TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile
2008
Principi generali
Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 sono:
-
attuative dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123
-
suddivise in XIII titoli, per complessivi 306 articoli, più 51 allegati
-
Sono entrate in vigore il 15 maggio 2008
Titolo I
A
rt.
14s
ospensioneArt. 304, co. 1 lett. b, D.Lgs. 81/08 prevede l’abrogazione dei precedenti riferimenti
normativi in materia di sospensione:
Art. 36 bis, co. 1 e 2, della L. n. 248/06
Art. 5, della L. n. 123/07
Titolo I
A
rt.
14s
ospensioneCaratteristiche del provvedimento
:Misura cautelare
“Interviene per impedire il protrarsi delle violazioni e quindi per consentire il ripristino delle regolari condizioni di lavoro”
Discrezionale
“Il provvedimento può non essere adottato nei casi in cui l’immediata interruzione dell’attività comporti un’imminente situazione di pericolo per i lavoratori”
Finalità
“garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, contrastare il lavoro sommerso e irregolare”
Titolo I
A
rt.
14s
ospensioneSoggetti legittimati a comminare il provvedimento
z Organi di vigilanza del Ministero del Lavoro (anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche)
z Organi di vigilanza delle Asl
Limitatamente all’accertamento della reiterazione delle
violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
z Vigili del fuoco
In materia di prevenzione incendi
Titolo I
A
rt.
14s
ospensioneCause:
z Impiego di personale non risultante dalle scritture
obbligatorie in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro
z Reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale (abrogato dall’art. 41, co. 11 e 12, D.Lgs. n.
112//08)
z Gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Titolo I
A
rt.
14s
ospensioneGravi: elenco tassativo di violazioni individuato da un apposito decreto del Ministero del Lavoro (al
momento sono quelle indicate nell’allegato I al decreto).
Reiterate: ovvero recidiva aggravata, in quanto riferita ad una violazione della stessa indole, commessa nei cinque anni precedenti rispetto all’ultima
condotta oggetto di prescrizione obbligatoria o giudicato penale
La reiterazione decorre dalla data di entrata in vigore del presente D.Lgs, con esclusione quindi delle condotte precedenti.
Titolo I
A
rt.
14s
ospensionea)
Comunicazioni sospensione:
z
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
z
Ministero delle infrastrutture
Titolo I
A
rt.
14s
ospensioneFinalità della comunicazione sub a):
Interdittiva a contrattare con le p.a. e alla
partecipazione a gare pubbliche per la durata delle sospensione o per un periodo non
inferiore al doppio della durata della
sospensione, ma mai superiore ai due anni
Titolo I
A
rt.
14s
ospensioneb) Comunicazione della sospensione:
z
Arma dei Carabinieri
z
Questura
z
Comune ove è situata l’unità produttiva
Titolo I
A
rt.
14s
ospensioneFinalità della comunicazione sub b):
Per la verifica dell’ottemperanza al
provvedimento sospensivo
Titolo I
Art. 14 sospensione
Inosservanza del provvedimento sospensivo:
È previsto l’arresto fino a 6 mesi
(precedentemente era sanzionata con arresto sino a tre mesi ed un’ammenda sino ad € 206,00, ex art.
650 c.p.)
Titolo I
Art. 14 sospensione
Revoca sospensione:
Il provvedimento sospensivo può essere
revocato esclusivamente dall’organo di
vigilanza che lo ha comminato
Titolo I
Art. 14 sospensione
Condizioni per la revoca del provvedimento Organi ispettivi del Ministero del Lavoro:
z Regolarizzazione lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie
z Ripristino delle regolari condizioni di lavoro
(per le gravi e reiterate violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
z Pagamento di una sanzione aggiuntiva pari a 2.500,00 euro
È fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali,civili e amministrative
Titolo I
Art. 14 sospensione
Condizioni per la revoca del provvedimento:
Organi ispettivi delle Asl:
z Ripristino delle regolari condizioni di lavoro
(per le gravi e reiterate violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro) z Pagamento di una sanzione aggiuntiva pari a 2.500,00
euro
È fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali,civili e amministrative
Titolo I
Art. 14 sospensione
Sanzione aggiuntiva di 2.500,00 euro:
Non si tratta di una sanzione amministrativa, ma di un “onere economico accessorio” e per questo motivo il mancato pagamento
prevede la sola permanenza degli effetti
sospensivi
Titolo I
Art. 14 sospensione
Prescrizione obbligatoria:
Il personale ispettivo è tenuto, nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina
prevenzionistica, ad adottare provvedimenti di prescrizione obbligatoria assegnando,
inoltre un termine per la regolarizzazione
delle violazioni accertate
Titolo I
Art. 14 sospensione
z Art. 20 DLgs. n. 758/94 (Prescrizione)
Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza impartisce al contravventore
un'apposita prescrizione, fissando per la
regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Il datore di lavoro potrà comunque procedere alla immediata
regolarizzazione per ottenere la revoca della sospensione
Titolo I
Art. 14 sospensione
Impugnazione del provvedimento sospensivo
z
Entro 30 gg. alle Direz. regionali del lavoro
competenti territorialmente e al presidente della Giunta regionale.
