INFORMATIVA N. 003 – 02 GENNAIO 2013
Previdenziale
ASPI: I CHIARIMENTI
DELL’INPS SUGLI ASPETTI CONTRIBUTIVI
• INPS, Circolare n. 140 del 14 dicembre 2012
• Ministero del Lavoro, Interpello n. 42 del 21 dicembre 2012
L’INPS, con la Circolare n. 140 del 14 dicembre 2012, fornisce chiarimenti in merito agli aspetti di carattere contributivo legati all’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego, con particolare riferimento al finanziamento, per il quale è previso un contributo ordinario e delle contribuzioni aggiuntive (contributo addizionale e contributo di licenziamento).
RIPRODUZIONE VIETATA
Come noto, l’articolo 2 della Legge n. 92/2012, istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ex art. 24 della Legge n. 88/89, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione (si veda al riguardo Aggiornamento AP n. 257/2012).
L’erogazione della nuova indennità mensile di disoccupazione riguarderà gli eventi di disoccupazione che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 2013.
L’indennità ASpI sostituisce l’attuale:
• indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali;
• l’indennità di disoccupazione speciale edile nonché,
• a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità.
La Riforma Fornero introduce altresì un’ulteriore misura, denominata “mini AspI”
destinata a sostituire la precedente indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.
Nella Circolare n. 140 del 14 dicembre 2012 l’INPS fornisce chiarimenti in merito agli aspetti di carattere contributivo legati all’introduzione della nuova Assicurazione, con particolare riferimento al finanziamento, per il quale è previsto un contributo ordinario e delle contribuzioni aggiuntive (contributo addizionale e contributo di licenziamento).
CAMPO DI APPLICAZIONE
Nell’ambito di applicazione dell’ASpI rientrano:
• tutti i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti;
• i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito con la stessa un rapporto di lavoro in forma subordinata.
Pertanto sono obbligatoriamente assicurati all’ASpI i lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie:
• dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato;
• apprendisti;
• soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi della Legge n. 142/2001 (soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla Legge n. 250/58, ecc.);
• dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche.
Per quanto riguarda il settore cooperativistico sono soggetti alla nuova assicurazione anche i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n.
602/70. Infatti, la Riforma Fornero ha modificato l’articolo 1, comma 1, D.P.R.
n. 602/70, aggiungendo l’ASpI alle forme di previdenza ed assistenza sociale applicabili a tali soci.
Rientrano ora nell’ambito di applicazione dell’ASpI le categorie di lavoratori appartenenti al personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato, in precedenza esclusi dal trattamento di disoccupazione se dotate di preparazione tecnico‐culturale di carattere artistico, stante l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell’articolo 40 del RDL n. 1827/35.
Lavoratori esclusi
Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’ASpI i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni non essendo più richiesto l’ulteriore requisito della c.d. stabilità d’impiego.
Sono inoltre esclusi gli iscritti all’Albo dei giornalisti e pubblicisti, e pertanto:
• i giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti all’Albo professionale;
• i praticanti giornalisti, iscritti nell'apposito Registro, titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal CCNL Giornalisti giornalistico, o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della Legge n. 69/1963.
La tutela contro la disoccupazione involontaria, ai praticanti giornalisti, è garantita da un’apposita assicurazione obbligatoria, sostitutiva dell’AGO, gestita dall’INPGI (Legge n. 1122/1955).
Non rientrano nell’ambito dei soggetti tutelati dall’assicurazione ASpI, nemmeno:
• i religiosi, frati e monache che prestano attività lavorativa in favore degli Ordini e delle Congregazioni di appartenenza, nonché di terzi;
• i sacerdoti secolari che esplicano la loro attività di culto alle dipendenze di privati ed enti non concordatari (Legge n. 392/1956);
• i lavoratori subordinati a carattere stagionale di cui al D.Lgs n. 286/1998.
Con riferimento a tali ultimi lavoratori, l’INPS precisa che il contributo previsto dal comma 2 dell’articolo 25, D.Lgs n. 286/1998, finalizzato al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie continua ad essere alimentato nella misura stabilita (4,09% per la generalità dei datori di lavoro).
Infine, viene chiarito che l’ASpI non riguarderà gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa.
Contribuzione di finanziamento
Al finanziamento delle assicurazioni ASpI e mini ASpI, concorrono le seguenti contribuzioni:
• contributo ordinario di cui all’articolo 2, commi 25‐27 e comma 36, Legge n.
92/2012 che richiama il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 12, comma 6, e 28, comma 1, Legge n.
