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COMPENDIO di ORDINAMENTO FORENSE E DEONTOLOGIA

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Academic year: 2022

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COMPENDIO di

ORDINAMENTO FORENSE E

DEONTOLOGIA

X edizione

2021

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anticipati nell’interesse del cliente, cui deve aggiungersi il rimborso delle spese forfetarie, che il nuovo decreto-parametri ha fissato, di regola, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art. 2, comma 2, decreto 10 marzo 2014, n. 55).

All’avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l’Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta di cui all’art. 27 del d.m. n. 55 del 2014, i costi per fotocopie, per l’invio di email o per comunicazioni telefoniche inerenti l’incarico e sostenuti fuori dallo studio); tali spese sono liquidabili in via equitativa per l’impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonché in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l’"id quod plerumque accidit". Cass. Civ., sez. un., 27 novembre 2019, n. 31030

Normalmente, quando richiede il compenso, l’avvocato predispone la parcella. La parcella costituisce una richiesta di pagamento nei confronti del cliente, senza alcun particolare valore probatorio.

In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione (art. 13, comma 9, l.r.f.). Degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l’apposizione della prescritta formula (art. 29, comma 1, lett. o), l.r.f.). Si noti che in base all’art. 66, comma 3, l.p.f. il verbale della conciliazione aveva valore, a tutti gli effetti, di sentenza passata in giudicato. La nuova legge, non attribuendogli lo stesso valore, lo rende ora impugnabile nei limiti di cui agli artt.

1965 ss. c.c., dato che costituisce pur sempre un accordo transattivo. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può comunque rilasciare un parere sulla congruità della pretesa in relazione all’opera prestata (c.d. potere di opinamento delle parcelle: art. 13, comma 9, l.r.f.), che potrà essere fatto valere intraprendendo una delle azioni previste per il pagamento del compenso (ricorso per ingiunzione o procedimento speciale ex art.

28 della legge 13 giugno 1942, n. 794).

Il parere del consiglio dell’ordine è vincolante per il giudice in sede di emissione di decreto ingiuntivo, ma non nella eventuale fase di opposizione, nella quale il giudice può motivatamente disattendere tale parere (Cass. civ., sez. II, 17 aprile 2013, n. 9366).

In tema di liquidazione delle spese di lite, essendo le spese e le spettanze procuratorie stabilite dalla tariffa in misura fissa per ciascuna voce, la relativa liquidazione non può avvenire che con riferimento alla parcella, riscontrando la ricorrenza effettiva delle prestazioni e la rispondenza di queste agli importi tariffari, così da non lasciare margine

Parcella

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di discrezionalità; per gli onorari, invece, essendo la tariffa articolata in una serie di scaglioni, in rapporto alla natura e al valore della causa, con alcuni correttivi, entro tali limiti il giudice può procedere discrezionalmente alla Determinazione del compenso.

Cass. civ. sez. III, 28 febbraio 2019, n. 5798

L’art. 2234 c.c. prevede un’eccezione al principio generale disposto dall’art. 2225 c.c., stabilendo che il cliente, salva diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti per il compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Il professionista non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Non ha, infatti, funzione di garanzia per il pagamento del compenso, il diritto di ritenzione indirettamente riconosciuto a favore del professionista dall’art.

2235 c.c., che costituisce un mezzo per rendere possibile la prova del credito.

È consentito il trattenimento da parte del legale revocato dall’incarico di copie di documenti precedentemente a lui consegnate dal rappresentato, al fine di consentire la predisposizione di adeguata difesa; tale ritenzione integra una ipotesi di trattamento dei dati personali, può in via astratta essere considerato legittimo, atteso l’incontestato mancato pagamento degli onorari professionali e la conseguente connessione con il diritto di azione del legale insoddisfatto, finalizzato alla determinazione, liquidazione e riscossione del compenso dovuto. Cass. civ., sez. un., 8 febbraio 2011, n. 3033

█ 11.1. DIVIETO DEL C.D. PATTO DI QUOTA LITE.

Il patto di quota lite è un accordo concluso tra avvocato e cliente in virtù del quale quest’ultimo si obbliga a corrispondere all’avvocato una percentuale del bene controverso o del valore dello stesso (D

ANOVI

).

Il codice civile ed i principi deontologici hanno costantemente vietato tale convenzione; infatti l’art. 2233, co. 3, c.c. prima della modifica prevista dal Decreto Bersani del 2012, prevedeva che: «Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni». Inoltre, secondo il Codice deontologico previgente, l’avvocato che stipulava un patto di quota lite incorreva anche in una sanzione disciplinare; secondo l’art. 45 del previgente codice, infatti: «È vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo

Spese e acconti

Divieto di

ritenzione

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2. Quali sono i principi dettati dal Codice civile in materia di professioni intellettuali? (3.)

La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi; l’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali; contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

3. Perché la prestazione deve essere strettamente personale? (3.)

Il motivo si rinviene nella natura strettamente fiduciaria del rapporto che si istaura tra cliente e professionista e dalla quale derivano obblighi di diligenza, informazione, fedeltà, riservatezza, la cui violazione è fonte di responsabilità per il professionista.

4. Chi sono gli avvocati d’impresa? (3.)

La legge consente l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata.

5. L’avvocato deve astenersi dal testimoniare? (3.2.)

Secondo quanto previsto dall’art. 6, co. 3, l.r.f., l’avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della professione o dell’attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

6. In quali ipotesi sussiste il vincolo di solidarietà professionale? Può essere escluso? (4.)

Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma e gli avvocati che l’hanno seguita negli ultimi tre anni non siano ancora stati pagati. Il vincolo può essere escluso prevedendo la c.d. clausola di esclusione della solidarietà professionale.

7. Come viene conseguito il titolo di specialista? (5.)

Il titolo di specialista può essere conseguito all’esito positivo di percorsi formativi

almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. Per

conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori di specializzazione

l’interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell’ordine

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SCHEMA DI RIEPILOGO

GLI OBBLIGHI INFORMATIVI GENERALI

L’art. 2, L. 31 dicembre 2012, n. 247 definisce la figura dell’avvocato come libero professionista che svolge la propria attività in libertà,

autonomia e indipendenza

La L. 31 dicembre 2012, n. 247, definisce

l’obbligo di esercizio della professione forense “rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” (art. 3)

la volontà legislativa di estendere all’attività forense alcune delle regole proprie della

pubblicità commerciale (art. 10)

Trasparente Veritiera Corretta

La legge, sotto il titolo “Informazioni sull’esercizio della professione” consente all’avvocato non solo la diffusione di informazioni sulla propria attività, sull’organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni, oltre che sui titoli scientifici e professionali posseduti, ma anche una vera e propria pubblicità,

sia pure qualificata come di carattere informativo

l’attività informativa e di propaganda, pur non integrando di regola un’offerta al pubblico a norma dell’articolo 1336 c.c., deve

essere

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