Decisione entro 15 gg. dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale termine il provvedimento sospensivo perde efficacia
.
z
Entro 60 gg. al Tar
z
Entro 120 gg. al Presidente della Repubblica
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
RLS, RLST, RLSS
Organismi Paritetici
RLS, RLST, RLSS
PRINCIPI GENERALI:
1) PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA IN TUTTE LE AZIENDE O
UNITA’ PRODUTTIVE (ex art. 18, D.Lgs 626/94)
2) RLS AZIENDALE (RLS) RLS TERRITORIALE (RLST) RLS DI SITO PRODUTTIVO (RLSS)
3) RLS E RLST FIGURE DI RAPPRESENTANZA TRA LORO ALTERNATIVE
4) RLSS FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA AGGIUNTIVA A QUELLE DI RLS/RLST
ECCEZIONALMENTE FIGURA ALTERNATIVA A RLS/RLST
RLS
Art. 47
RLS AZIENDALE
Criteri di elezione
z I RLS sono eletti o designati dai lavoratori
(Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova)
z Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente tra i
lavoratori al loro interno.
z Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori
nell’ambito delle RSA. In assenza il RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno
z Durata dell’incarico, massimo 3 anni
(Accordointerconfederale 22 giugno 1995)
RLS
Art. 47
…segue
z Numero minimo RLS (co. 7, art. 47 T.U.)
1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1000
lavoratori
6 per le aziende o unità produttive oltre i 1000 lavoratori (Gli Accordi interconfederali o la contrattazione
collettiva possono prevedere un numero maggiore)
z L’elezione, salvo diversa determinazione in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma nella
giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro.
(Election day)
z Il datore di lavoro deve comunicare ogni anno all’Inail il nominativo del RLS eletto
RLS
Art. 47
RLS aziendale attribuzioni:
Art. 50, co. 1
z Attribuzioni RLS, salvo varianti rimesse alla contrattazione collettiva:
- Invariate rispetto all’art. 19 del D.Lgs 626/94
- Integrate dal diritto a richiedere il DUVRI e dal rispetto alla privacy sui contenuti dello stesso e del DVR.
- Incompatibili con il RSPP
•
Modalità di esercizio sono rimesse alla contrattazione collettivaRLS
Art. 47
Formazione RLS Art. 37, co. 11 :
Modalità, durata contenuti specifici e modalità di
aggiornamento periodico della formazione del RLS rinvio alla contrattazione collettiva
Contenuti minimi corsi formativi
(durante orario di lavoro e in collaborazione con l’organismo paritetico territoriale)
z 32 ore iniziali (di cui 12 sui rischi specifici)
z 4 ore annue per aggiornamento nelle imprese dai 15 ai 50 lavoratori e 8 per quelle oltre i 50
RLST Art. 48
RLS TERRITORIALE
Criteri di elezione
z Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno il RLS viene individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo
z Le modalità di elezione sono individuate dagli accordi collettivi nazionali o di categoria, in mancanza da un apposito Decreto del Ministro del Lavoro
z Durata dell’incarico, massimo 3 anni (Accordo interconfederale 22 giugno 1995)
RLST Art. 48
Segue
z Le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il Rls partecipano (nella
misura di due ore lavorative annue) al Fondo (Inail) costituito per il finanziamento ed il sostegno degli Rlst (art. 48 co. 3)
z Nelle realtà produttive in cui la contrattazione nazionale o integrativa non prevede sistemi di
rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità opera il Fondo a sostegno dei RLST e degli organismi
paritetici (art. 52 co. 1)
z L’organismo paritetico o il Fondo (Inail) comunicano all’azienda il nominativo del RLST designato
RLST Art. 48
RLS territoriale attribuzioni:
Art. 48, co. 4
z Attribuzioni RLST, salvo varianti rimesse alla contrattazione collettiva:
- Art. 50 T.U., invariate rispetto all’art. 19 del D.Lgs 626/94
- Integrate da relazione annuale su attività da inviare al Fondo (art. 52 co. 4)
- Obbligo di comunicazione all’organismo paritetico o
all’organo di vigilanza territoriale nel caso in cui l’azienda neghi l’accesso al luogo di lavoro (art. 48 co. 5)
- Incompatibilità con altre funzioni sindacali operative
•
Modalità di esercizio sono rimesse alla contrattazione collettivaRLST Art. 48
Formazione RLST Art. 48, co. 7 :
Modalità, durata contenuti specifici e modalità di
aggiornamento periodico della formazione del RLST rinvio alla contrattazione collettiva
Contenuti minimi corsi formativi
(organizzati dall’organismo paritetico territoriale)
z 64 ore iniziali entro 3 mesi dall’elezione, 8 ore annue per aggiornamento
RLSS Art. 49
RLS di SITO PRODUTTIVO
Criteri di elezione
z
Sono individuati in particolari contesti
produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri
(cantieri con almeno 30.000uomini giorno)
z
RLSS individuato tra Rls e Rlst
RLSS Art. 49
Rls di sito produttivo attribuzioni Art. 49, co 3
z Modalità di individuazione e di esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 50 T.U. (ex art. 19 del
D.Lgs. n. 626/94) sono rimesse alla contrattazione collettiva
z Coordina gli Rls di aziende o cantiere
z Esercita nelle aziende prive di Rls le attribuzioni di cui all’art. 50 T.U
Art. 51 Organismi paritetici
Definizione:
Art. 2 co. 1, lett. ee)
Organismi costituiti (….)