160/1975);
• contributo addizionale di cui all’articolo 2, commi 28‐30, Legge n. 92/2012, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato;
• contributo di licenziamento di cui all’articolo 2, commi 31‐35, Legge n. 92/2012, in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.
IL CONTRIBUTO ORDINARIO
La nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego è finanziata da:
• l’aliquota del contributo integrativo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) pari all’1,30% della retribuzione imponibile, e
• la percentualizzazione del contributo DS pari allo 0,01% della retribuzione imponibile.
RIPRODUZIONE VIETATA
Il contributo ordinario di finanziamento delle indennità ASpI e mini ASpI è
• pari all’1,31% della retribuzione imponibile, a totale carico dei datori di lavoro,
• incrementato dal contributo dello 0,30%, di cui all’articolo 25, Legge n.
845/78 (destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, o (in caso di mancata adesione ai predetti Fondi) devoluto al Fondo di rotazione del Ministero dell’Economia e al Fondo di rotazione del Ministero del Lavoro;
• per un contributo complessivo pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile.
Riduzioni del contributo ordinario
Sul contributo ordinario continuano a trovare applicazione le eventuali riduzioni derivanti da provvedimenti di riduzione del costo del lavoro, previste in particolare:
• dall’articolo 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. riduzione contributiva Cuaf);
• dall’articolo 1, comma 361, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (riduzione del costo del Lavoro dell’1% ‐ Finanziaria 2006);
• dall’articolo 8 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 (misure compensative per versamenti TFR a fondo di tesoreria e previdenza complementare).
Come si ricorderà, al fine di ridurre il costo del lavoro, la Legge n. 388/2000 prima e la Legge n. 266/2005 poi avevano previsto l’esonero dal versamento (0,80 per cento + 1,00 per cento, nel limite massimo totale di 1,80%), da operare principalmente sull’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare (CUAF), poi “prioritariamente” su:
• aliquota contributiva per la maternità;
• aliquota contributiva per la disoccupazione.
Solo nel caso in cui fosse impossibile applicare totalmente l’esonero sulle suddette aliquote contributive i datori di lavoro possono ridurre, fino ad esaurimento delle stesse, le altre assicurazioni della "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” (si vedano al riguardo Aggiornamenti AP n. 7/2006 e 128/2006).
L’Istituto fornisce una tabella riassuntiva dell’impatto delle predette riduzioni del costo del lavoro sul contributo ordinario ASpI. Pertanto, così come avveniva per il preesistente contributo DS, il contributo ordinario ASpI, viene ridotto per i settori e nelle misure di seguito indicate.
Settore Riduzioni Leggi n.
388/2000 e 266/2005
Aliquota ASpI dovuta (*)
Artigianato 0,91% 0,40%
Imprese radiotelevisive e spettacolo, settore
commercio con C.U.A.F. ridotta 0,91% 0,40%
Agricoltura 0,94% 0,37%
Commercio e pubblici esercizi con C.U.A.F.
ridotta 1,13% 0,18%
Partiti politici e sindacati non soggetti a C.U.A.F. 1,16% 0,15%
(*) il contributo va incrementato dell’aliquota dello 0,30% di cui all’articolo 25 della Legge n.
845/78.
Le predette riduzioni del costo del lavoro si applicano anche ai lavoratori in precedenza esclusi dalla contribuzione DS, quali ad esempio i soci delle cooperative DPR n. 602/1970, i soci delle cooperative di cui alla Legge n.
250/1958, nonché categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.
L’INPS, nella Circolare n. 140/2012, fornisce a titolo di esempio, dell’impatto delle riduzioni del costo del lavoro sulle categorie in precedenza escluse dalla contribuzione contro la disoccupazione involontaria, il settore dei soci delle cooperative di cui alla Legge n. 250/1958, inquadrati nel settore Industria della pesca – codice statistico contributivo 11901. In tale esempio il contributo ordinario ASpI è azzerato, mentre è dovuto il solo contributo dello 0,30% di cui all’articolo 25 della Legge n. 845/1978.
Allineamento graduale dell’aliquota contributiva
Qualora le predette riduzioni contributive risultino già applicate la Riforma Fornero prevede che, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, possa adottare, per i lavoratori in precedenza esclusi dal contributo DS, un decreto per consentire un inserimento graduale del nuovo contributo ASPI fino a giungere alla misura a regime (1,31% contributo base + 0,30% di contributo aggiuntivo) prevedendo un allineamento graduale della nuova aliquota ASPI con incrementi annui pari allo:
• 0,26% per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016;
• 0,27% per l’anno 2017.
Analogo scaglionamento è previsto per il contributo aggiuntivo ASPI, pari allo 0,30%, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali. In tal caso sono previsti incrementi della misura pari allo 0,06% per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017.
