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Congedo straordinario legge 104: si può riscattare?

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Congedo straordinario legge 104:

si può riscattare?

written by Consulenze | 21/12/2019

Maturerò i requisiti per il pensionamento con la cd “quota 100” il 17/12/2020, con il sistema misto (retributivo avendo 16 anni di

contributi al 31/12/1995, compresi ricongiunzione militare e riscatto laurea, e contributivo per la restante parte).

Dal 2 gennaio 2020 sarò in congedo straordinario per assistenza

familiare con handicap grave, presumibilmente fino al pensionamento (15 mesi).

Sono dipendente di una SpA a maggioranza pubblica (ex

municipalizzata) e, al momento della trasformazione della mia azienda ho optato per rimanere con l’INPDAP, quindi ora sono ex Inpdap (ma vengo considerato privato quanto alle finestre di quota 100).

Ciò premesso chiedo:

Dal momento che percepisco una retribuzione (attualmente di circa € 53.000,00 di imponibile) superiore all’indennità massima garantita dall’INPS durante il congedo straordinario, e che andrò in pensione con

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quota 100 al termine del congedo straordinario (quindi con una retribuzione più bassa per 15 mesi di quella percepita negli ultimi anni), con il sistema misto avrò una decurtazione significativa della quota retributiva della pensione? E se sì come posso rimediare.

In quanto dipendente con regime contributivo ex Inpdap assoggettato al sistema di calcolo misto della pensione, la riduzione dell’imponibile operata dalla fruizione del congedo straordinario per l’assistenza del familiare disabile sarebbe significativa in merito alla quota A di pensione (relativa all’ultimo mese di servizio- ad esclusione degli elementi accessori, quale base di riferimento della retribuzione pensionabile, ed ai periodi contribuiti al 31 dicembre 1992), a meno che l’imponibile pari a 53mila euro non sia composto per circa il 30% da elementi accessori (in questo caso l’impatto sulla quota A sarebbe nullo).

Il massimale relativo all’indennità ed alla contribuzione accreditata per il congedo, invece, risulterebbe comunque scarsamente impattante riguardo alla quota B (la cui retribuzione pensionabile si basa sulle annualità dal 1993 al pensionamento, per chi possiede meno di 15 anni di contribuzione al 31.12.1992, e il cui periodo di riferimento è il triennio 1993-1995, per chi come Lei rientra nel sistema misto) ed alla quota C contributiva, dal 1996. Il congedo non è utile ai fini del Tfr/Tfs.

Gli importi massimi dell’indennità 2020 e della contribuzione (che per i dipendenti pubblici- o regime ex Inpdap- non è figurativa) non sono ancora noti; i valori 2019 sono:

36.463 mila euro, per l’indennità annua e per la retribuzione figurativa massima annua;

12.032,36 euro, quali contributi figurativi annui (questo valore inteso come contribuzione figurativa- opera con riferimento ai dipendenti del settore privato, in quanto i lavoratori ex Inpdap hanno diritto all’accredito della contribuzione da parte dell’amministrazione/ datore di lavoro- salvo gli optanti);

48.495,36 euro, quale importo complessivo annuo (questo valore opera anche con riferimento ai dipendenti pubblici, circ. Inps 6/2019 punto 12.3).

Per la precisione, per quanto riguarda i dipendenti pubblici, ai sensi dell’Art.42, Co. 5 ter del D.lgs.151/2001, inserito dall’Art.4, Co.1,Lett.b) del

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D.lgs. 119/2011, “ […] durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative […]”. A tal proposito, come peraltro chiarito dal Messaggio Inps n. 027168 del 25.11.2009, per ultima retribuzione ci si riferisce, quando lavorata, alla mensilità precedente. In particolare, l’indennità è calcolata nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito determinato annualmente con Decreto ministeriale.”

Nel caso del lettore, considerando il valore complessivo 2019, l’imponibile diminuirebbe di circa 16500 euro su base annua, il che, riparametrato su 15 mesi, dovrebbe dar luogo a una perdita di circa 300 euro annui nella quota C della pensione, pari a 23 euro lordi mensili.

Per quantificare la perdita relativa alla quota C più precisamente, nonché per quantificare le perdite relative alla quota A e B, è necessario uno specifico studio previdenziale sulla base dell’estratto conto certificativo (l’estratto conto ordinario ex Inpdap spesso presenta notevoli errori ed omissioni) e delle ultime buste paga.

In ogni caso, lo studio potrebbe portare a risultati attendibili soltanto una volta che l’Inps renderà noti i massimali 2020.

Per quanto riguarda la contribuzione accreditata per il congedo, la Circolare Inpdap n. 2/2002, (relativa al congedo straordinario art. 42 D.Lgs. n. 151/2001), ricorda che “… le amministrazioni di appartenenza sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte; …”. In sostanza, l’istituto della contribuzione figurativa si applica solo se la retribuzione è mancante o ridotta, negli altri casi è l’amministrazione/ datore di lavoro a dover accreditare i contributi.

