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Sistemi di amministrazione e controllo nelle spa. Dr. Massimo Bareato

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(1)

Sistemi di amministrazione e controllo nelle spa

Dr. Massimo Bareato

(2)

Sistemi di amministrazione e controllo nelle S.p.a.

• al sistema tradizionale di amministrazione e controllo, caratterizzato dalla presenza degli amministratori

(amministratore unico o consiglio di amministrazione) e del collegio sindacale,

altri due modelli, peraltro, caratterizzati da svariate competenze:

• – modello, cd. “dualistico” (di origini tedesche), che si contraddistingue perché la gestione societaria è

interamente rimessa all’organo di gestione, mentre il controllo è affidato al consiglio di sorveglianza;

• – modello, cd. “monistico” (di origine anglosassone), in cui vi è la sola presenza del consiglio di amministrazione con al suo interno viene costituito un comitato per il controllo.

(3)

Sistema tradizionale

• il sistema tradizionale non ha subito modifiche di rilievo. E’ stato solo specificato che la conduzione dell’impresa societaria compete all’organo

amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione), il quale ha, in via esclusiva, il potere di compiere tutti gli atti necessari

all’attuazione dell’oggetto sociale, mentre è

comunque rimasta la loro responsabilità per gli

atti compiuti (art. 2364, primo comma, n. 5 del

Cod. civ.).

(4)

Sistema tradizionale

• amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, che al suo interno può individuare nel comitato esecutivo o negli amministratori delegati organi peculiari ai quali delegare “proprie attribuzioni” (art.2381 2°

comma c.c.). La concreta modulazione della

struttura dell’organo amministrativo, pertanto,

dipende dalle reali esigenze sociali. Si tratta

pertanto di definire le linee nelle quali

l’organizzazione della gestione sociale può essere

oggi conformata

(5)

Sistema tradizionale

• In ipotesi di amministrazione devoluta al consiglio di amministrazione, e, quindi, di

“amministrazione affidata a più persone”

(art.2380 bis c.c.), il presidente è scelto tra costoro, salvo che non sia già stato nominato dall’assemblea, e l’attività è svolta

collegialmente, in riunioni alle quali devono

assistere anche i sindaci.

(6)

Sistema tradizionale

• La normativa disegna esattamente, salvo

diversa disposizione statutaria, i compiti del presidente:

• convoca il consiglio di amministrazione, ne

fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede a che tutti i consiglieri abbiano

adeguate informazioni in ordine alle materie

da trattare (art.2381, 1° comma c.c.),

(7)

Sistema tradizionale

• sottoscrive i verbali delle adunanze.

• Lo statuto può, inoltre, meglio definire e delineare i compiti del presidente,

prevedendo ulteriori poteri o diminuendo

quelli devolutigli dalla legge

(8)

Sistema tradizionale

• Lo statuto o apposita deliberazione dell’assemblea (cd.

“autorizzazione alla delega”) possono affidare al consiglio di amministrazione il potere di delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo

composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più amministratori delegati. Ampia è pertanto la possibilità di modulare l’organizzazione societaria.

• Alle riunioni del comitato esecutivo, le cui deliberazioni devono risultare da un apposito libro e la cui natura è certo quella di un organo collegiale, devono,

comunque, assistere i sindaci (art.2405 c.c.).

(9)

Sistema tradizionale

• Quanto ai rapporti tra organi delegati e consiglio di

amministrazione, compete a quest’ultimo determinare il

“contenuto della delega, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega”, impartire direttive, aventi carattere obbligatorio per l’organo delegato e infine avocare a sé le operazioni pur rientranti nell’ambito della delega. Viene, in tal modo, definito testualmente il principio della

“competenza concorrente e sovraordinata” del consiglio di amministrazione, che in ogni momento può riattribuirsela in maniera esclusiva, già espresso da consolidati

orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. I limiti ad essa possono, inoltre, trovare spazio non solo nella delega

medesima, ma anche preventivamente nello statuto.

