da parte di Roma Capitale, siano accertate gravi inadempienze agli articoli 1, 3, 5 e 7.
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale e la Prefettura Ufficio
Territoriale del Governo di Roma sottoscritto in data 21/7/2011, in caso d’informativa interdittiva del Prefetto per emersione di elementi relativi a tentativi d’infiltrazione mafiosa, la presente Convenzione s’intenderà risolta.
Sarà inoltre applicata una penale del 10% del valore delle prestazioni effettuate a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno.
ART. 12 – Subappalto
Allo stesso è fatto espresso divieto di sub-appaltare o comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, lo svolgimento dell’attività oggetto della
Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione medesima, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, fatta salva la cessione pro-soluto di cui alla
Convenzione prot. 24514 del 10/03/14 ART. 13 – Durata
La presente Convenzione ha valore dal 07.07.2014 al 30.08.2014. E’
esclusa la possibilità di rinnovo tacito o automatico.
ART. 14 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
_______________ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i..
Lo stesso Organismo affidatario s’impegna a dare immediata comunicazione a Roma Capitale ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma – della notizia dell’eventuale inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 15 – Imposte e tasse
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la presente Convenzione, quali quelle di bollo, quietanza, registro, ecc. saranno a carico del_______________, salvo che il medesimo ne sia esente.
ART. 16 – Compensi.
Il corrispettivo massimo dovuto dall'Amministrazione Capitolina all'Organismo affidatario per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, è di € _______00 (corrispettivo € _____________,00= oltre
IVA (aliquota da offerta) pari a € ______________=).
Il corrispettivo è calcolato sulla base di una quota giornaliera pari ad
€______,00= oltre IVA, di cui 70% quota fissa e 30% quota variabile sulla base delle effettive presenze degli anzinai durante i turni.
Al pagamento si provvederà in una unica soluzione e posticipatamente, con apposita Determinazione Dirigenziale, dietro presentazione di regolare fattura, corredata da apposita relazione sulle attività svolte e riepilogo delle presenze giornaliere degli anziani frequentanti, e previo accertamento della U. O. Interventi di Supporto alle Persone Fragili del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale, dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione, oltre che le verifiche di legge.
Il pagamento sarà emesso, previa verifica della documentazione da parte del Referente del Progetto, limitatamente all’importo risultato, a seguito di
detta verifica, regolarmente documentato.
ART.17 – Altri obblighi.
L’Organismo, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazioni della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, si impegna a comunicare a Roma Capitale l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento delle attività sensibili individuate dal Ministero dell’Interno in
data 23/6/2010, nonché ogni eventuale variazione dello stesso.
ART. 18 – Norme finali.
La presente Convenzione viene redatta in numero di quattro copie di cui una per ciascuna delle parti contraenti, una ai fini della registrazione, da restituire al Dipartimento e una che rimarrà depositata presso l’Ufficio del
Registro. La presente Convenzione si compone di n. 11 pagine e n. 1 allegato di n. 2 pagine.
Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. E’ escluso il ricorso arbitrario.
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.
_________________ Roma Capitale
La Legale Rappresentante Il Direttore di Direzione