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Modalità di fruizione del congedo straordinario per matrimonio da parte dei magistrati e, in particolare, ammissibilità della dilazione dello stesso rispetto alla celebrazione.

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Modalità di fruizione del congedo straordinario per matrimonio da parte dei magistrati e, in particolare, ammissibilità della dilazione dello stesso rispetto alla celebrazione.

(Risposta a quesito del 19 marzo 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 19 marzo 2003, ha adottato la seguente delibera:

“- viste le delibere in materia adottate in data 28 gennaio 1998, 6 luglio 2000 e 21 marzo 2001, ed il parere in merito espresso dall'Ufficio studi, n. 522/1997,

ha deliberato di rispondere come in appresso al quesito in oggetto.

L'art. 37 del D.P.R. 10.1.1957 n. 3, applicabile anche ai magistrati ordinari in virtù del rinvio contenuto nell'art. 276 del R.D. 30.1.1941 n. 12, consente all'Amministrazione di concedere al pubblico dipendente, oltre al congedo ordinario annuale, periodi di congedo straordinario, di durata complessiva non superiore a quarantacinque giorni nel corso dell'anno solare, per gravi motivi, per lo più legati a eventi tipici, fra i quali si annovera il matrimonio. In forza di tale norma il congedo straordinario per matrimonio, della durata di quindici giorni, è concesso, dal Presidente della Corte d'appello o dal Procuratore generale competente, in base a motivato rapporto del Capo dell'ufficio.

Non è tuttavia specificata la decorrenza di tale periodo di congedo.

Posto che ratio dell'istituto è il riconoscimento a favore del magistrato di un periodo di astensione dal lavoro necessario per l'avvio senza condizionamenti della vita coniugale, in connessione alla natura del diritto di costituire una famiglia costituzionalmente garantito e preventivamente valutato dal legislatore come meritevole di una particolare tutela, si possono fissare i seguenti principi:

1. la fruizione di tale congedo alla ricorrenza e in coincidenza con il matrimonio costituisce un diritto potestativo del magistrato, che, in tal caso, non può subire limitazioni né nell'an né nel quando da parte dell'Amministrazione;

2. pur trattandosi di diritto soggettivo non comprimibile, non può escludersi che, con l'assenso del magistrato interessato, per ragioni di servizio possa essere concordato con il Capo di Corte il differimento della fruizione del congedo straordinario, o di parte di esso, al momento della cessazione delle esigenze dell'ufficio;

3. per altro verso, non è ravvisabile un interesse dell'Amministrazione a vincolare in maniera assoluta il godimento del congedo straordinario alla data del matrimonio e non può quindi escludersi il potere dei Capi di Corte di prendere in considerazione particolari esigenze del magistrato che ne rendano necessario od opportuno un differimento, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della ragionevolezza, vale a dire entro un limite di tempo che non faccia venir meno la necessaria connessione del periodo di astensione dal lavoro con l'avvio della vita coniugale;

4. con riferimento ad entrambe le precedenti ipotesi, il limite temporale di differimento della fruizione del congedo straordinario è ragionevolmente determinabile in sei mesi dalla data di celebrazione del matrimonio”.

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