L’INPS fornisce a titolo di esempio la tabella relativa alle “Cooperative DPR n.
602/1970 ‐ Settore Industria con esclusione dalla CIG per l'attività svolta, iscritte nell'albo informatico”.
L’Istituto avverte che nel medesimo contesto aziendale vi possono essere diverse aliquote contributive in quanto vi possono essere categorie di lavoratori per i quali si applica la riduzione del lavoro di cui alle Leggi n.
388/2000 e n. 266/2005 con conseguente riduzione dell’aliquota ASpI (nella precedente tabella le categorie di dirigenti soci e impiegati soci) e categorie di lavoratori per i quali trova applicazione l’allineamento graduale della medesima aliquota, di cui all’articolo 2, comma 27, Legge n. 92/2012 (nella precedente tabella la categoria degli operai soci)
L’Allegato 1 della Circolare n. 140/2012 riporta in allegato le tabelle con le situazioni più ricorrenti interessate dalle predetta novità contributive a decorrere da gennaio 2013 (le tabelle sono allegate in coda anche al presente Aggiornamento).
L’Istituto ricorda che i lavoratori interessati dall’allineamento graduale dell’aliquota contributiva la misura della prestazione da erogare segue le medesime vicende del contributo, pertanto il decreto interministeriale annuale, dovrebbe prevedere la rideterminazione della prestazione in funzione della contribuzione effettivamente versata.
RIPRODUZIONE VIETATA
L’INPS precisa che in attesa di emanazione del decreto interministeriale le aziende interessate dal riallineamento graduale, potranno versare l’aliquota ASpI nella percentuale prevista dalla Riforma Fornero per il 2013 (0,26% + 0,06%). Tuttavia, nel caso in cui il provvedimento ministeriale non venisse emanato l’Istituto si riserva la facoltà di richiedere la contribuzione piena.
Apprendisti
Come anticipato nelle Circolare n. 128/2012 (si veda al riguardo l’Aggiornamento AP n. 343/2012) l’INPS, ricorda che la nuova forma di sostegno al reddito è estesa anche agli apprendisti, pertanto, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, i contributi a carico del datore di lavoro sono incrementati del contributo all’ASpI pari all’1,61%.
Infatti, al finanziamento della nuova assicurazione concorre:
• il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 12, comma 6, e 28, comma 1, Legge n. 160/1975), fissato nella misura del 1,31%;
• il contributo aggiuntivo dello 0,30% (art. 25, Legge n. 845/1978) destinato (per le aziende che vi aderiscono) ai Fondi interprofessionali per la formazione continua o al Fondo di rotazione.
In merito all’esonero totale introdotto dall’articolo 22 della Legge di stabilità 2012 (Legge n. 183/2011), in via sperimentalmente, per gli apprendisti assunti negli anni dal 2012 al 2016 (sgravio del 100% della contribuzione a carico azienda, da parte di imprese che occupano fino a 9 addetti) l’Istituto ribadisce che
• sul contributo ASpI per gli apprendisti non trovano applicazione le riduzioni del costo del lavoro di cui alle Leggi n. 388/2000 e n. 266/2005;
• mentre, se spettanti, possono trovare applicazione le misure compensative per versamenti TFR a fondo di tesoreria e previdenza complementare (articolo 8, DL n.
203/2005 convertito con modificazioni nella Legge n. 248/2005).
Esposizione in UNIEMENS
Non è prevista un’esposizione specifica del contributo ordinario di finanziamento dell’ASpI nel flusso UNIEMENS, pertanto in tal senso non è stata prevista nessuna modifica al flusso.
IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
Come noto la Riforma Fornero ha introdotto un contributo addizionale, pari all’1,40%
della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.
In tali casi la contribuzione ASpI sarà pari allo 3,01% (1,61% + 1,40%) della retribuzione imponibile, fatte salve le eventuali riduzioni del costo del lavoro viste in precedenza.
L’INPS ricorda che il contributo addizionale riguarderà tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato in essere al 1° gennaio 2013 (ad eccezione delle esclusioni di seguito indicate) e non solamente i rapporti instaurati a partire dal 1° gennaio 2013.
Nella fattispecie sono esclusi dall’obbligo di versamento del contributo addizionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 28, Legge n. 92/2012, le seguenti categorie di lavoratori:
• lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
• lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963,
• nonché ‐ per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Il Ministero del Lavoro, nell’Interpello n. 42 del 21 dicembre 2012, ha ribadito che sono esonerate dal versamento del predetto contributo le imprese che svolgono un’attività a carattere stagionale, così individuata da contratti collettivi o avvisi comuni formalizzati entro la fine del 2011, portando ad esempio il CCNL Turismo 20 febbraio 2010.