(10)

Sistema tradizionale

• Non possono essere mai delegati;

• la redazione del bilancio di esercizio (art.2423 c.c.) e di quello consolidato;

• la facoltà di aumentare il capitale sociale (art.2443 c.c.) e di emettere obbligazioni convertibili per delega (art.2420 ter c.c.);

• in ipotesi di riduzione obbligatoria del capitale per perdite (artt.2446 e 2447 c.c.), gli adempimenti previsti a loro

carico dalla legge;

• la redazione dei progetti di fusione e scissione ( artt. 2501 ter e 2506 bis c.c.).

• La disposizione (art.2381, 4° comma c.c.) che disciplina siffatta limitazione, è infatti assolutamente inderogabile

(11)

Sistema tradizionale

• all’interno della compagine amministrativa assume la piena e completa circolazione delle informazioni,

• termine da prevedersi nello statuto, mai superiore ai centottanta giorni, entro il quale gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sul generale andamento della

gestione sulle previsioni in ordine alla sua evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società o dalle sue

controllate. Inoltre, ciascuno degli amministratori, di sua iniziativa, potrà chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite specifiche informazioni sulla

gestione sociale

(12)

Sistema dualistico

• caratterizzato dalla presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza. Tale schema di amministrazione, di ispirazione tedesca,

determina un distacco fra azionisti ed organo gestorio. Le scelte che

tradizionalmente sono devolute all’assemblea dei soci (quali la nomina e revoca dell’organo amministrativo e l’approvazione del bilancio di

esercizio), appaiono qui attribuite in via esclusiva al consiglio di

sorveglianza, che nel contempo svolge una funzione tipica di controllo dell’amministrazione medesima. Siffatto modello organizzativo appare, effettivamente, idoneo per società con azionariato diffuso, che sia attento alla remunerazione del titolo, prive di azionisti imprenditori, od ancora per società la cui gestione sia affidata a managers indipendenti che subiscano poco l’influenza dai soci, per gruppi di società, per società di tipo familiare, o anche per riprodurre in Italia lo schema della società madre (per società di origine francese o tedesca): si tratta insomma del sistema che meglio realizza la “dissociazione tra proprietà (dei soci) e potere (degli organi sociali)”

(13)

Sistema dualistico

Deve quindi ritenersi che al consiglio di gestione:

vadano innanzitutto applicate le disposizioni di cui agli articoli 2409-novies e seguenti cod. civ.,

vadano applicate le norme in materia di amministrazione di Spa nel sistema

tradizionale espressamente richiamate dagli articoli 2409-novies e seguenti cod.

civ.,

vadano infine applicate tutte le altre norme in materia di amministrazione nel sistema tradizionale, se compatibili, con riferimento alle altre fattispecie non espressamente disciplinate.

I consiglieri di gestione restano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi, con scadenza alla data di riunione del consiglio di sorveglianza convocato per

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili (salvo diversa previsione statutaria).

I componenti del consiglio di gestione sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto al

risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

(14)

Sistema dualistico

• Il consiglio di sorveglianza è l’organo centrale del

modello dualistico, ad esso spettano funzioni analoghe a quelle proprie del collegio sindacale e dell’assemblea ordinaria nel sistema tradizionale.

Gli vanno pertanto riconosciute funzioni di controllo di legittimità, di approvazione del bilancio e di nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione.

Ai sensi dell’art. 2409-terdecies c.c., delibera, inoltre, in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione,

rappresentando una soluzione efficace per creare una separazione tra organo gestorio e soci.

(15)

Sistema dualistico

• Il consiglio di sorveglianza è un organo

collegiale composto da un numero di membri non inferiore a tre, anche non soci. I primi

componenti sono nominati nell’atto

costitutivo; successivamente, la loro nomina è

di competenza dell’assemblea (ad eccezione

delle c.d. nomine riservate).

(16)

Sistema dualistico

• Le cause di ineleggibilità e decadenza dei consiglieri di gestione sono individuate mediante un richiamo a quelle previste per i consiglieri di amministrazione nel sistema tradizionale con

l’aggiunta di due indispensabili elementi d’indipendenza: il non essere membro del consiglio di gestione e il non avere rapporti di lavoro, di collaborazione e in genere rapporti patrimoniali con la società idonei a comprometterne l’indipendenza (art. 2409-

duodecies c.c.).

