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Come cambia l attività negoziale alla luce del nuovo Codice degli Appalti

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Come cambia l’attività negoziale

alla luce del nuovo Codice degli Appalti

Brescia 27 Maggio 2016

Susanna Granello

(2)

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione , sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10 )

Dal vecchio Codice con Regolamento (660 articoli e 1.500 commi) più le norme successive e competenze

sovrapposte al Codice di 217 articoli con linee di

indirizzo generale Anac

(3)

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Qualità e ruoli chiari

QUALITÀ

 del progetto esecutivo a gara

 delle stazioni appaltanti

 degli operatori economici

 delle gare, prevalendo l’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto all’offerta al massimo ribasso: certezza dei tempi e delle risorse e limite alle varianti

PIÙ LEGALITÀ E MENO CORRUZIONE

Anac: rafforzamento del ruolo

Banche dati MIT e Anac: la certificazione delle imprese

Banca dati Direttori dei lavori: servizi di ingegneria e architettura (FESR)

Anac: albo nazionale componenti commissioni giudicatrici

Collaudatori: solo Albo,con limiti di incompatibilità

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Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Direttiva 2014/24/UE

(a) Centralizzazione degli acquisti e l’aggregazione «moderata» della committenza

(b) Professionalizzazione delle stazioni appaltanti per la gestione delle procedure più complesse

«il settore degli appalti pubblici ha bisogno di una «rivoluzione culturale»:

l’aggiudicazione degli appalti non è un puro e semplice lavoro impiegatizio, ma deve coinvolgere – a seconda del tipo di appalto – tutti i livelli e i dipartimenti dirigenziali, come infatti avviene in molte imprese commerciali. Il successo può essere garantito solo se l’amministrazione pubblica si impegna, a partire dalla dirigenza fino all’ultimo impiegato, ad applicare pratiche moderne in materia di

appalti»…«E’ necessario promuovere la professionalizzazione della funzione di aggiudicazione degli appalti nel settore pubblico tramite lo sviluppo di

competenze interne…rafforzando così il ruolo e il profilo di questo tipo di mansioni».

(Libro verde sulla modernizzazione della Politica dell’UE in materia di appalti pubblici –Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti»(GUUEC318del29.10.2011)

(5)

Nuovo Codice dei Contratti pubblici

art. 37 Aggregazioni e centralizzazione delle committenze Stazioni appaltanti qualificate e non qualificate

Fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di

acquisto e di negoziazione (anche telematici) previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa possono procedere a

a) Acquisti diretti fino a Euro 40.000

b) Acquisti, senza limite di importo, con ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza Sopra i 40.000 e fino alle soglie comunitarie (forniture euro 135.000)

solo le stazioni appaltanti qualificate

(6)

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

art. 38 Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

1) requisiti di base, quali:

2) strutture organizzative stabili;

a) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze;

b) sistema di formazione e aggiornamento del personale;

c) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità

2) requisiti premianti, quali:

 valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;

 presenza di sistemi di gestione della qualità (norma UNI EN ISO 9001) degli uffici e dei procedimenti di gara,certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 Parlamento UE e Consiglio;

 disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;

 livello di soccombenza nel contenzioso;

 applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e affidamento.

(7)

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

art. 38 Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che

procedono all’acquisizione di beni, servizi

o lavori non rientranti nella qualificazione

conseguita.

(8)

Requisiti generali e speciali dell’operatore economico (artt. 81) e verifiche obbligatorie

Art. 81 (Documentazione di gara)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e

88, la documentazione comprovante il possesso

dei requisiti di carattere generale, tecnico-

professionale ed economico e finanziario, per la

partecipazione alle procedure disciplinate dal

presente codice è acquisita esclusivamente

attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

denominata Banca dati nazionale degli operatori

economici.

(9)

Requisiti generali e speciali dell’operatore economico (artt. 81) e verifiche obbligatorie

“ … assicurare che non partecipino alle gare, né stipulino contratti con le amministrazioni pubbliche, società per le quali non siano attestati i previsti

requisiti di idoneità morale in capo ai soggetti aventi un potere condizionante le decisioni di gestione della società … (TAR Lombardia sentenza 28 gennaio 2016)

Idoneità di un operatore economico:

il profilo soggettivo: la stazione appaltante/istituzione scolastica deve contrattare soltanto con soggetti che siano moralmente affidabili;

il profilo oggettivo: la stazione appaltante/istituzione scolastica deve

contrattare con soggetti che diano prova di avere la necessaria

competenza sia tecnica sia professionale per eseguire l’appalto messo

in concorrenza, nonché la capacità economica e finanziaria per

anticipare i costi necessari all’esecuzione.