Sono altresì esclusi:
• gli apprendisti (in quanto lavoratori a tempo indeterminato ai sensi del D.Lgs n.
167/2011);
• lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.
Esposizione in UNIEMENS
Ai soli fini della corretta individuazione dei lavoratori soggetti al contributo addizionale sono stati introdotti i seguenti valori da inserire nell’elemento
<Qualifica3> di <DenunciaIndividuale> del flusso UniEmens.
Valore Significato
A Tempo determinato o contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti (decorrenza 01/2013)
T Stagionale assunto per attività di cui al D.P.R. n.1525/1963 (decorrenza 01/2013) G Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015, per attività definite da avvisi
comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011 (decorrenza 01/2013)
•
Non sono, invece, previste modifiche al flusso UNIEMENS in merito all’esposizione della contribuzione addizionale ASpI.
Restituzione
La Riforma Fornero, al fine di incentivare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, ha stabilito che, in caso di:
• trasformazione a tempo indeterminato (allo scadere del contratto a termine o in caso di riassunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi della scadenza),
• sempreché sia stato superato il periodo di prova,
• il contributo addizionale è restituito nel limite massimo di 6 mensilità.
Nel caso di riassunzione l’INPS effettuerà una riduzione corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza del contratto a termine e la stabilizzazione del rapporto.
RIPRODUZIONE VIETATA
Pertanto la restituzione di tutte e sei mensilità ricorrerà:
• nei casi di trasformazione, entro la scadenza, del contratto da tempo determinato a indeterminato;
• nell’ipotesi di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza del contratto a termine.
Nei casi di stabilizzazione successiva, opererà la contrazione prevista dalla norma.
Esempio: contratto a termine per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013 per il quale negli ultimi 6 mesi di contratto, sono state corrisposte le seguenti somme:
• luglio Euro 2.500 (contributo addizionale pari a Euro 35,00);
• agosto Euro 2.100 (contributo addizionale pari a Euro 29,00);
• settembre Euro 2.000 (contributo addizionale pari a Euro 28,00);
• ottobre Euro 2.000 (contributo addizionale pari a Euro 28,00);
• novembre Euro 2.100 (contributo addizionale pari a Euro 29,00);
• dicembre Euro 3.900 (contributo addizionale pari a Euro 55,00);
• per un totale di 204,00.
Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato a far data dal 1/1/2014 verrà restituito l’importo totale di contributo addizionale versato negli ultimi 6 mesi (pari a Euro 204,00).
Diversamente nel caso in cui il rapporto venga stabilizzato in aprile 2014 spetterà al datore di lavoro la restituzione del contributo relativo a 3 mensilità. Il calcolo viene fatto operando una media, pertanto l’importo restituito dall’INPS sarà pari a Euro 102,00 (Euro 204,00/6 X 3 mesi).
Per quanto attiene agli aspetti operativi, ai fini del recupero del predetto contributo addizionale è stato istituito il nuovo codice causale “L810” da indicare in UNIEMENS, avente il significato di “Recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012”. Tale codice va inserito nell’elemento
<CausaleAcredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi> di Denuncia Individuale.
IL CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO
Come ormai noto la Riforma Fornero (articolo 2, commi 31 – 35) ha introdotto a finanziamento dell’ASpI, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un ulteriore contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (c.d. contributo di licenziamento).
In particolare i datori di lavoro sono tenuti:
• al versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni;
• anche nei casi di interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore (compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione).
In alcune ipotesi tuttavia è previsto uno slittamento, infatti, il contributo di licenziamento non è dovuto:
• fino al 31 dicembre 2016, dai datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità (ai sensi dell’articolo 5, comma 4, Legge n.
223/1991;
• per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:
‐ licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
‐ interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
L’INPS chiarisce che i criteri di determinazione del contributo di licenziamento e le modalità di versamento saranno oggetto di successive indicazioni.
TABELLE ALLEGATE ALLA CIRCOLARE (ALLEGATO 1)
Di seguito, si riportano le più ricorrenti situazioni che, in merito alla contribuzione ASpI, si determinano da “gennaio 2013”, con riferimento ai soggetti destinatari della nuova assicurazione ma in precedenza esclusi dalla contribuzione contro la disoccupazione involontaria.