I consiglieri restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili, non sono previsti meccanismi di cooptazione e l’eventuale revoca è riservata alla competenza dell’assemblea.

I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.

(17)

Sistema dualistico

• Art. 2409 undecies c.c statuisce l’applicazione al sistema dualistico di alcune specifiche

disposizioni propriamente previste per il

sistema tradizionale, applicabili solo appunto

se “compatibili”

(18)

Sistema dualistico

• una prima questione concerne la nomina del presidente del

consiglio di gestione. Non essendovi alcuna specifica disposizione che regoli la fattispecie, non essendo stato espressamente

richiamato l’art.2381, 1° comma c.c., vale il criterio argomentativo che si fonda sul detto giudizio di compatibilità. L’organo omologo nel sistema tradizionale se non è nominato dall’assemblea, è scelto dai componenti il consiglio di amministrazione tra di loro.

• Invero, la prima delle due ipotesi non sembra compatibile con il sistema perché è ben strano che il legislatore abbia inteso

devolvere all’assemblea la nomina del presidente, allorquando la nomina dei suoi membri spetta in esclusiva al consiglio di

sorveglianza: è preferibile allora la seconda in considerazione del fatto che comunque compiti e poteri del consiglio di gestione non sono delineati dall’assemblea.

(19)

Sistema dualistico

• Il mancato richiamo dell’art.2381 comma 1°

c.c. pone poi anche il problema della ammissibilità della definizione in sede statutaria dei compiti e dei poteri del

presidente del consiglio di gestione. Invero, la norma anche se non esattamente richiamata non appare incompatibile con la struttura del sistema dualistico e pertanto potrebbe esservi applicata in forza del richiamo all’art.223

septies delle disposizioni di attuazione

(20)

Sistema dualistico

• Non è prevista la possibilità di affidare la gestione ad un amministratore unico: il metodo collegiale appare pertanto inderogabile.

• Sono, infine, delegabili le attribuzioni del

consiglio di gestione ad un consigliere delegato,

sia pure nei limiti sopra descritti a proposito del

sistema tradizionale, ma senza alcun intervento

autorizzatorio del consiglio di sorveglianza

(21)

Sistema dualistico

• Il mancato richiamo espresso all’art.2381, 2° comma c.c. nell’art. 2409 novies 1° comma c.c., secondo

un’opinione, inibisce la delega ad un comitato

esecutivo. Una tale soluzione suscita invero perplessità, proprio perché apparirebbe quanto mai particolare il richiamo al 3° comma dell’art.2381 c.c. (che tra l’altro disciplina i limiti della delega), ma non al 2° comma. E’

preferibile, invece, l’impostazione contraria proprio in forza del generale richiamo dell’art.223 bis delle

disposizioni di attuazione e dell’ultimo comma dell’art.2380 c.c., non apparendo l’istituto de quo

certamente incompatibile con la struttura del modello dualistico.

(22)

Sistema dualistico

• Il comitato di sorveglianza

– Nomina e revoca gli amministratori, ossia i componenti del consiglio di gestione (che possono essere revocati anche senza giusta causa, salvo in questo caso il diritto al risarcimento del danno).

– Approva il bilancio.

– Promuove a maggioranza l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori.

• l'art. 2409 terdecies, lett. c, rinvia all'art. 2403 contenente i doveri del collegio sindacale (vigilanza sul rispetto da parte degli

amministratori di legge e statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione) e la lett. e consente l'esperibilità della denuncia di gravi irregolarità al tribunale ex art. 2409. Inoltre gli artt. 2380 e 223 septies (sopra cit.) estendono, ove compatibili, le norme dettate per il modello tradizionale in materia di collegio sindacale.

(23)

Sistema monistico

• nel sistema monistico è prevista la presenza di un solo organo per l’amministrazione e il

controllo sulla gestione, definito consiglio di

amministrazione, al cui interno lo stesso C.d.A.

nomina un “Comitato di controllo”.

• Detto consiglio di amministrazione, formato da almeno tre membri (inclusi i due del

Comitato di controllo), anche non soci,

gestisce l’impresa.

