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Che succede se non pago il mutuo

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Che succede se non pago il mutuo

written by Redazione | 15/05/2018

Messa a sofferenza e recupero crediti nei confronti del debitore che non ha pagato una o più rate alla banca: dall’ipoteca al pignoramento.

Se non paghi il mutuo e la banca ha l’ipoteca sulla casa è molto probabile che questa avvii la procedura esecutiva immobiliare: in pratica l’immobile viene pignorato e messo all’asta. Se invece hai prestato una garanzia personale (la fideiussione) è possibile un pignoramento di qualsiasi altro tuo bene come, ad esempio, lo stipendio, la pensione, il conto corrente o magari qualche immobile intestato (anche per quote). Questo, almeno, prevede la legge. Sotto l’aspetto pratico però le cose vanno diversamente, o meglio seguono tempi più dilatati.

Difatti, se ti stai chiedendo che succede se non pago il mutuo, è molto probabile che la risposta l’avrai già dopo qualche settimana: riceverai una lettera semplice di sollecito firmata dal direttore della banca con cui ti inviterà, in via bonaria, a metterti in regola. Dopo di questa ne arriverà probabilmente una seconda fino a quando la tua posizione non sarà messa “a sofferenza” e verrà interessato l’ufficio legale. È tuttavia prassi di molti istituti di credito (al fine del contenimento delle spese legali) far precedere l’avvio degli atti giudiziari con una fase di recupero crediti realizzata mediante società esterne di call center. Queste

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cercheranno di intimorirti e metterti dinanzi all’alternativa tra il pagamento nel giro di tre giorni o l’immediata esecuzione forzata sui tuoi beni. In realtà le cose non stanno così e, prima di procedere al pignoramento, passano spesso diversi mesi.

La ragione di tanta fretta è che l’operatore cui è stata affidata la tua pratica ha un tempo limitato per recuperare i soldi: se ci riesce prenderà una percentuale, diversamente non gli spetta nulla.

Ora passiamo però ai dettagli e cerchiamo di vedere cosa succede a chi non paga le rate del mutuo e quali sono gli strumenti che la banca può attuare per ottenere i propri soldi.

La risoluzione del contratto di mutuo

Quando una persona è debitrice della banca, anche per una singola rata, si considera inadempiente. Viene anche detto «moroso», con riferimento alla “mora”

ossia al ritardo.

La banca ha una prima arma di tutela contro il cliente ritardatario: può sciogliersi dal contratto (ossia – detto in gergo tecnico – può chiedere la risoluzione per inadempimento). Con lo scioglimento del contratto non significa che rinuncia al credito, ma anzi può chiedere la restituzione immediata di tutta la somma prestata, nonostante l’accordo prevedesse la restituzione in rate.

Si tratta, però, di una soluzione estrema che le stesse banche difficilmente hanno interesse ad attuare, essendo ben consapevoli che è più facile rientrare nel proprio credito facendo pagare al debitore poco per volta che non tutto in un’unica soluzione. La strada dello scioglimento del contratto viene percorsa solo quando non ci sono più ragioni per ritenere che il debitore pagherà più il proprio debito, sicché è più conveniente procedere subito al pignoramento per l’intero importo prestato. Così, ad esempio, se la banca ha un’ipoteca sulla casa, la metterà in vendita non già per le singole rate non corrisposte, ma per l’intero ammontare del mutuo.

Spesso la banca si riserva, con apposite clausole contrattuali, la possibilità di interrompere il contratto quando il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie che ha dato oppure non ha fornito le garanzie promesse. Ciò può succedere anche per avvenimenti esterni al rapporto che comportano uno stato di sfiducia nelle possibilità di adempimento da parte del

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mutuatario. Si pensi al caso di un soggetto che è socio di tre aziende le quali sono tutte quante fallite sicché, non avendo più redditi per pagare il mutuo, è verosimile che diventerà al più presto moroso; si pensi anche alla levata di protesti nei confronti del mutuatario, alla notifica di decreti ingiuntivi o di atti giudiziari, il verificarsi di eventi sintomatici di una scarsa redditività e/o solvibilità della società o il mancato rispetto di un business plan concordato con la banca mutuante.

La segnalazione alla Crif e Centrale Rischi

La seconda conseguenza immediata che scatta in caso di mancato pagamento di una o più rate del mutuo è la segnalazione alla Crif e, in caso di ritardo frutto non di una semplice difficoltà temporanea, anche quella alla Centrale Rischi della banca d’Italia. La Cassazione ha più volte detto che tale segnalazione non può conseguire a un semplice ritardo che potrebbe essere frutto di una momentanea assenza di liquidità. Al contrario devono esserci fondati rischi che quest’ultimo si trovi davvero in crisi di liquidità ed è quindi verosimile che non paghi neanche le successive rate. Sul punto leggi Pagamento in ritardo alla banca e segnalazione alla Centrale Rischi.