La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2012, al punto 3 – lettera d), ribadisce quanto affermato. La Circolare, nello specifico, precisa che ai sensi del comma 5 – quinquies – art. 42 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, “i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio (cfr.:

Circolare Inpdap n. 11 del 2001), ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità. Si precisa che il riferimento alla contribuzione figurativa contenuto nella norma vale solo per i lavoratori del settore privato e non per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, poiché per questi ultimi la

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contribuzione va calcolata, trattenuta e versata, secondo le ordinarie regole, sulla base dei trattamenti corrisposti (circolare Inpdap n. 2 del 2002). Tale contribuzione deve essere versata ai fini del trattamento pensionistico, a seconda della gestione cui risulta iscritto il lavoratore beneficiario, a favore della gestione unitaria delle attività sociali e creditizie nonché a favore dell’assicurazione sociale vita. In considerazione del previsto limite di spesa complessivo tra indennità da erogare e contribuzione, si sottolinea, inoltre, che non sono valorizzabili ai fini pensionistici, neanche tramite accredito figurativo a carico della gestione previdenziale, gli importi di retribuzione eccedenti i limiti massimi imposti. Il trattamento non è invece assoggettato alla contribuzione TFS/TFR, in quanto il congedo di cui trattasi non rileva a tali fini”.

Tutto ciò, comunque, era già esattamente previsto dalla circolare Inpdap n. 22 del 28 dicembre 2011- punto 7.

Il contenuto della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2012 e della menzionata circolare Inpdap contrasta, almeno in apparenza, con l’art.44 Dlgs. 151/2001, che rinvia all’art.35 comma 2 del decreto stesso: il comma prevede la possibilità di integrare la contribuzione accreditata per il congedo straordinario con contributi volontari o riscatto.

In realtà, l’art.35 si riferisce però alla contribuzione figurativa, mentre come osservato ai dipendenti pubblici, per il congedo straordinario, è accreditata la contribuzione effettiva.

La facoltà da parte dell’interessato di integrare la contribuzione figurativa per congedo straordinario con il riscatto contributivo (art. 13 L. 1338/62), o con il versamento di contributi volontari, è dunque riservata ai lavoratori del settore privato.

Per fortuna, però, interviene a favore del lettore la circolare Inpdap 22/2011, al punto 8:

“Regime speciale di contribuzione per i dipendenti di Amministrazioni pubbliche privatizzate.

Nel merito, occorre richiamare l’articolo 20 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.133, il quale prevede, tra l’altro, a decorrere dal 1 gennaio 2009, per le imprese privatizzate dello Stato, degli Enti

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pubblici e degli Enti locali, con personale optante, ai sensi dell’articolo 5 della legge 274/91, per il mantenimento dell’iscrizione ad Inpdap, l’obbligo del versamento all’INPS della contribuzione per maternità (cfr. congedi e riposi previsti dal decreto legislativo 151/2001; permessi legge 104/1992).

Come precisato da questo Istituto con la nota operativa n.18 del 22 dicembre 2009 e dall’INPS con la circolare n.114 del 30 dicembre 2008, a decorrere dalla medesima data, lo stesso Istituto di previdenza sociale è tenuto ad erogare ai suddetti optanti -indipendentemente, quindi, dalla Gestione pensionistica di loro appartenenza -le previste prestazioni economiche di maternità ed a riconoscere la relativa contribuzione figurativa, da valorizzare successivamente in Inpdap tramite la ricongiunzione d’ufficio prevista dall’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n.29.

Tanto premesso, si partecipa che l’indennità collegata al congedo straordinario ex articolo 42 rientra tra le prestazioni economiche di maternità erogate dall’INPS e coperte da contribuzione figurativa, cui fa riferimento la nuova previsione del citato articolo 20 (cfr. messaggio Inps n.31250 del 1 O dicembre 201 O). Pertanto, per i lavoratori sopra individuati, durante i periodi di congedo straordinario, nessuna contribuzione è dovuta ad Inpdap.”

Nel caso del lettore, in quanto non assoggettato al regime ex Inpdap in merito al congedo straordinario, con accredito di contribuzione figurativa e non effettiva, appare dunque applicabile la possibilità di valorizzare ai fini pensionistici gli importi di retribuzione eccedenti i limiti massimi imposti per il congedo straordinario, tramite riscatto o contribuzione volontaria.

In parole semplici, alla luce delle attuali disposizioni è per il lettore possibile, in quanto optante, rimediare alle penalizzazioni sulla pensione operate dai periodi di congedo straordinario.

Articolo tratto da una consulenza resa dalla dott.ssa Noemi Secci, consulente del lavoro.

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