(24)

Sistema monistico

• La principale caratteristica del sistema monistico, di origine anglosassone, è rappresentata

dall’assenza del collegio sindacale, quale organo esterno ed autonomo. Il sistema in esame si

fonda, infatti, sull’attribuzione delle funzioni

gestorie ad un consiglio di amministrazione al cui interno è costituito un comitato per il controllo della stessa, al quale sono attribuite esattamente le funzioni proprie del collegio sindacale

medesimo.

(25)

Sistema monistico

• circolazione delle informazioni tra l’organo

amministrativo e l’organo deputato al controllo,

conseguendo risparmi di tempo e costi e una elevata trasparenza tra gli organi di amministrazione e

controllo”. Il rischio di una simile costruzione giuridica per altro verso è evidente : i controllori sono nominati direttamente dai controllati e con essi partecipano alle adunanze del consiglio di amministrazione. Solo una reale indipendenza dei soggetti incaricati di far parte del comitato interno può permettere ad un siffatto sistema di funzionare in modo regolare e non distorto

(26)

Sistema monistico

• Il formale ed integrale richiamo dell’art.2381 c.c.

non pone in dubbio la possibilità di definire statutariamente i poteri del presidente del consiglio di amministrazione.

• Sotto il profilo della struttura, va segnalata una peculiarità del modello monistico rispetto al

sistema tradizionale: al pari del sistema

dualistico, anche qui non è prevista la possibilità

di affidare ad un amministratore unico la gestione

della società.

(27)

Sistema monistico

• Nessun dubbio, poi, in ordine alla delegabilità delle attribuzioni del consiglio di gestione ad un comitato esecutivo o ad un consigliere

delegato, sia pure con i limiti generali prima definiti a proposito del sistema tradizionale, proprio in forza dell’integrale richiamo

all’art.2381 c.c..

(28)

Funzioni dell’organo amministrativo.

a. Il sistema tradizionale

• la gestione dell’impresa spetta in via esclusiva agli

amministratori, che compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, deliberando su tutti gli

argomenti che non siano per legge riservati alla

competenza dell’assemblea, nel rispetto, in ogni caso, delle eventuali autorizzazioni che da parte di quest’ultima

fossero eventualmente richieste dallo statuto per il compimento dei loro atti (art.2364, n.5 c.c.). L’organo

amministrativo può allora compiere non solo le attività che costituiscono in sé espressione dell’oggetto sociale

(art.2328 2° comma n.3 c.c.), ma anche attività necessarie alla sua attuazione. L’oggetto sociale costituisce, in tale ottica squisitamente interna, l’ambito del legittimo agire degli amministratori.

(29)

Funzioni dell’organo amministrativo.

a. Il sistema tradizionale

• gli amministratori (o alcuni di essi) hanno la rappresentanza generale della società

(art.2384, 1° comma, c.c.), inteso come potere di “manifestare nei confronti dei terzi le

decisioni adottate e di impegnare la società

attraverso contratti e negozi giuridici”

(30)

Funzioni dell’organo amministrativo.

a. Il sistema tradizionale

• qualsiasi limitazione al loro agire, derivante dallo statuto o anche da una decisione degli organi competenti, non è

opponibile ai terzi, anche se pubblicata, salvo che si provi che costoro hanno agito intenzionalmente a danno della società.

• la mancata reiterazione dell’art.2384 bis c.c., introdotto con l’art.6 del d.P.R. n.1127 del 1969 in attuazione della

direttiva comunitaria del 9 marzo 1968 (68/151/CEE), contrasta con la previsione contenuta in una siffatta

disposizione comunitaria e che l’opinione del legislatore delegato secondo la quale “la natura dell’oggetto in sé delimita il potere di rappresentanza”, non sembra aver fondamento nel dettato normativo medesimo,

(31)

Funzioni dell’organo amministrativo.

a. Il sistema tradizionale

• La responsabilità della gestione e degli atti compiuti è, quindi, esclusiva degli

amministratori, come emerge con chiarezza ed evidenza dall’art.2364, 1° comma n.5 c.c. che statuisce che l’assemblea delibera sulle

autorizzazioni richieste dallo statuto per il

compimento degli atti degli amministratori,

ferma restando in ogni caso la responsabilità

di questi ultimi

(32)