La banca mutuataria che segnala al gestore dell’archivio dei debitori insolventi (CRIF) il nominativo del mutuatario, il cui inadempimento è, al momento della segnalazione stessa, conseguenza di un disguido a esso non imputabile, viola il dovere di solidarietà in forza del quale ciascun contraente è tenuto a non pregiudicare ingiustificatamente le ragioni dell’altro [1].

Gli obblighi di chi non paga il mutuo

Nel momento in cui la banca decide di avvalersi della clausola contrattuale che le consente di risolvere automaticamente il contratto in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate, il mutuatario è obbligato a restituire subito l’intera somma ricevuta, corrispondendo, oltre l’importo delle rate già scadute, la quota di capitale residua, con gli interessi di mora al tasso convenzionale sull’intera somma dovuta, ma non anche gli interessi conglobati nelle rate a scadere [1].

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La misura degli interessi di mora e l’anatocismo

La nuova legge sull’anatocismo bancario stabilisce che la banca può chiedere gli interessi sugli interessi non corrisposti una sola volta all’anno sempre che si tratti di interessi moratori. In buona sostanza, se gli interessi sul capitale non possono mai produrre altri interessi, quando invece il debitore è in mora perché non ha pagato la rata, gli interessi su tale rata (detti «interessi moratori») dopo 12 mesi producono a loro volta altri interessi così aumentando le somme esponenzialmente. Questo effetto viene chiamato anatocismo e c’è voluto un’apposita legge per disciplinarlo. Prima di questa infatti era stato ritenuto illegittimo.

Il pignoramento

Di solito il contratto di mutuo viene concluso alla presenza di un notaio. In tal caso esso ha valore di titolo esecutivo: ha cioè la stessa forza di una sentenza e consente alla banca di procedere direttamente al pignoramento senza prima fare una causa o chiedere un decreto ingiuntivo. Tutto ciò che deve fare l’istituto di credito è notificare una intimazione dando al debitore 10 giorni di tempo per adempiere. Questa intimazione si chiama atto di precetto e, di solito, viene notificata con l’ufficiale giudiziario o, in alternativa, con la Pec (posta elettronica certificata).

Alla scadenza dei 10 giorni, la banca può avviare il pignoramento dei beni del debitore, anche se non sempre lo fa e l’atto di precetto funge solo da sollecito. Il precetto scade dopo 90 giorni dalla sua consegna e, in tal caso, la banca che voglia avviare l’esecuzione forzata deve notificarne uno nuovo.

Se invece il mutuo non è contenuto in un atto pubblico notarile, per avviare il pignoramento è necessario prima un decreto ingiuntivo. Questo viene notificato al debitore, il quale ha 40 giorni di tempo per decidere se pagare o se fare opposizione. Con l’opposizione si avvia una vera e propria causa per contestare l’entità o l’esistenza del debito. Ampia è la fantasia degli avvocati nel cercare modi per far annullare il debito con le banche. Le strade comunemente percorse sono quelle relative alla verifica dell’anatocismo o degli interessi usurari, ma c’è

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anche l’illecito ricorso al credito in assenza dei presupposti, da parte del debitore, per poter adempiere. Inflazionata anche è la possibilità di impugnare il mutuo per aver superato l’80% del valore del bene finanziato (pratica vietata dalla Banca d’Italia a meno che il mutuatario, oltre all’ipoteca, abbia fornito ulteriori garanzie).

Alla carta giudiziale, di solito la banca fa precedere una fase di recupero del credito valendosi di call center di società terze per il recupero del credito in via telefonica.

Nonostante gli operatori minaccino pignoramenti immediati, in realtà – essendo soggetti esterni – non dipende da loro l’avvio della fase esecutiva, essendo questi delegati solo al recupero in via stragiudiziale. Se non riescono nel loro intento i call center restituiscono la pratica alla banca che procede all’avvio degli atti giudiziari.

Se la banca ha l’ipoteca

Quando la banca ha rilasciato il mutuo previa iscrizione di ipoteca (anche non di primo grado) sul bene di solito oggetto del finanziamento (ma ben è possibile iscrivere ipoteca anche quando il mutuo non è rivolto all’acquisto di un immobile), l’esecuzione ha ad oggetto la casa o il terreno ipotecato e la banca può soddisfare, in via privilegiata rispetto agli altri creditori, il proprio credito relativo alle rate scadute, agli interessi moratori maturati e alle spese sostenute con il ricavato della vendita.

Tuttavia, il diritto di prelazione assicurato dall’ipoteca sull’immobile, è limitato al capitale dovuto, agli interessi convenzionali di mora decorsi nei 2 anni precedenti al pignoramento e nell’anno in corso nonché agli interessi legali decorrenti fino alla vendita dell’immobile.

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