Cooperative DPR 602/70 settore INDUSTRIA ‐ Soci lavoratori
CSC 1.XX.XX con C.A. 4A e 3A CSC 1.XX.XX con C.A. 4B e 3A CSC 1.15.05 e 1.15.06 con C.A. 4A 2E e 3A
Operai soci
Aliquota contributiva anno 2013:
Voci contributive Aliquota %
ASPI* 0,26
Add.le ASPI* 0,06
Totale 0,32
* la contribuzione ASPI (1,31%) e l’addizionale ASPI (0,30%) sono soggette al progressivo allineamento nel quinquennio dal 2013 al 2017.
Impiegati e dirigenti soci
Aliquota contributiva anno 2013:
Voci contributive Aliquota %
ASPI* 0,37
Add.le ASPI 0,30
Totale 0,67
* la contribuzione ASPI (0,37%) è determinata in applicazione delle riduzioni contributive di cui all’art. 120 L. 388/2000 ed all’art. 1 co. 361 L. 266/2005.
RIPRODUZIONE VIETATA
CSC 1.XX.XX con C.A. 4A ; CSC 1.XX.XX con C.A. 4B ; CSC 1.15.05 e 1.15.06 con C.A. 4A e 2E Operai – Impiegati e Dirigenti soci
Aliquota contributiva anno 2013:
Voci contributive Aliquota %
ASPI* 0,26
Add.le ASPI* 0,06
Totale 0,32
* la contribuzione ASPI (1,31%) e l’addizionale ASPI (0,30%) sono soggette al progressivo allineamento nel quinquennio dal 2013 al 2017.
Cooperative DPR 602/70 Soci lavoratori settore TERZIARIO CSC 7.07.XX con C.A. 4A e 3A ; CSC 7.07.08 con C.A. 4A 5K e 3A; CSC 7.07.08 con C.A. 4A 5) e 3A
Operai e impiegati soci
Aliquota contributiva anno 2013:
Voci contributive Aliquota %
ASPI* 0,26
Add.le ASPI* 0,06
Totale 0,32
* la contribuzione ASPI (1,31%) e l’addizionale ASPI (0,30%) sono soggette al progressivo allineamento nel quinquennio dal 2013 al 2017.
Dirigenti soci
Aliquota contributiva anno 2013:
Voci contributive Aliquota %
ASPI* 0,31
Add.le ASPI 0,30
Totale 0,61
* la contribuzione ASPI (0,31%) è determinata in applicazione delle riduzioni contributive di cui all’art. 120 L. 388/2000 ed all’art. 1 co. 361 L. 266/2005.
CSC 7.07.XX con C.A. 4A ; CSC 7.07.08 con C.A. 4A 5K; CSC 7.07.08 con C.A. 4A e 5 Operai ‐ Impiegati e Dirigenti soci
Aliquota contributiva anno 2013:
Voci contributive Aliquota %
ASPI* 0,26
Add.le ASPI* 0,06
Totale 0,32
* la contribuzione ASPI (1,31%) e l’addizionale ASPI (0,30) sono soggette al progressivo allineamento nel quinquennio dal 2013 al 2017.
Cooperative legge 250/58 CSC 1.19.01 Aliquota contributiva anno 2013:
Voci contributive Aliquota %
ASPI* 0
Add.le ASPI* 0,30
Totale 0,30
* la contribuzione ASPI (0 zero) è determinata in applicazione delle riduzioni contributive di cui all’art. 120 L. 388/2000 ed all’art. 1 co. 361 L. 266/2005.
Lavoratori dello spettacolo ex ENPALS per le aziende contraddistinte dai seguenti C.S.C: 1.12.10 ‐1.12.11‐ 1.12.12 con C.A. 1A; 1.18.07 con C.A. 1A ; 1.18.08; 7.07.09 In presenza di Tipo Contribuzione “10” (personale artistico con rapporto di lavoro subordinato), la contribuzione ASpI (0,26%) e l’addizionale ASpI (0,06%) sono soggette al progressivo allineamento nel quinquennio dal 2013 al 2017.
Voci contributive Aliquota %
ASPI* 0,26
Add.le ASPI* 0,06
Totale 0,32
Per le aziende contraddistinte dal CSC 7.07.09 e C.A. 3V e 8G, in presenza di Tipo Contribuzione “10”, la contribuzione ASPI (0,40%) è determinata in applicazione delle riduzioni contributive di cui all’art. 120 L. 388/2000 ed all’art. 1 co. 361 L. 266/2005.
Aliquota contributiva anno 2013:
Voci contributive Aliquota %
ASPI* 0,40
Add.le ASPI 0,30
Totale 0,70
* la contribuzione ASPI (0,40%) è determinata in applicazione delle riduzioni contributive di cui all’art. 120 L. 388/2000 ed all’art. 1 co. 361 L. 266/2005.