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S.I.Ve.M.P Cassazione Civile Sentenza n.2622/09 1

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S.I.Ve.M.P Cassazione Civile Sentenza n.2622/09

1 Cassazione Civile - Sezione V, Sent. n. 2622 del 03.02.2009

omissis

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

D.C.M., esercente la professione di medico anestesista, a seguito di silenzio rifiuto maturatosi sull'istanza diretta ad ottenere il rimborso delle somme versate a titolo d'I.R.A.P. per il periodo compreso tra il 1998 ed il 2001 adiva la C.T.P. di Firenze con ricorso ritualmente notificato chiedendo, previo annullamento del silenzio rifiuto dell'A.F., la restituzione delle somme ritenute indebitamente versate. L'Ufficio si costituiva resistendo alla richiesta. La C.T.P. adita accoglieva il ricorso e, su gravame dell'A.F., la C.T.R. della Toscana confermava la decisione di primo grado.

Il ricorso avanzato dall'Agenzia delle entrate contiene un motivo con il quale è chiesta la cassazione della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 e 8, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, con la statuizione in ordine alle spese di lite. Resiste con controricorso e memoria il contribuente.

Il quesito, posto ex art. 366 bis c.p.c., su cui si chiede la decisione è così espresso:

- se, per i soggetti che esercitano arti o professioni, l'autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n.

446 del 1997, art. 2, va intesa come auto-organizzazione dell'attività professionale, gestita e svolta direttamente dalla persona fisica che la esercita senza vincoli di subordinazione a terzi.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5)e respinto per manifesta infondatezza, ove si applichi il consolidato principio di diritto secondo il quale:

"L'attività di lavoro autonomo, diversa dall'impresa commerciale, alla luce della interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 2001, integra il presupposto impositivo per l'I.R.A.P. ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata. In particolare, il requisito organizzativo rilevante, il cui accertamento spetta al giudice di merito, sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività auto organizzata per il solo lavoro personale, oppure si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui.

E', peraltro, onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo" (Cass. civ. sentt. n. 3678 del 2007).

In applicazione di tale principio, la sentenza della CTR, che non ha ritenuto assoggettabile ad I.R.A.P. il professionista (medico anestesista) va confermata, in quanto, incontestato l'accertamento in fatto riguardante l'assenza di una sua struttura organizzata, dato che lo stesso esercita la propria professione all'interno di una struttura sanitaria e su chiamata della struttura stessa e non dell'assistito, in mancanza di una qualunque organizzazione propria, per come risulta dalla sentenza

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2 che fa riferimento alla documentazione prodotta, deve ritenersi che la ratio decidendi della decisione impugnata è conforme al principio sopra riportato.

Tutto ciò premesso, dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso dell'Agenzia delle entrate deve essere respinto. Si ritiene equo compensare le spese di giudizio, dato che la giurisprudenza in materia si è solo recentemente consolidata nel senso sopra espresso.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte Di Cassazione, Sezione Tributaria, il 5 dicembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2009

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