Funzioni dell’organo amministrativo.

a. Il sistema tradizionale

• la limitazione del potere di rappresentanza possa essere deliberata dall’assemblea (con riguardo alla nomina dell’organo amministrativo) e dal consiglio di amministrazione (con riguardo alla nomina degli organi delegati)

• L’art.2383, 5° comma c.c. statuisce, poi, nel rispetto di un tale indirizzo che le cause di nullità o annullabilità della nomina degli amministratori muniti della

rappresentanza non sono opponibili ai terzi dopo l’adempimento delle formalità pubblicitarie, fatta eccezione per il caso in cui la società non provi che il terzo ne fosse a conoscenza

(33)

Funzioni dell’organo amministrativo.

a. Il sistema tradizionale

• In particolare, nel rispetto dei limiti di cui agli artt.2420 ter e 2443 c.c., lo statuto può attribuire al consiglio di amministrazione, altresì, le deliberazioni (di

competenza dell’assemblea straordinaria) in materia di fusione per incorporazione di società interamente

possedute o possedute al novanta per cento (art.2505 e 2505 bis c.c.), l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie, l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza sociale, la riduzione del

capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative ed il

trasferimento della sede nel territorio nazionale (art.2365 2° comma c.c.)

(34)

b.Il sistema dualistico

• In particolare, trovano applicazione il 5°

comma dell’art.2383 c.c. e l’intero art.2384 c.c.94, sopra ricordati. Valgono pertanto, al proposito tutte le considerazioni svolte al

riguardo a proposito del sistema tradizionale, anche con riguardo all’attribuzione delle

speciali competenze dell’assemblea straordinaria devolute all’organo

amministrativo.

(35)

b.Il sistema dualistico

• Nel rispetto dei limiti di cui agli artt.2420 ter e 2443 c.c., lo statuto può attribuire al consiglio di gestione, altresì, le deliberazioni (di competenza dell’assemblea straordinaria) in materia di fusione per incorporazione di società interamente possedute o possedute al

novanta per cento (art.2505 e 2505 bis c.c.), l’istituzione e la soppressione di sedi

secondarie,l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza sociale, la riduzione del

capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative ed il

trasferimento della sede nel territorio nazionale (art.2365 2° comma c.c.).

(36)

b.Il sistema dualistico

• Trova specifica applicazione, inoltre, l’art.2447 ter c.c. che attribuisce specificamente il

consiglio di gestione la competenza in ordine alla deliberazione sull’adozione del patrimonio destinato ad uno specifico affare, salvo

espressa diversa previsione statutaria.

(37)

c.Il sistema monistico.

• Ancor più scarna è la disciplina delle funzioni nel sistema monistico. Al riguardo, l’art.2409

septiesdecies 1° comma c.c. statuisce che la

gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione. Nel rinviare a

quanto sopra esposto a proposito del sistema tradizionale, è opportuno segnalare che

nonostante la diversità di regimi optabili sia

unitario non solo lo statuto delle funzioni ma

anche le regole che governano l’opponibilità a

terzi degli atti sociali.

(38)

c.Il sistema monistico.

• Una delle peculiarità di siffatto sistema è

rappresentata dall’attribuzione al consiglio di amministrazione della determinazione del

numero e la nomina dei componenti il comitato per il controllo della gestione, nell’alveo delle linee definite dalla legge o dallo statuto,

accertando il possesso in capo ai nominati dei

requisiti previsti dalle norme o dallo statuto

stesso in via integrativa. Detta funzione è

assolutamente indelegabile

(39)

c.Il sistema monistico

• Si applica, altresì, al consiglio di gestione l’art.2365 2°

comma c.c., sopra ricordato, che consente nel rispetto dei limiti di cui agli artt.2420 ter e 2443 c.c.

all’autonomia statutaria di attribuire a siffatto organo le deliberazioni in materia di fusione per incorporazione di società interamente possedute o possedute al

novanta per cento (art.2505 e 2505 bis c.c.),

l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie, l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la

rappresentanza sociale, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a

disposizioni normative ed il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