- per la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici
- per lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
- per l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza
- per ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento
Art. 51 Organismi paritetici
Art. 7, L. n. 123/07 (abrogato)
- Degli esiti dei sopralluoghi effettuati dai CPT viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza
(ATTIVITA’ PARAISPETTIVA)
Attività ispettiva superata dal co. 7 dell’art. 51 che prevede che i CPT trasmettano al Comitato
Regionale di Coordinamento non una informativa sugli esiti del sopralluogo, ma semplicemente una relazione annuale sull’attività svolta
Art. 51 Organismi paritetici
Compiti di assistenza:
Dal combinato dei commi 3 e 6 dell’art. 51,
I CPT possono effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro per supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Co. 8
Gli organismi paritetici comunicano alle aziende ed agli organi di vigilanza territorialmente competenti prive di RLS il nominativo degli RLST
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
Art. 90 DURC
Art. 90 DURC
Principale riferimenti normativi:
z
Art. 86, co. 10, D.Lgs. n. 276/03
(modifica art. 3, co. 8, D.Lgs. 494/96)
z
D.M. 24 ottobre 2007
(circolare esplicativa del Ministero del lavoro n. 5 del 30 gennaio 2008)
Art. 90 DURC
Art. 90, co. 9, lett. a)
Idoneità tecnico professionale
Imprese affidatarie Imprese esecutrici Lavoratori autonomi
doc. allegato XVII (DURC)
Art. 90 DURC
Allegato XVII Idoneità tecnico professionale 1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico
professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
z a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
z b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) o
autocertificazione di cui all’articolo 28, comma 5, del presente decreto legislativo
z c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali
z d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
z e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario
z f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
z g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
z h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
z i) documento unico di regolarità contributiva
z l) dichiarazione di non essere oggetto di
provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo
2 I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
z a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
z b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
z c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
z d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
z e) documento unico di regolarità contributiva 3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro
committente verifica l’idoneità tecnico-
professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.
Art. 90 DURC
Lavori privati non soggetti a permesso di costruire, co. 11, art. 90:
Idoneità tecnico professionale Imprese affidatarie
Imprese esecutrici
Lavoratori autonomi
Iscrizione CCIAA
Autodichiarazione
DURC
Art. 90 DURC
Sanzioni per la violazione di cui alla lettera a), co. 9, art. 90:
Arresto da due a quattro mesi o con
ammenda da 1.250 a 5.000 euro (Art. 157
co. 1 lett. b)
Art. 90 DURC
Art. 90, co. 9, lett. b)
Dichiarazione organico medio annuo (distinto per qualifica)
Imprese esecutrici Denunce Inps
Inail e Casse Edili
Autodichiarazione CCNL applicato
Art. 90 DURC
Lavori privati non soggetti a permesso di costruire, co. 11, art. 90:
Dichiarazione organico medio annuo (distinto per qualifica)
Imprese esecutrici
Durc Autodichiarazione CCNL
applicato
Art. 90 DURC
Art. 90, co. 9, lett. c) D.Lgs. 81/08:
Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all’amministrazione competente (Comune), prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della DIA:
1. Il nominativo delle imprese esecutrici
2. La documentazione di cui alle lett. A e B (ossia allegato XVII e dichiarazione organico medio annuo)
Art. 90 DURC
Soggetti obbligati:
1 Imprese esecutrici 2 Lavoratori autonomi
(anche privi di dipendenti)
3 Imprese con proprio personale dipendente senza ricorso
all’appalto
Appalto d’opera, servizi e forniture Lavori privati
Art. 90 DURC
Sanzione:
1
La mancata presentazione del Durc, anche in caso di variazione dell’impresa
esecutrice, comporta la sospensione del titolo abilitativo.
2