(10)

Le soglie del Codice e del Regolamento di contabilità

Art. 33 DI 44/2001 (Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale) Il Consiglio di istituto delibera in ordine:

c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;

h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;

!!!! N.B. art. 1 d.lgs 163/2006 e art. 95 d.lgs 50/2016 “principio di concorrenza …”

Art. 34 DI 44/2001 (Procedura ordinaria di contrattazione)

……omissis …………

4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.

5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e

servizi.

(11)

valore preventivamente

stimato, iva esclusa Procedura di affidamento norma A inferiore ai 2.000 € Diretta, senza necessità di più

preventivi art 34 D.I. 44/2001 B eccedente € 2.000, ma

inferiore a € 40.000

procedura di contrattazione ordinaria, previa chiamata diretta di almeno tre

operatori economici (3 preventivi) art 34 D.I. 44/2001 C

eccedente € 40.000, ma inferiore alla soglia comunitaria attualmente

vigente di € 135.000

procedura previa consultazione di almeno cinque operatori economici (5

preventivi)

art. 36 d.lgs 50/2016

D eccedente € 135.000

integrale applicazione delle regole del Codice Contratti per l’affidamento dei

contratti pubblici sopra la soglia comunitaria

art. 35 d.lgs 50/2016

Le soglie del Codice e del regolamento di contabilità

(12)

Pubblicità Legale e AmministrazioneTrasparente

(Art 29)

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Pubblicità Legale e Amministrazione Trasparente (Art 29)

Art. 29 (Principi in materia di trasparenza)

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi

pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati

riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione

"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al d. lgs 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì

pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le

ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione

giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro

esecuzione.

(14)

I criteri di aggiudicazione

Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) 1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una

concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni

fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di

soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte.

Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle

informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

(15)

I criteri di aggiudicazione

Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parita' di

trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo,

seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione

ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2; b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro;

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I criteri di aggiudicazione

“Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuato utilizzando a scelta della stazione appaltante uno dei seguenti metodi indicati nel bando di gara o nella lettera di invito:

I) uno dei metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica quali, ad esempio, il metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), metodi basati sull’utilizzo del punteggio assoluto.

II) la seguente formula:

C(a) = Σn [Wi * V(a) i] dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso:

1. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il «confronto a coppie», seguendo le linee guida riportate nell’allegato G;

2. la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il

«confronto a coppie», seguendo le linee guida riportate nell’allegato G;

3. la media dei coefficienti, calcolati dai singoli commissari mediante il «confronto a coppie», seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie;

4. la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;

5. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti previsto nel bando di concorso o nella lettera di invito.”

D.P.R. 05/10/2010, n. 207 – Allegato P - Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa

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Sezioni Unite Corte Cassazione Ordinanza n.17586 del 4.09.2015

Concetto di Culpa in Affidando: rivoluzione

1. nuova definizione di lesione di interesse legittimo e responsabilità PPAA 2. affida al giudice ordinario la risoluzione delle vertenze.

Giurisprudenza e dottrina prevalenti: le singole persone coinvolte non posso essere legittimati passivi davanti al Tar; la personale responsabilità verrà, in un secondo tempo, decisa davanti alla Corte dei Conti. La caratteristica della

responsabilità per danno erariale è che la sua imputazione può avvenire solo per dolo o colpa grave (articolo 2043 cc non prevede distinzione); inoltre il giudice può, a sua assoluta discrezione, applicare il potere riduttivo, concedendo quindi uno sconto sul reale pregiudizio economico subito dal pubblico patrimonio

Stravolgimento

le controversie per culpa in affidando andranno decise davanti al giudice civile: si apre la strada al coinvolgimento delle singole persone nel processo

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Ripetizione e rinnovo contrattuale

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara

“per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano

conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta” ( ex art. 57, comma 5/b d.lgs 163/2006);

“E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto

forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.” (art.

57, comma 7 d.lgs 163/2006).

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