(40)

Motivi di insuccesso dei sistemi non tradizionali

• Tra essi, certamente figurano, secondo parte della dottrina, da un lato, un generale atteggiamento di prudenza dell’imprenditore (oltre che una sorta di resistenza culturale), tale per cui lo stesso, prima di

adottare “nuovi” modelli di governance, sarebbe stato indotto ad attenderne l’adozione da parte di altri prima di lui (di talché, il “problema della scelta” si sarebbe

risolto in una sorta di “dilemma del prigioniero”);

dall’altro, una diffusa lacuna conoscitiva, che avrebbe determinato un «“appannato” o frainteso impiego» dei modelli alternativi, che tuttora persiste, sebbene siano passati ormai tanti anni dalla loro introduzione.

(41)

Sistemi di controllo nelle Spa

• A seconda delle scelte del sistema di

amministrazione e di controllo che la società farà, il Collegio sindacale potrà essere

sostituito, o con il Consiglio di sorveglianza

(sistema dualistico) o con il Comitato per il

controllo sulla gestione (sistema monistico).

(42)

Sistemi di controllo nelle Spa

• netta separazione del controllo contabile dal

controllo sulla gestione, salvo il caso previsto

dall’art. 2409-bis, comma 3, dove il Collegio

sindacale, se composto esclusivamente da

revisori contabili, potrà esercitare anche il

controllo contabile.

(43)

Sistemi di controllo nelle Spa

• Il controllo contabile riguarda la regolarità delle scritture e dei documenti attinenti alla

registrazione e documentazione delle operazioni di gestione (corrispondenza del bilancio alle

risultanze contabili); il controllo sulla gestione consiste, invece, nella verifica dell’osservanza dei principi di corretta amministrazione da parte

degli amministratori. Il controllo gestionale può essere fatto dal Collegio sindacale, dal Consiglio di sorveglianza o dal Comitato per il controllo

della gestione, a seconda del modello di governo

adottato dalla società.

(44)

Sistemi di controllo nelle Spa

• Il controllo contabile è stato sottratto al collegio sindacale ed è stato attribuito ad un revisore o società di revisione (artt. 2403 e 2409-bis, 1^ e 2^ comma), con la sola eccezione (per di più

facoltativa) per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano

tenute alla redazione del bilancio consolidato

(art. 2403, 2^ comma e 2409-bis, 3^ comma). Se il collegio sindacale esercita solo il controllo sulla gestione, quello contabile deve essere conferito ad un revisore o ad una società di revisione,

iscritti nel Registri tenuti dal Ministero.

(45)

Sistemi di controllo nelle Spa

• Al revisore, sempre presente sia nel sistema dualistico che in quello monistico, oltre alle funzioni di controllo contabile, spetta la verifica della corretta tenuta delle scritture contabili Si legge nella Relazione che tra il soggetto incaricato del controllo contabile e gli organi di controllo contabili dei vari sistema di governance (collegiosindacale nel sistema tradizionale, consiglio di sorveglianza nel sistema

dualistico e comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico) prevista una “tempestiva circolazione delle

informazioni” (art. 2409- septies), che si estende anche agli organi che amministrano la società (art.2381, 5^ comma, richiamato anche nei sistemi dualistico e monistico). Sia per i soggetti incaricati del controllo contabile, sia per i sindaci e per i componenti del Consiglio di sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione, la

responsabilità è illimitata, come per gli amministratori e i componenti del Consiglio di gestione.

(46)

Sistemi di controllo nelle Spa

• 2. L’organo di controllo nel sistema classico (Collegio sindacale)

Il sistema tradizionale di amministrazione e di controllo continua, come abbiamo detto, a basarsi sulla distinzione tra un organo di gestione

(amministratore unico o consiglio di amministrazione) e un organo di controllo (collegio sindacale). In merito all’organo di controllo

tradizionale sono state introdotte delle novità importanti, relative:

• a) al ruolo che tale organo deve assumere;

• b) alla sua composizione;

• c) alle cause di ineleggibilità e decadenza;

• d) alla sua durata;

• e) alle modalità di indizione delle riunioni;

• f) al processo di formazione delle decisioni;

• g) ai doveri e alle funzioni;

• h) ai poteri e alle responsabilità.

(47)

Sistemi di controllo nelle Spa

• 2.1. Il ruolo del collegio sindacale

• A proposito del ruolo, bisogna rilevare che il collegio sindacale potrà assumere due diverse funzioni a seconda che la società decida o

meno di affiancare ai sindaci un revisore esterno.Nel caso la società decida di affiancare ai sindaci un revisore esterno, al collegio

sindacale non competerà alcun controllo di tipo contabile, essendo questo delegato al revisore esterno. In caso contrario, anche i

controlli sulla contabilità rimarranno delegati al collegio sindacale e verranno svolti dall’organo di controllo contemporaneamente a

quelli di tipo gestionale. Tuttavia, tale possibilità rimarrà solo nell’ambito delle società “chiuse”, che non hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, e dovrà essere espressamente prevista dalle norme statutarie. Dunque, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio, già

competente per il controllo sulla gestione, può essere investito,per espressa previsione statutaria, anche del controllo contabile.

(48)

Sistemi di controllo nelle Spa

3. Il controllo contabile esercitato da un revisore o da una società

di revisione

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2409-bis, il controllo contabile sulla società può essere esercitato o da un revisore contabile o da una società di revisione, iscritti nel Registro dei revisori contabili, tenuto dal Ministero della giustizia. Il revisore contabile è sempre presente nelle società che adottano il sistema dualistico o monistico, mentre nelle società che

adottano il sistema tradizionale può facoltativamente essere sostituito dal collegio sindacale.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In questo caso, il collegio sindacale deve essere

costituito da revisori contabili iscritti nell’apposito Registro. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è, invece, esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società emittenti di azioni

quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico (art. 2409-quater).

(49)

Sistemi di controllo nelle Spa

L’organo di controllo nel sistema dualistico (Consiglio di sorveglianza) Il consiglio di sorveglianza, costituito da un minimo di tre membri, è

chiamato a vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazioni, così come il collegio sindacale. A

differenza del collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza è chiamato ad espletare una serie di mansioni aggiuntive, quali:

• a. la nomina e la revoca dei componenti del consiglio di gestione;

• b. l’approvazione del bilancio d’esercizio e, ove redatto, del bilancio

• consolidato;

• c. la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del

• consiglio di gestione.

• Il consiglio di sorveglianza, inoltre, “riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati” (art. 2409-terdecies).

(50)

Sistemi di controllo nelle Spa

• Rispetto alle regole che disciplinano la

formazione e il funzionamento del collegio sindacale, poi, nel consiglio di sorveglianza, l’unico requisito professionale che viene

richiesto è che almeno un membro effettivo sia iscritto nel Registro dei revisori contabili.

Nulla viene disposto in merito alla

qualificazione degli altri membri (art. 2409-

duodecies, comma 4).

(51)

Sistemi di controllo nelle Spa

L’organo di controllo nel sistema monistico (Comitato per il controllo sulla gestione)

• Salvo diversa disposizione dello statuto, sarà il consiglio di amministrazione a nominare al suo interno un

comitato delegato al controllo sulla gestione,

determinandone il numero dei membri, mai inferiore a due, nelle società chiuse, e a tre, nelle società che

fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio. Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili (art. 2409- octiesdecies, comma 4).

(52)

Sistemi di controllo nelle Spa

• La novità più rilevante riguarda senza dubbio le funzioni attribuite al comitato, esplicitate al sesto comma dell’art. 2409-octiesdecies. Il

comitato per il controllo sulla gestione, oltre ad eleggere al suo interno il presidente:

• a) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del

• sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile,

• nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;

• b) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

• Si tratta di una funzione di vigilanza del tutto estranea al collegio

sindacale e anche al consiglio di sorveglianza. Il comitato di controllo sulla gestione, così come il comitato di sorveglianza, non può assolvere ai

controlli di tipo contabile.

(53)

Sistemi di controllo nelle Spa

• Il comitato di controllo sulla gestione, così

come il comitato di sorveglianza, non può

assolvere ai controlli di tipo contabile

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